Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
È rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la questione relativa alla violazione dell'art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 giugno 2013 nel caso Hanu c. Romania, nel caso in cui il giudice di appello riforma la sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità di testimoni di cui non procede a nuova escussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale violazione non è rilevabile d'ufficio quando è necessario un giudizio di fatto sulla rilevanza della prova dichiarativa che richiede attestazioni o allegazioni di merito non compatibili con il giudizio di legittimità).
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Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 19322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19322 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/01/2015
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 218
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 27206/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/10/2013 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. RU GI ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/10/2013 della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza del 15/07/2011 del Tribunale di quella stessa città, appellata dal Procuratore Generale, l'ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p., D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, perché, in concorso con altra persona (tal
IG IN) ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva effettuato attività di miscelazione di rifiuti, pericolosi e non, trasportando sullo stesso mezzo materiale ferroso e non, olii combustibili ed altro (in gran parte pericoloso) di varia natura;
fatto commesso in Terragrotta il 15/02/2011, con la recidiva reiterata.
L'imputato, fermato e controllato mentre era alla guida dell'autocarro con il quale stava effettuando il trasporto dei rifiuti, era stato arrestato nella flagranza del reato e processato con rito direttissimo.
Il Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione della testimonianza di NE AS, legale rappresentante della società proprietaria del mezzo di trasporto, aveva assolto l'imputato, con la formula "per non avere commesso il fatto" perché i rifiuti classificati come pericolosi, in base alla testimonianza assunta non potevano essere considerati tali visto che le bombole di gas erano prive delle valvole di sicurezza e il fusto d'olio non era certo che contenesse grasso.
La Corte di appello ha diversamente valutato il materiale probatorio a disposizione del primo giudice, sostanzialmente ritenendo inattendibile la testimonianza del NE perché in contrasto con le evidenze fotografiche, dalle quali emergeva che le bombole erano dotate di valvole di sicurezza, e con la considerazione logica, fondata sulla massima di esperienza secondo la quale il fusto d'olio non poteva non contenere grassi o materiali oleosi residui.
1.1. Con unico motivo il RU eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), l'errata applicazione della norma incriminatrice destinata a sanzionare condotte realmente offensive per la collettività e dunque connotate da una portata aggressiva al bene tutelato che la condotta a lui ascritta non ha, "per l'assenza di un attacco "massivo" all'intero ecosistema".
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata, ancorché per motivi del tutto diversi da quelli infondatamente proposti dal ricorrente.
3. Quanto all'offensività della condotta è sufficiente richiamare gli argomenti già utilizzati dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 83 del 5 marzo 2010, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, lett. a) e d), ha affermato che "la previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore (..) Il legislatore ritiene tali popolazioni meritevoli di una tutela rafforzata in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce alle condotte illecite previste una maggiore offensività".
3.1. La situazione di emergenza dunque giustifica, sul piano sanzionatorio, la maggiore gravità della condotta imputata al RU che in altre parti del territorio nazionale è già punita a titolo di contravvenzione (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 5).
3.2. La maggior offensività, dunque, non è legata alla maggiore quantità di rifiuti miscelati ma dal luogo in cui la condotta è stata consumata che rende ragionevole, proprio per questo, una risposta sanzionatoria più severa, ritenuta dal Giudice delle leggi rispettosa del principio di uguaglianza.
4. Tanto premesso, osserva il Collegio che la decisione dei Giudici distrettuali si fonda, in buona sostanza, sulla rivalutazione, in senso peggiorativo per il ricorrente, della prova testimoniale resa dal NE evidentemente ritenuto non attendibile perché in contrasto con le evidenze fotografiche e con massime di esperienza.
4.1. In linea generale è opportuno ricordare l'insegnamento costante di questa Suprema Corte secondo il quale la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564).
4.2. Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha dunque l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).
4.3. In ultima analisi, ove riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, il giudice dell'appello ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna (Sez. U, n. 33748 del 2005, cit.).
4.4. La questione non avrebbe rilevanza in questo processo (non essendo stata sollevata alcuna eccezione sul punto) se la riforma della sentenza di primo grado non si fondasse esclusivamente sulla diversa valutazione della testimonianza del NE.
4.5. Questa Corte di cassazione ha già più volte affermato il principio per il quale il giudice di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, è obbligato, in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni allorché egli avverte la necessità di rivalutarne l'attendibilità (Sez. 3, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 5, n. 28061 del 07/05/2013, Marchettì, Rv. 255580).
