Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 2
La violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la derubricazione dell'addebito da partecipazione ad associazione di tipo mafioso a ricettazione avesse determinato un "vulnus" del diritto di difesa in ragione del fatto che la questione della modifica dell'imputazione era stata introdotta da parte della stessa difesa).
Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni eseguite mediante apparecchiature presenti nella sala di ascolto di una Procura della Repubblica diversa da quella che ha autorizzato le attività di intercettazione, non occorre né un provvedimento di autorizzazione motivato, in analogia con quanto disposto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che gli impianti adoperati sono sotto il diretto ed immediato controllo dell'autorità giudiziaria, né una delega ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.
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L'esercizio di un diritto contestato deve avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto. E' legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 34969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34969 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 10/05/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1263
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 42890/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN PP, nato a [...] il [...];
ON NT, nato a [...] C.V. il 6.5.1984;
IA CR, nato ad [...] l'[...];
DE OR IN, nato a [...] il [...];
DI GE, nata a [...] il [...];
DI IG, nato a [...] il [...];
DI AR, nato a [...] l'[...];
IN NR, nato a [...] il [...];
GU NN, nato a [...] il [...];
AN IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della OR di Appello di Napoli, in data 21 dicembre 2011, di riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, in data 13 dicembre 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di ON NT, IA CR, DE OR IN e DI AR, per il rigetto dei ricorsi di DI GE, IN NR e IN PP;
annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di:
AN IC, limitatamente alla confisca, di DI IG, limitatamente alla determinazione del ruolo di partecipe o concorrente nel reato, e di GU NN;
Uditi i difensori avv.ti Gennaro Lepre, per AN IC, NI NI, per NR IN, UC Andrea Brezigar, per DI IG, IZ ER, in sostituzione dell'avv. NN Aricò, per IC AN, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 13 dicembre 2010, dichiarava IN PP, ON NT, IA CR, DE OR IN, DI IG, DI AR, IN NR, GU NN e AN IC colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso denominata clan dei casalesi, in particolare, partecipavano tutti al gruppo camorrista facente capo alla famiglia ON, IN PP (la cui condotta è presa in considerazione dal primo giudice a partire dal 1^ gennaio 2006, con dichiarazione di non doversi procedere fino alla data del 31 dicembre 2005 per ne bis in idem) con il ruolo di referente nell'intera provincia di Modena nell'interesse di detto gruppo, unitamente a ON NT, IA CR, GU NN e DI IG con compiti operativi nel settore delle estorsioni, della custodia di armi, del reperimento di utenze cellulari, autovetture ed alloggi da dare in uso agli affiliati e nel controllo del gioco d'azzardo; DE OR IN, AN IC, DI AR e AN IC con i medesimo compiti, ma unitamente a DI AF, referente nell'intera provincia di Modena dopo l'11.6.2005 data dell'arresto di IN PP. In Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa ed altri luoghi della provincia di Caserta e di Napoli, nonché nell'intera provincia di Modena dal mese di marzo 2004 con condotta perdurante. DI GE, originariamente imputata di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, veniva condannata, a seguito di riqualificazione della condotta contestata, per il diverso delitto di ricettazione di denaro di illecita provenienza. La OR di Appello di Napoli, con sentenza in data 21 dicembre 2011, preso atto della rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità effettuata da IA CR, DI AR, ON NT e GU NN, confermava la condanna pronunciata nei confronti di IN PP, rideterminava la pena nei confronti degli altri imputati, ad eccezione della riqualificazione della condotta contestata a DI GE a norma dell'art. 379 c.p.. Propongono ricorso per cassazione IA CR personalmente e i difensori degli altri imputati.
Il difensore di DE OR IN deduce i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 649 c.p.p., in quanto con i motivi di gravame era stata dedotta l'improcedibilità dell'azione penale, poiché la condotta associativa contestata nel presente procedimento non sarebbe altro che un episodio estorsivo rispetto al quale vi era stata già condanna da parte della OR di Appello di Bologna, come da sentenza depositata in udienza. Il ricorrente precisa che non aveva rinunciato a tale motivo di gravame e sul punto vi sarebbe un'omissione di motivazione.
2) violazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe ritenuto apoditticamente che non sussistessero i presupposti per la pronuncia di formule assolutorie.
Il difensore di DI GE deduce inosservanza o erronea applicazione della legge ovvero mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 521 c.p.p., artt. 416 bis, 648 e 379 c.p.. Il ricorrente rileva che la sentenza di primo grado aveva riqualificato l'originaria contestazione ex art. 416 bis c.p. ritenendo sussistente il diverso reato di ricettazione di denaro di illecita provenienza e lamenta che la OR di Appello abbia proceduto ad una nuova qualificazione della condotta ex art. 379 c.p., ponendo a fondamento il dato nuovo della percezione di denaro di provenienza illecita mai contestato all'imputata, tanto che era stata sollevata dalla difesa, in sede di discussione, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Il ricorrente osserva che l'originaria contestazione di partecipazione al reato associativo era caratterizzata da precipue condotte tipiche del partecipe all'associazione, descritte analiticamente ma senza alcuna indicazione della percezione, acquisto, occultamento (sentenza di primo grado) ovvero aiuto per assicurare (sentenza di secondo grado) denaro di provenienza illecita;
conclude chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza con trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
Altro difensore di DI GE deduce vizio di carenza di motivazione in relazione all'art. 319 c.p. e art. 530 c.p.p., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe specificato il concreto comportamento anche omissivo che l'imputata avrebbe posto in essere per assicurare ai congiunti il prodotto o il profitto del supposto reato.
