Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. con riguardo alla derubricazione dell'originario reato di concorso in concussione aggravata in quello di concorso in tentata truffa aggravata).
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2007, n. 34879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34879 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 10/01/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO IC - Consigliere - N. 26
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA CA - Consigliere - N. 30958/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR AN, nato a [...] il [...];
2. ER MO, nato a [...] il [...];
3. LL US, nato a [...] il [...];
4. LA AT, nato ad [...] il [...];
5. TE NN, nato a [...] il [...];
6. ES IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 24.11.2005 (depositata ex art. 544 c.p.p., commma 3, il 31.3.2006 dalla Corte di Appello di EC;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso:
quanto agli imputati TO e GA M. per l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il resto loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, rigettandosi i ricorsi nelle parti inerenti alle statuizioni civili della sentenza;
quanto agli imputati NO G., PA, ME N. e EI G. l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per il reato di concussione loro ascritto, il rigetto del ricorso di NO G. e PA per i reati di falso loro rispettivamente ascritti;
uditi i difensori delle costituite parti civili:
avv. Greco ZI dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di FI;
avv. Stile Alfonso per PP IB CA, per il legale rappresentante della LS s.r.l. e per il legale rappresentante della LI s.r.l.;
avv. Manfreda MO per il legale rappresentante della PE RL;
difensori che hanno concluso, tutti, per la conferma della sentenza impugnata;
uditi i difensori degli imputati:
avv. Corleto Pasquale per NO G. e PA;
avv. Conte Sabrina (anche in sostituzione dell'avv. Francesca Conte) per GA M.;
avv. Rella Luigi per TO;
avv. Di Zenzo Carmine per PA;
avv. Luigi Covella per EI G.;
avv. Errico Raffaele ed avv. Pallara Angelo per ME N.;
difensori che hanno concluso come da verbale di udienza, riportandosi tutti ai motivi di ricorso dei rispettivi assistiti. FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza pronunciata il 21.5.2002 il Tribunale di EC dichiarava l'avvocato AN TO, il commercialista GA MO ed i quattro militari della Guardia di FI capitano AT PA, maresciallo US NO, maresciallo NN EI (rispettivamente comandante e componenti del Nucleo di Polizia Tributaria di EC) e maggiore ME IC (comandante del Gruppo G.d.F. di EC) colpevoli del delitto di concorso in concussione aggravata continuata (capo A della rubrica) in danno dell'imprenditore PP IB CA (indotto a corrispondere loro a vario titolo una complessiva somma di circa un miliardo di lire onde evitare una denuncia all'A.G. per ipotizzati reati di falsità in bilancio e di truffa ai danni dello Stato ed accertamenti per violazioni tributarie suppostamente emergenti da una verifica fiscale promossa nei confronti di società operanti nel settore dell'informatica a lui facenti capo).
Il PA e il NO G. erano altresì giudicati colpevoli di due episodi di falsità ideologica in atti pubblici inerenti un verbale di operazioni compiute il 19.1.1999 (capo C della rubrica, ascritto ad entrambi) ed un foglio di servizio del 10.2.1999 (capo D della rubrica, ascritto al solo PA).
Per l'effetto, computata la diminuente per il giudizio abbreviato (ritenuto ingiustificato il dissenso in origine opposto dal pubblico ministero al rito alternativo) il Tribunale condannava: TO, ME N. e EI G. alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ciascuno;
GA M. alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione;
PA alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione;
NO G. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Tutti gli imputati erano assolti per insussistenza del fatto dall'articolazione della condotta inerente la promessa della dazione di L. 220 milioni e i militari ME N., PA e NO G. dal concorrente reato di abuso di ufficio (capo B della rubrica) loro contestato, fatto ritenuto assorbito nella fattispecie della concussione.
Attinti altresì dalla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tutti gli imputati erano condannati a risarcire i danni in favore delle costituite parti civili (Ministero dell'Economia e delle Finanze, PP IB CA, amministratori- legali rappresentanti delle tre società PE RL, LS RL e LI RL).
2.- Con l'epigrafata sentenza del 24.11.2005 la Corte di Appello di EC, adita dalla impugnazione dei sei imputati, ha nella sostanza confermato la ricostruzione storica dei fatti operati dal giudice di primo grado con riferimento alla configurabilità della fattispecie della concussione nella condotta dei quattro militari della Guardia di FI (e non, come subordinatamente ipotizzato dagli appellanti, della corruzione), limitandosi a qualificare diversamente soltanto il contegno del legale TO e del commercialista GA M., ritenuti dal Tribunale partecipi della contestata azione concussiva in danno dell'imprenditore PP L. C. (o, per essere più precisi, di una sorta di concussione indiretta per L. 100 milioni compiuta sfruttando l'area di intimidazione sviluppata dai finanzieri infedeli), considerati invece in secondo grado entrambi responsabili della meno grave fattispecie d tentata truffa aggravata.
Per l'effetto la Corte di Appello di EC in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di EC:
a) ha dichiarato TO e GA M. colpevoli del reato di tentata truffa ex artt. 56 e 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 limitatamente alla richiesta di L. 100 milioni rivolta al PP IB C. e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li ha condannati (così riducendo l'iniziale pena loro inflitta) alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno;
b) ha concesso anche agli altri quattro imputati le circostanze attenuanti generiche (negate dal Tribunale), in tal modo riducendo la pena per NO G. a tre anni ed un mese di reclusione, per PA a tre anni e quindici giorni di reclusione, per ME N. e EI G. a tre anni di reclusione;
c) ha confermato le statuizioni civili risarcitorie di primo grado, tranne che per il TO e il GA M. nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di FI.
3.- È indispensabile, nell'ambito dell'esposizione in fatto funzionale all'odierno giudizio, riassumere che i giudici di merito (con le varianti già indicate della sentenza di appello) hanno giudicato assistito da idonea dimostrazione probatoria il paradigma accusatorio afferente alla concussione consumata dagli imputati due sottufficiali e due ufficiali della Guardia di FI in danno di CA PP IB, amministratore e gestore di fatto della società PE (Italiana Programmi Elaboratori Software) RL con sede in EC (quote intestate al figlio CO) e delle collegate società, parimenti operanti nel settore dell'informatica, LI RL (quote possedute al 95% dalla PE RL) e LS RL (controllata dalla LI RL).
Concussione realizzata muovendo da un verifica fiscale ordinaria nei confronti della PE RL, iniziata il 9.11.1998 a cura del maresciallo US NO (primo propalatore del disegno concussivo esternato al legale delle tre società TO AN), ma subito estesasi - con correlativo prefigurato ampliamento dello spettro d'indagine (donde la predisposizione di uno stato di condizionamento e di allarme dell'imprenditore per la sorte delle sue società) - alle altre due società LI e LS, anche con metodiche di sicura irruenza ed invasività (perquisizioni e imponenti acquisizioni documentali nei confronti degli amministratori), con specifico riguardo alle provvidenze conseguite da tali due società grazie alla L. 19 dicembre 1992, n. 488 (recante norme per interventi straordinari nel Mezzogiorno e misure per l'agevolazione delle attività produttive).
