Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 4
Una volta accertata l'esistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento e la sua assolutezza, il giudice è obbligato a disporre il rinvio ad altra udienza, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all'ipotesi che l'evento impeditivo sia stato di proposito fatto cadere nella data, già nota all'imputato medesimo, fissata per la celebrazione del giudizio. (Nella specie, l'imputato era stato sottoposto, nello stesso giorno dell'udienza, ad intervento di angioplastica coronarica, la cui esecuzione in tempi brevi, pur segnalata come necessaria già due mesi prima dai sanitari che lo avevano in cura, era stata differita per ben tre volte senza apparente giustificazione).
In tema di legittimo impedimento a comparire, non sussiste onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato della concomitante celebrazione di dibattimento dinanzi ad altro giudice per il quale egli sia stato citato, essendo dalla legge prevista la prontezza della denuncia solo per il difensore legittimamente impedito per contemporaneo impegno professionale dinanzi ad altra autorità giudiziaria. Ne consegue che è illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato solo perché quest'ultimo sia stato comunicato il giorno precedente a quello della celebrazione dell'udienza medesima.
L'acquisizione al processo penale di verbali di dichiarazioni testimoniali formati da autorità giudiziaria straniera prescinde dal consenso dell'imputato a norma dell'art. 238 cod. proc. pen., essendo quest'ultimo richiamato, senza alcuna specificazione, dall'art. 78, comma 1, disp. att. stesso codice che disciplina la materia.
Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all'estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, cod. proc. pen. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2003, n. 13619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13619 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
Dott. Nicola Milo Componente
Dott. RL Piccininni "
Dott. NC Ippolito "
Dott. IN Rotundo "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NR MA n. il 15.5.1953 a Milano;
DI IN n. il 15.8.1932 a Pontenure;
EC LO TO n. il 9.7.1939 a Fiuggi;
IS RO n. il 5.2.1943 in Egitto;
PA AG ER n. il 22.3.1934 a Bientina;
IO RL n. il 2.3.1945 a Bologna;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4.10.2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. RL Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mauro Iacoviello,che ha concluso per l' annullamento:
con rinvio per IN DI, senza rinvio per IS ed NR DI limitatamente ai capi h) (il primo) e d) (il secondo) con l'eliminazione della relativa pena, con rinvio per PA AG sul capo relativo al bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, e per il rigetto per il resto;
Sentiti gli avv. Adelmo Manna per la parte civile, che ha concluso limitatamente alla posizione del IS, nei cui confronti ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
gli avv. Balducci e La Greca per EC, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Amati per IS, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
gli avv. Coppi e Lanzi per PA AG, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado;
gli avv. Rampioni e Tebano per IO, che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
gli avv. Visconti e Corrias Lucente per NR DI, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
gli avv. Filiani e Rampioni per IN DI, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO
Con sentenza del 4.10.2001 la Corte di Appello di Milano confermava giudizio di responsabilità emesso in primo grado nei confronti di tutti gli imputati per il reato di corruzione propria, nonché per RO IS, PA AG, NR e IN DI anche per quello di frode fiscale e per questi ultimi due pure per quelli di falso in bilancio, riducendo la pena loro rispettivamente inflitta e così rideterminandola: DI NR MA, anni 2, mesi 9 di reclusione, DI IN, anni 3 di reclusione, EC LO anni 3 e mesi 2 di reclusione, IS RO, anni 3, mesi 7 di reclusione, PA AG ER, anni 3, mesi 3 di reclusione, IO RL, anni 2, mesi 6 di reclusione. Come premessa in punto di fatto si osserva che l'imputazione era stata elevata in relazione al versamento di somma di denaro che sarebbe stato illegittimamente effettuato da rappresentanti della RS NZ s.c.a.r.l. al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione da parte delle FF.SS. al compimento dei lavori ad essa commissionati, a condizioni di maggior favore rispetto a quelle concordate nella originaria pattuizione.
Più precisamente, in relazione alla stipulazione di un contratto Ferrovie dello Stato (accordo che prevedeva anche la realizzazione di opere in precedenza svolte da queste ultime direttamente tramite i propri uffici) e per la relativa esecuzione, si era costituito fra alcune delle imprese interessate il citato Consorzio RS NZ s.c.a.r.l., al quale partecipavano la società Cogei, al cui vertice era UI RE, Presidente del consorzio, la società DI, rappresentata da NR DI, V. Presidente del Consorzio, il C.C.C., di cui era procuratore RL IO. Esauriti i finanziamenti programmati, i lavori si erano però sostanzialmente interrotti, dando luogo a riserve da parte delle imprese appaltatrici, per le quali la stima dei costi, originariamente fissata in 108 miliardi, era lievitata a 150 miliardi.
Il 4.4.1991 veniva rinegoziato dalle FF.SS. il contratto concluso con la RS NZ ed il 14.6.1991 l'Amministratore straordinario delle Ferrovie LO EC, designato alla carica nel giugno 1990, ne deliberava il rifinanziamento unitamente ad altri sei contratti a prestazioni integrate, e ciò dopo l'accordo definito il 23.1.1991 dallo stesso Amministratore con l Governo ("accordo di programma") diretto ad impegnare le FF.SS. ad eseguire una serie di interventi prioritari, e la predisposizione di una relazione da parte di una commissione designata per l'individuazione dei lavori meritevoli di finanziamento, fra i quali per l'appunto venivano indicati anche quelli demandati alla RS NZ. Il giudice del merito tuttavia, condividendo sostanzialmente la prospettazione accusatoria delineata dal P.M., affermava l'illiceità degli intervenuti finanziamenti, e quindi la penale responsabilità degli imputati sotto i profili considerati, e ciò sulla base particolare delle dichiarazioni di EN, UI e MA RE, confortate dagli ulteriori riscontri anche documentali emersi. Questi avevano invero riferito di una richiesta dell'on. BA di versamento di tangenti (nell'ordine di 7,5 miliardi) in cambio di un rifinanziamento dei contratti a prestazioni integrate, decisione che l partito di cui egli faceva parte - P.S.I. - avrebbe adottato unitamente alla D.C. Lo stesso BA aveva poi indicato come interlocutori per la relativa esecuzione PA AG e IS, con il cui apporto poi l'operazione suggerita sarebbe stata quanto meno in parte realizzata (per un importo di L. 3.733.832.040). L'illegittima promessa di circa 7,5 miliardi e l'illegittimo versamento di circa 3,5 miliardi avrebbero dunque correttamente dichiarazioni rese a fini fiscali alle fatture emesse dalla società Corak, gestita dal IS, a fronte di prestazioni inesistenti avrebbero integrato gli estremi degli altri reati ipotizzati. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, confermativa di quella di primo grado per quanto riguarda la responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, proponevano ricorso gli imputati deducendo:
IN DI: a) nullità degli atti dell'udienza preliminare e di tutti quelli conseguenti sotto un duplice aspetto, e cioè: 1) omesso avviso della data dell'udienza preliminare (e quindi dell'esito, di quella dibattimentale) all'avv. Giuseppe De Luca, codifensore dell'imputato, omissione tempestivamente denunciata poiché rilevata nella trattazione delle questioni preliminari;
2) rigetto della istanza di rinvio della, trattazione del procedimento per legittimo impedimento dell'imputato, individuato nella concomitante citazione a comparire davanti ad altro giudice e nelle sue condizioni di salute. Sul primo punto, l'erroneità della decisione si desumerebbe dalla individuazione di un obbligo di tempestività di allegazione da parte dell'imputato non previsto dalla normativa vigente;
sul secondo, questa sarebbe individuabile nel giudizio di inidoneità a legittimare un rinvio, espresso dalla Corte di Appello in riferimento ad un ricovero dell'imputato presso l'unità coronaria di terapia intensiva dell'ospedale Pertini, per sindrome coronarica acuta;
b) nullità delle sentenze di merito per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Nella originaria configurazione dell'accusa, infatti, il patto illecito sarebbe intervenuto tra politici ed imprenditori, con una compartecipazione del EC e PA AG limitata per l primo ad un concorso morale e per il secondo al compito di mediatore;
nelle impugnate decisioni, viceversa, è stato invece sottolineato il ruolo chiave che i due avrebbero avuto nella vicenda;
c) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come corruzione anziché come concussione. Dalla stessa ricostruzione effettuata dai giudici di merito sarebbe infatti emerso che vi era stato un accordo fra i politici e il duo PA AG - IS, con EC " salariato " dei primi e del PA AG, e gli imprenditori in una posizione di coercizione determinata dalla necessità di evitare un danno ingiusto mancata rinegoziazione, stasi dei lavori, mancati pagamenti, ed altro); d) violazione di legge e difetto di motivazione per la qualificazione dei fatti come corruzione propria anziché impropria. L'illegittimità dell'atto per "eccesso di potere per sviamento", contrariamente a quanto affermato, potrebbe integrare infatti soltanto una corruzione impropria la corruzione propria sarebbe altrimenti desumibile dalla semplice violazione del principio di imparzialità), salva ulteriore dimostrazione che però nella specie non vi sarebbe stata;
e) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermata esistenza del delitto di corruzione poiché la procedura di ricontrattazione delle prestazioni integrate era in sintonia sia con il tipo negoziale prescelto che con la politica gestionale seguita dalla Ferrovie dello Stato, rispetto alla quale non sono emersi profili di dissonanza da parte del EC;
f) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio attribuita al EC. Egli avrebbe infatti svolto attività di diritto comune, attesa la trasformazione dell'azienda autonoma statale F.S. in ente pubblico economico (1985) e quindi in società per azioni (1992).
