Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 4
La confisca disposta ai sensi dell'art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul "quantum" da sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di una "impresa mafiosa", deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita.
Quando è proposto appello da parte del PM avverso una sentenza di proscioglimento, l'imputato, pur se carente di interesse all'impugnazione, ha comunque la possibilità di prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre a quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria; in tale ipotesi, al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, una volta assunta sia effettivamente tale, e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito.
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si è concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma la decisione di primo grado anche solo al fine di estendere significativamente l'ambito di applicazione della confisca ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza sul punto, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per non aver adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la confisca ex art. 416 bis, comma settimo, cod. pen. dovesse estendersi all'intero patrimonio societario facente capo al ricorrente e non, invece, ad una quota di esso pari al 15%, come statuito dal giudice di primo grado).
Commentari • 2
- 1. Palpeggiamento è reato anche se la persona offesa non è identificata (Cass. 31737/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2021
Per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica: l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi. Per esserci violenza sessuale è necessario …
Leggi di più… - 2. In cosa consiste una impresa mafiosa?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) Il fatto Un indagato veniva attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro i delitti di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta” e di usura aggravata (capi A e B2 dell'incolpazione). Lo stesso Tribunale, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza impugnata, confermava detto provvedimento. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ristretto adducendo i seguenti motivi: 1) vizio logico della motivazione nella parte in cui erano stati …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2014, n. 39911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39911 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
39 9 1 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO Presidente N. 953/2014 - Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 215/2014 Dott. ERCOLE APRILE - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nei confronti di: CU ST N. IL 11/09/1941 TR ZI N. IL 03/12/1951 e da: CU ST N. IL 11/09/1941 avverso la sentenza n. 1930/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 18/04/2013. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IU VOLPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale e l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla confisca ex art. 12 sexies della L. 356 del 1992 e l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca ex art. 416 bis, comma 7; rigetto nel resto. Uditi i difensori Avv.ti AN GRASSO e Franco Carlo COPPI per CU e Tommaso TAMBURRINO per TR. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 aprile 2012, il Tribunale di Catania ha condannato UT ST alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen. (capo A) e lo ha assolto dalla condotta oggetto di - contestazione suppletiva - di cui al punto 2 bis del capo A) della rubrica e dal reato di estorsione continuata (capo C); ha quindi disposto la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen, nella misura del 15% delle quote societarie in sequestro appartenenti a UT ST ed a società di egli è socio e, nella stessa misura percentuale, di tutti i beni appartenenti a tutte le società predette. Il Tribunale ha altresì assolto CA IO dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo D). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte d'AppeLL di Catania in accoglimento dell'appeLL del P.G., in parziale riforma della sentenza appellata - ha dichiarato UT ST colpevole anche della condotta di cui al punto 2 bis del capo A) della rubrica, ha rigettato nel resto l'appeLL del P.G. e l'appeLL dell'imputato ed ha, in particolare, confermato l'assoluzione di UT ST dal reato di estorsione continuata di cui al capo C) ed, escluse le circostanze attenuanti generiche concesse in primo grado con giudizio di prevalenza, ha rideterminato la pena irrogata in anni dodici di reclusione, estendendo la confisca alle quote societarie ed ai beni sottoposti a sequestro preventivo con decreto del Gip di Catania del 28 settembre 2001, come da elenco allegato al dispositivo. La Corte ha inoltre rigettato l'appeLL del P.G. quanto a CA IO, nei confronti del quale ha confermato l'assoluzione dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
