Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è assolto con formula piena e avverso tale decisione, è proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione del reato per aver ritenuto non manifestamente infondati i rilievi mossi dal P.M. alla decisione di prima cura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2015, n. 19268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19268 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 24/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1061
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 28827/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE GI, nato a [...], il [...];
TI EG, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 14/3/2013 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
uditi per gli imputati gli avv.ti Sgambato Claudio, Luciano Costanzo e Alberto Barletta, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronunzia di primo grado che aveva assolto gli imputati da tutti gli addebiti a seguito di giudizio abbreviato e su appello del pubblico ministero, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SE GI e TA EG per intervenuta prescrizione limitatamente ai reati di falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio specificamente indicati in dispositivo, confermando nel resto le statuizioni del provvedimento impugnato. La vicenda processuale, per quanto ancora di interesse, ha ad oggetto la contestazione agli odierni imputati e ad altri soggetti non ricorrenti di aver ottenuto, con la complicità di pubblici funzionari compiacenti, il rilascio di autorizzazioni per lo sfruttamento di alcune cave a seguito della produzione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei presupposti di fatto per l'adozione dei menzionati provvedimenti ovvero in assenza dei medesimi presupposti. In realtà la Corte territoriale ha ritenuto.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzi dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del SE articola due motivi. Con il primo viene dedotta violazione di legge in merito alla riforma del verdetto assolutorio di primo grado sulla base del principio per cui essendo lo stesso stato pronunziato con riferimento ad una situazione di mera insufficienza della prova, a fronte della maturazione della causa estintiva non sarebbe possibile addivenire all'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 ne' procedere agli eventualmente ipotizzabili approfondimenti probatori necessari a risolvere la situazione di incertezza probatoria posta dal primo giudice a fondamento dell'assoluzione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale, violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In tal senso viene evidenziato come la supposta irregolarità delle autorizzazioni per mancata specificazione nelle domande di esercizio delle particelle interessate dall'attività di estrazione non sussista in quanto tale indicazione non è stata mai richiesta dalle diverse normative succedutesi nel tempo a disciplina della materia, nonché come gli OSE (e cioè gli ordini di servizio per l'impiego degli esplosivi nell'attività di cava) di cui viene prospettata la falsità non siano atti pubblici, ne' abbiano funzione autorizzativa dell'attività di cava e comunque non presuppongano l'allegazione di un piano topografico dei lavori. Non di meno sul punto la confutazione della motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello risulterebbe parziale. Con riguardo infine alla ritenuta falsità del verbale di sopralluogo del 18 marzo 2003 sull'intervenuto risanamento ambientale la sentenza avrebbe motivato in maniera meramente apparente.
2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse del TI vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione. Innanzi tutto il ricorrente rileva, con riferimento alla posizione del TI, l'originaria inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. a) e c) e l'omesso pronunziamento da parte della Corte territoriale sulla relativa eccezione sollevata con le note difensive depositate all'udienza dell'8 aprile 2011. In tal senso lamenta l'omessa valutazione della specifica posizione dell'imputato alla luce del disposto dissequestro dei beni della Fran.Ca. s.r.l. all'esito dell'accertata assenza di irregolarità nell'attività di estrazione da questa gestita. Ed in proposito inconsistente si rivelerebbe il richiamo operato in sentenza agli esiti della consulenza tecnica, per l'appunto superati dagli accertamenti eseguiti successivamente dal pubblico ministero e che hanno portato al menzionato dissequestro essendosi dimostrata la regolarità dell'operato della società. Parimenti irrilevante risulterebbe il generico riferimento effettuato dai giudici del merito alle intercettazioni riportate nell'atto d'appello del pubblico ministero, atteso che queste ultime non interessano la posizione dell'imputato, salvo una, dalla quale però emerge come la Fran.Ca. sia stata l'unica società ad indicare partitamente nella documentazione prodotta ai fini del conseguimento dell'autorizzazione le particelle interessate dall'attività estrattiva. In secondo luogo la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto illustrato al momento della riforma della decisione assolutoria di primo grado, incorrendo nel vizio di travisamento per omessa valutazione di prova esistente. Ed analogamente con riguardo alla presunta falsità del verbale di sopralluogo del marzo 2003 la sentenza avrebbe omesso di considerare come gli stessi consulenti del pubblico ministero, in una relazione del febbraio dello stesso anno, avessero attestato uno stato dei luoghi ancora più favorevole a quello evidenziato nell'atto che si assume falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso del SE con cui sono stati specificamente denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione nella parte in cui è stata riformata la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, è fondato e al suo accoglimento consegue l'assorbimento degli altri motivi proposti dal ricorrente.
1.1 Innanzi tutto va precisato che la Corte territoriale ha confermato la pronunzia assolutoria di primo grado con riguardo alle imputazioni contenute nei capi diversi da B) e C). In riferimento a questi ultimi, e per quanto riguarda la posizione degli odierni ricorrenti, ha ritenuto inammissibile l'appello del pubblico ministero limitatamente ai reati di falso e di abuso d'ufficio concernenti le autorizzazioni per la prosecuzione dell'attività estrattiva, in quanto proposto quando per gli stessi reati già era maturato il termine di prescrizione, mentre per quelli relativi ad alcuni degli OSE e il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2003, ha riformato la decisione resa in prime cure ai sensi dell'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, dichiarando il non doversi procedere per prescrizione sopravvenuta nel corso del giudizio di secondo grado. In proposito, peraltro, dalla motivazione della sentenza si ricava che i giudici napoletani, pur confutando alcune delle argomentazioni svolte dal Tribunale a sostegno dell'assoluzione dell'imputato, non abbiano in realtà reputato fondato l'appello del pubblico ministero, ritenendo, cioè, sussistente la prova positiva della responsabilità del SE, ma si siano limitati a rilevare come dagli atti non emergesse "la totale assenza di prova di comportamenti illegittimi e illeciti" posti in essere dal medesimo.