Successivamente il ricorrente depositava nuovi motivi, con quali rilevava: a) come nella specie dovesse essere eventualmente ravvisata una ipotesi di concussione e non di corruzione;
b) che neanche dell'esistenza di quest'ultimo reato vi sarebbe prova, potendosi al più individuare un "contesto corruttivo", nel cui ambito non sarebbero tuttavia sufficientemente chiariti i comportamenti posti a fondamento dei giudizi di responsabilità formulati in relazione agli addebiti specificamente mossi;
c) l EC non potrebbe essere considerato pubblico ufficiale, attesa la mutata di fatto rilevante ai fini dell'applicazione di una disposizione incriminatrice;
d) la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. sarebbe insussistente poiché non vi sarebbe stata consapevolezza del numero dei concorrenti;
e) la fondatezza delle eccezioni di nullità precedentemente sollevate. NR DI: a) violazione di legge e difetto di motivazione per la dichiarata prescrizione del reato di dagli atti della loro insussistenza;
b) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione: non vi sarebbe stato infatti coinvolgimento di pubblici ufficiali nella vicenda;
dall'esame documentale sarebbe emerso soltanto che i RE, le cui dichiarazioni non risultavano per vero adeguatamente riscontrate, avevano distratto fondi del Consorzio per utilizzarli a fini personali;
la rinegoziazione del contratto doverosa;
c) violazione di legge e difetto di motivazione per l'affermata responsabilità per corruzione anziché per concussione, risultando evidentemente dalla stessa ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito che nella specie ricorrevano i presupposti di questo ultimo configurazione giuridica delle F.F.S.S., e la rileverebbe ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p., circostanza trattandosi finanziamento illecito ai partiti, attesa la prova desumibile stipulato con la RS NZ era legittima ed anzi delitto o di quello di estorsione, anziché del primo;
d) violazione di legge e difetto di motivazione per l'affermata esistenza di una ipotesi di corruzione potendosi considerare quella riconducibile alla violazione dei doveri di fedeltà e di correttezza del p.u. ed essendo stato dato rilievo a dati neutri o irrilevanti, o comunque a circostanze di fatto palesemente travisate, quali in particolare quella del collegamento operato fra la rinegoziazione ed il preteso accordo corruttivo;
e) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di frode fiscale. In proposito si rilevava innanzitutto che la tipologia e la disciplina delle società consortili, a ribaltamento dei costi, escluderebbero la stessa configurabilità del reato contestato in quanto la società in questione non produce utili e la fatturazione dei costi deve essere riferita alle imprese che di essa fanno parte. In altri termini, considerato che ad ogni costo sostenuto dalla Consortile corrisponde un'entrata di pari importo da parte delle società consorziate, vi sarebbe una oggettiva impossibilità di alterare il risultato delle dichiarazioni fiscali. Inoltre sarebbe insussistente " il fine di evasione " richiesto dalla legge, la cui esistenza è stata erroneamente riconosciuta sotto il profilo dell'avvenuta traslazione di spese ed oneri su altre entità; f) violazione di legge in relazione al reato di falso in bilancio per diverse ragioni e cioè:
perché, trattandosi di società consortile a ribaltamento dei costi, il risultato economico dell'esercizio resterebbe comunque inalterato per riversamento delle perdite sulle società partecipanti;
per l'impossibilità di un fraudolento abbattimento dell'utile di esercizio perché la società consortile non può distribuire utili ai soci;
per la mancanza di dolo specifico;
g) violazione di legge processuale in relazione all'art. 16 c.p.p., poiché sarebbe errata la propria, tale non indicazione del Tribunale di Milano quale giudice territorialmente competente, individuato per la maggiore gravità riconosciuta al reato di falso in bilancio per effetto di due aggravanti palesemente insussistenti, in quanto una non enunciata in fatto e l'altra di impossibile verificazione per essere la società a ribaltamento dei costi. Il reato più grave avrebbe dovuto essere invece considerato quello di corruzione, per il quale il giudice territorialmente competente è quello di Roma, essendo ivi intervenuti gli accordi (irrilevante in proposito la circostanza che la provvista si sia formata a Milano); h) violazione di legge per l'avvenuta utilizzazione di atti acquisiti in esecuzione di rogatorie internazionali. Al riguardo si richiamava la modifica degli artt. 696 e 729 c.p.p. disposta con L. 5.10.2001, n. 367, successiva alla sentenza in oggetto, con riferimento in particolare agli artt. 3, par. 3, e 15, parr. 1 e 2, aventi ad oggetto rispettivamente l'obbligo di trasmissione della documentazione in originale (nella specie non avvenuta) e le modalità di trasmissione e restituzione della rogatoria (tramite Ministeri o Autorità giudiziaria in caso di urgenza), che non sarebbero state invece rispettate;
i) mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'omessa escussione dei testi ME, ND, e AN DE OE, a torto motivata con l'inutilità dell'espletamento per l'esito delle rogatorie espletate;
1) violazione di legge e difetto di motivazione per l'affermata responsabilità a titolo di concorso. Non vi sarebbero infatti elementi obiettivi dai quali poter desumere una consapevolezza ed una compartecipazione del ricorrente alla commissione dei fatti addebitati, mentre la sua responsabilità era stata dedotta sul piano logico dai rapporti di parentela con IN DI, nonché dal ruolo da lui svolto nell'ambito della struttura imprenditoriale interessata all'esecuzione dei lavori in questione, elementi di per se inidonei a giustificare il giudizio di responsabilità emesso a suo carico;
m) violazione di legge e carenza di motivazione per quanto riguarda le aggravanti di cui all'art. 61, n.2, c.p., in relazione al reato di frode fiscale e corruzione, di cui agli artt. 2640 c.c. e 61, n. 2, c. p., in relazione al reato di falso in bilancio, nonché il giudizio di comparazione fra le dette aggravanti e le circostanze attenuanti generiche. Successivamente presentava memoria difensiva nella quale deduceva: a) mancanza di prova del suo coinvolgimento nella vicenda in oggetto, risultando a suo carico unicamente congetture prive di riscontri e di logico fondamento;
b) la modifica della disciplina del falso in bilancio, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata (D.Lg. 11.4.2002, n. 61), avrebbe ristretto l'ambito della fattispecie originaria, circostanza da cui dovrebbe discendere l'annullamento della decisione sul punto, con rinnovazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze, tenuto comunque conto dell'avvenuta abrogazione dell'aggravante di cui all'art. 2640 c.c. originariamente contestata;
c) il reato di frode fiscale sarebbe prescritto, con conseguente caducazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c. p. e necessità di un nuovo giudizio di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti.
EC: a) nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermata competenza territoriale del Tribunale di Milano. Questa è stata individuata per effetto della maggiore gravità, rispetto agli altri, del delitto di falso in bilancio per la triplice contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. rispettivamente assicurazione del profitto del reato di evasione delle imposte della Corak, esecuzione di quello di evasione delle imposte RS NZ, assicurazione dell'impunità dal reato di corruzione), reato al quale risulta del tutto estraneo esso ricorrente. Non sarebbe dunque evocabile nella specie alcuna ipotesi di connessione a lui riferibile, ed il criterio di determinazione della competenza nei suoi confronti sarebbe conseguentemente errato. Anche l'ulteriore affermazione della Corte di Appello, secondo la quale pure con riferimento al reato di corruzione sarebbe individuabile la competenza del foro di Milano, sarebbe peraltro errata poiché l'accordo criminoso sarebbe intervenuto a Roma, il ricorrente operava a Roma e le dazioni di denaro sarebbero comunque approdate conclusivamente a Roma;
b) nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione circa l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine acquisiti al fascicolo del P.M. dopo la chiusura delle indagini preliminari, circostanza che avrebbe inciso negativamente sui diritti della difesa, costretta ad adattare la propria strategia alle diverse prospettazioni offerte;
c) nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione sull'utilizzazione delle dichiarazioni rese da ND e AN DE OE in altro procedimento, vizio consistente nell'avvenuto espletamento degli interrogatori senza la presenza del difensore e nella successiva utilizzazione degli atti, pur in assenza del violazione di legge e carenza di motivazione circa l'inutilizzabilità dei tabulati relativi al traffico telefonico tra EC e PA AG, essendo stata acquisita una semplice informativa riepilogativa al riguardo;
e) violazione di legge e carenza di motivazione per mancata relazione tra accusa e sentenza, non essendo chiaro il contenuto dell'accordo, di cui era stato operato un mutamento di configurazione nella sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado, e nell'ambito del quale rimaneva oscuro il ruolo del EC;
f) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del delitto di corruzione sotto diversi aspetti, e in particolare: 1) non vi sarebbe prova della partecipazione del ricorrente all'accordo criminoso, né vi sarebbero indicazioni oggettive in ordine alle modalità con le quali egli avrebbe concorso nella commissione del delitto in esame. Sotto questo riflesso si denunciava anche la contraddittorietà e l'assenza di riscontri nelle dichiarazioni di UI, MA ed EN RE;
2) non sarebbe ravvisabile nel suo comportamento alcuna contrarietà ai doveri di ufficio poiché i contratti a prestazioni integrate sono fonte di diritti soggettivi, e perciò insuscettibili di revoca, mentre le priorità dei lavori, fra le quali erano stati indicati quelli della RS NZ, erano state segnalate dagli uffici tecnici;
3) la trasformazione delle F.F.S.S. da organo dello Stato in ente pubblico economico e la natura dell'attività svolta, di carattere prettamente gestionale, avrebbero dovuto escludere la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio attribuita all'agente; 4) mancanza di nesso tra il denaro ricevuto dal EC e l'attività da lui espletata quale amministratore straordinario delle F.F.S.S.; 5) insussistenza dell'elemento psicologico del reato o comunque mancanza di motivazione sul punto;
g) violazione di legge e mancanza di motivazione circa la qualificazione del fatto come corruzione impropria susseguente, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., la ritenuta sussistenza del reato, pur prescritto, di finanziamento illecito ai partiti politici, il giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti. Successivamente presentava motivi nuovi, con i quali ribadiva la sua assoluta estraneità alla vicenda in esame. In proposito precisava:
a) secondo le indicazioni di RE l'oggetto dell'intervento illecito sarebbe stato correttamente individuabile nel rifinanziamento delle opere ferroviarie e non nella rinegoziazione del contratto RS;
b) l'attività gestionale sarebbe stata di esclusiva competenza della dirigenza e non dell'amministratore straordinario, circostanza che avrebbe escluso la legittimità di un suo intervento in proposito sotto il profilo istituzionale;
c) lo sviluppo del progetto RS era stato approvato durante la gestione del precedente commissario Schimberni;
d) non vi sarebbe prova di sollecitazioni relative al progetto RS da lui fatte o subite;
e) le pressioni subite riguarderebbero tutti i contratti di prestazioni integrate e non solo quelli relativi alla RS;
f) non sarebbe ravvisabile la qualità di pubblico ufficiale addebitatagli, essendo l'attività da lui svolta di carattere prettamente privatistico. Potrebbe al più essere ipotizzata quella di incaricato di pubblico servizio che, per effetto dell'applicazione dell'art. 320 c.p., dovrebbe necessariamente comportare una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
g) La corruzione, ove ritenuta, sarebbe comunque impropria susseguente, e quindi anche sotto questo riflesso dovrebbe essere dichiarata la prescrizione.
