Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Le pene accessorie, tra cui deve essere ricompresa la pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Masturbazione di fronte a terzi non consenzienti è .. tentata violenza sessuale (Cass. 37942/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2025
Ai fini della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non è necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo l'idoneità a porre in essere un abuso prescindere da tale requisito. Elemento fattuale suscettibile di valorizzazione è costituito dalla oggettiva destinazione degli atti a compromettere il bene della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, dalla programmazione della situazione abusante, dalla condotta repentina o subdola e dall'abuso di autorità. Corte di cassazione sez. III penale, ud. 21 ottobre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37942 Presidente Di Nicola - Relatore Galanti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 11033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11033 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro Consigliere SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio rel. est. Consigliere N. 273
Dott. FIANDANESE Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo Consigliere N. 28713/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CO (o IK), nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 24.1.2002. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria.
Udito il difensore dell'imputato, avv. FALCOLINI Enrico Egidio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.3.1999 il Pretore di Chiavari - Sezione distaccata di Rapallo - dichiarava CO AY colpevole del reato di cui all'art. 1 legge 29.7.1981, n. 406 e di ricettazione di musicassette e, ritenuta per quest'ultima l'ipotesi lieve, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di reclusione e L. 300.000 di multa.
Con sentenza in data 24.1.2002 la Corte di Appello di Genova dichiarava non doversi procedere per il reato previsto dalla legge speciale perché estinto per prescrizione e determinava la pena per il residuo delitto di ricettazione in giorni venti di reclusione ed euro 103,29 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale circa la mancata eliminazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna disposta dal primo giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva preliminarmente che la condanna per il delitto di ricettazione è passata in giudicato non avendo formato oggetto di impugnazione in questa sede.
La Corte di Appello ha prosciolto l'imputato dal reato di cui all'art. 1 legge 29.7.1981, n. 406 per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione, ha confermalo nel resto la sentenza impugnata, in tal modo omettendo di eliminare la pena accessoria (pubblicazione della sentenza di condanna) disposta dal primo giudice in esito alla condanna per il reato previsto dalla succitata legge speciale.
Il ricorso e, quindi, fondato perché l'art. 20 c.p. stabilisce che le pene accessorie, quale appunto è quella in argomento, conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputalo anche se pronunciato perché è maturata la prescrizione.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla omessa eliminazione della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla conferma della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, che elimina.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005