Concussione, intermediata dal legale avv. TO referente leccese del PP IB C. (trasferitosi a Montecarlo alla guida di sua altra società informatica) con l'ausilio del commercialista MO GA, dagli stessi finanzieri "consigliato" o accettato (in luogo del commercialista storico delle società, IC ZI, subito "scontratosi" con il maresciallo NO G.) come rappresentante del PP L. C. durante le operazioni di verifica e certamente "vicino" al Nucleo di Polizia Tributaria salentino, atteso che egli si rivolge al suo conoscente maresciallo NN EI (in servizio presso lo stesso Nucleo di P.T.) per sondare le intenzioni degli operanti maresciallo NO G. e del comandante del Nucleo capitano AT PA, sicuro coautore e materiale partecipe del progetto di concussione nei confronti del PP L. C., al pari del comandante del Gruppo della G.d.F. di EC maggiore IC ME, come deve evincersi - ad avviso di entrambi i giudici di merito - dai colloqui intercorsi tra il PA e il NO G. e lo stesso PP L. C. (appositamente convocato d'urgenza in caserma) e tra il ME N. e il TO nonché dai collegamenti logico-documentali che detti incontri consentono di istituire in rapporto al cosiddetto ammorbidimento del severo iniziale contegno investigativo dei militari procedenti alla verifica, previa corresponsione di adeguata contropartita monetaria. Contropartita che, caduta l'originaria prospettazione di L. 220 milioni, viene progressivamente quantificata in un miliardo e cento milioni di lire. Importo in cui si inscrive la "cresta" di circa 100 milioni avuta di mira dal TO e dal GA M. ed altresì la richiesta di compenso per la propria opera interpositiva avanzata anche dal maresciallo EI G..
Ed importo corrispondente alla misura, indicata senza veli dai concussori, del 20% circa dei finanziamenti conseguiti in virtù della L. n. 488 del 1992 pari a complessivi sei miliardi di lire. Ed è proprio nelle vicende connesse ai rapporti tra la società PE RL e le altre due società controllate, in relazione ai finanziamenti delle attività produttive da queste promosse, che si annida in tutta la sua efficacia intimidatoria la condizione di timore e coercizione del PP IB C. in ragione della quale egli si induce a cedere al ricatto dei finanzieri.
Ed infatti i finanziamenti incentivanti della L. n. 488 del 1992 sono ottenuti dalla LI RL e dalla LS RL con riferimento allo sviluppo ed aggiornamento di un programma informatico denominato "s.i.s." concesso in appalto proprio dalla controllante PE RL (appalto affidato alla società LS e da questa subappaltato alla società LI), che non ne sarebbe stata l'effettiva o la piena proprietaria.
Fin dalle prime battute della verifica presso la PE RL i finanzieri (NO G. e PA) fanno trapelare l'intenzione di voler calibrare l'accertamento tributario sui rapporti incrociati tra le tre società e non fanno mistero di ipotizzare (oltre a verosimili occultamenti contabili derivanti da mere partite di giro, cioè a c.d. contabilità in nero) una truffa erariale collegata ad una fittizia monetizzazione del programma informatico (o alla sua sovrafatturazione), implicante la fraudolenta percezione delle provvidenze incentivanti ex L. n. 488 del 1992. Ciò che fondatamente genera la preoccupazione del PP IB C. e degli amministratori delle tre sue società, una eventuale denuncia o segnalazione in tal senso dei finanzieri operanti equivalendo non solo a bloccare l'erogazione dell'ultima quota di finanziamento (pari a due miliardi di lire), ma altresì ad innescare un'azione restitutoria delle precedenti erogazioni (quattro miliardi di lire). Sicché lo scenario prefigurabile diviene il tracollo dell'assetto societario del PP IB C. e l'inevitabile fallimento delle tre società.
È in questa dimensione che l'imprenditore accetta di soggiacere alle richieste dei finanzieri, come gli vengono prospettate dai suoi collaboratori e in particolare dal TO e dal GA M.. Strumentale rispetto all'operato dei finanzieri si rende - su loro richiesta (NO G.)- la postuma retrodatazione in epoca anteriore all'inizio della verifica (perché essi possano legittimare la regolarità dei rapporti intersocietari, senza destare perplessità in successivi verificatori) della risoluzione degli accordi della PE con le altre due società inerenti l'aggiornamento del programma s.i.s. e del contratto preliminare avente per oggetto l'acquisto della LI RL da parte della PE RL.
Fatti che concretizzano la falsità contestata con il capo C) della rubrica.
Nella descritta diacronica evoluzione degli eventi processuali la Corte di Appello di EC reputa di dover ricondurre i comportamenti del TO e del GA M. nell'area di un tentativo di truffa ai danni del PP IB C., rimasti estranei alla dinamica della concussione realizzata dai finanzieri, di cui non sono partecipi, ma in cui colgono l'occasione per sfruttare anche in proprio personale vantaggio pecuniario la condizione di sottomissione del PP L. C., verso il quale assumono il ruolo di messaggeri delle richieste dei finanzieri.
Messaggeri di cui il PP L. C. si fida fino ad un certo punto, allorché decide di registrare (dal 23.12.1998) le conversazioni che intercorrono con detti due professionisti, determinandosi poi il 29.1.1999 a presentare la documentata denuncia da cui hanno preso avvio le indagini che sostanziano l'odierna regiudicanda, uno dei primi atti delle quali è l'arresto (il 18.2.1999) del TO e del GA M. mentre si accingono a volare a Montecarlo per raggiungervi il PP L. C. muniti di due fatture per 600 e 500 milioni di lire, che avrebbero consentito di introdurre in Italia il corrispondente controvalore monetario, prezzo della concussione. Il compendio probatorio che alimenta la vicenda di concussione affermata dalle due sentenze di merito è integrato, giusta la sintesi offertane dalla sentenza di appello: dalle dichiarazioni, valutate attendibili e documentate, della vittima PP IB CA, esaminato ex art. 210 c.p.p.;
dalle dichiarazioni dell'imputato AN TO, parzialmente confessorie prima (circa una asserita truffa da lui ordita nei confronti del PP L. C.) e poi anche eteroaccusatorie in espliciti termini di concussione nei confronti dei quattro finanzieri e del GA M. in una progressione non priva di reticenze e contraddizioni;
dalle dichiarazioni dell'imputato MO GA, che - pur negando di essere intervenuto nella vicenda come "garante" dei finanzieri e assegnandosi un ruolo di preteso distacco - definisce i ruoli dei diversi protagonisti della addomesticata verifica fiscale presso la PE RL;
dai colloqui registrati dal PP L. C. intercorsi con TO e GA M. e dalle successive intercettazioni dell'A.G. nei confronti dei due imputati;
dal materiale documentario afferente alla verifica fiscale e in particolare dalle bozze di verbale conclusivo di verifica sequestrate in disponibilità del maresciallo NO G. asseveranti l'ipotesi concussoria (la seconda bozza, dattiloscritta, non recando valutazioni di segno negativo sulla gestione societaria presenti, invece, nell'esemplare manoscritto dal sottufficiale). 4.- Avverso la sentenza di appello tutti e sei gli imputati hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorsi per cassazione, con cui si deducono - in forma cumulativa o non - plurimi vizi di legittimità della decisione, riconducibili alla duplice tipologia della violazione o inosservanza di legge processuale e/o sostanziale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ovvero della insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). L'analisi critica esperibile da questo giudice di legittimità in ossequio al principio devolutivo dell'impugnazione, impone una rapida premessa metodologica in ordine ai referenti o parametri valutativi utilizzabili in questa sede.