Il difensore di IN PP deduce i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 521, 522 e 649 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente rileva che il giudice di prime cure aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui al capo a) "limitatamente alla condotta commessa a partire dall'1.1.2006" e "non doversi procedere nei confronti di IN PP in ordine al reato ascrittogli, limitatamente alla condotta contestata fino alla data del 31.12.2005, essendo intervenuta sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12/3/2010, passata in giudicato che aveva condannato il IN PP per essere organizzatore e dirigente del clan su tutto il territorio nazionale, e che la OR di Appello ha condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice. Deduce, quindi, violazione del principio di correlazione ex artt. 521 e 522 c.p.p., sotto due profili: il primo consiste in ciò che il giudice di prime cure ha dato al ruolo di "referente" attribuito all'imputato nel capo di imputazione un'interpretazione estensiva e in malam partem con l'applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 2; il secondo profilo consiste in ciò che risultando il tempo della contestazione fissato all'11 giugno 2005 a tale data avrebbe dovuto considerarsi cessata la permanenza e i giudici di merito non avrebbero potuto ritenere la permanenza oltre tale data, configurando la condotta come "partecipazione", in ragione della omessa specificazione di tale ulteriore condotta nell'imputazione.
2) Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, art. 238 bis c.p.p. e art. 266 c.p.p. e segg.. Il ricorrente afferma che l'asserzione in ordine all'attualità dell'appartenenza del IN PP al sodalizio non troverebbe alcun conforto nella risultanze probatorie: non nel contenuto delle intercettazioni, in relazione alle quali è stata prospettata un'alternativa e verosimile interpretazione;
non nelle sentenze definitive e non definitive di merito poste a fondamento del giudizio di condanna e che non presenterebbero alcuna pertinenza temporale con l'oggetto del processo, sentenze, peraltro, che sarebbero state indebitamente utilizzate in violazione delle regole di diritto fissate dalla giurisprudenza a Sezioni Unite della OR di cassazione.
3) Violazione degli artt. 62 bis, 132, 133 e 81 cpv c.p.. Il ricorrente denuncia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sia in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali sia in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione con le sentenze passate in giudicato, in atti.
I difensori di AN IC, con un primo ricorso, deducono i seguenti motivi:
1) violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 441 c.p.p., comma 5, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
mancanza di motivazione.
I ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia omesso di rispondere a puntuali censure mosse in sede di gravame concernenti:
l'utilizzo di una sentenza di assoluzione emessa nei confronti del AN IC dal Tribunale di Bologna;
la ricezione da parte del AN IC di una lettera minatoria a firma DI AF, circostanza incompatibile con una presunta associazione;
la estraneità del AN IC alla commissione di reati fine;
la presenza di circostanze inconciliabili con la riconducibilità al AN IC di presunte estorsioni;
la consulenza tecnica investigativa difensiva che chiarisce la piena liceità dell'attività imprenditoriale riconducibile alle società del AN IC;
la irrilevanza della semplice vicinanza o conoscenza tra il AN IC e i DI, poiché costoro sono tra loro cugini;
la diversa lettura del contenuto delle intercettazioni riscontrata in via documentale. Inoltre, si deduce la violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, per quanto concerne le richieste di acquisizione degli atti relativi al processo pendente davanti al Tribunale di S. Maria C.V. per corruzione a carico dello stesso AN IC nonché di alcuni amministratori pubblici ipoteticamente corrotti, di esame dell'imprenditore LA IG, dell'imprenditore RI IN e di IN PP ed IN NT.
2) violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nonché mancanza di motivazione. I difensori ricorrenti lamentano l'omesso riferimento alla consulenza tecnica depositata in atti e all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale è stato contestato al AN IC un'evasione fiscale di 500.000,00 Euro;
censurano, altresì, la omessa distinzione fra i beni certamente provento di attività lecita e gli altri.
I difensori di AN IC, con un secondo ricorso, deducono i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, C) ed E) con riferimento all'art. 416 bis c.p. e artt. 121, 125, 192, 238 bis e art. 178, comma 1, lett. e) per avere la OR di Appello - ignorando la più recente giurisprudenza della S.C. in tema di partecipazione al reato associativo - da un lato omesso di argomentare circa la valenza a discarico delle prove addotte specificamente dalla difesa a smentita della sussistenza dei requisiti necessari (inserimento stabile, effettivo ruolo dinamico, reati/fine, costante permanenza del vincolo rispetto allo specifico periodo temporale in addebito) per suffragare l'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis c.p. dall'altro per avere posto a base del proprio giudizio di colpevolezza una sentenza di assoluzione per lesioni aggravate dal metodo mafioso non irrevocabile, erroneamente utilizzata ai fini della valutazione della prova e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.
