Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 34969
CASS
Sentenza 10 maggio 2013

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La violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la derubricazione dell'addebito da partecipazione ad associazione di tipo mafioso a ricettazione avesse determinato un "vulnus" del diritto di difesa in ragione del fatto che la questione della modifica dell'imputazione era stata introdotta da parte della stessa difesa).

Ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni eseguite mediante apparecchiature presenti nella sala di ascolto di una Procura della Repubblica diversa da quella che ha autorizzato le attività di intercettazione, non occorre né un provvedimento di autorizzazione motivato, in analogia con quanto disposto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che gli impianti adoperati sono sotto il diretto ed immediato controllo dell'autorità giudiziaria, né una delega ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2013, n. 34969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34969
Data del deposito : 10 maggio 2013

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