Innanzitutto giova rammentare, al di là dell'intrinseca chiarezza e meticolosità dell'ampia motivazione della sentenza di appello, che questa Corte regolatrice ha chiarito come il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili.
Ed il dato, strutturante la dinamica del processo decisionale del giudice di merito, diviene ancor più significativo allorché, come nel caso di cui al presente ricorso, la sentenza di appello abbia in buona sostanza confermato le statuizioni del giudice di primo grado, condividendone l'impianto valutativo del compendio probatorio (c.d. doppia conforme) con modeste varianti per le posizioni degli imputati TO e GA M. (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 26.9.2002 n. 1307/03, Delvai, rv. 22361; Cass. Sez. 4^, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4^, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, riv. 233187; Cass. Sez. 1^, 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, rv. 216906:
"Allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo").
In secondo luogo ulteriore precisazione è imposta, in via generale, dai contenuti espositivi di gran parte dei proposti motivi di ricorso inerenti addotti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza della Corte territoriale, laddove - attraverso una riproposizione del compendio probatorio cristallizzato dalla chiusura delle indagini preliminari (all'esito della vasta istruttoria dibattimentale il Tribunale ha riconosciuto con postuma prognosi l'anteriore decidibilità del processo allo stato degli atti, reputando ingiustificato il diniego del p.m. al giudizio abbreviato invocato dagli imputati) - si prospettano letture o interpretazioni delle fonti di prova alternative o speculari rispetto a quelle operatene dai giudici di merito, fonti di cui si finisce per proporre una surrettizia rivisitazione in questa sede di legittimità. La giurisprudenza di questa S.C., descrivendo le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulle motivazioni dei provvedimenti giudiziari, ha precisato che il sindacato del giudice di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" dei consociati ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze.
In altre parole, in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato", il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo. Sono invece preclusi al giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti (o preferibili) rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (cfr.:
Cass. S.U., 30.4.1997 n. 6402, Dessimone, rv. 207944; Cass. S.U., 31.5.2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Cass. S.U., 24.09.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074:
"L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali").
Conviene aggiungere che l'indicata area referenziale del controllo della motivazione non è funzionalmente alterata dalla recente novella apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 che non ha fatto venire meno il limite della "testualità" del vizio conoscibile dalla S.C.. Il pur novellato art. 606 c.p.p. non permette, infatti, alla Corte una rilettura o reinterpretazione dei dati probatori, esulando dal giudizio di legittimità un controllo sulla correttezza della motivazione in relazione ai dati probatori.
Sicché il richiamo della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio motivazionale deve essere interpretato con riferimento unicamente ad atti che siano espressivi di un obbligo di pronuncia del giudice di merito che si assume univocamente violato ovvero di enunciazioni frutto di palese e ricostruibile mistificazione (travisamento), nel senso che significato e valore delle prove debbono essere sempre stabiliti dal giudice del merito, non potendoli definire il giudice di legittimità in base ad una non consentita lettura degli atti di causa ovvero suggerita dal ricorrente (cfr., tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 6^, 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732; Cass. Sez. 4^, 7.11.2006 n. 2618, Librino, rv. 235782; Cass. Sez. 2^, 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716).
5.- Venendo all'esame degli specifici motivi di ricorso esposti dagli imputati, numerosi ma in più casi omologhi in riferimento alle singole posizioni processuali, può subito anticiparsi - anche alla luce delle considerazioni metodologiche appena svolte - che nessuno di essi appare sorretto da giuridico fondamento, per molti versi lambendo - anzi - l'area della inammissibilità (vuoi - a tacer d'altro - per sostanziale genericità, vuoi per la mera tralaticia riproposizione di temi e censure già prospettate con i motivi di appello ed affrontati e risolti in modo esauriente dai giudici di secondo grado, vuoi - infine - per l'indeducibilità di rilievi pertinenti a valutazioni di esclusiva natura fattuale). Per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 i motivi di gravame delineati da ciascun imputato possono sintetizzarsi nei termini che seguono, ad ognuno di essi unendosi le valutazioni proprie di questo giudice di legittimità.
6.- AN TO lamenta l'inosservanza dei canoni di valutazione della prova dichiarativa (art. 192 c.p.p.) in riferimento agli assunti eteroaccusatori della parte civile PP IB C., sia perché le conversazioni dal medesimo registrate non sono verificabili sotto il profilo della genuinità e dei tempi di esecuzione (nelle circostanze in questione il PP L. C. avendo operato come agente provocatore), sia perché egli avrebbe dovuto essere subito escusso come soggetto indagato a norma dell'art. 64 c.p.p., sia infine perché l'attendibilità delle sue affermazioni è
contraddetta dall'ampio lasso di tempo intercorso tra i primi giorni di dicembre (in cui, dopo la convocazione presso gli uffici della G.d.F., egli si convince della necessità di dover "pagare" i finanzieri) e il momento di effettiva presentazione della denuncia (29.1.1999).
Sostiene ancora il ricorrente che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza dell'ipotesi di tentata truffa (qualificata da due aggravanti ex art. 61 c.p., nn. 7 e 11 di cui non si colgono i referenti), nonostante egli si sia è limitato ad agire come semplice nuncius del PP L. C., che - per altro - avrebbe informato l'intera sua ambigua condotta al fermo proposito (riserva mentale) di non sborsare alcunché, e nonostante la somma di 100 milioni di lire, accrescente la presunta richiesta concussiva dei finanzieri, sia stata in realtà destinata allo stesso PP L. C.. Si duole, da ultimo, il TO dell'eccessiva afflittività della pena e del mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nonché l'omessa assunzione di prova decisiva in sede di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), prova diretta a dimostrare che il riferimento espresso in una intercettata conversazione TO - GA M. ("quei soldi che rimangono ce li sciusciamo...") alle somme residue del pagamento della concussione afferiva unicamente a rimborso delle spese di viaggio da entrambi affrontate per eseguire l'incombente finale della vicenda di concussione.
Gli ultimi rilievi introducono motivi di censura in tutta evidenza inammissibili poiché investono tipici profili valutativi del merito della condotta antigiuridica del TO, per di più idoneamente motivati dai giudici di appello (misura della pena e bilanciamento delle circostanze del riqualificato delitto di tentata truffa aggravata) ovvero congruamente apprezzati come inconducenti ai fini del decidere (somme destinate a titolo di rimborso legittimanti il "prelievo").
Infondate sono le ragioni inerenti le modalità acquisitive delle dichiarazioni dibattimentali della parte civile PP IB C., alla stregua della esaustiva puntualizzazione della sentenza della Corte territoriale (p. 85) che correttamente ha rimarcato che, vertendosi in ipotesi di concussione, alcun indizio di reità poteva delinearsi a carico del PP L. C., essendo venute in discussione - del resto - le sole dichiarazioni dibattimentali dello stesso, assunto (come detto) con l'assistenza di difensore a norma dell'art.210 c.p.p. (quale indagato in procedimento collegato a seguito della c.d. "replica" della verifica fiscale presso la PE eseguita dalla G.d.F. di Bari dopo l'emergere degli attuali fatti criminosi). Parimenti infondate debbono giudicarsi le critiche sulla non corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, l'impugnata sentenza (trattandosi di censura ribadita anche da altri imputati) avendo lungamente motivato la valutazione di sostanziale attendibilità, intrinseca ed estrinseca (siccome riscontrata da altri elementi di carattere oggettivo:
intercettazioni, documenti e sequenze cronologiche degli eventi), delle propalazioni di CA PP IB (pp. 85-92). Lo stesso è a dirsi per la genuinità delle conversazioni registrate dal medesimo denunciante, attesa la perfetta coincidenza - posta in luce dalla sentenza di appello - di contenuti tra le stesse e quelle oggetto di contemporanea captazione autorizzata dalla procedente autorità giudiziaria.