I requisiti del delitto contestato sarebbero insussistenti in ragione tanto dell'assenza di reati-scopo - ciò alla luce dell'assoluzione con formula piena dall'unico reato-scopo ipotizzato sin dall'inizio dagli investigatori giusto a conferma della partecipazione al clan camorristico del AN - quanto della documentata smentita dell'ulteriore elemento connotativo della partecipazione al reato associativo rappresentato dalla stabilità e durevolezza del vincolo. Il vizio eccepito è rappresentato dall'inesistenza di idonea coerenza argomentativa - in violazione delle frequenti massime di esperienza esistenti al riguardo - quanto al necessario rapporto tra la premessa e le conclusioni. Infatti si muove dalla premessa:
- di un clan quale quello dei casalesi che opera (risultano citate le sentenze irrevocabili che lo attestano) sin dal 1990 nel territorio emiliano segnatamente con attività estorsive in danno di imprenditori edili di origini casertane;
- clan che vede al proprio vertice DI AF detto rafilotto unitamente a quegli stessi soggetti, odierni coimputati del presente procedimento;
- clan che ha la propria fonte di guadagno illecito grazie alle attività edili o sotto estorsione o compiacenti;
- clan che attraverso il proprio vertice apicale, ovvero DI AF, minaccia con lettera scritta il AN IC se non continuerà a pagare il pizzo, condotta che una volta denunciata dal AN IC non solo gli consentirà (unico fra tutti gli imputati del presente procedimento) di ottenere la libertà ma addirittura una scorta che lo protegga dalle ritorsioni vendicative del clan di cui paradossalmente dovrebbe essere partecipe;
- clan che vedrebbe il ruolo di finanziatore del AN IC con riferimento ad una unica ipotesi di appalto relativo alla costruzioni di villette in Orta di Atella-Succivo per giungere alla conclusione, secondo la difesa, palesemente illogica e contraddittoria di rinvenire nella condotta del AN IC - imprenditore edile di origine casertana che ha documentato una attività edile totalmente immune da profili penalmente illeciti dal 1990 sino al 2004 e che ha provato il proprio status di vittima di estorsione giusto da parte di quel DI AF che si ritiene essere stato il suo capo - una partecipazione stabile al sodalizio criminoso seppur per un tempo limitato di 3 anni e per una unica attività edilizia.
I difensori censurano, inoltre, la valenza a carico dell'imputato delle risultanze probatorie emerse nell'ambito di altro procedimento penale - tra gli altri a carico del AN IC per il reato di lesioni aggravate dal metodo mafioso L. n. 203 del 1991, ex art.
7 - definito con sentenza di assoluzione con formula piena non ancora irrevocabile (ma divenuta ora irrevocabile, come documentato con memoria depositata il 16 aprile 2013). La OR di Appello nel rispetto dei principi, fissati in materia dalla giurisprudenza avrebbe al più potuto utilizzare la circostanza della esistenza di contatti telefonici tra il AN IC e coloro che ebbero un ruolo nella realizzazione della gambizzazione di natura camorristica consumata in danno di un imprenditore casertano residente in territorio emiliano ma non certo operare, - come invece è stato fatto, realizzando in tal modo il vizio di legittimità eccepito - una nuova valutazione della risultanza probatoria in parola tale addirittura da ascrivere al AN IC un ruolo protagonistico attivo e quindi colpevole (avrebbe concorso a preparare l'attentato intervenendo per posticiparne l'attuazione), che contrasta inevitabilmente con il giudizio di assoluzione piena scelto dal giudice bolognese. Rilevano, ancora, i difensori ricorrenti che il solo dato della esistenza di contatti telefonici non è di per sè idoneo a legittimare la partecipazione al clan camorristico se correlato al rapporto di parentela esistente tra gli interlocutori. 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) con riferimento all'art. 125, art. 178, comma 1, lett. c), art. 192 e art. 546, comma 1, lett. e).
I difensori ricorrenti denunciano la omessa motivazione sugli specifici motivi di appello con riguardo alla lettura interpretativa - compiuta dagli investigatori ed avallata dal primo giudice - delle captazioni ambientali e telefoniche su cui si è poi ritenuto fondare la responsabilità del AN IC;
diversa lettura interpretativa che sarebbe suffragata dai riscontri testimoniali e documentali indicati dalla difesa.
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. ed e) con riferimento all'art. 125, art. 178, comma 1, lett. c), art. 192 e art. 546, comma 1, lett. e).
I difensori ricorrenti denunciano la omessa motivazione in merito alle prove contrarie valorizzate dalla difesa e finalizzate a smentire la valenza di talune risultanze investigative afferenti temi decisivi quali l'estorsione in danno dell'imprenditore DE LA IG, la tentata estorsione in danno di IN IN e l'acquisto del terreno in Camposanto di Modena.
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e).
La motivazione della OR di Appello sarebbe viziata anche sotto un profilo di travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva rappresentata da una lettera minatoria scritta di pugno dal boss DI AF e diretta a AN IC, attestante il ruolo di vittima di estorsione del AN IC, palesemente e diametralmente opposto a quello contenuto nell'addebito.