4.6. Il giudice dell'appello, pertanto, non è tenuto ad assumere direttamente la deposizione del testimone solo quando la sua attendibilità/inattendibilità non sia in discussione o quando deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867).
4.7.Nel caso in esame la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla nuova escussione del NE che ha ritenuto inattendibile perché la sua testimonianza contrasta con quanto emerge dalle fotografie (inattendibilità estrinseca) e con massime di esperienza (inattendibilità intrinseca). Tanto più avrebbe dovuto procedere all'incombente istruttorio perché, oltretutto, si trattava dell'unico testimone escusso, di prova alla cui assunzione l'imputato aveva subordinato l'accesso al rito abbreviato, di prova evidentemente decisiva.
4.8. L'imputato, però, non ha eccepito la violazione dell'art. 6, Convenzione E.D.U..
4.9. Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo di questa Suprema Corte che afferma la rilevabilità d'ufficio della violazione dell'art. 6, Convezione E.D.U. (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, Di Vincenzo, Rv. 261555, nonché Sez. F. n. 53562 del 11/09/2014, Lembo, Rv. 261541, richiamata in motivazione da Sez. 2, n. 677 del 10/10/14 a maggior ragione se il caso in esame sottrae linfa agli argomenti che supportano l'opposto orientamento giurisprudenziale secondo il quale invece tale questione non è rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità perché riconducibile, con adattamenti, alla nozione del vizio di "violazione di legge" e, dunque, da far valere, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno (per tutte, Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. Rv. 257831, e precedenti in essa richiamati).
4.10. Due, infatti, sono fondamentalmente gli argomenti adottati a sostegno di quest'ultimo indirizzo: a) la mancata denuncia della questione, con appositi motivi di ricorso per cassazione, che costituisce una scelta processualmente rilevante, dipendente evidentemente dal disinteresse alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale da parte di chi era stato già assolto, che determina anche una omessa attivazione, da parte dell'imputato, del rimedio processuale nel sistema nazionale, che lo pone, non essendosene doluto, nella condizione di non poter attivare il rimedio CEDU, il quale presuppone la consumazione di tutti i rimedi del sistema processuale domestico, sulla questione stessa;
b) la riconducibilità della questione della incidenza, nel diritto domestico, dei principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU, con i dovuti adattamenti, alla nozione di denuncia di "violazione di legge" ex art. 606 c.p.p., lett. e), che richiede pur sempre, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., la illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sostenerla: ragioni che, oltretutto, non possono e non debbono riguardare soltanto la portata del precetto CEDU, ma, soprattutto, lo strumento processuale interno che, nel caso concreto, si presta ad una interpretazione "conforme" con il precetto CEDU. Sicché la mancata rinnovazione è evenienza capace di inficiare la decisione di condanna in appello, quando ricorrono specifici presupposti di necessità di rivalutazione della attendibilità del teste "chiave", che il soggetto interessato deve dedurre specificamente con ricorso per cassazione. Ciò, perché la valutazione della esistenza di tali presupposti può implicare attestazioni o allegazioni di merito che la Cassazione può non essere in grado di effettuare in via autonoma:
quelli, cioè, non solo inerenti la unicità della prova dichiarativa ai fini del decidere, ma anche il connotato dell'essere in gioco la sola "attendibilità intrinseca" del dichiarante, posto che il mutamento di giudizio sulla attendibilità "estrinseca", invece, ben può attenere a circostanze trascurate dal giudice di primo grado e per questo valorizzagli dal giudice dell'appello, senza dovere risentire il teste.
4.11. Quest'ultimo argomento, pur astrattamente valido, non ha rilevanza in questo processo sia perché, come già detto, la valutazione di inattendibilità estrinseca ed intrinseca ha riguardato l'unico testimone escusso (peraltro addotto dalla difesa), sia perché il giudizio di inattendibilità estrinseca non si fonda sul contrasto della testimonianza con prove non esaminate dal giudice di primo grado, bensì sulla pura e semplice rilettura del medesimo materiale già compiutamente esaminato in prime cure.
4.12. La non fondatezza del primo argomento a sostegno del principio qui non condiviso deriva, invece, dalla persuasività degli argomenti diffusamente sostenuti da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933, secondo la quale le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale.