Il reato ascritto al TO ed al GA M. è, tuttavia, oggi attinto da causa estintiva per sopravvenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine massimo di legge (sette anni e mezzo) per il reato di tentata truffa ritenuto in sentenza (attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti), pur avuto riguardo ai periodi di sospensione del decorso della causa estintiva (per altro non lunghi) fatti registrare dal processo per cause impeditive riconducibili agli imputati o ai loro difensori.
La palese assenza di situazioni probatorie o logico-ricostruttive sussumibili nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p. implica il pedissequo annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti del TO e del GA M. con coeva declaratoria dell'indicata causa estintiva, immutate permanendo le statuizioni civili risarcitorie della sentenza della Corte territoriale (in favore delle parti civili private: PP L. C. e società PE, LI, LS).
7.- MO GA censura, innanzitutto, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p., art. 522 c.p.p., comma 2) in cui sarebbe incorsa la Corte leccese nel riqualificare l'ascritto reato di concorso in concussione in (concorso in) tentata truffa aggravata, in tal modo vulnerando il diritto di difesa, atteso che i giudici di appello non soltanto traslitterano sulla posizione di esso GA M. gli elementi probatori che attingono il TO, ma ne traviserebbero la stessa posizione laddove identificano l'interesse personale di natura economica che avrebbe scandito la sua condotta criminosa con l'ingiustizia del profitto qualificante il ritenuto tentativo di truffa.
In secondo luogo, ampliando quest'ultimo profilo, lamenta il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza, che - accomunando in un unico disegno il GA M. e il TO - non avrebbe fornito risposta agli interrogativi postulati in merito all'addotta ignoranza dell'imputato dell'intento lucrativo del coimputato TO, essendo egli convinto che la somma che stavano andando insieme a prelevare a Montecarlo non superasse il previsto importo di un miliardo di lire (come attesterebbe il fatto d'aver lui predisposto una fattura giustificativa per soli 500 milioni di lire, utilizzabile in caso di controlli nel viaggio di rientro in Italia). La prima censura è infondata, poiché - per quel che può e deve desumersi dal testo della sentenza impugnata e da quello della stessa sentenza di primo grado - l'avvenuta derubricazione dell'originario ben più grave reato di concussione in quello di truffa tentata non ha minimamente scalfito le opportunità di difesa e contraddittorio dell'imputato.
È facile osservare, infatti, anche prescindendo dalla decidibilità della regiudicanda allo stato degli atti riconosciuta dal Tribunale di EC (giudizio abbreviato), che la violazione del diritto di difesa in rapporto al principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. deve essere apprezzato nella concretezza della situazione processuale data e non già in astratto.
Ora nel caso di specie la diversa (e, si ripete, assai meno grave) qualificazione conferita al fatto antigiuridico si è espressa nello stesso contesto referenziale e storico ed in un ambito in cui il GA M. ha potuto per intero spendere, senza alcuna menomazione del suo diritto di difesa, tutti gli interventi utili a sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi stimati nel loro insieme (Cass. Sez. 6^, 2110.2005 n. 12175, Tarricone, rv. 231483:
"La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa").
Le residue doglianze sono assorbite dalla già menzionata sopravvenuta estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale massimo della fattispecie di tentata truffa, non potendosi ravvisare - alla stregua delle emergenze processuali e dei dati valorizzati dalla sentenza impugnata - evenienze che consentano di ascrivere la posizione di MO GA alla previsione liberatoria di cui all'art. 129 cpv. c.p.p.. 8.- NN EI adduce l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione alle dichiarazioni accusatorie a suo carico formulate dalla persona offesa PP IB C. e dai coimputati TO e GA M. ed alle improprie valenze dimostrative della sua partecipazione criminosa alla vicenda di concussione, il suo ritenuto coinvolgimento nei fatti scaturendo da una motivazione illogica, contraddittoria e fuorviata da forzature interpretative segnatamente per quel che attiene ai contenuti discorsivi di un dialogo intercettato intervenuto con il GA M., dialogo impropriamente valorizzato dai giudici di appello come dimostrativo della piena conoscenza dei fatti da parte del EI G. e della sua adesione al progetto concussivo, attuato in prima battuta dai finanzieri procedenti alla verifica fiscale ma da lui avallato e all'inizio veicolato - per dir così - attraverso il suo conoscente GA M..
Si tratta di censure infondate e che, per l'ultima loro parte, sconfinano nella proposizione di una rilettura di emergenze probatorie fattuali certamente non percorribile in sede di legittimità a fronte - deve puntualizzarsi - di una amplissima motivazione della Corte di Appello che non presenta lacune o cesure sul piano della linearità e logicità del percorso confermativo della corresponsabilità del EI G..
La Corte territoriale, come già messo in luce, ha estesamente ponderato l'attendibilità del denunciante PP IB C., precisando di volta in volta i momenti o situazioni meritevoli di piena credibilità, ciò che ragionevolmente ha creduto di rilevare anche in merito alle dichiarazioni del PP L. C. indirettamente riguardanti l'apporto del EI G., da lui mediatamente appreso attraverso il GA M. e il TO.
Nè occorre richiamare la giurisprudenza di questa S.C. per ricordare come le dichiarazioni della persona offesa (e tale non può non considerarsi il PP IB C., al di là del suo ventilato interesse ad una verifica fiscale "addomesticata" postulato dal ricorrente) siano fonti di prova autonome, non bisognevoli - purché scandagliate con rigorosa prudenza - di ulteriori riscontri. Quanto alle dichiarazioni dei coimputati TO e GA M., implicanti il concorso criminoso del maresciallo EI G. (soprattutto nei due memoriali da entrambi redatti), vere e proprie chiamate in correità, la Corte di Appello di EC risulta aver fatto buon uso - per quel che deve desumersi dal testo della sentenza - dei principi regolatori della prova dichiarativa. Ed in vero le accuse provenienti da TO e GA M., vagliate dalla Corte nelle parti inerenti la posizione del coimputato EI G. (contatta su richiesta di GA M. il collega NO G. per conoscere l'andamento e i possibili sviluppi della verifica e, quasi in un predefinito gioco delle parti, si rende latore di una proposta di ammorbidimento previa congrua remunerazione;
continua a seguire la vicenda fino al suo epilogo del febbraio 1999), permettono di escludere qualsiasi distorta applicazione del criterio di frazionabilità delle dichiarazioni indizianti od eteroaccusatorie, come per altro evidenziato (analogo motivo di censura essendo stato delineato dal EI G. anche in fase di appello) dalla stessa sentenza di secondo grado (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1^, 17.3.2006 n. 24466, Morfò, rv. 234412; Cass. S.U., 30.5.2006 n. 36267, Spennato, rv. 234598). In altri termini non è ravvisabile in alcun modo la "circolarità" (o tautologica autoreferenzialità) delle fonti probatorie paventata dal ricorrente, poiché la Corte territoriale ha esattamente riscontrato i dati individualizzanti delle chiamate in correità di TO e GA M. in virtù di elementi logici e fattuali oggettivi ed esterni alle chiamate, in guisa da poter concludere con rigorosa linearità espositiva che il maresciallo EI G. ha partecipato all'intera vicenda, formulando dopo la convocazione in caserma del PP L. C. la proposta (non altrimenti definibile se non concussiva) di versare un miliardo di lire per sistemare la verifica ("...pienamente consapevole dell'attività concussiva, che anzi contribuiva a realizzare svolgendovi una parte ben precisa e concordata...per la sua attività chiedeva anche un compenso di 120 milioni...interveniva successivamente per risolvere i problemi insorti sulla parte fiscale...").