Il ricorrente osserva che il primo giudice si è limitato a considerare tale documento esclusivamente come attestante il momento di rottura del sodalizio criminoso tra il AN IC ed i casalesi ricollegabile all'estate del 2008, ma tale argomentazione è stata censurata con i motivi di appello, con i quali è stato rilevato come altre risultanze probatorie valorizzate dalla difesa dimostrerebbero che le minacce estorsive risalivano ad un periodo precedente.
5) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), c) ed e) con riferimento agli artt. 121 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 192 c.p.p., art. 441 c.p.p., comma 5, artt. 495 e 603 c.p.p. per avere la OR di Appello immotivatamente respinto la richiesta di integrazione dimostrativa d'ufficio disapplicando erroneamente l'art. 441 c.p.p., comma 5, e l'art. 603 c.p.p.. I difensori ricorrenti precisano che con il ricorso non si intende eccepire la mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art.606 c.p.p., alla lett. d) bensì la violazione ai sensi del medesimo comma, lett. b) c) ed e) per omessa ovvero contraddittoria motivazione quanto alla assoluta e comprovata utilità di procedere all'assunzione delle prove oggetto di integrazione dimostrativa;
aggiungono, inoltre, che, con riferimento all'acquisizione degli atti relativi al processo pendente innanzi il Tribunale di S.M.C.V., nel quale la D.D.A. napoletana procede ad una lettura interpretativa delle risultanze investigative relative a fatti analoghi avvenuti nello stesso contesto spazio-temporale, indicando il AN IC come uno degli esempi di quegli imprenditori costretti a subire richieste estorsive, trattandosi di prova sopravvenuta/scoperta dopo il giudizio di primo grado, deve trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 495 e 603 c.p.p.. La prova richiesta deve quindi qualificarsi quale prova contraria rispetto alla quale vige il principio di diritto, violato dalla OR di Appello, secondo cui il diritto alla prova contraria può essere denegato solo con adeguata motivazione.
6) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) con riferimento all'art. 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 192 c.p.p., art. 441 c.p.p., comma 5, in relazione alla L. n.356 del 1992, art. 12 sexies per aver la OR di Appello totalmente omesso di valutare la prova documentale fornita dalla difesa in allegato ad una propria consulenza tecnica di parte circa la giustificazione della provenienza lecita della totalità ovvero di parte del patrimonio rinvenuto nella disponibilità del AN IC.
I difensori ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione anche con riferimento alla richiesta subordinata di valutare quantomeno una restituzione parziale dei beni ovvero con riguardo a quelli rispetto ai quali è stata fornita la prova documentale della loro origine lecita. Inoltre, il vizio di omessa motivazione è rivolto anche alla parte della sentenza di secondo grado che manca di argomentare circa la rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies. Propongono ricorso sia IA CR personalmente che il suo difensore.
Con il ricorso personale l'imputato deduce violazione dell'art. 378 c.p., in quanto il suo ruolo sarebbe stato limitato nel tempo e nella condotta, nel tempo perché riferito solo al periodo di latitanza di IN PP, nella condotta perché si è estrinsecata solo in un supporto logistico per esigenze personali del latitante. Pertanto, il fatto doveva essere inquadrato nella previsione dell'art. 378 c.p. e non in quella di partecipe al sodalizio. Il difensore di IA CR deduce i seguenti motivi:
1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.129 c.p.p., in quanto, benché rinunciante ai motivi di appello relativi alla responsabilità, la OR avrebbe dovuto procedere ad una preliminare verifica di pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art.133 c.p.. Il difensore di DI AR ha presentato ricorso, al quale lo stesso imputato ha successivamente rinunciato.
Un difensore di IN NR deduce i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale;
inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità o di inammissibilità; mancata assunzione di una prova decisiva;
illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che la responsabilità del reato gli sia stata ascritta sulla circostanza dell'aver interloquito telefonicamente per solo due volte nell'arco della stessa giornata con un soggetto appartenente presuntivamente ad un clan malavitoso e nonostante non avesse mai materialmente posto in essere atteggiamenti ed atti tipici dei camorristi e/o il suo nome fosse noto e collegato ai clan dei Casalesi. Si tratterebbe di un episodio isolato che da solo non sarebbe idoneo, univoco e sufficiente a sostenere la configurabilità di un vincolo associativo.
2) mancata applicazione dei benefici, la pena applicata sarebbe abnorme e non sono state concesse le attenuanti generiche e i benefici di legge nonostante sotto il profilo soggettivo l'imputato ne potesse godere.
3) gli elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale ben avrebbero potuto portare all'assoluzione quanto meno ex art. 530 c.p.p., comma 2. Altro difensore di IN NR deduce mancanza di motivazione o motivazione apparente. La sentenza non si pronuncerebbe sulla punibilità della condotta eventualmente partecipativa sotto il profilo soggettivo, sulla prova del dolo, della consapevolezza di appartenere ad una associazione camorristica e di svolgere uno specifico ruolo all'interno della medesima, ma si limiterebbe ad un rinvio alla motivazione del primo giudice.
La difesa afferma che dalla valutazione della condotta del IN NR si potrebbe parlare unicamente di cortesie rese ad un compaesano conosciuto in territorio modenese, con il quale probabilmente il IN NR sentiva vicinanza in ragione della provenienza geografica.
