Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 39911
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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La confisca disposta ai sensi dell'art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul "quantum" da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita.

Quando è proposto appello da parte del PM avverso una sentenza di proscioglimento, l'imputato, pur se carente di interesse all'impugnazione, ha comunque la possibilità di prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre a quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria; in tale ipotesi, al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, una volta assunta sia effettivamente tale, e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si è concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma la decisione di primo grado anche solo al fine di estendere significativamente l'ambito di applicazione della confisca ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza sul punto, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la confisca ex art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. dovesse estendersi all'intero patrimonio societario facente capo al ricorrente e non, invece, ad una quota di esso pari al 15%, come statuito dal giudice di primo grado).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 39911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39911
Data del deposito : 4 giugno 2014

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