Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2015, n. 26860
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

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In sede di giudizio di legittimità, non è rilevabile d'ufficio la questione relativa alla violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia, per avere il giudice di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità di testimoni di cui non procede a nuova escussione, trattandosi di questione riconducibile, con adattamenti, alla nozione di "violazione di legge", di cui all'art. 606, comma primo lett.c) cod. proc. pen. e, dunque, da farsi valere, ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 581 cod. proc. pen., mediante l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2015, n. 26860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26860
Data del deposito : 9 giugno 2015

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