Il difensore di GU NN deduce Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente precisa che non aveva rinunciato al motivo di appello relativo alla determinazione del tempus commissi delicti, con il quale si chiedeva di circoscrivere, sulla scorta delle emergenze investigative relative agli episodi che vedevano protagonista il GU NN, il periodo di partecipazione ad epoca precedente il dicembre 2005 con conseguente applicazione dei limiti edittali previsti prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 5 dicembre 2005, con l'espressa indicazione degli elementi che consentivano di interrompere i contatti con il contesto criminale. Sul punto la motivazione sarebbe totalmente assente. La determinazione del tempus commissi delicti, sarebbe rilevante anche ai fini dei successivi provvedimenti di confisca dei beni in sequestro acquistati in epoca successiva e con somme di lecita provenienza agli atti documentate. Il difensore di ON NT deduce omessa motivazione ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al motivo di gravame concernente la richiesta avanzata dalla difesa di revoca della confisca disposta dal Giudice di prime cure in sentenza. Il ricorrente afferma che l'immobile confiscato sarebbe esclusivamente riconducibile alla intestaria De UC AR, madre dell'imputato.
Si tratta di un motivo al quale l'imputato non aveva rinunciato e sul punto mancherebbe la motivazione della sentenza impugnata. Il difensore di DI IG deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 1 e 2, art. 211 c.p.p., primo capoverso (Inutilizzabilita dei risultati relativi alle captazioni telefoniche posti ad unico fondamento della motivazione della sentenza di condanna).
Il ricorrente censura che le operazioni di captazione telefonica siano avvenute all'interno di locali di una Procura distrettuale diversa da quella partenopea e competente, senza che vi fosse una delega espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 370 c.p.p., comma 3. Il ricorrente ribadisce anche l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 268 c.p.p., anche in relazione al richiamo operato dall'art. 270 c.p.p., comma 1 laddove la norma non prevede che le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica titolare delle indagini, salva delega espressa ex art. 370 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 15 Cost.. 2) totale carenza di motivazione della sentenza in punto di conferma della responsabilità penale dell'imputato per il reato contestatogli.
Il ricorrente lamenta che le specifiche censure formulate nei motivi di gravame siano state disattese con mero richiamo agli assunti del primo giudice ed indica specificamente tali censure, quali: mancanza di rapporti con esponenti del clan dei casalesi, interpretazione diversa e plausibile dei colloqui e del ruolo svolto dal DI IG, diversa interpretazione del colloquio intrattenuto in carcere con i familiari da IN PP, dichiarazioni di DI AF e di IN PP che non attingono mai la posizione del DI IG.
3) errata applicazione della legge penale sostanziale, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Gli argomenti che la difesa adduce sono: l'assenza storica del personaggio da ogni vicenda legata all'associazione, prima e dopo la regiudicanda, la mancanza di prova di una sua formale affiliazione camorristica, l'occasionalità del suo apparire e l'assoluta assenza di condotte fine illecite. Anche la riscossione di danaro dalle mani di EL, ovverosia l'unico apporto fattivo del DI IG, riguarderebbe una minima intermediata parte di un corrispettivo già secolarmente estorto ovvero una parte di utile ricavato dai proventi delle bische clandestine dovuto, da tempo, all'associazione camorristica da parte dei gestori modenesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dei ricorsi di DE OR IN, IA CR, DI AR, IN NR e ON NT sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. Il motivo di ricorso con il quale DE OR IN deduce la improcedibilità dell'azione penale è privo dei requisiti di specificità (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che nel giudizio di cassazione impongono la allegazione analitica degli atti sulla base dei quali la censura è formulata, tanto più che nel caso di specie l'imputato è stato condannato a titolo di aumento per effetto del vincolo della continuazione proprio con il reato di estorsione aggravata oggetto di una sentenza della OR di Appello di Bologna del 22 maggio 2009 e il ricorrente neppure chiarisce il rapporto tra questa sentenza e quella genericamente richiamata a fondamento dell'eccezione di improcedibilità.
L'altro motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p., da un lato, non è consentito, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità, dall'altro lato, è, comunque, del tutto generico, non indicando quali siano le emergenze probatorie evidenti che avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia assolutoria. Il ricorso proposto personalmente da IA CR, con il quale si deduce la violazione dell'art. 378 c.p. e quello del suo difensore, con il quale si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 129 c.p.p. non sono consentiti, perché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità ed anche perché con essi si chiede a questo giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori in contrasto con gli apprezzamenti discrezionali del giudice di merito. Il motivo di ricorso del difensore dello stesso imputato concernente la pretesa violazione dell'art. 133 c.p. è del tutto privo di quei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha ridotto la pena applicata dal primo giudice, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso di DI AR deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza della rinuncia dell'imputato al ricorso stesso depositata il 16 luglio 2012 presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Lanciano.