IS: a) violazione di legge in relazione all'acquisizione della rogatoria internazionale AN DE OE e della documentazione sequestrata in occasione del relativo espletamento poiché in contrasto con la 1_. 5.10.2001, n. 367; b) carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità emesso a suo carico, alla ritenuta corruzione - in contrasto con la ricostruzione operata dal giudice del merito dalla quale si sarebbe desunto piuttosto un fatto concussivo -, alla affermata consapevolezza da parte sua del collegamento esistente tra la provvista creata in suo favore ed il patto corruttivo.
PA AG: a) nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il mancato differimento dell'udienza preliminare nonostante la richiesta di rinvio fosse incentrata sulla esecuzione di un intervento chirurgico di angioplastica coronarica, provvedimento motivato con la deliberata fissazione dell'intervento in coincidenza della data di udienza;
b) nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di Milano. Il reato più grave in base al quale è stato individuato il foro competente è infatti quello di falso in bilancio, non contestato ad esso ricorrente, mentre comunque neanche per il reato di corruzione sarebbe competente il Tribunale di Milano (contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito) poiché l'accordo sarebbe stato concluso a Roma, mentre il pagamento della tangente per vicenda RS sarebbe stata individuata nella dazione DEwood del 12.3.92, avvenuta a favore di EC in Parigi, con provenienza dalla Svizzera. La parte dell'illecito consumato in Italia sarebbe dunque stato perpetrato a Roma;
c) nullità della sentenza per violazione delle disposizioni vigenti in tema di rogatorie internazionali, con riferimento in particolare all'avvenuta acquisizione di atti in copia, alla mancata allegazione delle ragioni di urgenza che avrebbero potuto giustificare la richiesta diretta del P.M. all'autorità straniera, all'impegno assunto - e non rispettato - di utilizzazione del materiale probatorio in esame soltanto nel procedimento penale attinente la stessa rogatoria nel cui ambito era stata espletata;
d) nullità della sentenza per violazione di legge per la lettura delle dichiarazioni di ND, pur non essendo impossibile la sua audizione in dibattimento;
e) nullità della sentenza per violazione di legge in relazione al reato di frode fiscale sotto diversi aspetti, e cioè : 1) la condotta relativa alla emissione di fatture per attività inesistenti si è svolta interamente all'estero, né risulta che il relativo preventivo accordo sia intervenuto in Italia;
2) le fatture in esame sono senza I.V.A. e la normativa in questione non è ad esse applicabile;
3) le fatture non erano state emesse al fine di evasione fiscale, come richiede la norma;
4) la fattispecie normativamente prevista non coincide con quella in esame poiché nel caso in questione le operazioni sono state realmente compiute, sia pure per una causale diversa;
5) le tre fatture sono state emesse nel gennaio, nel febbraio e nel novembre 1992, per cui il reato sarebbe in ogni modo prescritto;
f) nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione. Risulterebbe infatti, secondo quanto accertato dal giudice del merito, che l'accordo illecito sarebbe intervenuto fra politici ed imprenditori e non vi sono elementi dai quali si possa trarre il convincimento che il versamento del denaro fosse in qualche modo finalizzato a indirizzare favorevolmente la volontà del EC nelle decisioni da assumere per la RS. L'elemento oggettivamente emergente dagli atti processuali sarebbe invece soltanto il finanziamento illecito dei partiti politici, circostanza che evidentemente non ha alcuna incidenza sulla sussistenza del delitto di corruzione ipotizzato;
g) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle aggravanti con le attenuanti. Si sarebbe dovuto riconoscere invece la prevalenza di queste ultime, quanto meno per il fatto che, essendo già stato emesso giudizio di equivalenza, vi era stato successivamente anche il risarcimento del danno, che aveva dato luogo per altri imputati al giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti. Il fatto nuovo non aveva avuto viceversa alcuna incidenza sulla sua posizione.
Veniva, poi presentata ulteriore memoria nella quale si segnalava come il reato di frode fiscale fosse comunque prescritto. IO: a) violazione di legge e difetto di motivazione sui criteri di valutazione della prova. Sarebbe stato a torto ritenuto che le dichiarazioni accusatorie fossero riferibili ai tre RE poiché in realtà la sola fonte diretta sarebbe quella di UI RE, del quale sarebbe oggettivamente dubbia l'attendibilità in quanto all'epoca era in stato di detenzione. Non vi sarebbero poi elementi oggettivi dai quali poter desumere che il ricorrente fosse consapevole della illecita pattuizione, né tale consapevolezza sarebbe in qualche modo ricavabile dal ruolo da lui svolto nell'ambito del Consorzio;
b) violazione di legge e difetto di motivazione per la riconosciuta qualità di concorrente nel delitto di corruzione propria, posto che non vi sarebbe prova di una sua condotta materiale partecipativa al fatto corruttivo;
quanto alla sua ipotetica partecipazione morale, questa consisterebbe nell'adesione data al programma criminoso rappresentato da UI RE, che potrebbe però al più dare luogo ad una sua corresponsabilità per l'illecito finanziamento ai partiti politici;
c) violazione di legge e difetto di motivazioni per la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p., per il giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti, nonché per i criteri adottati nella determinazione della pena. Per il primo punto si rileva infatti che i suoi rapporti erano limitati a UI RE, sul secondo si richiamano la marginalità della sua posizione, la sua incensuratezza nonchè la correttezza del comportamento processuale, sul terzo l'erroneità del giudizio, che avrebbe dovuto indurre, invece, ad una quantificazione contenuta nei limiti dei minimi edittali.
Tali argomentazioni venivano successivamente riproposte e ulteriormente illustrate con motivi aggiunti.
Presentava infine memoria la parte civile Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), che con riferimento all'imputato IS chiedeva la conferma della sentenza impugnata, contestando la fondatezza di quanto da lui dedotto nei motivi di ricorso.
DIRITTO
I motivi di ricorso proposti da PA AG e IN DI relativamente alla nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso nei loro confronti, e degli atti conseguenti, sono fondati.
Ed infatti, per quanto riguarda il primo ricorrente si rileva che egli non aveva preso parte all'udienza preliminare perché sottoposto nello stesso giorno (19.5.1998) ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria, impedimento segnalato e in relazione al quale era stato chiesto un rinvio dell'udienza. La detta istanza tuttavia non era stata accolta poiché si era ritenuto che l'imputato avrebbe ben potuto operarsi prima o dopo l'udienza, e da tale circostanza si era fatto discendere che la fissazione della data dell'intervento era stata maliziosamente stabilita, al fine della precostituzione di una causa legittima di impedimento che altrimenti non vi sarebbe stata.
Più precisamente la Corte di Appello, nel decidere in ordine alla eccepita nullità dell'ordinanza con la quale era stata disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza, rilevava come l'assunto del primo giudice circa la deliberata precostituzione di un impedimento fosse condivisibile in quanto l'opportunità di dare corso all'intervento in questione nei più brevi tempi possibili era stata segnalata al PA AG fin dal 26.3.1998, ed egli era stato successivamente più volte ricoverato per l'esecuzione dell'intervento, poi differito anche per la denunciata comparsa di "macroematurie" la cui presenza non risultava però oggettivamente riscontrata. Da tale premessa la Corte faceva discendere la conclusione che i tre rinvii dell'operazione chirurgica non erano giustificati dalla situazione oggettiva emersa, che la fissazione della data del 14.5.1998 per l'esecuzione dell'intervento era funzionale all'impedimento a comparire in udienza e che pertanto la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio era stata correttamente adottata.
Il rilievo non è condivisibile.