2. Come dato atto nella sentenza impugnata, i fatti oggetto del presente processo traggono origine dalla confluenza degli atti di due distinti procedimenti -575 cod. (n. 763/97 per art. 416-bis c.p., c.d. associazione NI, e 110 pen., omicidio AieLL, iscritto a carico di UT ST nell'aprile 1998) e n. 9799/00 R.G. N.R. (per art. 416-bis cod. pen., associazione NI), avocati nel corso delle indagini preliminari dal Procuratore generale presso la Corte d'appeLL di Catania, ai sensi dell'art. 412 del codice di rito. In data 12 ottobre 2000, scaduto il termine delle indagini a carico di UT, il P.M. avanzava richiesta di archiviazione del procedimento n. 763/97 ed il Gip, investito della richiesta - dissentendo dalle motivazioni esposte a sostegno dal pubblico ministero fissava l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, comma 2, 2 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti. In data 12 marzo 2001, il Procuratore generale avocava le indagini e, nel corso dell'udienza camerale fissata per il 27 marzo 2001, dopo avere premesso che l'avocazione comportava di per sé la caducazione della richiesta di archiviazione, chiedeva la restituzione degli atti e l'assegnazione di un termine congruo per il completamento delle indagini. All'esito dell'udienza, il giudice disponeva la restituzione degli atti al P.G. e ordinava darsi corso ad ulteriori indagini, assegnando il termine di un anno. Successivamente, su richiesta del P.G., il giudice concedeva due proroghe delle indagini con i provvedimenti del 22 febbraio e 11 settembre 2002. Nel frattempo, in data 21 maggio 2001, il procedimento 9797/2000 veniva riunito al procedimento n.763/97. Durante le indagini a seguito della restituzione degli atti da parte del Gip e delle proroghe accordate, la Procura Generale procedeva, nelle forme dell'incidente probatorio, all'esame di numerosi collaboratori di giustizia ed a perizia contabile. In data 28 settembre 2001, su richiesta della Procura Generale, il Gip presso il Tribunale di Catania emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di UT ST e di sequestro preventivo di tutti i suoi beni, ordinanza confermata dal Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 22 ottobre 2001, e quindi dalla Suprema Corte, con sentenza n. 10575 del 2003. Con la sentenza di primo grado del 16 aprile 2012, il Tribunale di Catania disponeva la restituzione dei beni già sottoposti a sequestro preventivo nella misura dell'85% a UT ST ed integralmente agli altri destinatari sicché il vincolo reale continuava permanere nella misura del 15% dei beni del ricorrente. In data 6 maggio 2013, la Procura Generale avanzava richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies legge del 7 agosto 1992, n. 356, e 416, comma 7, cod. pen., richiesta accolta dalla stessa Corte d'appeLL di Catania e parzialmente confermata dal Tribunale del riesame della stessa città.
3. Nel merito, il Tribunale e la Corte d'appeLL hanno dato atto del fatto che UT ST - sin dagli anni '70 imprenditore nell'ambito della distribuzione alimentare è titolare di diverse società fra cui la OU S.p.A. detentrice del - marchio AR con sede in San AN La Punta, luogo in cui da decenni è stabilmente insediato il gruppo mafioso denominato NI, capeggiato - fino alla morte per omicidio avvenuta nell'ottobre 1992 - da AE NI, figlio di ST, fondatore e primo capo del clan. Quanto all'esistenza dell'associazione di tipo mafioso, i giudici di merito hanno richiamato gli accertamenti compiuti in via definitiva in numerose sentenze passate in 3 giudicato, alcune delle quali acquisite al procedimento. Indi, hanno rilevato come sulla base delle prove raccolte ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dai plurimi collaboratori di giustizia - si possa ritenere provato che UT ST, dopo essere stato per un certo periodo sottoposto ad estorsione da parte del gruppo mafioso, a partire dalla metà degli anni '80, abbia instaurato un rapporto di vera e propria collaborazione con l'organizzazione criminale, sicché l'originaria posizione di vittima è mutata in quella di vero e proprio affiliato, organico al gruppo mafioso, trasformandosi egli da imprenditore vittima in imprenditore colluso con la criminalità organizzata. In particolare, UT avrebbe assunto il rilevantissimo ruolo di finanziatore del clan, di riciclatore e di investitore dei proventi dei delitti attraverso le proprie attività imprenditoriali, ricevendo in cambio protezione, fonti di finanziamento nonché aiuti di varia natura, secondo un rapporto di natura sinallagmatica. La Corte ha ritenuto che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si debbano ritenere provate anche le condotte oggetto della contestazione di cui al punto 2 bis del capo sub A), concernenti l'apertura "di nuovi centri commerciali ad insegna AR a Palermo e provincia gestiti in comune con il clan di appartenenza dei NI e con quegli alleati di TA TT di Catania, di NO AR e Lo PI SA e Lo PI Alessandro di Palermo", rispetto alle quali UT ST è stato assolto in primo grado. Giova evidenziare come il punto 2 bis del capo A) - oggetto di contestazione suppletiva nel corso del dibattimento di primo grado - fosse stato ritenuto dal primo giudice integrante un fatto diverso e non un fatto nuovo, con ordinanza confermata dalla Corte di cassazione Sezione II con sentenza del 14 gennaio 2009. 4. Con riguardo alle questioni processuali dedotte in appeLL dall'imputato, la Corte territoriale:
