Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2003, n. 13619
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Sentenza 30 gennaio 2003

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Una volta accertata l'esistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento e la sua assolutezza, il giudice è obbligato a disporre il rinvio ad altra udienza, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all'ipotesi che l'evento impeditivo sia stato di proposito fatto cadere nella data, già nota all'imputato medesimo, fissata per la celebrazione del giudizio. (Nella specie, l'imputato era stato sottoposto, nello stesso giorno dell'udienza, ad intervento di angioplastica coronarica, la cui esecuzione in tempi brevi, pur segnalata come necessaria già due mesi prima dai sanitari che lo avevano in cura, era stata differita per ben tre volte senza apparente giustificazione).

In tema di legittimo impedimento a comparire, non sussiste onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato della concomitante celebrazione di dibattimento dinanzi ad altro giudice per il quale egli sia stato citato, essendo dalla legge prevista la prontezza della denuncia solo per il difensore legittimamente impedito per contemporaneo impegno professionale dinanzi ad altra autorità giudiziaria. Ne consegue che è illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato solo perché quest'ultimo sia stato comunicato il giorno precedente a quello della celebrazione dell'udienza medesima.

L'acquisizione al processo penale di verbali di dichiarazioni testimoniali formati da autorità giudiziaria straniera prescinde dal consenso dell'imputato a norma dell'art. 238 cod. proc. pen., essendo quest'ultimo richiamato, senza alcuna specificazione, dall'art. 78, comma 1, disp. att. stesso codice che disciplina la materia.

Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all'estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, cod. proc. pen. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2003, n. 13619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13619
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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