In proposito si osserva infatti, innanzitutto, che ragionevoli riserve possono essere formulate in ordine all'affermazione concernente la pretesa maliziosità del comportamento del PA AG nella fissazione del momento dell'operazione; tale affermazione è invero basata su una asserita mancanza di giustificazione dei precedenti differimenti, ma al riguardo non pare possano essere desunti (neppure sul piano logico) elementi di ragionevole certezza, e ciò sia per l'evidente difficoltà che emerge nell'operare una esaustiva e completa ricostruzione del quadro clinico esistente, sia per l'incidenza che sulla decisione del ricorrente possono avere avuto motivazioni di carattere prettamente soggettivo, tenuto anche conto della delicatezza dell'intervento chirurgico che doveva essere svolto. Tuttavia, pur prescindendo dalle esposte considerazioni, il rigetto dell'istanza di rinvio risulta censurabile per un ulteriore ed assorbente motivo, da individuare nel dato oggettivo dell'impossibilità assoluta dell'imputato a comparire in udienza, per effetto dell'avvenuta esecuzione dell'intervento chirurgico in questione. Incontestate dunque tanto l'esistenza dell'impedimento che la sua assolutezza il giudice del merito, preso atto di ciò, avrebbe dovuto accedere alla richiesta di rinvio per assicurare all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa, non potendosi interpretare la fissazione dell'operazione dopo la conoscenza della data di udienza come implicita rinuncia dell'imputato a presenziare (tesi prospettata dal P.M. di udienza) attesa l'istanza di rinvio da lui successivamente proposta, e non potendosi d'altro canto attribuire alcuna rilevanza alle diverse motivazioni (fra le quali quindi in ipotesi anche quella di sottrarsi al dibattimento) che possono averlo indotto a sottoporsi all'intervento nella data prescelta. Al riguardo è infatti sufficiente evidenziare che l'art. 32 della Costituzione considera la tutela della salute, oltre che di interesse per la collettività, come fondamentale diritto dell'individuo, interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte come diritto soggettivo assoluto, dì collocazione primaria nella gerarchia dei valori, spettante a chiunque, sia nei confronti della pubblica amministrazione che nei rapporti con gli altri soggetti privati. Da ciò deriva che le opzioni dell'interessato in relazione alla individuazione delle misure ritenute idonee a soddisfare detto diritto sono del tutto personali, non sono suscettibili di sindacato e non sono quindi censurabili in ragione di un prospettato bilanciamento con altre esigenze (quale ad esempio quella giudiziaria), pur considerate meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico;
ne consegue la nullità dell'ordinanza che ha negato l'esistenza del legittimo impedimento dell'imputato a comparire e degli atti successivi, ai sensi dell'art. 178, lett. c). IN DI ha poi proposto analoga censura di nullità degli atti dell'udienza preliminare in relazione al rigetto della istanza di rinvio del processo, inoltrata per sua impossibilità a comparire a causa della concomitante citazione davanti ad altri e non contigui uffici giudiziari (Tribunale di Milano e di Benevento). La Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha per vero messo in discussione il diritto dell'imputato di scegliere l'udienza alla quale presenziare, ma ha più semplicemente ravvisato a suo carico un onere di tempestiva allegazione (che nella specie non era stato assolto, posto che l'istanza di rinvio era stata formulata nell'udienza del 18.5.1998, mentre la concomitanza delle due udienze era nota fin dal 28.4.1998) allo scopo di permettere le necessarie verifiche in ordine all'effettività dell'impedimento e all'avvenuta comparizione davanti all'Autorità giudiziaria.
Anche l'ordinanza 18.5.1998, mentre la concomitanza delle due udienze era nota fin l'istanza di rinvio di IN DI, successivamente confermata in appello, appare viziata da nullità per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., attesa l'avvenuta lesione del diritto dell'imputato a partecipare al giudizio che si è venuta con essa a determinare.
Ed infatti il giudice del merito non solo non ha chiaramente esplicitato la ragione per cui non sarebbe possibile verificare in tempi estremamente brevi l'effettività dell'impedimento segnalato (da individuare correttamente nella concomitanza di altra udienza e non nella partecipazione all'altro giudizio, decisione evidentemente connessa alla strategia difensiva da adottare, che può essere suscettibile di adattamenti e modifiche in corso di opera), ma soprattutto ha individuato per l'imputato un obbligo di tempestività della denuncia, previsto dal codice di rito (art. 486 c.p.p.), invece, esclusivamente per il difensore (si vedano segnatamente sul punto C. decisioni apparentemente di opposto segno, fra le quali anche C. 11.3.1998, Iobbi, richiamata nella sentenza impugnata, attengono alla diversa ipotesi di imputato in stato di libertà e successivamente tratto in arresto per altra causa, per il quale e configurabile un onere di preventiva comunicazione per consentire di disporre le misure necessarie per la relativa traduzione in udienza).
Le ulteriori eccezioni di nullità sollevate dagli altri ricorrenti per violazione di legge processuale sono destituite di fondamento. Prendendo dapprima in esame l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano proposta da EC e PA
AG(superata evidentemente per quest'ultimo, dall'accoglimento del motivo relativo alla nullità degli atti compiuti nell'udienza preliminare e di quelli conseguenti), si osserva che il giudice del merito ha ravvisato la propria competenza per due concorrenti ragioni, e cioè per effetto della disciplina in tema di reati connessi (art. 12 c.p.p.), secondo la quale nel caso di pluralità di reati è competente territorialmente il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave (nella specie il delitto di falso in bilancio, consumato per l'appunto a Milano, ma non contestato al EC imputato solo del delitto di corruzione), nonché per il fatto che, pur con riferimento agli ordinari parametri per la determinazione della competenza territoriale per il delitto di corruzione, il giudice competente risulterebbe comunque essere quello di Milano.
Sotto il primo profilo l'argomentazione della Corte non appare convincente poiché l'ipotesi di connessione teleologica (nella specie evidentemente sussistente) è configurabile quando ricorra, oltre alla condizione del collegamento fra il reato mezzo ed il reato fine, quella della identità dell'autore degli stessi poiché, non essendo ravvisabile unità del processo volitivo tra due reati nel caso di diversità di autore, ricorrerebbe solo una connessione di natura probatoria, inidonea come tale a sottrarre il coimputato al giudice naturale quale risultante dall'applicazione delle regole ordinarie della competenza (si richiamano specificamente sul punto C. 21.8.96, n. 1999, C. 17.4.98, n. 1783, C. 16.7.98, n. 3962, C. 6.10.99, n. 914, C. 7.3.2000, n. 2731). Diversamente deve dirsi per l'altro aspetto considerato, anche se per ragioni non coincidenti con quelle enunciate.
Occorre in proposito premettere che la Corte di merito, seguendo un consolidato orientamento di questa Corte dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha ritenuto che quando nel delitto di corruzione all'accordo segua la dazione del compenso il luogo di consumazione del reato debba essere identificato in quello in cui il detto compenso viene materialmente corrisposto.
Il fatto che, secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, l'accordo corruttivo, consistente nella promessa di pagamento di circa 7,5 miliardi, sia avvenuto a Roma è dunque dato di per sé irrilevante, posto che all'accordo fece sicuramente seguito la dazione di denaro (circa L. 3.733.000.000) ed è pertanto a tale evento che occorre fare riferimento.
Al riguardo si rileva che alla stregua delle risultanze processuali è da ritenere che il versamento del denaro da parte del corruttore sia avvenuto all'estero (pagamento in favore del conto Corak), con una destinazione finale in Italia, anche se non sono note, per quanto di interesse, le modalità attraverso le quali si sono realizzati i successivi movimenti delle somme in questione. Trattandosi dunque di reato commesso in parte all'estero, trova applicazione nella specie l'art. 10 c.p.p. che rinvia in tale ipotesi agli artt. 8, che detta regole generali in tema di competenza, e 9 c.p.p., che indica come criteri suppletivi, nel caso non sia possibile stabilire il luogo di consumazione del reato, rispettivamente, e nell'ordine: a) il giudice del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, che nella specie non è però conosciuto essendo l'avvenuto pagamento sul conto Corak, eseguito all'estero, l'unico dato certo in proposito;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, al quale tuttavia non può essere dato corso tenuto conto che, pur prescindendo dalla posizione di coloro per i quali è certamente competente il Tribunale di Milano per effetto della imputazione di falso in bilancio, gli imputati non risultano avere residenza, dimora o domicilio nello stesso luogo (si pensi ad esempio a EC e IO, ai quali è stata contestato soltanto il delitto di corruzione); c) il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato. È questo l'ultimo criterio residuale che va applicato nel caso in questione, attesa l'impossibilità di fare ricorso al criterio generale ed ai due criteri suppletivi gerarchicamente sovraordinati, circostanza da cui discende che, conformemente a quanto sostenuto, il giudice territorialmente competente è stato correttamente individuato nel Tribunale di Milano.
I ricorrenti, come detto, hanno sollevato altre eccezioni di nullità che non possono però trovare accoglimento.