4.1. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità degli atti assunti dopo la scadenza delle indagini preliminari ritenendo legittimo il provvedimento con il quale il giudice, investito della richiesta di archiviazione del procedimento n. 763/97, fissata l'udienza ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e preso atto dell'avocazione del Procuratore generale e della sostanziale revoca della richiesta di archiviazione, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero, concedendo il termine di un anno per il compimento delle indagini indicate e di eventuali altre ritenute indispensabili;
4.2. ha rigettato la richiesta di inutilizzabilità degli atti per illegittimità sia del provvedimento di concessione del termine di un anno assegnato dal Gip quando ormai erano scaduti i termini per le indagini, sia delle due proroghe 4 concesse dal Gip in data 22 febbraio 2002 e 11 settembre 2002, richiamando il consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo il quale il termine per le indagini previsto dal codice di rito vale esclusivamente per il compimento delle indagini svolte autonomamente dal pubblico ministero e non anche per le indagini indicate dal giudice in quanto ritenute necessarie, anche oltre il termine di scadenza delle indagini;
4.3. ha ritenuto insussistente la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. in quanto contestate in fatto, seppure non formalmente;
4.4. pur dando atto dell'erroneità della decisione assunta dal Tribunale aLLrchè non ammetteva la deposizione del collaboratore di giustizia TU e non acquisiva la documentazione medica costituente prova contraria rispetto alla deposizione del collaborante NI IU in quanto ritenute non assolutamente necessarie ai fini del decidere, mentre avrebbe dovuto compiere la valutazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 190 e 495 del codice di rito ha comunque ritenuto tali prove superflue o manifestamente irrilevanti;
4.5. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità degli interrogatori resi da UT ST in data 23 settembre 1998 (innanzi al P.M.) ed 1 marzo 2001 (di garanzia innanzi al Gip) (dedotta sul presupposto che essi non fossero stati rinnovati ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge n. 63 del 2001), rilevando che la rinnovazione è dovuta esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni rese innanzi al pubblico ministero (Cass. Sez. U n. 22497 del 2011), ma non nel caso di dichiarazioni rese dinanzi al giudice (Cass. 25 ottobre 2005 Rv. 233129);
4.6. ha ritenuto non acquisibili al processo le dichiarazioni rese dal collaboratore IU NI in interrogatorio dopo che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere in altro procedimento penale, atteso che l'acquisizione delle prove ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. vale con esclusivo riferimento agli atti ritualmente assunti nel contraddittorio delle parti, non sussistendo nella specie il consenso del P.M. all'acquisizione.
4.7. ha rigettato le eccezioni di inattendibilità delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, ricordando i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte sul punto ed, in particolare, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da: IO TU (evidenziando i riscontri oggettivi alle dichiarazioni del collaboratore;
ritenendo condivisibile il principio affermato dal Tribunale secondo il quale l'eventuale sentimento di astio o di rancore non può di per sé essere ritenuto aprioristicamente indicativo della scarsa attendibilità soggettiva del 5 collaborante;
dando atto del fatto che alcune imprecisioni nella narrazione non possono ritenersi sintomatiche di inattendibilità); - IU NI (ricostruendo la storia familiare del collaboratore;
dando atto del confronto con IU IA Di IA;
ritenendo irrilevante ai fini del giudizio di attendibilità la sindrome depressiva del NI;
passando in rassegna le censure mosse dagli appellanti in punto di credibilità del collaboratore); - IU AL CI (evidenziando come, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni rese da IU nei processi "Ficodindia 4 bis abbreviato" e "Ficodindia 4 bis ordinRI", si evinca che il collaboratore aveva parlato di "stipendio" riscosso dai Tigna nei confronti di UT e non di "estorsione" in suo danno e del fatto che UT era "amico" della famiglia NI); - AN CA, SA Di TE, SI RI DE, CA IU, NE IU, TR AT, TT FR, PU Calogero.
4.8. La Corte territoriale ha confermato i dubbi, già espressi dal giudice di primo grado, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni di Di IA SA secondo cui UT sarebbe stato una "vittima" di estorsione (evidenziando che Di IA è stato reggente dell'associazione per un arco temporale limitato - dal 26 ottobre 1992 all'11 settembre 1993 - e che vi sono ombre "inquietanti" sulla sua credibilità soggettiva).
