Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 2
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria straniera in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961, n. 215, non é limitato a specifici atti, ma é indeterminato, salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, nel concetto di "ampia collaborazione" contemplato dall'art. 1, comma primo, della Convenzione, rientra anche l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo. (Fattispecie in cui la Corte d'appello, in esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria avanzata dalla competente Autorità giudiziaria spagnola, aveva autorizzato il sequestro conservativo di beni di pertinenza dell'imputato, sul presupposto che il sequestro conservativo rientrava tra le attività di ampia collaborazione previste dalla citata Convenzione europea di assistenza giudiziaria).
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, poichè ai sensi dell'art. 15, comma quarto, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961 n. 215, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, nessuna violazione di legge é ravvisabile nel mancato, preventivo inoltro della richiesta al Ministro della giustizia. (Fattispecie relativa alla domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall'autorità giudiziaria spagnola direttamente a quella italiana, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 15996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15996 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 927
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 38469/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE LU, n. il 14 agosto 1948;
contro l'ordinanza 11 luglio 2005 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
letto il parere del Procuratore Generale Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 11 luglio 2005, la Corte di appello di Ancona, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di EG LU volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza 24 giugno 2004 della stessa corte che aveva dichiarato esecutiva la rogatoria richiesta dall'autorità giudiziaria spagnola e autorizzato il sequestro conservativo di beni di proprietà del EG fino alla concorrenza di un milione di Euro, sul presupposto che il sequestro conservativo rientra tra le attività di ampia collaborazione previste dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959. Ha proposto ricorso per violazione di legge il EG deducendo: a1) che tra i provvedimenti per cui vige "la più ampia collaborazione giudiziaria" ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria 20 aprile 1959 e della Legge Ratifica n. 215 del 1961 non rientra il sequestro conservativo, essendo illogico affermare che tutti gli atti e i provvedimenti di autorità giudiziarie straniere diversi da quelli tassativamente esclusi dall'art. 1, comma 2, della convenzione citata (decisioni di arresto e di condanna e reati militari) rientrino tra quelli per i quali è prevista detta collaborazione ed essendo il sequestro conservativo una misura cautelare non prevista dal nostro codice processuale al momento della stipula della convenzione de qua e della legge di ratifica, incidente in modo diretto su diritti fondamentali, non compresa tra gli atti presi in esame dalla convenzione (rogatorie o rimessa di atti processuali), estranea alla ratio della stessa (che è quella di agevolare e favorire l'assistenza giudiziaria e non l'esecuzione di provvedimenti cautelari come quello in esame); a2) che la richiesta rogatoria è inammissibile per contrasto con i principi generali dell'ordinamento italiano (e le norme specifiche del codice processuale) essendo il sequestro conservativo de quo disposto dal Pubblico Ministero (e non dal giudice, come impone il sistema italiano), in difetto di presupposti specificamente indicati e senza possibilità di impugnazione;
a3) che detta richiesta è inammissibile altresì sotto il profilo del mancato inoltro al Ministro della giustizia per il vaglio di competenza. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 6^, 19 marzo 1997, n. 1172, ric. Hubner) "la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con L. 23 febbraio 1961, n. 215, prevede all'art. 1, comma 1, compreso tra le "disposizioni generali" del titolo primo, che "le parti contraenti si impegno a concedere reciprocamente, secondo le disposizioni della presente convenzione, la più ampia collaborazione giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione è, al momento in cui l'assistenza viene richiesta, di competenza delle autorità giudiziarie della parte richiedente". La Convenzione prevede poi, al comma 2, dell'art. 1 in quali casi la convenzione non si applica (esecuzione di provvedimenti di arresto e delle condanne e reati militari che non costituiscono reati di diritto comune); e all'art. 2 i casi in cui l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata. Dalle predette disposizioni si desume quindi con chiarezza che l'assistenza giudiziaria non è limitata dalla Convenzione a specifici atti ma è indeterminata, con le sole eccezioni sopra richiamate. Tale conclusione si ricava anche dall'art. 15, comma 4, della Convenzione che, disciplinando la procedura per le richieste di assistenza giudiziaria, dispone che le richieste diverse dalle rogatorie e dagli altri atti ivi indicati potranno essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie, così ulteriormente confermando l'indeterminatezza degli atti di collaborazione giudiziaria previsti dalla Convenzione". Tale assunto è contestato, come si è detto, dal ricorrente ma le argomentazioni addotte in ricorso, ancorché acute e approfondite, non appaiono decisive. In particolare: b1) l'art. 1, comma 1 della Convenzione, non esclude dall'ambito della propria applicazione le misure cautelari o i provvedimenti incidenti su diritti fondamentali in quanto tali bensì una serie di provvedimenti eterogenei (arresti, ma anche condanne e materia di reati militari) sì che l'interpretazione più razionale della norma de qua è che l'indicazione contenuta sia tassativa e non esemplificativa;
b2) è lo stesso art. 15, comma 4, della Convenzione a prevedere in modo esplicito la possibilità di richieste di assistenza giudiziaria diverse dalle rogatorie e dagli interrogatori o confronti, indicando tra esse, in particolare (ma non in modo esclusivo), "le indagini preliminari al processo penale", così evidenziando che non vi sono ragioni testuali per escludere il sequestro conservativo;
b3) quanto alla ratio della Convenzione, è ben vero che essa è quella di favorire l'assistenza giudiziaria, ma non si vede perché dovrebbe essere considerata estranea a questa finalità l'esecuzione di una misura tendente ad impedire, nel corso del processo, atti di dispersione patrimoniale in pregiudizio delle altrui pretese creditorie. Ne consegue che non vi sono motivi per modificare l'orientamento espresso da questa corte nella sentenza sopra citata. Egualmente infondati sono il secondo e il terzo motivo. In particolare: c1) è pacifico in giurisprudenza che solo l'esecuzione del provvedimento richiesto dall'autorità giudiziaria straniera deve essere curata secondo le regole dettate in materia dal codice di rito, a nulla rilevando che tra le norme dell'ordinamento i-taliano e di quello spagnolo non vi sia perfetta corrispondenza in ordine all'autorità giudiziaria che può disporre il sequestro conservativo e ai presupposti che legittimano l'esecuzione della misura;
c2) il citato art. 15, comma 4, della Convenzione prevede esplicitamente che le richieste di assistenza diverse dalle rogatorie e dalla richiesta di interrogatori e confronti possono essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, sì che nessuna violazione di legge è ravvisatole nel mancato inoltro della richiesta de qua al Ministro della giustizia.
Ne viene che il ricorso deve essere rigettato con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006