Ed infatti: a) NR DI e RO IS hanno lamentato l'avvenuta utilizzazione di atti acquisiti in esecuzione di rogatorie internazionali per violazione della l. 5.10.2001, n. 367, sotto il duplice profilo della non originalità della documentazione trasmessa e delle modalità di realizzazione dell'adempimento, effettuato direttamente tramite Autorità giudiziarie (e non mediante Ministeri) senza specifiche connotazioni di urgenza. I rilievi non hanno pregio. Innanzitutto si osserva al riguardo che la trasmissione della rogatoria avvenuta direttamente tra le autorità giudiziarie degli Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959 è da ritenere corretta, perchè eseguita in conformità delle norme convenzionali (prevalenti sul diritto interno) richiamate dall'art. 696, comma 1, c.p.p. e delle prassi instaurate sulla base della detta e delle altre convenzioni. Inoltre, quanto alla censura relativa all'urgenza, è sufficiente rilevare che il tenore letterale delle norme internazionali escludono qualsiasi specifico onere di motivazione, ed in ogni modo eventuali riserve in proposito avrebbero dovuto essere prospettate dall'Autorità destinataria della richiesta, la quale invece ad essa ha dato corso senza sollevare alcuna contestazione in merito. Infine non è necessario che l'autenticità della copia del documento risulti da una formale attestazione di conformità all'originale, ben potendo questa invece essere comprovata dall'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera, presupposto idoneo e sufficiente a garantirne l'autenticità (C. 20.9.2002, n. 34576, C. 16.10.2002, n. 37774); b) EC ha lamentato la nullità della sentenza, per l'illegittima acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagini inseriti nel fascicolo del P.M. dopo la chiusura delle indagini preliminari. In proposito si osserva che l'art. 430 c.p.p. consente al pubblico ministero di svolgere attività integrativa di indagine anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, per cui le riserve astrattamente prospettabili al riguardo possono attenere alla valenza probatoria attribuita a detti atti, e quindi ai profili di inutilizzabilità e non anche a quelli di nullità degli stessi. La censura poi formulata in modo generico, senza cioè la specifica indicazione degli atti di cui si assume l'illegittima acquisizione, circostanza questa che non consente una delibazione sul punto, il cui oggetto dovrebbe poi essere esteso anche agli effetti derivanti dalla pronuncia di inutilizzabilità di uno o più atti sulla decisione nel suo complesso;
c) EC si è inoltre doluto dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese da ND e AN DE OE in altro procedimento, doglianza motivata sul duplice aspetto dell'avvenuto espletamento dell'interrogatorio nell'assenza del difensore e del mancato consenso dell'imputato alla relativa lettura, e collegata inoltre a quella denunciata da NR DI per la mancata audizione dei predetti oltre che di ME, anch'egli dichiarante in altro procedimento. Le censure non sono fondate in quanto: 1) le prove espletate all'estero sono utilizzabili in Italia, se assunte in conformità della legge vigente nel luogo in cui sono state raccolte, e sull'esistenza di detta condizione non è stata formulata alcuna eccezione;
2) la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, come quelli in oggetto, può essere acquisita in un procedimento penale pendente in Italia, ai sensi dell'art. 78 disp. att. c.p.p. Né può dirsi, come sostiene il ricorrente, che occorrerebbe comunque il consenso dell'imputato ai sensi del comma 4 dell'art. 238 c. p. p., e ciò sia per il richiamo senza specificazioni a quest'ultimo articolo operato dal citato art. 78 (mentre è evidente l'impossibilità di operare automatici parallelismi di disciplina fra i processi penali dei differenti Stati aderenti alla convenzione, tenuto conto delle diversità esistenti nei vari ordinamenti), sia per il fatto che la lettura delle dichiarazioni è avvenuta in attuazione dell'art. 512 bis c.p.p., e non sono state sollevate questioni in ordine alla esistenza dei presupposti idonei a legittimarla;
3) l'affermata superfluità dell'escussione del ME trova sostanziale fondamento nella ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni cui si è sopra fatto riferimento, e d'altra parte la Corte di merito ha pure rilevato in proposito come non siano stati addotti elementi dai quali poter desumere la particolare rilevanza ed utilità della auspicata deposizione;
d) EC ha eccepito la nullità per la pretesa inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercorse con PA AG, in quanto risultanti da una semplice informativa riepilogativa;
il rilievo è inaccoglibile sotto diversi riflessi, e cioè: 1) la conseguenza dell'eventuale violazione, ove esistente, sarebbe quella della inutilizzabilità e non quella della nullità degli atti;
2) non è stata mossa alcuna contestazione in ordine al contenuto dei colloqui;
3) manca la specifica indicazione delle telefonate e delle relative dichiarazioni, la cui conoscenza è invece necessaria per valutare la incidenza di una ipotetica pronuncia di inutilizzabilità sulla decisione nel suo complesso;
e) EC ha dedotto una ulteriore questione di nullità in relazione all'asserita mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza, che sarebbe derivata dalla diversità del ruolo attribuitogli con la pronuncia di condanna, rispetto a quello originariamente addebitatogli. In proposito si rileva che secondo un consolidato orientamento di questa Corte si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza soltanto quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria, quando cioè il fatto accertato si trovi in un rapporto di ontologica eterogeneità o di incompatibilità con quello contestato, in modo da determinare nel concreto una lesione del diritto di difesa dell'imputato. Orbene, partendo da tale corretta premessa, la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non fosse configurabile poiché il ruolo definitivamente assegnato al EC non sarebbe diverso nei suoi connotati essenziali da quello originariamente attribuitogli (punto di collegamento fra politici ed imprenditori, in grado di assicurare il rispetto degli impegni assunti dai primi nei confronti dei secondi, in ragione dell'alto incarico rivestito), ed il giudizio, correttamente formulato sulla base di quanto riscontrato in punto di fatto, risulta quindi incensurabile in questa sede.
Venendo quindi alle questioni relativa alla richiesta di merito e assoluzione immune da vizi logici e ai sensi dell'art. 129 alla istanza evidenziati della doglianza, occorre disattesa quella dal reato di finanziamento illecito dei partiti c.p.p., sia per gli elementi ostativi in primo grado che per la genericità prendere in esame le censure concernenti il delitto di corruzione, articolate sotto un triplice profilo: 1) l'oggetto, i protagonisti e la stessa configurabilità dell'accordo illecito;
2) la qualità di pubblico ufficiale del EC;
3) la contrarietà ai doveri di ufficio dell'atto di cui si assume l'illiceità.
Sul primo punto si rileva che il giudice del merito ha ritenuto pienamente attendibili le chiamate in correità formulate da MA, EN e LU RE poiché: a) sostanzialmente disinteressate, essendo queste innanzitutto autoaccusatorie prima che eteroaccusatorie, e non rilevando in senso contrario, come sostenuto, eventuali aspettative premiali connesse alla collaborazione prestata, posto che il disinteresse va considerato come indifferenza alle posizioni processuali dei chiamati, ipotesi per l'appunto ricorrente nella specie;
) articolate e specificamente dettagliate, con riferimento alla genesi della vicenda, ai relativi protagonisti, ai tempi di esecuzione, ai luoghi di svolgimento dei fatti, e sempre con netta distinzione fra quanto appreso per scienza diretta e quanto conosciuto da altri o semplicemente dedotto;
confortate da ulteriori riscontri, quali le ammissioni di PA AG, la fittizietà della operazione documentata dalle fatture Corak, le pressioni esercitate sull'Amministratore straordinario delle Ferrovie LO EC per riattivare le rinegoziazioni dei contratti a prestazioni integrate.
Si tratta dunque, com'è evidente, di valutazione in fatto, congruamente motivata ed immune da vizi logici, non sindacabile in quanto tale in questa sede di legittimità.
È stato tuttavia osservato che, pur ipoteticamente accedendo a detta ricostruzione e indipendentemente da ogni considerazione concernente singole posizioni e le connesse responsabilità individuali (specificamente contestate da ciascun imputato sia pur con differente motivazione), una corretta interpretazione delle dichiarazioni dei RE non avrebbe potuto giustificare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito per diverse ragioni. Intanto l'accordo fra le parti non si sarebbe definito per libera scelta del destinatario della proposta, ma per effetto di una vessazione del proponente;
inoltre non vi sarebbe prova degli esatti termini dell'accordo, e quindi della illiceità della prestazione cui il pubblico ufficiale (o forse più pubblici ufficiali) avrebbe dovuto dare corso. Vi sarebbe invece prova soltanto di un impegno (del tutto politico) a rifinanziare i lavori delle Ferrovie dello Stato, mentre le rinegoziazioni successivamente intervenute sarebbero da porre in relazione alla linea gestionale seguita negli ultimi anni dagli amministratori del detto ente;
infine non vi sarebbero elementi dai quali poter desumere oggettivamente il coinvolgimento del EC o di altri dirigenti delle Ferrovie, circostanza questa che escluderebbe radicalmente l'esistenza del reato di corruzione addebitato.
Anche tali rilievi non risultano condivisibili.
Al riguardo va innanzitutto precisato che alla stregua della chiara formulazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), che consente la denuncia del vizio di motivazione nel giudizio di cassazione solo se esso risulti dal testo del provvedimento impugnato, è da escludere che sia deducibile in detto giudizio il vizio di travisamento del fatto, ravvisabile quando il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in misura evidente dagli atti processuali o al contrario quando abbia ritenuto esistente una situazione esclusa dagli stessi atti, poiché ciò implicherebbe, ai fini della relativa riconoscibilità, un esame comparativo fra quanto ritenuto in ordine al fatto nella decisione impugnata e quanto rilevabile dagli atti del procedimento (C. 13.1.99, Di Cuonzo, C. 29.10.99, De Stefani, C. 10.2.2000, Pixner). Ciò premesso, si rileva che la Corte di Appello ha ritenuto sussistenza del fatto contestato sulla base delle risultanze acquisite, valorizzate dalla successione cronologica degli accadimenti e dalla loro correlazione logica. Ed infatti è stato considerato che la richiesta di dell'on. BA all'imprenditore RE è stata avanzata nel settembre - ottobre 1990, vale a dire pochi mesi dopo la designazione di EC al vertice delle F.F.S.S.; che lo stesso BA ha esplicitamente operato un collegamento fra il versamento del denaro di cui era stato sollecitato il pagamento e la rinegoziazione del contratto RS, al quale erano interessati gli imputati;
che la richiesta era stata supportata dall'assicurazione da parte dell'istante di poter concretamente incidere sulle scelte discrezionali degli organi rappresentativi delle F.F.S.S.; che all'epoca dei contatti fra BA e RE non vi era stata alcuna decisione in ordine alla rinegoziazione del contratto RS NZ, il cui esito era pertanto ancora incerto;
che dopo la esteriorizzazione della decisione degli imprenditori di accettare la proposta dell'On BA e i diversi incontri con PA AG e IS la questione relativa alle contrattazioni delle prestazioni integrate si era sbloccata, con la delega al direttore generale per l'attuazione del contratto di programma (gennaio 1991), la costituzione di una commissione tecnica per la individuazione delle opere da rifinanziare, la redazione di relazione con la proposta degli investimenti da finanziare (7.6.1991), la emanazione della delibera di rifinanziamento di sette contratti a prestazioni integrate, fra cui quello di RS.