5. Nel merito, il giudice di secondo grado ha ritenuto integrata la partecipazione di UT ST al reato associativo di cui al capo A) rilevando come, dalle convergenti dichiarazioni dei numerosi e credibili collaboratori di giustizia, possa ritenersi provato che l'imputato, sottoposto in una prima fase ad estorsione da parte del clan NI, sia poi divenuto intraneo alla consorteria, versando all'organizzazione - come chiarito dai collaboranti CA e AL - somme di denaro quantificate in circa 100.000.000 di lire all'anno, non in quanto estorto, ma "spontaneamente". Ancora, la Corte ha posto in luce come, secondo quanto dichiarato da alcuni collaboratori, UT abbia provveduto ad erogazioni straordinarie di somme di denaro alla famiglia NI finalizzate all'acquisto di armi o droga e come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, a UT sia derivata una serie di vantaggi a favore deLL stesso e delle sue attività economiche, tradottisi in particolare nella protezione da rapine ed estorsioni, agevolazione per gli acquisti e per l'apertura di supermercati nonché investimenti, in modo da consentire all'imprenditore di espandere notevolmente la propria attività e di imporsi sul territorio, elementi tutti connotanti specificamente la situazione dell'imprenditore "colluso", secondo i principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 30534 del 2010. 6 La Corte ha poi esaminato il valore probatorio delle sentenze passate in giudicato acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., nelle quali era emerso che UT era vittima di estorsione, evidenziando come in tali procedimenti la posizione dell'appellante sia stata affrontata soltanto in via incidentale. Ha posto in luce come non si possa giungere ad una diversa conclusione alla luce delle comprovate estorsioni in danno dei punti vendita di Bronti e di via Verona a Catania, sussistendo una netta differenza fra i punti vendita riconducibili direttamente a UT oggetto di protezione e quelli degli - - affiliati AR, a lui non direttamente riconducibili e non protetti dalla famiglia. Quanto alla rapina al furgone portavalori dell'istituto VI commessa in data 15 febbraio 1993 presso il supermercato AR di via Fisichella, il giudice d'appeLL ha rimarcato come, secondo le intenzioni degli autori affiliati al clan, tale delitto non avrebbe dovuto danneggiare UT, che sarebbe stato indennizzato del danno dall'assicurazione. La Corte ha poi esaminato una serie di vicende dimostrative della partecipazione di UT all'associazione per delinquere di tipo mafioso, in particolare: la vicenda "Sicula carni"; la consegna al clan NI delle videoregistrazioni delle rapine in danno dei supermercati AR in modo tale che fossero identificati gli autori;
la vendita aLL UT (rectius a due società del medesimo e della sua famiglia) di un supermercato e di un terreno edificabile di proprietà della società DA.CO. riconducibile ai NI;
- la vicenda "MA.TU.RA.", analoga a quella della "Sicula carne", con la precisazione che tale società faceva capo a componenti dell'alleata famiglia TA;
la vicenda del "Forno San Giorgio" di CA;
la locazione a titolo gratuito di un immobile sito in Viagrande di proprietà di CEDAL a CA, soggetto facente parte del clan NI;
la disponibilità di UT cambiare in denaro contante gli assegni che il clan aveva a disposizione in quanto provento dei reati fine;
la ricettazione di merce provento di rapine ai Tir nei supermercati AR;
la disponibilità di UT a fornire merce a supermercati del clan mafioso;
la vicenda Musmeci - AzzareLL;
le movimentazioni bancarie da parte di UT a favore di AR ZZ, imprenditore, esponente di spicco del clan NI, non giustificate da alcuna verificabile causale;
il sostegno alla candidatura di AN RO, candidato sostenuto anche dal clan NI, mediante regalia di buoni spendibili nei supermercati AR. Il giudice d'appeLL ha altresì dato atto delle risultanze delle perizie disposte che hanno accertato: la concreta possibilità di mettere in vendita nei supermercati di UT merce non regolare fatta entrare attraverso il magazzino centralizzato;
ferma la formale regolarità della contabilità della società, la concreta possibilità di creare provviste fuori bilancio e di consentire l'ingresso nell'impresa di proventi dell'attività mafiosa;
alcune anomalie non riscontrate in altre società analoghe del sottore, quali la sottocapitalizzazione e un rilevante ricorso al debito di fornitura, incompatibili con investimenti di lungo e medio termine intrapresi dalla società e soprattutto con gli acquisti di numerosi costosissimi immobili, punti vendita e partecipazioni societarie, dati sintomatici della immissione nella società di risorse economiche possibilmente di provenienza illecita;
il fatto che, nel giugno 1998, sia stata creata una struttura societaria a catena anonima in Lussemburgo, cui è stato trasferito il 75% dell'intero pacchetto azionRI di AL, nonché costituita una riserva per sovrapprezzo azioni che ha reso di fatto agevolmente disponibili ben 15 miliardi di lire, operazioni utilizzabili quale schermo per il riciclaggio. La Corte ha ritenuto integrati sia l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; sia la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., risultando provato che UT aveva messo a disposizione del clan la sua società, le cui risorse economiche venivano nel tempo incrementate con i proventi delittuosi investiti dai NI.
