Sentenza 26 maggio 2001
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- 1. Repechage: obblighi del datore di lavoroRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7210 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 7210IANO 01 LA CORTE UP MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5409/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere Cron.16658 Dott. NZ MILEO Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.I.M. CALCI IDRATE MARCELLINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DE UC EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2001 in atti;
1767 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 11062/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/06/98 R.G.N. 51677/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato FARANDA per delega PANICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 3 luglio 1993, la -s.p.a. C.I.M. CA AT Marcellina - proponeva 1 appello avverso la sentenza del Pretore di Roma che, nel dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 12 giugno 1990 al dipendente De CA NZ, aveva il ordinato alla società di reintegrare suddetto De CA nel posto di lavoro e " di pagargli tutte le mensilità di retribuzione dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo" e spese processuali. il LO AL contraddittorio,Dopo la ricostituzione del Tribunale di Roma con sentenza dell'8 giugno 1998 rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva in fatto che la IM, seppure sollecitata dallo stesso De CA, aveva formulato alla competente USL richiesta di accertamento ex art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (della compatibilità dello stato fisico del dipendente con le mansioni lavorative assegnategli) con esclusivo riferimento alle mansioni di "palista", da svolgere con una "motopala gommata di tipo Volvo 160". Il conseguente accertamento operato dalla competente 1 amministrazione aveva avuto ad oggetto, quindi, soltanto l'espletamento di tali mansioni. Nel corso del giudizio era poi emerso che il De CA sin dall'agosto 1989 era stato nuovamente incaricato dalla IM di svolgere presso l'officina dell'azienda le mansioni di meccanico-saldatore originariamente espletate sino al 1987, sicchè era evidente la discrasia esistente tra le mansioni di meccanico- saldatore, concretamente svolte dal De CA all'atto al cui espletamento il dipendentedel licenziamento - era stato adibito spontaneamente dalla stessa IM una UI ID volta resosi libero il posto di lavoro presso - e quelle di "palista", le l'officina meccanica considerazione dalla Commissione uniche prese in medica USL ai fini della specifica e correlativa valutazione di compatibilità. Tutto ciò era sufficiente a dimostrare l'inesatto riferimento alle "abituali mansioni a cui era stato adibito" contenuto nella lettera di licenziamento del 12 giugno 1990, operato dalla IM seppure nella consapevolezza dell'avvenuto mutamento, da circa un anno, delle mansioni concretamente espletate dal De CA. Nè per andare in contrario avviso valeva sostenere da parte della società, l'estensibilità della "inidoneità della conduzione di macchine che trasmettono 2 vibrazioni al conduttore" anche alle mansioni di "meccanico saldatore", effettivamente espletate dal De CA al momento del recesso della Cim. Ed infatti, all'esito dell'espletamento della prova per testi, era emerso che presso l'officina meccanica dello stabilimento in cui operava il De CA, veniva svolta non solo attività di riparazione e manutenzione di mezzi meccanici aziendali, ma anche "lavori di carpenteria in ferro o lavori di idraulica, intesa come posa di tubi per il trasporto dell'acqua", sicchè, a fianco dell'attività specifica di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici, in GU AL concreto esisteva tutta una serie di incombenze lavorative espletabili dal De CA senza alcuna esposizione allo specifico rischio di vibrazioni.Circostanza questa non contestata dalla IM che, peraltro, non aveva mai addotto ragioni aziendali atte ad impedire l'adibizione del lavoratore a tali ulteriori incombenze. In ogni caso le sollecitazioni e le vibrazioni da assorbire a causa di un continuativo impiego di una motopala non potevano in alcun modo essere paragonate a quelle originate da un mezzo meccanico in occasione di attività di riparazione e manutenzione, che di regola viene effettuata a motore spento e con il mezzo fermo. 3 Relativamente poi all'eventuale difficoltà del De CA a compiere operazioni di collaudo dei mezzi riparati peraltro facilmente ovviabiletale circostanza - attraverso altro meccanico dell'officina- non era di significato tale da privare l'azienda di qualsiasi interesse in ordine alla ricezione della prestazione lavorativa del De CA. Per concludere, il recesso operato dalla IM non era sorretto da ragioni idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1464 c.c., espressamente invocata dall'azienda nella lettera di licenziamento del 12 giugno 1990. Avverso tale sentenza la s.p.a. IM CA AT GU CK propone ricorso per cassazione affidato Marcellina- ad un duplice motivo. Resiste con controricorso De CA NZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società IM deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare lamenta che il Tribunale nel ritenere, anche sulla base della deposizione resa dal nell'ambito dell'officina teste di Biagio, che meccanica dello stabilimento venivano svolte attività di riparazione di mezzi meccanici e anche lavori di carpenteria in ferro O lavori di idraulica non 4 importanti rischio di vibrazioni, aveva omesso di valutare alcune parti delle risultanze istruttorie che se invece considerate avrebbero indotto ad una contraria valutazione. In particolare da un completo esame delle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni del teste Teppi emergeva che nell'ambito dell'officina non si rinveniva alcun posto lavorativo che fosse esente dal rischio di vibrazione, sicchè una collocazione lavorativa del De CA compatibile con le sue condizioni di salute avrebbe dovuto comportare una modifica dell'assetto organizzativo dell'impresa. Per concludere, stando la necessità di condizione dei GU Value mezzi meccanici da parte di ciascun operaio addetto possibile rinvenire, all'officina non era rilevato dal Tribunale, contrariamente a quanto mansioni equivalenti e compatibili con le capacità lavorative del De CA.. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.). Osserva al riguardo che se era vero che la visita alla USL RM/25 era stata richiesta per le mansioni di palista era altrettanto vero che la Commissione, verificando una situazione ben più grave di quella denunciata, aveva accertato che il De CA non era idoneo alla conduzione di macchine che 5 trasmettono vibrazione al conduttore. Il carattere impediva non solo lo dell'accertamentopuntuale delle mansioni di palista ma svolgimento ' contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, anche quelle attività che implicavano una conduzione anche in via episodica di dette macchine. Anzi l'estensione di tale accertamento doveva considerarsi un atto dovuto e necessario, e non certo irrilevante, per la tutela della salute del dipendente. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro connesse, vanno rigettati perchè GU VI destituiti di ogni giuridico fondamento. Va premesso che il denunziato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad "un punto- decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio"-le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la 6 concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex plurimis : Cass. 17 gennaio 2000 n. 456;Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Orbene, il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto conforme a diritto e, pertanto, non suscettibile in alcun modo di censura in questa sede di legittimità - ha evidenziato, a seguito di un attento esame delle Guilo Native risultanze istruttorie, le ragioni per le quali ha пови ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al De CA. A tale riguardo ha sottolineato, con un giudizio che investe il merito della controversia, che l'infermità fisica del De CA, riscontrata in sede medica ex art. 5 stat. lav., non di visita giustificava in alcun modo il recesso del datore di lavoro in quanto al momento del licenziamento il De era addetto ad una attività, quella di CA meccanico-saldatore, che non importava pericoli per la salute del suddetto lavoratore, inidoneo, invece, fisicamente a svolgere le precedenti mansioni di "palista", e più precisamente di addetto alla guida 7 di una "motopala di tipo Volvo 160", che nella conduzione provocava numerose e forti vibrazioni. E sempre con un giudizio di merito, anche stavolta pienamente condivisibile per la sua logicità, il ha evidenziato come il pericolo di Tribunale esposizione alle vibrazioni fosse del tutto marginale nell'espletamento delle mansioni di meccanico saldatore, e come conseguentemente non valesse a legittimare il recesso della società dal rapporto lavorativo. Ad ulteriore conforto delle sue conclusioni il giudice d'appello ha infine evidenziato come nell'organizzazione aziendale della società IM GU LU fosse riscontrabile un settore adibito a lavori di carpenteria in ferro ed a lavori di idraulica,cui in ogni caso, avrebbe potuto essere addetto il De CA. Orbene, contrariamente a quanto si è sostenuto in ricorso, anche questa considerazione non suscettibile di alcuna censura stante il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente ad integrare gli estremi del giustificato motivo oggettivo la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore per le mansioni svolte essendo anche necessaria la dimostrazione della inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni lavorative, anche inferiori a quelle in precedenza 8 espletate, dovendosi il licenziamento considerare una extrema ratio ( cfr. tra le tante: Cass., Sez. Un.,7 agosto 1998 n. 7755; Cass. 23 agosto 1997 n. 7908; Cass. 3 luglio 1997 n. 5961); principio questo ora recepito dal legislatore che ammette il licenziamento per inidoneità sopravvenuta solo se sia impossibile una utilizzazione del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori, e che prevede, in ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, anche il diritto alla conservazione del trattamento della precedente qualifica(cfr. art. 4, comma 4, legge n. 68 del 1999). Per le argomentazioni svolte e non riscontrandosi per UI holen quanto ora detto il denunziato vizio di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorso va rigettato perchè infondato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, unitamente agli onorari indifensivi,, come dispositivo, con attribuzione all'avv. Pier Luigi Panici, che ha dichiarato di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in lire 42.000, oltre lire 9 3.000.000 (tremilioni) per onorari difensivi da attribuirsi all'avv. Pier Luigi Panici, dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Roma il 10 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE GU повл IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERELIED I D , A O SS L 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S T N L I S E N 3 O D G P -7 I O S IM -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R O N T G T SE IS E IT L G IR E R A D L O L E D 10