Il giudizio dunque formulato dal giudice del merito circa l'esistenza di un accordo finalizzato a creare, da una parte, un utile non dovuto ad alcuni partiti politici e, dall'altra, a far percepire un più elevato corrispettivo ad imprenditori per effetto della lievitazione del prezzo negoziale originariamente concordato, accordo la cui realizzazione doveva trovare attuazione (e ciò si sarebbe per l'appunto verificato) in virtù di una ulteriore delibera delle F.F.S.S. con la quale veniva stabilito un ampliamento dei lavori inizialmente commissionati, sembra correttamente ancorato alle risultanza processuali e quindi incensurabile in questa sede. Né pare che tale conclusione possa in qualche modo essere ragionevolmente contrastata da due dati ai quali i ricorrenti hanno attribuito notevole rilievo, interpretandoli come il fatto che l'on. BA avrebbe rappresentato la decisione di rifinanziare le opere ferroviarie, e non già quella di rinegoziare contratti, sicchè l'oggetto dell'accordo illecito sarebbe diverso da quello contestato;
la circostanza che vi sarebbe stata minaccia da parte del BA che, operando un diktat, avrebbe escluso in radice la stessa astratta configurabilità del delitto contestato. Quanto al primo punto, si rileva invero che il richiamo nella sentenza di secondo grado alla rinegoziazione del contratto come corrispettivo per le somme indebitamente richieste, mentre il RE avrebbe fatto riferimento al rifinanziamento delle opere ferroviarie, appare poco significativo in relazione a tutti gli altri elementi sintomatici elencati nella sentenza e sopra citati, considerato l'evidente nesso di funzionalità intercorrente tra rifinanziamento e rinegoziazione: sembra infatti del tutto chiaro che BA poteva impegnare direttamente la parte politica esclusivamente per il rifinanziamento dei lavori, ma che un esito positivo della sua richiesta di pagamento inoltrata agli imprenditori presupponeva necessariamente una diversa fissazione degli originari termini contrattuali, che a sua volta presupponeva l'esistenza di una più ampia liquidità disponibile. In ordine al secondo valgono sostanzialmente analoghe considerazioni in quanto l'affermazione secondo la quale sarebbe stata la stessa Corte di Appello (così contraddicendosi nel confermare la condanna degli imputati per corruzione) a descrivere come vessatorio il comportamento del BA non deve essere interpretata in modo puramente formale, con una estrapolazione della frase presa in esame dal più ampio contesto motivazionale in cui la stessa è inserita, essendo soltanto la motivazione nel suo complesso idonea ad offrire esaustiva ragione dei criteri adottati nella ricostruzione del fatto e nella conseguente valutazione compiuta al riguardo. Orbene, premesso che caratteristico della corruzione rispetto alla concussione è l'incontro di convenienze fra le parti (C. 19.1.98, Pancheri) e una posizione paritetica nel rapporto (C. 30.3.98, Pareglio), in cui cioè il privato ha una collocazione sostanzialmente paritaria rispetto al pubblico ufficiale perché non impostagli da quest'ultimo (C. 5.5.98, P.G. c. Pellegrini), il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza del primo reato sulla base di quanto da lui accertato in punto di fatto, e quindi puntualmente riferito in sede di motivazione. Secondo detta ricostruzione infatti la richiesta del BA, che esplicitava incontestabilmente l'evidente interesse del proponente, ne rappresentava uno altrettanto evidente per l'altro partecipante all'accordo, interesse consistente non solo nella riattivazione dei lavori sospesi, ma anche nella prospettiva di una celere ricezione del dovuto e di un sensibile incremento degli introiti previsti, per effetto della programmata rinegoziazione.
Il giudice del merito dunque, coerentemente con tale premessa, catalogabile come espressione di una proposta negoziale, in cui la proiezione di ciascuna delle parti all'accordo fosse determinata da considerazioni di economicità di valenza sotto tale riflesso la delibazione in questione appare immune da vizi logici, e pertanto non censurabile nel giudizio proposto davanti a questa Corte. Passando quindi all'esame delle posizioni dei singoli imputati, occorre dapprima prendere in considerazione quella di EC, cui ricorso sul punto risulta infondato.
Dalla conclusione ora richiamata relativamente alla esistenza del patto illecito ed al suo contenuto la Corte di Appello di Milano ha infatti tratto elementi -di certezza in ordine al coinvolgimento nell'accordo in questione di funzionari delle F.F.S.S., ed ha inoltre ravvisato l'esistenza di numerosi indizi, univoci, precisi e concordanti, tali cioè da assumere valenza probatoria, comprovanti la diretta partecipazione al fatto dell'amministratore straordinario.
È stato invero al riguardo considerato: all'epoca della richiesta dell'On BA la rinegoziazione del contratto stipulato con la RS NZ era incerta sotto tutti profili;
l'on BA, che aveva assicurato di poter incidere positivamente sulla deliberazione attuativa dell'accordo illecito, non aveva alcuna competenza in proposito, mentre la conferma dell'operazione da parte dell'On IT nella qualità di segretario amministrativo della D.C., da una parte, e la credibilità attribuita dagli imprenditori al proponente dall'altra, costituirebbero una ulteriore conferma dell'assoluta serietà dell'iniziativa intrapresa;
l'on. BA aveva esercitato pressioni su EC per rinegoziare il contratto in esame;
la RS NZ non era un'opera prioritaria e difatti il piano che era stato varato prima dell'avvento del EC alle F.F.S.S. non la inseriva fra le realizzazioni urgenti;
non era chiaro quale fosse la destinazione dell'opera dichiarazioni RO) ed erano state sollevate perplessità sulle modalità esecutive dei lavori (Giuliani, NO); pur a fronte delle dette riserve, EC aveva comunque manifestato l'intenzione di rinegoziare il contratto con le stesse imprese, esercitando anche pressioni sulla Commissione per accelerare la rinegoziazione dei contratti (Giuliani);
l'amministratore straordinario seguiva costantemente i lavori della commissione nonchè i risultati delle ricontrattazioni (dichiarazioni De ES, IL, RO, AR) e aveva stabilito la lista delle priorità dopo aver discusso con i membri della commissione (RO, AR e in parte anche VA); la decisione di rinegoziare con CO e DI, anziché rescindere il contratto, era espressione di un indirizzo delineato dal EC Giuliani). Il quadro complessivo evidenziato (patto illecito, necessità di intervento all'interno delle F.F.S.S., carica rivestita ed interventi concretamente svolti in relazione alla prospettata rinegoziazione dei contratti) in punto di fatto sembra dunque interpretato con criteri aderenti alle risultanze emerse, sviluppati con logicità e coerenza e quindi non suscettibili di censura. Né hanno rilevanza in senso contrario gli argomenti prospettati dal ricorrente, essenzialmente incentrati sulla predeterminazione da parte dei suoi predecessori della linea gestionale delle F.F.SS., la mancanza di competenza al riguardo era stata per l'appunto nominata una commissione), le dichiarazioni di altri dipendenti che avrebbero escluso illegittime intromissioni da parte dell'amministratore straordinario.
Richiamato quanto precedentemente esposto a proposito della irrilevanza del vizio di travisamento di fatto, si deve in proposito evidenziare come i primi due argomenti non valgono ad escludere l'ipotizzata partecipazione del EC all'accordo illecito, alla luce dell'interesse concretamente manifestato in relazione alle prospettive di rinegoziazione, quale desumibile dalle numerose indicazioni fornite dai diversi escussi al riguardo;
quanto al terzo, l'assenza di pressioni da parte del EC segnalata da altri dipendenti non vale di per sè ad escludere che essa in altre occasioni e con diverse persone sia stata, e comunque non vale ad intaccare la consistenza del quadro indiziario risultante dalle numerose deposizioni dei testi richiamati.
Il EC ha però censurato la sentenza impugnata anche sotto altri due aspetti, individuati rispettivamente, come detto, nel fatto che egli non avrebbe rivestito la qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico sevizio), nonchè nella circostanza che gli atti di cui si assume l'illiceità la delibera di rinegoziazione) non sarebbero in contrasto con i doveri di ufficio.
Entrambe le deduzioni sono prive di pregio.
L'esclusione della qualifica pubblicistica, secondo il ricorrente, sarebbe riconducibile non già alla intervenuta trasformazione delle F.F.S.S. in ente pubblico economico argomento ritenuto dalla Corte dì Appello inidoneo di per sé a costituire presupposto per l'accoglimento della tesi difensiva prospettata), ma piuttosto nella natura negoziale e prettamente privatistica dell'attività svolta nell'occasione, che per l'appunto non prevedeva nel suo "iter" atti autoritativi.