5.1. Nell'ampio capitolo dedicato alle condotte oggetto della contestazione suppletiva di cui al punto 2 bis del capo A), relativo al"Grande Progetto" di espansione delle attività commerciali di UT a Palermo e provincia grazie all'apporto dei clan, oltre che NI, TA, DO e NO - oggetto di assoluzione da parte del Tribunale e quindi di appeLL del Procuratore generale -, i giudici d'appeLL hanno ritenuto provata la penale responsabilità di UT ST, da un lato, ritenendo credibili e reciprocamente riscontate le dichiarazioni rese dai collaboratori AL, TT e PU;
dall'altro lato (superando il "vuoto probatorio" in relazione al periodo successivo al 1992 attestato dal giudice di prime cure), valorizzando una serie di circostanze provate dall'istruttoria dibattimentale ed, in particolare, il fatto che l'espansione palermitana era stata frutto di un accordo con i clan e dunque rientrava nel programma associativo;
che nel periodo di riferimento UT era inserito nel clan NI;
che UT aveva effettivamente aperto centri AR a Palermo e provincia, assumendo una serie di partecipazioni in società che vedevano la presenza di soggetti legati a vRI titolo ad ambienti mafiosi. La Corte territoriale ha evidenziato che il collaboratore di giustizia FR aveva riferito che tutti i centri AR erano riconducibili agli interessi di Cosa nostra ed ha preso in esame ed argomentato in ordine a tutti i profili di criticità delle dichiarazioni rese 8 dal FR posti in risalto dalla difesa. Infine, la Corte ha evidenziato alcune vicende dimostrative della fondatezza della imputazione in oggetto (assunzione di Micalizi;
i pizzini sequestrati a AR NO;
l'interesse del boss AT Messina Denaro ad assunzioni di personale presso la AR di Gricoli).
5.2. In merito alla contestazione del delitto di estorsione cui al capo C) - oggetto di assoluzione in primo grado e quindi di appeLL del Procuratore generale , dopo avere premesso che gli elementi di prova sono costituiti dalle dichiarazioni delle persone offese AL SA e AL UI, dalle dichiarazioni dei collaboranti TE NO e CA IU e dagli interrogatori resi dall'imputato al pubblico ministero e al Gip, la Corte d'appeLL ha evidenziato come manchino riscontri individualizzati alle dichiarazioni rese da TE e come non vi siano ragioni per ritenere non credibili le dichiarazioni rese dalle persone offese AL, fra l'altro corroborate da quanto riferito dal collaboratore CA. In particolare, la Corte ha escluso che, anche alla luce della successiva ritrattazione, alle dichiarazioni di UT possa riconoscersi valore confessorio come di valido elemento di riscontro alle dichiarazioni del TE. A fronte di tale quadro di incertezza probatoria, il giudice a quo ha dunque confermato il giudizio assolutorio.
5.3. Quanto alla confisca, dopo avere dato atto dei motivi di appeLL del Procuratore generale e dell'imputato UT e premesso che, nella specie, può essere disposta la confisca sia ai sensi dell'art. 416, comma 7, cod. pen., sia ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1991 (disposizioni entrambe poste a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla stessa Corte il 6 maggio 2013), la Corte ha ritenuto provato alla luce delle perizie contabili il presupposto di cui all'art. 12-sexies della sproporzione fra i redditi leciti e le attività economiche dell'imputato e i beni acquisiti nonché sussistenti i presupposti per la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., essendo stata la società di UT finanziata con il contributo rilevante e sistematico di capitali illeciti della famiglia mafiosa NI, sicchè, preso atto della impossibilità di separare i capitali leciti e i loro impieghi dai capitali illeciti e i loro impieghi, l'azienda costituisce unitariamente lo strumento operativo attraverso il quale è stato attuato il sistematico reimpiego dei profitti dell'attività delittuosa dell'associazione mafiosa. La Corte ha poi disposto la confisca delle quote e dei beni intestati a moglie e figli in quanto soggetti privi di adeguate ed autonome risorse finanziarie, beni già sottoposti a sequestro preventivo dal Gip con provvedimento del 28 settembre 2001. 5.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto non concedibili a UT ST le circostanze attenuanti generiche, non potendo assumere valenza positiva l'originaria situazione di vittima di estorsione vista la 9 : posizione di vantaggio tratta, né il comportamento processuale serbato dall'imputato, improntato ad ostacolare le indagini. La Corte ha ritenuto di dover applicare il trattamento sanzionatorio successivo alla modifica del 2008, in quanto la condotta si è protratta sino alla pronuncia della sentenza appellata.