I motivi di ricorso con i quali i difensori di IN NR chiedono l'assoluzione dell'imputato lamentando violazioni di legge, nonché mancanza o illogicità della motivazione sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l'esistenza o l'illogicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è manifestamente illogico;
non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla OR di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema OR, esula dai poteri della OR stessa quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, osservando che "dal tenore delle intercettazioni telefoniche e dall'attività di osservazione delle forze dell'ordine emerge in modo certo che IN NR si inserisce nell'ambito associativo dopo l'arresto di IN PP, soprannominato peppinotto, nel periodo in cui nella direzione del clan dei casalesi a Modena vi è un passaggio di funzioni da IN PP a DI AF, soprannominato rafilotto. In modo inequivoco emerge che il IN NR assiste AL LA, nipote del DI, e prende contatti con i sodali operanti a Modena;
il IN NR si preoccupa e cura, sia pure per un periodo di tempo limitato, i contatti con NE RI, fissando appuntamento con il predetto per assicurare un incontro con i sodali e si adopera, in particolare, per risolvere due questioni: una relativa allo sconto di un assegno che la banca non ha inteso effettuare, l'altra relativa al versamento degli utili della bisca in favore dell'associazione". D'altro canto, la circostanza che la partecipazione sia dimostrata per un periodo di tempo limitato (circostanza che indotto il giudice di appello a ridurre la pena) non contrasta con la configurabilità della partecipazione medesima, posto che non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1^, n. 31845 del 18/03/2011, D. e altri, Rv. 250771). Il motivo di ricorso con il quale il difensore di IN NR lamenta genericamente la mancata applicazione di benefici di legge e di un miglior trattamento sanzionatorio è privo dei necessari requisiti di specificità prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha ridotto la pena applicata dal primo giudice, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il motivo di ricorso con il quale il difensore di ON NT deduce omessa motivazione sulla richiesta di revoca della confisca non è ammissibile, poiché lo stesso ricorrente precisa che l'immobile confiscato sarebbe esclusivamente riconducibile all'intestataria De UC AR, madre dell'imputato; pertanto, la legittimazione ad impugnare la confisca spetta soltanto al terzo interessato, che, non avendo partecipato al processo, potrà far valere i suoi diritti in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1^, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415; Sez. 3^, n. 23926 del 27/05/2010, Baraldi, Rv. 247797). Alla dichiarazione di inammissibilità dei suddetti ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi stessi, al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi di DI GE, IN PP e DI IG sono infondati e devono essere rigettati.
I ricorsi di DI GE, con i quali si deduce violazione dell'art. 521 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sono infondati. Deve ribadirsi il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Suprema OR, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che, non solo l'imputato ha avuto modo di difendersi in merito alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, essendo stata effettuata tale modifica con la sentenza di primo grado e avendo avuto la possibilità (non utilizzata) con l'atto di appello di introdurre tutte le richieste difensive che avesse ritenuto necessarie, ma soprattutto che è stata la stessa difesa, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 670), ad introdurre la questione della diversa qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione in sede di conclusioni, in tal modo non solo accettando, ma addirittura prospettando la diversa qualificazione. L'ulteriore modifica, poi, apportata in sede di appello, con la nuova qualificazione della fattispecie quale favoreggiamento reale, non è altro che la conseguenza, più favorevole all'imputata, della precedente modifica sulla base di una diversa valutazione del solo profilo soggettivo della fattispecie, individuato nella direzione della volontà dell'imputata non a conseguire un profitto ma ad aiutare i prossimi congiunti ad assicurarsi il profitto o il prodotto dei reati. Il motivo di ricorso con il quale il difensore di IN PP deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. è infondato alla luce della logica spiegazione fornita dai giudici di merito in ordine all'esatta contestazione di cui al capo di imputazione, dove, in effetti, si riscontra che a tutti gli imputati è contestata la condotta di partecipazione al gruppo camorristico facente capo alla famiglia ON "dal mese di marzo 2004 con condotta perdurante", con la precisazione, con riferimento specifico alla posizione di IN PP, che costui ha svolto il ruolo di referente nell'intera provincia di Modena nell'interesse di detto gruppo, sino alla data del suo arresto avvenuto l'11 giugno 2005, tanto è vero che lo stesso capo di imputazione indica DI AF come referente della provincia di Modena, dopo quella data. In conformità a tale precisa imputazione, i giudici di merito hanno ritenuto che fosse coperta da giudicato l'imputazione mossa al IN PP quanto alla condotta fino al 2005, essendo intervenuta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 12 marzo 2010, passata in giudicato, che aveva condannato lo stesso imputato per essere organizzatore e dirigente del clan su tutto il territorio nazionale. Quanto, invece, alla partecipazione all'associazione criminosa, gli stessi giudici hanno ritenuto che la detenzione non avesse inciso sull'attività svolta dal IN PP, che aveva continuato a mantenere un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale.
Le ulteriori deduzioni della difesa ricorrente circa la ritenuta perdurante partecipazione al sodalizio non possono ritenersi consentite, in quanto si risolvono in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, è inammissibile in questa sede la prospettata - peraltro in modo del tutto generico - lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate, che sono state valutate determinanti dalla sentenza impugnata, unitamente alle dichiarazioni rese dai collaboratori, a prescindere dal censurato utilizzo delle sentenze acquisite in giudizio. Gli ulteriori motivi di ricorso concernenti il diniego delle attenuanti generiche, la mancata riduzione della pena e la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con precedenti sentenze passate in giudicato, sono prive dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto si limitano a riprodurre il contenuto - peraltro anch'esso generico - dei motivi di appello, senza formulare censure specifiche alla sentenza impugnata, che ha ritenuto l'imputato non meritevole di concessione delle attenuanti generiche e della riduzione della pena, in considerazione della sua personalità e della gravità dei fatti per cui si procede e del tempo di protrazione della condotta;
la stessa sentenza, poi, esclude la continuazione richiesta per la mancanza di elementi di valutazione che consentano di ritenere la unicità del disegno criminoso "anche in considerazione delle date di commissione dei diversi fatti". Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema OR, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11 gennaio 1994, n. 3772, Spallina, Rv. 196880; Sez. 1^, 20 ottobre 1994 - 26 gennaio 1995, n. 866, Candela, Rv. 200204;
Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, Rv. 220885).
Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento della continuazione, il relativo motivo di ricorso, a fronte di una valutazione del giudice di merito discrezionale e motivata, sia pure sinteticamente, difetta di specificità, qualora, come nel caso di specie, si limiti a lamentare la "carenza" della motivazione della sentenza impugnata, senza la specificazione degli elementi atti a sorreggere la censura.
Il motivo di ricorso di DI IG, con il quale si deduce la violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 271 c.p.p., primo capoverso, ovvero si eccepisce l'incostituzionalità delle stesse norme, è infondato.
Non sussiste alcuna violazione di norme procedurali, in conseguenza del fatto che l'attività di intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli sia stata materialmente eseguita per mezzo di apparecchiature presenti all'interno della sala di ascolto della Procura della Repubblica di Modena, per cui, devono escludersi ipotesi di inutilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni. L'art. 268 c.p.p., comma 3, prescrive che le operazioni siano effettuate esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consentendo il compimento di tali operazioni presso impianti di pubblico servizio ovvero in dotazione della polizia giudiziaria solo in presenza di predeterminate situazioni di cui si deve dare adeguata giustificazione attraverso un provvedimento motivato. Si tratta di una norma di garanzia su cui la giurisprudenza è più volte intervenuta negli ultimi anni con decisioni che hanno valorizzato il significato della motivazione, per ribadire l'eccezionalità del ricorso ad impianti diversi da quelli installati nelle Procure della Repubblica. La ragione di tale garanzia è non solo quella di impedire che l'esecuzione delle attività intercettative favorisca captazioni abusive, ma anche quella di tendere ad ottenere le condizioni per il massimo controllo sulla diffusione di notizie riservate e per evitare il rischio di manipolazione delle registrazioni. Tali condizioni sono rispettate quando si utilizzino impianti sotto il diretto ed immediato controllo, anche fisico, dell'autorità giudiziaria. Tenendo presente lo scopo della norma e la valenza della garanzia che il legislatore ha voluto perseguire, si deve ritenere che nessuna contrapposizione alla lettera e alla ratio della legge si realizza se, come nel caso in esame, le operazioni di intercettazione vengono effettuate presso impianti presenti in altri uffici di Procura della Repubblica e, quindi, sempre nell'ambito del controllo dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, nel codice non si rinviene alcuna norma, generale o speciale, che impedisca questa forma di collaborazione tra uffici giudiziari, ne' è previsto che in tali casi vi debba essere un provvedimento autorizzatorio che motivi una simile scelta, dovendo escludersi un'applicazione analogica dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto, come si è detto, diversa è la sua funzione.
Si tratta di una forma di collaborazione tra uffici del Pubblico Ministero che non viola alcuna norma di legge e che neppure richiede necessariamente una delega ai sensi dell'art. 370 c.p.p., comma 3 quando si tratti del semplice utilizzo delle apparecchiature esistenti negli uffici di altra Procura della Repubblica vicina ai luoghi dove si trovano le persone le cui conversazioni devono essere intercettate.
Le esposte considerazione rendono evidente la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale. Gli altri motivi di ricorso del difensore di DI IG sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l'esistenza o la logicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è manifestamente illogico;
non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla OR di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. I motivi proposti tendono,
appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo che dal contenuto delle conversazioni intercettate emergesse il coinvolgimento dell'imputato nella gestione delle bische clandestine "attenendo l'intervento svolto proprio al versamento dei guadagni delle bische stesse in favore del gruppo camorristico", con il conseguente inserimento del DI IG all'interno dell'associazione criminosa con precipui compiti tipici di soggetto partecipe.
Al rigetto dei suddetti ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
È fondato il motivo di ricorso proposto dal difensore di GU NN, il quale effettivamente aveva rinunciato ai motivi di ricorso concernenti la responsabilità in ordine ai reati contestati, con esclusione dei motivi concernenti la pena e, sempre con riferimento alla pena stessa, del motivo relativo alla "legge da applicarsi per quanto riguarda la contestazione di associazione" (come risulta dal verbale di udienza). Su quest'ultimo punto vi è carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, la quale, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della OR di Appello di Napoli, che esaminerà e valuterà il suddetto motivo.
La sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di AN IC con rinvio ad altra sezione della OR di Appello di Napoli, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, con riferimento ad una questione di diritto prospettata dalla difesa ricorrente, devono essere ribaditi i principi fissati in materia dalla Suprema OR.