In proposito va precisato che è certamente condivisibile l'assunto secondo il quale l'incompatibilità delle qualifiche soggettive di cui agli artt. 357, 358 c.p. non può essere desunta automaticamente dalla diversa configurazione giuridica assunta dalle F.F.S.S., poiché occorre invece a tal fine fare riferimento alla natura dell'attività concretamente svolta. Tuttavia il canone ermeneutico correttamente utilizzabile allo scopo indicato non può essere individuato nel semplice dato ontologico in sé, o n quello teleologico dell'astratta idoneità dell'attività - in questo caso certamente negoziale, trattandosi di ipotesi di nuova contrattazione - al perseguimento delle finalità dell'ente, essendo al contrario necessario fare riferimento alla fonte impositiva dell'obbligo di svolgere detta attività, per stabilirne la natura pubblica o privata. In altri termini se, come risulta nella specie dall'esame della sentenza impugnata, il contratto originario è espressione ed effetto di un'attività pubblica, anche l'eventuale attività privatistica ad essa riconducibile conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica (C. ord. N. 587 P.G. - D'Adamo, C. 4.8.98, n. 2240) . La scelta operata nel caso n esame dal contraente F.F.S.S. non può infatti considerarsi oggetto di libera determinazione, tenuto anche conto in particolare dei precedenti che ad essa hanno dato causa, e soggiace pertanto incontestabilmente ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, che risultano pure costituzionalmente garantiti (sul punto si richiama C. 28.9.95, n. 9927). L'ulteriore profilo di doglianza concerne l'asseritamente errata qualificazione della condotta del EC, che non sarebbe contraria ai doveri di ufficio.
In proposito va precisato che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, parametro da adottare per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri non è quello del giudizio sui singoli atti compiuti in relazione alla competenza formalmente ragione della concreta sfera di intervento esercitata;
da ciò dunque deriva che in tale ipotesi anche se ogni atto di per sé considerato dovesse rispondere ai requisiti di legge l'asservimento della funzione (risultante dal "pactum sceleris") per denaro o altra utilità agli interessi del privato concretizzerebbe comunque il reato in questione, realizzandosi la violazione del dovere di imparzialità assistito, come detto, da tutela costituzionale (si richiamano sui punti considerati C. 14.4.1997, n. 967, C. 13.2.1997, n. 1318, C. 20.11.1997, n. 1972, C. 16.10.1998, n. 10786). La Corte di Appello ha in proposito ritenuto provate sia l'esistenza dell'accordo fra politici ed imprenditori circa la rinegoziazione dei precedenti accordi ad un prezzo più elevato, previo riconoscimento di somma percentuale ai partiti politici che rifinanziando i lavori delle F.F.S.S. avevano l'iniziativa, che la partecipazione allo stesso del EC e la decisione, alla luce dei principi sopra enucleati, censurabile sotto alcuno dei profili dedotti.
Analogamente infondati risultano i ricorsi di IO e IS per quanto concerne il giudizio di responsabilità emesso nei loro confronti per il delitto di corruzione.
In particolare le doglianze sollevate sono state prospettate in relazione alla errata ricostruzione dei fatti che avrebbero compiuto i giudici dei merito, il IO puntualizzando inoltre come le accuse elevate nei suoi confronti, anche se riferite a tre dichiaranti (i RE) in realtà sarebbero state mosse dal solo UI, in quanto unica fonte diretta, e come non vi fossero elementi idonei a comprovare la sua partecipazione all'illecita pattuizione. Sulla ricostruzione del fatto di corruzione si rinvia innanzitutto a quanto precedentemente esposto, con la precisazione, per il IS, che la sua consapevole partecipazione al patto illecito è stata dedotta dal ruolo da lui ricoperto nell'ambito dei rapporti intercorsi con PA AG, dal livello di conoscenza della vicenda acquisito da quest'ultimo, dalla ripartizione dei ruoli fra i due, dalla rilevanza del suo intervento in relazione alla falsa consulenza Corak. Pur prescindendo dalla genericità dei motivi di ricorso, è dunque evidente che il giudizio in questione è stato ancorato ai dati processuali emersi, e la sua formulazione non dà adito a riserve sul piano della ragionevolezza e della coerenza logica. Anche per IO la Corte ha reso ampia ed esaustiva motivazione, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali poteva essere attribuita ampia credibilità alle dichiarazioni dei tre RE e ricordando che: UI RE aveva riferito con dovizia di particolari di aver incontrato IO, al quale aveva comunicato la richiesta di BA, dandone poi notizia allo zio ed al cugino;
il IO aveva ammesso l'incontro con il RE e la proposta della creazione di fondi extracontabili;
l'operazione programmata coinvolgeva tutte le imprese gravitanti nel Consorzio RS NZ, e quindi anche il C.C.C. facente capo a IO;
il C.C.C. aveva organismi tecnici, amministrativi e di controllo operanti nel Consorzio;
che avrebbero potuto percepire agevolmente l'anomalia dell'operazione Corak, circostanza da cui poteva desumersi un interesse alla loro partecipazione all'affare. Per le stesse considerazioni svolte relativamente alla posizione del IS non sembra pertanto che possano essere fondatamente sollevate censure al riguardo.
Diversamente deve invece dirsi per la posizione di NR DI, il cui ricorso deve essere accolto con riferimento alla condanna inflittagli per corruzione.
La sua responsabilità è stata infatti affermata sostanzialmente in ragione dei rapporti di parentela con IN DI, della sua qualità di responsabile della contabilità del consorzio, della "anomalia" della operazione Corak, che proprio in ragione della carica ricoperta e di ulteriori considerazioni dettagliatamente esplicitate non poteva essergli sfuggita.
Tale ultima affermazione non appare censurabile in questa sede in quanto congruamente e logicamente motivata;
tuttavia dalla stessa non possono trarsi le conclusioni sopra richiamate poiché la consapevolezza della falsa fatturazione Corak da parte dell'imputato rileva certamente ai fini delle imputazioni di frode fiscale e di falso in bilancio, ma è ininfluente sul piano probatorio rispetto al delitto di corruzione, evidentemente perfezionatosi in un momento antecedente all'invio delle citate fatture. In altri termini non appare corretta la deduzione della partecipazione di NR DI al patto corruttivo dalla sua mancata reazione alla constatazione della falsità della documentazione ricevuta, tenuto conto della antecedenza cronologica del primo episodio al secondo. Né il giudizio di colpevolezza di NR DI relativamente alla corruzione può essere ragionevolmente supportato dal ruolo svolto nell'ambito del Consorzio e dal rapporto di parentela intercorrente con IN DI.
Sono certamente questi elementi che hanno una valenza indiziaria, che fondatamente possono essere apprezzati per tale motivo in termini dubitativi e di perplessità, ma che non possono essere ritenuti sufficienti, in mancanza di ulteriori dati, per una affermazione di penale responsabilità.
La sentenza deve conseguentemente essere annullata sul punto. I ricorsi di NR DI e IS sono stati proposti anche in relazione alle condanne loro inflitte per gli altri delitti per i quali sono stati condannati, e cioè il primo per la falsa allegazione alla dichiarazione dei redditi del Consorzio RS NZ della componente negativa pari al valore delle fatture Corak e per falso in bilancio per la stessa causale, e il secondo per fatturazione (Corak) relativa ad operazioni inesistenti. Prendendo dapprima in esame il ricorso del DI si rileva che, per il falso in bilancio, i motivi di impugnazione sono essenzialmente individuabili: nella insussistenza dei presupposti necessari per configurare il reato, trattandosi di società a ribaltamento dei costi in cui il risultato economico dell'esercizio resta comunque inalterato;
nella inesistenza del dolo specifico, richiesto invece dalla norma incriminatrice;
nella modifica normativa intervenuta con D.Lg. 11.4.2002, n. 61, che ha disciplinato la materia in modo del tutto diverso.
I primi due aspetti sono stati attentamente vagliati dalla Corte di Appello, che ha correttamente evidenziato come, al di là della incidenza degli effetti economici della gestione sui singoli consorziati, la configurazione giuridica assunta dal Consorzio imponeva il rispetto della normativa vigente per le società, nei cui confronti incontestabilmente grava l'obbligo. di assicurare, al termine di ogni esercizio, l'esatta ricostruzione della situazione patrimoniale, erroneamente rappresentata, invece, a causa della falsa prospettazione in ordine alle operazioni effettivamente compiute;
quanto all'elemento soggettivo, la sua esistenza è stata logicamente desunta dalla affermata impossibilità che l'imputato non si rendesse conto della falsità dell'operazione, giudizio che appare adeguatamente confortato dalle considerazioni svolte in proposito, individuabili nella carica rivestita all'interno del Consorzio, nella onerosità della consulenza, nella sua assoluta inutilità, nel mancato espletamento di iniziative propedeutiche all'esecuzione dell'incarico, nella restituzione da parte della Corak delle tavole progettuali con il timbro "approved" senza ulteriore documentazione, circostanza evidentemente sintomatica del tacito accordo in ordine alla fittizietà dell'incarico di consulenza. La successiva consapevole allegazione al bilancio della spesa a tal fine sostenuta è stata dunque correttamente interpretata come espressione della specifica intenzione del DI di rappresentare una situazione patrimoniale difforme dal vero, comportamento ragionevolmente ritenuto idoneo ad integrare gli estremi del reato contestato anche sotto il profilo soggettivo.