6. Con riguardo alla posizione di CA IO, la Corte ha confermato il giudizio assolutorio in ordine alla imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo D), sostanziatosi secondo la contestazione nell'avere - - fornito informazioni su indagini e attività inerenti lo svolgimento del suo ufficio di comandante della Stazione dei Carabinieri di Aci S. Antonio. Il giudice di seondo grado ha dato conto della forte problematicità della vicenda concernente la restituzione degli assegni rubati al supermercato AR di UT da parte dei Carabinieri, secondo il verbale di rinvenimento e consegna a firma del maresciaLL CA senza che fosse avviata alcuna indagine, e della sussistenza di indubbi profili di devianza nel fatto che CA si fosse incontrato in ora notturna, presso la ditta dove la moglie lavorava come custode, con OT AN asseritamente suo "confidente" ed altre due persone, verosimilmente pregiudicate. Tuttavia, operata una valutazione unitaria delle diverse emergenze, rilevata la contraddittorietà fra le dichiarazioni rese dai collaboranti Di TE e IU, considerate le dichiarazioni rese dai testi (dagli operanti PI, VO, OR e dall'informatore LicciardeLL, quanto alla vicenda della restituzione degli assegni;
dagli operanti CI, CA e ZZ, quanto all'incontro con OT e due soggetti) e daLL stesso imputato, dato atto della genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori TT e ND e dell'assenza di riscontri quanto all'esistenza di un preventivo consenso di CA all'incontro con i malavitosi ed al fatto che, in quella sede, egli avesse effettivamente rivelato notizie d'ufficio, la Corte ha concluso per la conferma del giudizio assolutorio in ordine alla imputazione ex artt. 110 e 416- bis cod. pen.
7. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore generale della Corte d'appeLL di Catania, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
7.1. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di UT ST dal reato di estorsione di cui al capo C), avendo la Corte d'appeLL compiuto un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali, laddove ha svalutato la sostanziale confessione di UT ST (aLLrchè aveva sostanzialmente ammesso di essere stato |""'amico buono" che aveva indirizzato AL UI verso Cordaro, cui versava poi le 10 somme oggetto di estorsione) nonché ignorato la di lui dimensione associativa, conclamata all'epoca dell'estorsione e riconosciuta dalla stessa Corte d'appeLL nel confermare la condanna per il reato di cui al capo A); nel contempo, ha attribuito piena credibilità alle dichiarazioni dibattimentali delle persone offese AL SA e AL UI, travisando le dichiarazioni da essi rese ed, in particolare, trascurando di considerare che AL UI si era limitato a riferire solo alcuni aspetti della vicenda appresi dal frateLL.
7.2. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di UT ST dal reato di estorsione di cui al capo C), con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avendo la Corte errato laddove non ha considerato credibili le convergenti dichiarazioni rese dai due collaboratori TE e CA e non ha considerato quale riscontro individualizzante alle dichiarazioni di TE la confessione resa daLL stesso UT nel primo interrogatorio del marzo 2001. 7.3. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di UT ST dal reato di estorsione di cui al capo C), con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio dall'imputato, avendo la Corte del tutto apoditticamente svalutato le dichiarazioni rese da UT nel primo interrogatorio del 1 marzo 2001, privilegiando le dichiarazioni rese nel secondo interrogatorio del 10 novembre 2001, nel quale - verosimilmente rendendosi conto della portata delle sue dichiarazioni - l'imputato aveva "aggiustato il tiro".
7.4. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di CA IO dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo D), avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione le puntuali censure mosse con l'atto d'appeLL, sostenute da precise emergenze oggettive, concernenti, da un lato, la restituzione a UT degli assegni rapinati, commettendo un falso nella relazione di servizio;
dall'altro lato, l'incontro avvenuto presso il luogo di lavoro della moglie del CA fra quest'ultimo, OT AN ed altri esponenti di spicco del clan NI, dovendosi ritenere del tutto inverosimile che il meeting fosse avvenuto per un'autonoma e personale iniziativa del OT senza il consenso dell'imputato. La Corte avrebbe inoltre svalutato le dichiarazioni rese da IU in merito alla "vicinanza" del maresciaLL CA al clan NI.
7.5. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di CA IO dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo D), con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, avendo la Corte svalutato le 11 G dichiarazioni rese dai collaboranti IU e di Di TE, da ritenere invece pienamente credibili alla luce della mole di riscontri.
7.6. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'assoluzione di CA IO dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo D), in ordine alla valutazione delle dichiarazioni a discolpa dell'imputato ed ai suoi rapporti con OT, avendo la Corte trascurato secondo cui OT era undi considerare che la spiegazione fornita da CA - suo "informatore" -era tesa all'evidente scopo di garantirsi una "copertura" rispetto ai suoi rapporti con l'associazione mafiosa.
8. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti Franco Coppi e AN SS, difensori di UT ST, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
8.1. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 407 e 409 del codice di rito, per avere il Tribunale erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini ed iLLgicità della motivazione della Corte d'appeLL sul punto. Lamentano i ricorrenti che la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero è stata revocata da parte del Procuratore generale avocante, con conseguente illegittimità del provvedimento del Gip di restituzione degli atti al P.M. e di assegnazione di un termine di un anno per nuove indagini;
altrettanto illegittime sono le ulteriori due proroghe di indagini disposte dal Gip;
sono, di conseguenza, inutilizzabili tutti gli atti disposti dopo la scadenza del termine delle indagini.
8.2. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 495, comma 2, e 190 del codice di rito, per avere la Corte d'appeLL rigettato le richieste a prova contraria rispetto all'esame del collaborante TU e del collaborante NI IU.
8.3. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai sensi degli artt. 192 e 195 del codice di rito nonché omessa motivazione con riguardo alle richieste formulate nell'atto d'appeLL di assunzione di prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, i ricorrenti eccepiscono la violazione delle norme del codice di rito in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, in relazione ai seguenti dichiaranti: - TU IO (per le contraddizioni nelle dichiarazioni e per l'erroneità del principio affermato secondo cui l'avere palesato il risentimento nei confronti dell'accusato costituisce motivo di attendibilità delle propalazioni) 121 4 NI IU (in quanto soggetto affetto da disturbi psichiatrici, che ha reso dichiarazioni contraddittorie, generiche ed inattendibili) -D IA (avendo la Corte svalutato le dichiarazioni le collaborante che ha riferito che UT era vittima del clan in quanto estorto) - IU (soggetto inattendibile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie quanto alla natura delle somme date da UT ed alla protezione assicurata ai supermercati di UT) - Di TE (soggetto inattendibile avendo reso dichiarazioni contraddittorie anche in relazione al manoscritto rinvenuto in suo possesso) -· CA (soggetto inattendibile avendo reso dichiarazioni contraddittorie nonché smentite da precise circostanze obbiettive;
la Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere che la rivelazione di un sentimento di risentimento verso l'accusato costituisca un indice di attendibilità delle dichiarazioni) -· NE (soggetto inattendibile essendo caduto in contraddizioni nelle prime e nelle seconde dichiarazioni rese;
la Corte avrebbe inoltre errato nel valorizzare il fatto che il collaborante abbia palesato l'esistenza di motivi d'astio con l'accusato) - TR (avendo la Corte sanato il difetto di credibilità soggettiva del collaborante alla luce di riscontri esterni, in effetti mancanti) - TT (avendo la Corte d'appeLL errato nel ritenere superate le censure relative alla credibilità del collaborante a fronte delle ammissioni deLL stesso in merito alle sue riserve mentali nella prima fase della collaborazione) -- PU (essendo stata la condotta mistificatoria del collaboratore riconosciuta in altre sentenze;
avendo la Corte trascurato di valutare le specifiche circostanze dedotte dal ricorrente).
8.4. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto insussistente il ragionevole dubbio che UT ST sia soggetto, non intraneo al clan NI, bensì vittima di estorsione del clan stesso, omettendo di valutare gli elementi prospettati dalla difesa dell'atto d'appeLL [le censure alle dichiarazioni di CA e di AL;
le dichiarazioni dei collaboranti IN, LI, Di IA (ritenute erroneamente inattendibili sul punto dalla Corte); le dichiarazioni rese da MA e PA;
atti intimidatori subiti da UT;
la vicenda Sicula Carni;
l'estorsione subita dal clan TA] 8.5. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità di ST UT per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base delle inattendibili dichiarazioni di IU NI e di IO TU (essendo inidonee a riscontro le dichiarazioni rese da collaboratori CA, TE, CA, 13 OT, NE e dai collaboratori di area TA Marino, Lanza Scavo e Palazzolo) e trascurato di considerare plurimi elementi a favore, costituiti: dalle dichiarazioni di IU, Di IA e Di TE (quanto all'assenza di una cointeressenza di natura economica tra UT e NI); dalle dichiarazioni di diversi imprenditori (quanto alla correttezza dei rapporti intrattenuti con l'imprenditore UT); dalla circostanza che l'imputato abbia subito nei propri punti vendita diverse rapine, anche da parte di esponenti deLL stesso clan NI, nonché l'assalto al furgone portavalori VI proprio dinanzi ad un proprio supermercato;
dal fatto che UT non abbia tratto alcun vantaggio dai suoi legami con il clan NI;
da diverse vicende erroneamente valorizzate dai giudici di merito come indicative della "disponibilità di UT verso il clan NI (DA.CO; MA.TU.RA.; forno di San Giorgio;
locazione dell'immobile in Viagrande;
ricettazione di merce rubata nei supermercati;
fornitura di merce ad esponenti del clan;
vicenda Musumeci - AzzareLL;
erogazioni straordinarie di somme di denaro alla famiglia NI;
ruolo politico di UT).