La questione riguarda la integrazione probatoria richiesta dalla difesa nel procedimento che si svolge con le forme del rito abbreviato. Il ricorrente precisa che non intende eccepire la mancata assunzione di una prova decisiva, ma la omessa o contraddittoria motivazione in merito all'assunzione di prove sopravvenute/scoperte dopo il giudizio di primo grado e costituenti prova contraria. Certamente il ricorrente è a conoscenza della giurisprudenza di questa Suprema OR secondo la quale, nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato;
ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Sez. 5^, n. 5931 del 07/12/2005 -
16/02/2006, Capezzuto, Rv. 233845; Sez. 6^, n. 15086 del 08/03/2011, DE Ventura, Rv. 249910). Perciò lo stesso ricorrente afferma di prospettare la censura sotto il profilo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) non considerando, peraltro, da un lato, che non può sussistere nel rito abbreviato violazione degli artt. 495 e 603 c.p.p., intesi come riconoscimento di un diritto alla prova contraria, dall'altro lato, che anche il vizio di motivazione non può consistere nel chiedere alla OR di Cassazione una rilettura degli elementi probatori al fine di una nuova e diversa valutazione circa la necessità della prova dedotta e del conseguente esercizio del potere officioso del giudice di merito. A tal fine, la giurisprudenza di questa Suprema OR ha chiarito, in particolare, che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione (Sez. 1^, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729).
In generale, poi, anche a non voler aderire all'orientamento giurisprudenziale più restrittivo, il quale afferma che, nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato (Sez. 3^, n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229; Sez. 4^, n. 35247 del 15/06/2005, D'Amato, Rv. 232580; Sez. 1^, n. 32099 del 14/07/2004, Carta, Rv. 229497), certo è che, quanto meno, è vietato con l'integrazione probatoria esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 5^, n. 36335 del 30/04/2012, R., Rv. 254027; Sez. 3^, n. 12842 del 16/01/2013, Gambarini, Rv. 255109), fermo rimanendo, in ogni caso, che rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito la necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione. Gli altri motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli si sostanziano in censure al percorso motivazionale della sentenza impugnata, che devono ritenersi fondate in quelle parti in cui si lamenta la mancata risposta alla specifiche doglianze difensive formulate con l'atto di appello e riproposte e approfondite con i motivi di ricorso: è sufficiente il confronto tra tali doglianze, quali sopra sintetizzate nella parte espositiva, e il contenuto motivazionale della sentenza impugnata, sia pure integrato con quello della sentenza del primo giudice, perché risulti all'evidenza il deficit motivazionale che impone l'annullamento della sentenza impugnata. L'utilizzazione della motivazione per relationem occupa un ruolo centrale relativamente al controllo della sentenza di appello, i cui vuoti motivazionali sono ritenuti integrabili attraverso il riferimento alla sentenza di primo grado. Tuttavia, sono stati giustamente precisati i limiti della motivazione per relationem sottolineando che il mero riferimento alla sentenza di primo grado è consentito soltanto quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado: per contro, il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata è stato giudicato violazione dell'obbligo della motivazione quando con l'appello sia stata sollecitata una valutazione critica della decisione con specifiche censure. In questo caso, il giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum con le censure formulate dall'appellante ed è illegittima la sentenza che costituisce una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio al provvedimento del primo giudice (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 - 19/01/2004, Gatto, Rv. 226488; Sez. 4^, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241062; Sez. 5^, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata fa riferimento agli "elementi emersi, rafforzati dagli ulteriori atti investigativi" e alla "pregnanza delle conversazioni captate", senza dare atto, con riferimento ai singoli elementi probatori, dei rilievi critici e delle soluzioni interpretative formulate dalla difesa appellante e che non trovano specifica risposta nella sentenza di primo grado. Una particolare questione è stata prospettata dalla difesa ricorrente ed è quella della utilizzazione delle sentenze non irrevocabili pronunciate in diverso processo. Sul punto correttamente la difesa cita il principio fissato dalle Sezioni Unite di questa OR, secondo il quale: Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231677).
Tuttavia, il ricorrente ha depositato una memoria con l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza utilizzata dai giudici di merito, così che nel giudizio di rinvio dovrà applicarsi il disposto dell'art. 238 bis c.p.p. (Sez. 6^, n. 3702 del 04/12/2012 - 23/01/2013, Capasso, Rv. 254766). Nel valutare il materiale probatorio e le censure difensive, il giudice di rinvio dovrà attenersi, altresì, ai principi di diritto formulati da questa Suprema OR, che non considerano rilevante di per sè la circostanza che l'imprenditore sia assoggettato al pagamento del "pizzo", poiché la distinzione tra imprenditore colluso e imprenditore vittima sta nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di risvolto negativo di un ben più consistente ingiusto vantaggio (Sez. 1^, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579; Sez. 1^, n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio, Rv. 232963; Sez. 5^, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318; Sez. 1^, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321). Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa OR di legittimità (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi;
si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto - privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Al contrario, si dovrà considerare imprenditore "vittima" quello che, soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale- strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno.
Il motivo di ricorso concernente la confisca è assorbito da quelli accolti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN IC e nei confronti di GU NN, per quest'ultimo limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della OR di Appello di Napoli per nuovo giudizio;
rigetta nel resto il ricorso di GU NN. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE OR IN, IA CR, DI AR, IN NR e ON NT, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di DI GE, IN PP e DI IG, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013