1.2 In altri termini la Corte d'appello, considerando non manifestamente infondati i rilievi mossi dal pubblico ministero alla sentenza di primo grado, per riformare il verdetto di assoluzione non ha però proceduto all'accertamento positivo della colpevolezza dell'imputato, ritenendo sufficiente, al fine di affermare la prevalenza della causa estintiva rilevata nel frattempo, acclarare la non evidenza di quella della sua innocenza. Soluzione che i giudici del merito hanno peraltro ritenuto imposta in forza dei principi elaborati da questa Corte nella vigenza dell'art. 152 c.p.p. del 1930, evocati richiamandosi al dictum di Sez. 3, n. 8265 del 16 febbraio 1976, Vaini, Rv. 134176. 1.3 Tralasciando qualsiasi considerazione sulla sovrapponibilità non tanto testuale quanto sistematica tra il citato art. 152 del codice previgente e l'art. 129 di quello in vigore, disposizione questa in concreto applicata dalla sentenza impugnata, è opportuno ricordare come all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ed in tal senso si è successivamente e più chiaramente precisato come il giudice dell'impugnazione, qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, possa applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato, e fornisca in proposito adeguata motivazione (Sez. 5, n. 4123/10 del 11 dicembre 2009, B. e altro, Rv. 246101).
1.4 In realtà, in presenza di una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito è ammesso dall'art. 129 c.p.p., comma 2 solo se "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato". Sicché la pronuncia in rito, dichiarativa dell'estinzione del reato, deve di regola prevalere, perché normalmente l'evidenza è incompatibile con l'ambiguità della prova. Ma quando una pronuncia di merito assolutoria sia stata già pronunciata, la pronuncia in rito, dichiarativa dell'estinzione del reato, può prevalere solo nel caso in cui la situazione probatoria sarebbe tale da giustificare la sostituzione della decisione assolutoria con una decisione di condanna.
1.5 In definitiva il principio enucleato progressivamente da questa Corte è quello per cui, qualora ad una sentenza di assoluzione in primo grado appellata dal pubblico ministero sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello, deve essere confermata la sentenza di assoluzione. In tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali - reso necessario dall'impugnazione proposta dal pubblico ministero, risultata però insufficiente a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte - impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. Infatti nel codice vigente l'insufficienza o contraddittorietà della prova non è una formula decisoria, che possa essere sostituita a quelle totalmente liberatorie, ma è solo una possibile motivazione alternativa della decisione assolutoria. Sicché la insufficienza o contraddittorietà della prova rilevate nel giudizio d'appello, in seguito a impugnazione di una sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, non prelude a una modificazione del dispositivo della sentenza impugnata;
e quindi non giustifica la sostituzione della decisione nel merito con la decisione in rito dichiarativa dell'estinzione del reato.
1.6 Nel caso di specie i giudici dell'appello hanno sostanzialmente valutato come infondati i motivi dell'impugnazione del pubblico ministero, ritenendoli comunque inidonei ad indurre ad un convincimento di colpevolezza, al quale indubbiamente non avrebbe potuto far seguito la sentenza di condanna solo perché era frattanto maturata la prescrizione.
1.7 Appare allora evidente l'errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, laddove - pur sul presupposto della ritenuta non fondatezza dell'appello del pubblico ministero, che, (solo) se fondato, avrebbe come detto ben legittimato l'applicazione della causa estintiva - ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, erroneamente applicando in concreto la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., e violando quindi la regola probatoria stabilita nell'art. 530, cpv. c.p.p., secondo cui deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito anche allorquando la prova è insufficiente o contraddittoria.
1.8 Ciò che il ricorrente rimprovera ai giudici d'appello è dunque un error in procedendo prima ancora che un vizio della motivazione, il quale peraltro sarebbe di per sè irrilevante, proprio in ragione dell'intervenuta prescrizione dei reati per cui si procede e della impossibilità che ne deriva di disporre l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di rinnovarne l'apparato giustificativo (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 Tettamanti, Rv. 244275). Conseguentemente, essendo per l'appunto l'obiezione fondata e non essendo ammissibile un annullamento con rinvio in presenza della causa estintiva, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. d), atteso che la decisione di far prevalere la causa estintiva pur nel ritenuto difetto di un accertamento positivo della prova di colpevolezza dell'imputato consiste nell'adozione di un provvedimento non consentito nella situazione data.
2. Il ricorso del TI è invero inammissibile. Manifestamente infondate risultano le doglianze concernenti la non rilevata originaria inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, atteso che la sentenza ha ampiamente e logicamente argomentato sul punto, ancorché con riguardo alle obiezioni che erano state sollevate da alcuni coimputati. Per il resto le lamentele del ricorrente si risolvono nella denunzia di plurimi vizi della motivazione, la cui deducibilità, come già ricordato, rimane paralizzata dalla sopravvenuta estinzione dei reati contestati all'imputato.
3. Non di meno deve ritenersi ricorrano i presupposti per l'estensione del primo motivo del SE anche al TI, atteso che in riferimento ad entrambi gli imputati la Corte territoriale non ha ritenuto pienamente fondato l'appello del pubblico ministero - facendo dunque prevalere anche per il TI la decisione in rito su quella nel merito - e che gli stessi sono formalmente coimputati negli stessi reati e comunque che il vizio denunciato riguarda una violazione della legge processuale. Di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio anche in riferimento alla posizione del menzionato TI.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 c.p.p., lett. d), annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015