Ed allora ha ben ragione la Corte leccese nel segnalare la significanza indiziaria dell'intercettata conversazione telefonica avvenuta il 5.2.1999 tra il commercialista GA M. e il EI G., durante la quale il primo manifesta le preoccupazioni sui profili fiscali della verifica (implicitamente invocando un intervento del sottufficiale) ed accenna in maniera esplicita, senza suscitare stupore alcuno nel EI G., al prezzo della concussione ("siamo arrivati a un miliardo") e durante la quale il EI G. chiede notizie sulla nomina di suo figlio a sindaco supplente di una società promessagli dal commercialista.
9.- Il ricorrente AT PA lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie di PP IB C. e dei coimputati TO e GA M. nei termini già illustrati nell'esame della posizione del ricorrente EI G..
Censura infondata per le ragioni già esposte.
Lamenta ancora carenza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle premesse della enunciazione della richiesta concussiva in specifico riferimento all'incontro avvenuto il 25.11.1998 a Milano tra il PP IB C. e il suo legale TO, che gli comunica la possibilità (a suo dire appresa da EI G. tramite GA M.) di addolcire la verifica fiscale con un esborso di circa L. 200 milioni, ciò che mal di concilia con il successivo rilancio della pretesa sino alla cifra di un miliardo, rimanendo in questa fase del tutto avulsa la posizione di esso PA e comunque indefinito il suo contributo causale al supposto programma concussivo. Si tratta di censura palesemente infondata perché investe valutazioni di merito non ripercorribili ne' reinterpretabili in questa sede ed in ogni caso non conferenti ai fini dell'affermata corresponsabilità del PA che la Corte di Appello (come la sentenza del Tribunale di EC) radica su altri e ben più concludenti dati indiziari.
Eccepisce la carenza e illogicità di motivazione sui moventi dell'incontro avvenuto presso gli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria di EC l'1.12.1998 tra il PP IB C. e esso PA, presente il NO G., che sarebbe stato funzionale alla rappresentazione dell'humus del progetto concussivo sulla base delle chiare allusioni alle irregolarità anche penalmente rilevanti già acclarate nella prima fase della verifica fiscale. Erroneamente la sentenza impugnata accredita la tesi accusatoria anche valorizzando la convocazione del PP IB C., rimarcandone l'irritualità ed anomalia, perché l'incontro non è verbalizzato (o comunque documentalmente attestato) e la documentazione pur copiosa prodotta dal PP L. C. viene del tutto inopinatamente rifiutata.
Il ricorrente si diffonde nell'illustrare, per contro, la ritualità o normalità della convocazione del gestore della società, adducendo come mistificatorio il preteso inserimento dell'incontro nell'orbita del progetto concussivo attuato in prima persona dal PA e dal NO G..
È agevole dedurre la chiara infondatezza del motivo di gravame, perché - da un lato - lo stesso è sviluppato secondo una linea descrittiva che prevede una impropria rilettura dei datti fattuali vagliati dal giudice di merito dell'appello (si giunge ad evocare le sensazioni esternate dal PP L. C. sull'esito dell'incontro riferito al TO), surrettiziamente introdotta mediante un prefigurato vizio motivazionale, e perché - d'altro lato - la censura appartiene al novero degli argomenti che, come suole dirsi, provano troppo.
È solo il caso di rilevare, infatti, che il ricorrente, mentre evidenzia che una verifica fiscale ordinariamente si svolge attraverso l'interlocuzione con la "parte" interessata rappresentata dall'amministratore della società verificata, sì che nulla di strano potrebbe ravvisarsi nella urgente convocazione del PP L. C. presso gli uffici del Nucleo di P.T., trascura di constatare che - nelle pur richiamate connotazioni formali dell'attività di verifica - la convocazione diretta e in prima battuta del PP L. C. rimane anomala per il semplice motivo che costui formalmente non è l'amministratore (e, quindi, il rappresentante legale) della verificata PE RL. Di guisa che, a tutto concedere l'1.12.1998 avrebbe potuto essere convocato l'amministratore di diritto della società (EN D'Agostini) e solo in seguito ed eventualmente l'amministratore di fatto PP IB C..
Il ricorrente contesta la sussistenza del reato di falsità in atto pubblico di cui al capo D) della rubrica (ascritto a lui e al NO G.), afferente alla omessa indicazione nell'ordine di servizio del 10.2.1999 dell'accesso compiuto dal maresciallo NO G. - a operazioni di verifica sospesa - presso la PE RL (cancellazione/sbarramento della dicitura "continua verifica ISPES"), sostenendo la regolarità dell'accesso (non impedita dalla formale sospensione delle operazioni di verifica) ed in ogni caso la natura di semplice atto interno al Nucleo di P.T. del documento non catalogabile come atto pubblico.
La censura, costruita nella duplice prospettazione di concomitanti vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale, è priva di pregio, essendo meramente riproduttiva di un motivo di appello accuratamente esaminato e vagliato senza discrasie di sorta dalla Corte di Appello.
A prescindere dalle mere espressioni linguistiche che scandiscono il motivo di ricorso (basti pensare alla pacifica natura di atto pubblico attribuibile all'ordine di servizio predisposto dal capitano PA nella sua qualità), la sentenza impugnata si diffonde (come si riconosce nello stesso ricorso) sull'episodio. Muovendo dall'ineludibile dato della pacifica oggettività dell'accertata falsità documentale, essendo fuori discussione che il 10.2.1999 NO G. si sia recato presso la PE per ivi incontrarsi con TO alla presenza del GA M. "per definire bonariamente la questione dei recuperi a tassazione" (TO che subito dopo comunica al PP IB C. l'avvenuto accordo su prezzo e termini della addomesticata verifica), la sentenza impugnata ragionevolmente e senza alcuna contraddizione precisa che se i diversi colloqui intervenuti in quei giorni tra i finanzieri e gli esponenti della società verificata (tra questi si inserisce un incontro avvenuto il 9.2.1999 tra il TO e il PA, su richiesta di quest'ultimo, presso la G.d.F.) avevano oggetti leciti, funzionalmente riferibili ad una normale verifica, rimane del tutto incomprensibile la circostanza per cui, avendo il NO G. necessità di recarsi presso la PE RL (a verifica, ripetesi, sospesa) non si sia fatta emergere siffatto dato, apparentemente innocuo.
La sola riposta plausibile, secondo la persuasiva decisione della Corte leccese, è che non si voleva lasciare traccia dell'interruzione della sospensione perché "l'attività da svolgere alla PE non era ostensibile" (vertendo sulle puntualizzazioni dell'accettata pretesa concussiva).