4.13. Va infatti ricordato che la Corte E.D.U., con sentenza, Sez. 3, 5 giugno 2013, Hanu c/Romania, ha ricordato (p. 37) che le corti nazionali hanno l'obbligo di adottare misure positive volte al rispetto di quanto previsto dall'art. 6, Convenzione E.D.U., anche se il ricorrente non ha fatto richiesta, quando abbiano informazioni sufficienti per giustificare un nuovo esame degli elementi di prova e che "in queste circostanze, la mancata escussione da parte della Corte d'Appello dei testimoni in prima persona e il fatto che la Suprema Corte non ha cercato di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, ha sostanzialmente ridotto il diritti di difesa del ricorrente (Destrehem c. Francia, n. 56651/00, 45, il 18 maggio 2004 e Gaitanaru, cit. supra, 32)".
4.14.La questione, pertanto, si risolve in termini diversi da quelli proposti dall'indirizzo qui confutato.
4.15.Non si può, infatti, prescindere dal fatto che l'Italia, attraverso la ratifica della Convenzione E.D.U., ha inteso riconoscere il valore assoluto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in essa predicati, non solo e non tanto nell'ottica individualistica della tutela del singoli (per la quale già dispone, in realtà, la Costituzione della Repubblica), quanto anche - e sopratutto - quale mezzo per realizzare un'unione più stretta tra i membri del Consiglio d'Europa e riaffermare ad un tempo il comune e profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che dichiaratamente costituiscono, nel sentimento delle parti contraenti, le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono (così il Preambolo della Convenzione).
4.16. Coerentemente a queste premesse, è stata prevista dalle Parti contraenti l'istituzione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, finalizzata ad assicurare il rispetto degli impegni da esse assunti (art. 19 della Convenzione) ed alla cui sentenze esse si impegnano a conformarsi nelle controversie nelle quali sono parti (art. 46, Conv.).
4.17. Il respiro internazionale del riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, attribuisce ai valori predicati nella Convenzione una dimensione che supera quella tradizionale e individualistica, e che piega l'ordinamento giuridico interno al perseguimento dei medesimi obiettivi, se necessario rimodellandone, anche attraverso l'opera interpretativa della Corte E.D.U., gli istituti di diritto sostanziale e processuale, così da renderli effettivamente compatibili e funzionali agli scopi per i quali la Convenzione stessa è stata voluta (si veda quanto dispone l'art. 53, Conv.).
4.18.Ne consegue che il riconoscimento di quei valori non ha valenza solo interna, ma ha un respiro internazionale destinato ad incidere profondamente sulle tradizionali categorie del diritto interno (in questo caso penale), processuale e sostanziale.
4.19.Se dunque, per restare al tema del presente processo, si riconosce che il principio espresso dalla nota sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/Moldavia, costituisce attuazione del diritto ad un equo processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione E.D.U., va con altrettanta coerenza riconosciuto che il processo penale è equo solo se rispetta tale principio, destinato, in forza del patto che lo alimenta, a conformare il diritto processuale penale interno in termini assoluti, validi sempre e comunque, a prescindere dal comportamento processuale delle parti e della possibilità stessa che possano successivamente adire la Corte E.D.U..
4.20. L'equità di cui all'art. 6, Conv. E.D.U., costituisce, insomma, predicato strutturale ed ineliminabile del processo penale ed esprime un valore di immediata precettività che deve essere garantito dallo Stato italiano sempre e comunque, proprio per la forza ed il respiro internazionale ed ultraindividualista che l'applicazione di tale principio comporta.
4.21. Per questo l'obbligo che lo Stato Italiano si è assunto nei confronti delle altre Parti contraenti è assoluto e non può dipendere dalle variabili iniziative dei protagonisti dei singoli processi, tanto più se di quell'obbligo è pressoché certa la violazione.
4.22. In una parola: il processo o è equo o altrimenti non è.
4.23.La violazione dell'art. 6, Convenzione E.D.U., dunque costituisce violazione di legge rilevabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 2. 4.24. La Corte di cassazione non può tuttavia rilevare d'ufficio la violazione quando ciò comporti un giudizio di fatto circa la rilevanza della prova dichiarativa che essa non può ovviamente effettuare, quando cioè la valutazione della esistenza di tali presupposti può implicare attestazioni o allegazioni di merito che la Corte può non essere in grado di effettuare in via autonoma 4.25. Limiti che, come detto, non sussistono nel caso di specie. 4. 26. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza Impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015