Il terzo aspetto, come detto, e incentrato sulla modifica normativa che ha apportato significative modifiche alla disciplina vigente. Per quel che interessa l'art. 2621 c.c. originariamente contestato è stato abrogato e sostituito da due distinte norme incriminatrici contenute negli artt. 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno di soci e creditori), successione rilevante esclusivamente sul piano sanzionatorio, e non anche sotto il profilo della configurabilità del reato, considerato che il fatto rilevante per la legge anteriore e addebitato all'imputato continua ad essere tale anche per quella successiva, indipendentemente dal raffronto delle relative fattispecie tipiche, che potrebbero ipoteticamente essere costituite da elementi fra loro eterogenei (sul punto si richiamano C. S.U. 20.6.1990, Monaco, C. 3.12.1996, Pennese).
Da quanto ora esposto discende dunque che non sono accoglibili motivi di ricorso del DI in punto di responsabilità. Tuttavia, in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla imputazione in esame per intervenuta prescrizione, considerato che l'imputato ha ricoperto la carica di vicepresidente della RS NZ fino al 7.6.1994 e la pena edittale per il reato addebitato è inferiore a cinque anni (artt. 157, 160, c.p.). Per il reato di frode fiscale, va premesso che la condanna del DI si ferma alle allegazioni alle dichiarazioni dei redditi relative al 1994 per cui, venendo a maturare l'obbligo applicazione è stata sollecitata in via subordinata, non è allo stato intervenuta.
In via principale però il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza per motivi di merito, lamentando sostanzialmente: la mancanza di elementi idonei a dare dimostrazione della sua partecipazione al programma criminoso oggetto di contestazione e delle iniziative conseguenti indicate nel capo di imputazione;
la impossibilità di configurare il reato in questione in una società consortile a ribaltamento dei costi, quale quella in oggetto;
la insussistenza del requisito della finalità di evasione, specificato dalla norma e asseritamente interpretato in modo esageratamente dilatato dalla Corte di Appello.
Sulle prime due doglianze si rinvia a quanto già considerato nell'esame dei motivi di impugnazione del DI concernenti la sua condanna per il falso in bilancio, rilevando inoltre come, secondo quanto affermato nella sentenza di secondo grado, vi sia stato nel concreto un significativo minor pagamento rispetto al dovuto (circa L.
1.300.000.000 per gli anni 1992 - ritenuto doversi far rientrare nel dolo specifico non solo quelle condotte finalizzate a sottrarre reddito a tassazione, ma in via più generale anche tutti quei comportamenti adottati per mantenere immutate le proprie entrate e trasferire sul reddito di impresa costi non riconducibili alla gestione di impresa, interpretazione che appare del tutto in linea con il dettato normativo e con gli obiettivi evidentemente perseguiti dal legislatore (si richiama sul punto C. 2.10.1998, n. 1973). Ne consegue che va disposto il rinvio del processo alla Corte di Appello di Milano, per la rideterminazione della pena in relazione al reato in oggetto.
Relativamente alla posizione del IS, si rileva infine che il suo ricorso contro la condanna per falsa fatturazione incentrato sul difetto di motivazione della sentenza, nella quale sarebbe stata erroneamente affermata sia la sua responsabilità a titolo di concorso, che la stessa sussistenza del reato, la cui esclusione avrebbe dovuto invece essere pronunciata per l'assenza di dolo specifico.
Per il primo profilo e da sottolineare innanzitutto la genericità della doglianza, mentre la decisione risulta congruamente e logicamente motivata, poiché supportata da una compiuta evidenziazione degli elementi di colpevolezza dell'imputato, individuati in: mancata redazione del progetto da parte della Corak, società a lui facente capo;
rilevanza del compenso percepito per tale inesistente causale;
rapporti nella vicenda con PA AG, interpellato nella vicenda per il pagamento della tangente;
il ruolo di consulente ed esecutore rivestito nella operazione.
Per il secondo aspetto si rinvia poi a quanto già detto in proposito per il DI, richiamando inoltre il condivisibile giudizio espresso nella parte della sentenza in cui viene trattato il reato in questione, secondo il quale l'esistenza dell'elemento soggettivo si desume anche dal fatto che la fatturazione falsa si risolve inevitabilmente in sottrazione di reddito all'imposizione, e tale effetto non può essere sconosciuto all'imprenditore che agisce in tal senso. Il motivo di ricorso del IS per il reato in questione è dunque da disattendere sotto il profilo del merito ma la sentenza deve essere comunque annullata sul punto, per decorso del termine di prescrizione: le fatture in contestazione risalgono infatti al 1992 (l'ultima è del 24.11.92), mentre il termine di prescrizione è di nove anni ai sensi dell'art. 9 1. 516/82, norma applicabile perché più favorevole rispetto alla disciplina innovatrice contenuta nel D.lgs. 74/2000, che attualmente regola la materia.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio sotto il profilo indicato, con conseguente eliminazione della pena di un mese di reclusione inflitta a tale titolo.
Restano da ultimo da esaminare i motivi di ricorso proposti da EC e IO per vizio di motivazione afferente il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
I rilievi risultano fondati.
In proposito va considerato preliminarmente che l'effetto perseguito dalla disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., diversamente da quanto riconducibile all'art. 62 bis c.p. (che legittima il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente dal legislatore, ma che comunque risultano meritevoli di considerazione ai fini della quantificazione della pena), è quello di determinare la concreta entità del reato quale giudicato sulla base di una valutazione dell'episodio nella sua articolata complessità, per poi consentire la realizzazione di un pieno adeguamento della pena al fatto e alla personalità dell'imputato.
Il parametro da adottare a tal fine è quello della valutazione delle circostanze quali specificamente ed effettivamente poste in essere, al fine di poterle paragonare alle possibili modalità realizzative che esse avrebbero potuto assumere, e tale operazione acquista un rilievo più penetrante con riferimento alle circostanze di carattere soggettivo, nelle quali appare una più intensa determinazione dell'agente nella consumazione del reato.
Come ulteriore considerazione si rileva inoltre che il giudizio di comparazione demandato al giudice ai sensi del citato art. 69 è certamente espressione del suo apprezzamento discrezionale, e non postula quindi, per tale ragione, una analitica esposizione dei motivi che la sorreggono.
Tuttavia l'esigenza di verificare il corretto uso del potere discrezionale esercitato ed il fondamento delle decisioni adottate impone al giudicante una compiuta indicazione dei criteri seguiti, e ciò tanto più ove siano state formulate specifiche richieste in ordine alla dosimetria della pena ed al del merito ha esplicitato un'unica motivazione per tutti gli imputati, ancorando la decisione all'oggettiva gravità dei fatti, al numero di soggetti in essi coinvolti, alla peculiare insidiosità delle modalità esecutive, giudizi peraltro non suffragati dalle circostanze oggettive risultanti dalla stessa sentenza impugnata, e questo per diverse ragioni.
Innanzitutto perché l'unicità di motivazione per tutti gli imputati, in mancanza di identità di posizione, si pone in contrasto con l'esigenza dell'apprezzamento della concreta entità del reato per ciascuno dei compartecipi, prodromica alla conseguente commisurazione della sanzione;
inoltre l'affermazione relativa a tutti gli imputati concernente la gravità dei fatti loro addebitati non appare del tutto aderente alla situazione esistente in punto di fatto, considerate le diversità dei ruoli e dei comportamenti fra loro esistenti e tenuto conto che non sono neppure del tutto coincidenti le imputazioni per ciascuno di essi;
lo stesso numero di soggetti concorrenti nel reato, certamente idoneo ad integrare l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 112, n. 1 c.p.(si richiama sul punto la sentenza impugnata, che con computo corretto ha individuato i tre RE, i due DI, l'on. BA, IO, il pubblico ufficiale identificato in EC, l'organizzatore del trasferimento di fondi all'estero), non pare possa essere interpretato con criteri di automatismo come dato sintomatico della particolare pericolosità che il legislatore ha inteso attribuire ad atti illeciti compiuti da almeno cinque persone. Al riguardo va infatti precisato che quello di corruzione e reato plurisoggettivo che perciò richiede, al fine dell'aggravante in questione, la partecipazione di almeno sei - e non soltanto cinque - persone (circostanza che evidentemente astrattamente incide sulla pericolosità della situazione posta in essere dai concorrenti), e va anche sottolineato che alcuni dei concorrenti appartengono ad un solo nucleo familiare (RE, DI), nel cui ambito l'apporto all'azione criminale si è svolto in modo sostanzialmente unitario, circostanza da cui implicitamente discende nel concreto un ridimensionamento della presunzione di pericolosità legata al numero di partecipanti ipotizzata dal legislatore;
infine la connotazione negativa attribuita alle insidiose e sofisticate modalità esecutive risulta enunciata, ma non adeguatamente confortata da elementi di riscontro, che non possono neppure implicitamente desumersi dalla riconosciuta responsabilità degli imputati poiché, come detto, le imputazioni mosse a loro carico non sono coincidenti, e diversi dunque sono i comportamenti penalmente rilevanti.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata anche su tale ultimo punto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI NR limitatamente al reato di corruzione (capo e) per non aver commesso il fatto e al reato di falso in bilancio (capo d) perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena in relazione al reato di frode fiscale (capo c). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado e il decreto di rinvio a giudizio, nei confronti di DI IN e PA AG PI NC e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di IS RO limitatamente al reato di emissione di assegni di fatture relative ad operazioni inesistenti (capo a) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il predetto alla rifusione in favore della costituita parte civile degli onorari, liquidati in euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA.
Annulla la sentenza nei confronti di EC LO TO e IO RL limitatamente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano
per nuova deliberazione. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Così deciso in Roma, 30 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MARZO 2003.