Il ricorrente si duole, anche in questo caso riproducendo un motivo di appello in punto di fatto già esaminato dai giudici di secondo grado, della mancata considerazione della circostanza secondo cui egli - trovandosi in quei giorni in congedo (per recupero delle festività soppresse) - non avrebbe potuto partecipare all'incontro che TO riferisce aver avuto presso la caserma della G.d.F. con lui e con il maggiore ME N. intorno al 10 dicembre 1998. L'incontro, che assume indubbia rilevanza (rendendosi esplicite le pretese remunerative dei finanzieri e la partecipazione criminosa del maggiore ME N.), sarebbe accreditato - secondo il ricorrente - dall'impropria credibilità riconosciuta sul punto al TO per effetto di un fuorviato richiamo alla valutazione frazionata della chiamata in correità.
La doglianza non ha ragione d'essere non tanto per l'evocata frazionabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, ne' per l'avvenuta redazione e sottoscrizione in quel periodo di atti dell'ufficio (fogli di servizio dell'attività svolta dal Nucleo di P.T.) da parte del capitano PA, quanto piuttosto e semplicemente per la sostanziale inconferenza del dato formale (PA risultante in ferie) rispetto alla storicità dell'incontro asseverata dal TO.
I giudici di appello (come i giudici di primo grado) hanno buon gioco - sul piano della logicità della motivazione - a rilevare come lo stato di congedo del PA non si renda affatto incompatibile con la presenza dell'ufficiale in caserma in orario di servizio, avuto riguardo alla specifica natura del contatto con il TO e del palese coinvolgimento del maggiore ME N., per altro già profilato dallo stesso PA e dal maresciallo NO G. nel corso del colloquio dell'1.12.1998 con l'imprenditore PP IB C.
Censura il PA l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p. in ragione dell'asserita carenza di motivazione della sentenza di appello in ordine allo stato di coercizione morale (metus) in cui sarebbe venuto a trovarsi il PP IB C. e che lo avrebbe indotto ad accedere alla richiesta concussiva dei finanzieri, i fatti potendo dar luogo ad una ipotesi di tentata truffa o al più di corruzione.
Prospettiva, questa, che - in uno al comparativo vaglio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante ex art. 61 c.p., n.
7 - avrebbe consentito di mitigare il trattamento sanzionatorio e di escludere ogni profilo di concorrente responsabilità civile risarcitoria nei confronti della parti civili vittime della presunta concussione.
Tali specifici motivi di ricorso meritano il crisma dell'inammissibilità per il palese contenuto generico delle rispettive esposizioni critiche, non senza precisarsi che la motivazione dell'impugnata sentenza non presta il fianco alla peculiare censura della omessa o insufficiente dimostrazione della sussistenza nei fatti del delitto di concussione consumata in rapporto alla ricostruzione sequenziale della vicenda processuale. Mette conto rimarcare tale evenienza testuale, giacché la censura è ripresa e sviluppata con uno dei motivi "aggiunti" configurati dal ricorrente con nota depositata il 21.12.2006, in cui si critica la qualificazione giuridica attribuita ai presunti contegni antigiuridici (contrari ai doveri di ufficio) del PA e degli altri esponenti della Guardia di FI, in specie facendosi leva sull'ipotizzata assenza del metus publicae potestatis (anche per induzione) e più genericamente di una concreta forma di costrizione in pregiudizio di PP IB C..
UI - si sostiene - avrebbe conseguito illegittimamente ben sei miliardi di finanziamenti ai sensi della L. n. 488 del 1992 (dunque un vantaggio definibile "ingiusto") ed avrebbe gestito l'intera vicenda (personalmente e avvalendosi del TO e del GA M.) in un quadro di "accordo criminoso" (quindi, al più, di corruttela o di istigazione alla corruzione) nonché con il proposito di non adempiere alcuna obbligazione nei confronti dei finanzieri ed, anzi, deliberatamente come "soggetto interessato a divenire persona offesa".
L'illegittimità dei finanziamenti ai sensi della L. n. 488 del 1992, evocata anche da altri ricorrenti, è dato di fatto totalmente insussistente e frutto di apodittica congettura, per il semplice motivo che - pur dopo la verifica fiscale postuma portata a compimento dal Nucleo di P.T. di Bari dopo l'arresto degli odierni ricorrenti, verifica la cui conclusione coonesterebbe la correttezza dell'operato degli imputati (benché rimanga invariata in tutta la sua pregnanza probatoria la duplice bozza di verbale conclusivo sequestrata al NO G.) - al PP IB C. sono stati riconosciuti per intero i predetti contributi finanziari (senza blocco dell'ultima rata di due miliardi e senza revoca dell'anteriore erogazione di quattro miliardi).
Ciò che dimostra, al di là dei profili formali, l'effettività del lavoro di reingegnerizzazione dei programmi informatici svolto dalle società LI e LS (determinanti l'attribuzione dei finanziamenti ex L. n. 488 del 1992) e vieppiù accredita la tesi della legittima preoccupazione del PP IB C. per l'aggressività della verifica fiscale e la piena sussistenza del suo indotto stato di coercizione o condizionamento qualificante la contesta concussione. Appare poi un fuor d'opera addurre la carenza di motivazione o l'illogicità dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla ritenuta concussione per induzione, atteso che l'intero tessuto motivazionale della decisione offre lineare e coerente esplicazione dei motivi che presiedono alla qualificazione giuridica delle condotte dei finanzieri imputati, in aderenza del resto a consolidati indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice. Laonde divengono inconferenti i rilievi sul recondito intento (riserva mentale) del PP L. C. di non corrispondere alcunché ai finanzieri, pur avendo formalizzato la sua disponibilità ed accettato la promessa dell'indebita remunerazione (ciò che, nella specie, connota il fatto in termini di delitto consumato e non tentato), e l'asserito obiettivo di conseguire un vantaggio in ipotesi ingiusto, sebbene le emergenze processuali concorrano ad escludere tale connotazione e ad avvalorare la volontà prevaricatrice dei finanzieri (cfr. Cass. Sez. 6^, 30.10.2003 n. 44761, Spinelli, rv. 228188:
"Sussiste il delitto di concussione allorquando la vittima, pur versando in una situazione di illiceità e pur fruendo di qualche vantaggio dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale, è costretta a sottostare all'illegittima richiesta onde evitare maggiori danni o molestie, non sussistendo in tale ipotesi la par condicio contractualis tipica del reato di corruzione"). E, d'altro, canto l'elemento differenziale tra il reato di concussione e quello di corruzione non è costituito dall'eventuale vantaggio che al privato derivi dalla accettazione della indebita proposta o induzione del pubblico ufficiale, ma la sussistenza di una situazione idonea ad istituire uno stato di sottomissione psicologica del privato, in tutto omologo a quello ravvisato nella situazione di CA PP IB da entrambe le sentenze dei giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 6^, 4.11.2004 n. 443, Zamberlan, rv. 230898). Con gli altri due residui motivi aggiunti di ricorso si approfondiscono temi già enunciati con il ricorso principale e la cui infondatezza è stata già esaminata, in particolare adducendosi l'asserita assenza di riscontri individualizzanti per la posizione del PA che colorino le propalazioni accusatorie del PP L. C. e soprattutto degli imputati TO e GA M.. 10.- L'imputato IC ME ha proposto due separati ricorsi a sostegno dell'invocato annullamento della sentenza della Corte di Appello di EC.
Il primo ricorso (avv. Errico) è imperniato su un unico onnicomprensivo rilievo che investe la carenza motivazionale ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), della decisione con riguardo all'impropria applicazione dei canoni di valutazione della prova dichiarativa (art. 192 c.p.p.). Si assume, col supporto di copiose citazioni di massime giurisprudenziali di legittimità, che la Corte territoriale non ha corroborato le chiamate in correità di TO e GA M. con la ricerca e l'enucleazione di specifici o reali dati di riscontro, in guisa da operare una impropria commistione o "circolarità" probatoria tra l'attendibilità intrinseca dei due dichiaranti e la loro supposta attendibilità estrinseca, focalizzandosi l'attenzione sul fatto che la sola vera fonte di accusa a carico del comandante del Gruppo della G.d.F. di EC sarebbe offerta dall'incontro avvenuto nel dicembre 1998 tra il TO (quale emissario di PP IB C.) e l'ufficiale negli uffici della Guardia di FI, svoltosi inizialmente alla presenza del capitano PA, e dalla descrizione contenutistica che di detto incontro fornisce lo stesso TO.
In sintesi si contesta l'incondizionata fiducia attribuita dalla Corte territoriale, pur con correttivi ma sterili richiami ai principi di valutazione frazionata della chiamata in correità, al TO (oltre che al GA M. e al PP L. C.), benché si tratti di soggetto che nel processo occupa una posizione non neutrale.
Sicché soltanto apparenti dovrebbero reputarsi i supposti riscontri esterni (individualizzanti) apprezzati dalla Corte (e prima dal Tribunale) a sostegno della credibilità delle accuse del TO (sommaria e non dirimente descrizione dell'ufficio del ME N.;
persistenza di incertezza su data e modi del presunto incontro, che ratificherebbe la richiesta concussiva anticipata dai finanzieri PA e NO G.;
biglietto augurale del commercialista NA inviato al PP L. C.).
La censura non ha fondamento per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto non può sottacersi che il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti fattuali attinenti alla ricostruzione della vicenda indagata ed all'apprezzamento del materiale probatorio, aspetti rimessi all'esclusiva cognizione del giudice di merito, ed in ogni caso - deve aggiungersi - del tutto parziali o riduttivi.
Più che indicare specifici e ripercorribili profili di illogicità della motivazione giustificativa dell'impugnata decisione, il ricorso mira - al di là del pur imponente apparato di citazioni giurisprudenziali - a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, di per sè insuscettibile di valutazione nell'ambito del controllo di legittimità.
In secondo luogo la tesi del ricorrente è in tutta chiarezza smentita dal testo della sentenza della Corte di Appello di EC, sia in riferimento alla correttezza dell'analisi condotta ai fini del vaglio di attendibilità (intrinseco ed estrinseco) delle dichiarazioni del TO, non incorrendo i giudici di appello in alcuna "circolarità" o tautologia dimostrativa, sia in riferimento alla individuazioni di fonti probatorie che non solo forniscono riscontro alle accuse (chiamata in correità o in reità) del TO ma acquisiscono autonomo peso valutativo a sostegno della affermata partecipazione criminosa del ME N..
Giova approfondire il tema, dal momento che il dedotto vizio motivazionale è ripreso e sviluppato anche dal secondo ricorso dell'imputato (avv. Pallara), con cui si sostiene l'inaffidabiltà della prova specifica (dichiarazioni TO, PP L. C., GA M.).
Partendo dall'attendibilità del TO, la Corte ha evidenziato che le accuse al ME N. siccome coinvolto nel progetto concussivo non sono in alcun modo condizionate dal coltivato proposito di un proprio personale lucro da parte del TO, giacché questi non avrebbe avuto - anzi - alcuna ragione per chiamare in causa il maggiore, formalmente estraneo alla verifica fiscale, neppure allo scopo di superare le perplessità del PP L. C., essendo precipuamente il capitano PA a condurre e indirizzare la verifica. Il percorso logico della Corte di Appello è lineare ed esente da aporie anche laddove sgombra il campo (sentenza p. 125) dalla pretesa nebulosità delle affermazioni del TO e dalla supposta incongruenza della piccata reazione del ME N. nell'apprendere della personale (o autonoma) richiesta di remunerazione avanzata dal maresciallo EI G. per il proprio interessamento.
Valore ben maggiore del semplice riscontro deve riconoscersi alle dichiarazioni del PP IB C. (oltre che del TO), perché frutto di sua diretta percezione, quando costui - a fronte del fermo atteggiamento colpevolistico assunto dal PA e dal NO G. nel corso della più volte richiamata convocazione dell'1.12.1998- si sente attestare dai due finanzieri che essi sono "comandanti" ed anzi si sente esplicitamente invitato ad incontrare anche il comandante del Gruppo, cioè il maggiore ME N..
D'altra parte che l'evocazione del ruolo partecipativo del ME N. compiuta dal TO e dal PP L. C. non assuma alcun carattere di strumentalità o di capziosità è dato che emerge, come non manca di rimarcare l'impugnata sentenza, dai colloqui telefonici e non avvenuti tra il PP L. C. e il TO subito dopo l'episodio dell'1.12.1998 nonché dalle intercettazioni concernenti il TO e dai suoi ripetuti riferimenti al maggiore ME N.. Perfettamente logiche sono le deduzioni svolte dai giudici di appello circa il biglietto augurale che il PP L. C. si vede inviare dal commercialista NA (da lui non conosciuto) e di cui riferisce ai collaboratori senza aver da costoro ricevuto accenni a detto commercialista.
Biglietto che si coniuga al suggerimento (che già in sè, siccome non funzionale alla dinamica concussiva, avvalora la credibilità della narrazione di TO) trasmesso dal ME N. al TO, durante l'incontro del 10 o 12 dicembre 1998, di far seguire in futuro le sorti tributarie delle società del PP L. C. da tale commercialista, da esso maggiore conosciuto e stimato (suggerimento di cui verosimilmente il NA deve essere stato edotto dallo stesso ME N.).
In proposito la sentenza di appello correttamente osserva che l'episodio è di per sè privo sì di specifica efficacia dimostrativa, ma si rende senz'altro apprezzabile come riscontro di attendibilità del TO (sentenza p. 127:
"È ben strana, infatti, l'ipotesi che TO si sia inventato, non in sede processuale ma nei colloqui, proprio il suo nome come cadeau richiesto dal ME N. e che PP L. C., a sua volta, nelle registrazioni lo indichi in assenza di un riferimento del TO"). Ne discende conclusivamente che, non articolandosi il vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e quello dell'attendibilità oggettiva o estrinseca delle sue dichiarazioni lungo direttrici separate (ciascuno dei due profili influenzando reciprocamente l'altro), il giudice di merito non può che procedere ad un apprezzamento unitario dei due aspetti o momenti probatori, pur se scindibili sul piano logico.
Di guisa che, eccezion fatta per il caso limite di una pacifica inattendibilità delle propalazioni del dichiarante, il giudice non può esimersi - in presenza di dati che rendano incerta la sua narrazione - dal valutare la tenuta probatoria delle sue dichiarazioni alla luce delle emergenze processuali considerate nel loro insieme e sulla base delle quali è destinato a formarsi il suo convincimento.
È questo esattamente il percorso seguito dalla Corte di Appello di EC, al di fuori di contraddizioni o incompletezze enunciative sindacabili in questa sede.
I residui due motivi di ricorso del ME N. (secondo ricorso) ineriscono alla presunta erroneità della qualificazione dei fatti sotto la fattispecie della concussione e non della corruzione per mancanza nel soggetto passivo del metus integrante l'indotta sottomissione dello stesso e l'accettazione della richiesta di indebito pagamento, nonché - in via subordinata - l'erronea configurazione del reato consumato di concussione e non invece del semplice tentativo.
Sono motivi di censura già proposti dal ricorrente PA e precedentemente valutati da questo giudice di legittimità. Può soltanto aggiungersi, quanto alla ritenuta perfezione della fattispecie di cui all'art. 317 c.p., che nella vicenda oggetto di ricorso la promessa di pagamento (idonea, come noto, a consumare il reato) vi è stata e si è resa attuale (TO e GA M. stanno per procurare la materiale provvista all'uopo occorrente), direttamente collegandosi al metus indotto nel PP IB C. dal vessatorio contegno dei pubblici ufficiali agenti (Cass. Sez. 6^, 26.4.2004 n. 33419, Cherchi, rv. 229753: "La semplice promessa di pagamento sotto la pressione del metus pubblicae potestatis è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato"). 11.- Con il suo ricorso il maresciallo US NO propone tre motivi di censura incentrati:
sul vizio motivazionale della sentenza di appello per aver erroneamente qualificato come concussione una vicenda nata nel contesto di un tentativo di corruzione per iniziativa del PP L. C. e del suo nuncius TO e che, a tutto voler supporre, prosegue su tale strada, incongruamente configurandosi la transizione dall'area della corruzione a quella della concussione per effetto del "rilancio" della pretesa pecuniaria dei finanzieri (da 200 milioni circa ad un miliardo), contrassegnata sul piano temporale dal colloquio-convocazione di PP L. C. da parte di PA e NO G. l'1.12.1998;
sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. in rapporto alla totale inattendibilità delle dichiarazioni, interessate, del PP L. C. che - temendo per le sorti delle sue società - vuole e persegue un semplice "annacquamento" della verifica (che alla data dell'1.12.1998 è ancora alle battute iniziali e non può dar luogo alle fosche previsioni valutative riferite dal PP L. C. per come a suo dire espostegli dal PA e dal NO G.);
sul vizio motivazionale inerente la valutazione della doppia bozza di verbale rinvenuta in possesso del ricorrente, che ha operato nel rispetto dei canoni di correttezza propri della sua funzione di verificatore.
Le doglianze del NO G. vanno reputate prive di fondamento, vuoi perché trattasi di doglianze già sottoposte all'esame del giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e logicamente confutate, vuoi perché - come intuibile - si tratta di censure necessariamente omologhe a quelle delineate da altri odierni ricorrenti (gli altri finanzieri coimputati) e, dunque, già passate in rassegna e discusse nelle parti anteriori della presente analisi. Mette conto osservare, per mera completezza espositiva, che le censure sulla totale inaffidabilità del PP L. C. non trovano credito - come si è già avuto modo di precisare - nel corpo della motivazione della sentenza di appello, atteso che questa si è a lungo diffusa (sentenza pp. 85 ss.) nel sondare le dichiarazioni del PP L. C., scrupolosamente discernendo quelle dotate di maggiore o minore credibilità, nella tracciata e valida ottica di una valutazione generale del materiale probatorio offerto dall'istruttoria dibattimentale di primo grado.
Così paiono frutto di affermazione meramente apodittica le considerazioni sviluppate dal ricorrente in merito alla impossibilità tecnica di prospettare al PP L. C. in data 1.12.1998 un catastrofico esito della verifica intrapresa a carico della PE RL.
Tralasciando le dissertazioni sulle differenze tra ufficiale verificatore ed ufficiale di polizia giudiziaria, tra verbale di verifica e verbale di constatazione, che la Corte leccese non ignora, è un fatto difficilmente discutibile che la verifica si sia subito mossa (fin dal suo inizio del 9.11.1998) con particolare veemenza, come la sentenza di appello ricorda essere attestato anche dagli altri collaboratori del PP L. C. diversi dal TO e dal GA M. (primo tra tutti il contabile delle tre società rag. US FI e l'ex commercialista IC), ed altresì che la verifica abbia senza indugio focalizzato la sua attenzione sulle somme pervenute alla PE dalle collegate società LI ed LS dopo che queste avevano ottenuto i contributi della L. n. 488 del 1992. Sicché sono fuori luogo le asserite disapplicazioni dell'art. 192 c.p.p. e le censure di inidoneità motivazionale mosse alla sentenza di appello che propone, per contro, una minuziosa ricostruzione diacronica delle varie fasi della vicenda iniziata il 9.11.1998. Parimenti, infine, non scalfiscono la concludenza e logicità della sentenza di appello le osservazioni critiche formulate dal ricorrente in merito al valore da attribuirsi alla bozza di verbale conclusivo sequestrato in sua disponibilità.
Poiché questo è uno dei profili cruciali dell'assunto accusatorio sul quale si concentrano i rilievi critici di tutti e quattro i finanzieri imputati, la Corte di Appello vi ha dedicato particolare e analitica attenzione (sentenza pp. 69-77).
La Corte, pur riconoscendo che il verbale dattiloscritto (recte videoscritto da file presente sul computer dell'imputato) trovato presso il NO G. costituisca in senso tecnico un verbale di verifica e non di constatazione, dopo aver rilevato che TO e in parte GA M. ne anticipano i favorevoli contenuti al PP L. C., individua le specifiche anomalie della bozza di documento ("un verbale di constatazione positivo mascherato"), confermative della mutata linea di intransigenza dei finanzieri a seguito (non emergendone altra plausibile causa) della proclamata adesione di PP L. C. alle richieste concussive ("uno strano verbale di verifica che, pur chiudendo questa parte della verifica, riporta molti dei contenuti di un verbale di constatazione, non menziona alcuna delle riserve che emergono dagli appunti di NO G. ed esprime un giudizio di merito, positivo, sulla regolarità contabile delle operazioni" intrasocietarie).
Al rigetto dei gravami di ME N., EI G., NO G. e PA segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna solidale dei quattro ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del presente ulteriore grado di giudizio affrontate dalle parti civili assistite dall'Avvocatura dello Stato, spese liquidate come da dispositivo.
I predetti quattro ricorrenti vanno altresì solidalmente condannati, unitamente al TO e al GA M., al rimborso delle spese del presente giudizio sostenute dalle altre parti civili (PP L. C. e legali rappresentati delle società PE, LI e LS);
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del TO e del GA M. in ordine al reato di tentata truffa aggravata perché estinto per prescrizione, ferme restando le corrispondenti statuizioni civili.
Rigetta i ricorsi del NO G., del PA, del EI G. e del ME N., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido fra loro, delle ulteriori spese del presente giudizio sostenute dalla parte civile Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di FI, spese che liquida in Euro 3.300,00. Condanna altresì tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili rappresentate dagli avvocati Manfreda e Stile, spese che liquida rispettivamente in Euro 3.000,00 per onorari oltre IVA e CPA ed Euro 5.000,00 di cui Euro 4.500,00 per onorari oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007