8.6. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione ai profili economici, laddove, da una parte, lo stesso Tribunale ha escluso che le imprese di UT abbiano operato un sistematico reclutamento di forza lavoro proveniente da ambienti criminali;
d'altra parte, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la correttezza imprenditoriale di UT, mentre non può ritenersi provata l'attività di riciclaggio di denaro del clan da parte delle imprese di UT, alla luce delle contestate conclusioni delle perizie contabili su AL S.p.A.
8.7. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla condanna con riguardo al punto 2 bis del capo A) per violazione del principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", laddove la Corte d'appeLL è pervenuta ad una conclusione opposta rispetto a quella del Tribunale che aveva assolto l'imputato da tale imputazione ritenendo che gli elementi raccolti non consentissero di affermare che il progetto fosse andato oltre la fase ideativa " sottovalutando le dichiarazioni rese dal AL SS (quanto all'assenza di evidenze comprovanti l'esistenza di attività economiche comuni fra i NI e la mafia nissena) e le dichiarazioni di altri collaboratori, limitandosi ad operare una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella compiuta dal giudice di primo grado. La Corte ha inoltre ritenuto le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FR attendibili, con una valutazione difforme rispetto a quella del Tribunale, contravvenendo ai principi affermati dalla Corte EDU (nella pronuncia 5 luglio 2011 AN c/Moldovia) e dalla Corte di cassazione (Sez. 6 n. 16566/2013), in quanto avrebbe dovuto rinnovare l'assunzione della prova innanzi a sé. 14 ав 8.8. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di associazione mafiosa, avendo il collaborante IU riferito che ogni richiesta di denaro veniva giustificata con la scusa degli onorari degli avvocati, di tal che UT ignorava che le richieste di denaro erano volte a finanziare l'acquisto di armi per la guerra di mafia con la famiglia Tigna, circostanza incompatibile con l'affectio societatis.
8.9. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., mancando la prova dell'intenzione degli associati di assumere il controLL delle attività economiche di UT, laddove la -sempre di proprietà società OU è rimasta nella forma e nella sostanza - della famiglia UT e gestita da essa.
8.10. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della condizione di incensuratezza dell'assistito e delle modalità della condotta.
8.11. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'originaria disciplina dell'art. 416-bis cod. pen., essendo le condotte integranti il reato permanente cessate secondo - quanto evidenziato nell'appeLL - sicuramente prima della decisione del Tribunale ed avendo la stessa Corte d'appeLL attestato che la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento finale della contestazione cioè al "giugno 2006".
8.12. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1992, avendo la Corte riformato la decisione di primo grado nonostante il Procuratore generale non avesse fatto appeLL sul punto concernente l'adozione del vincolo reale soltanto in relazione all'art. 416, comma 7, e non in relazione all'art. 12- sexies, sicchè sul punto era ormai intervenuto il giudicato parziale implicito. In ogni caso, come già ritenuto dal Tribunale, sezione autonoma misure di prevenzione, nel provvedimento del luglio 2008, fa difetto il presupposto della sproporzione fra redditi e flussi finanziari.
8.13. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., essendo la Corte incorsa nel vizio di motivazione sotto un duplice profilo: da un 15 lato, aLLrché ha affermato che la società OU costituiva unicamente e strutturalmente un dispositivo di reimpiego dei profitti generati dal clan NI attraverso l'attività criminale;
dall'altro lato, aLLrchè ha proceduto ad una reformatio in peius delle diverse conclusioni del Tribunale che aveva disposto la confisca limitatamente al 15% delle quote e dei beni riferibili a UT.
8.14. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in mancanza del presupposto della pericolosità sociale.
8.15. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per violazione della legge processuale in relazione alla utilizzabilità - dichiarata dalla Corte d'appeLL dell'interrogatorio reso da UT ST in data 1 marzo - 2001, posto a base dell'ipotesi accusatoria di cui al capo C), laddove l'esigenza di rinnovare l'interrogatorio ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge del 1 marzo 2001, n. 63, opera anche con riferimento all'interrogatorio di garanzia, e non soltanto con riguardo all'interrogatorio innanzi al pubblico ministero, come ritenuto dal giudice di secondo grado.
9. Nella memoria depositata in Cancelleria, i difensori di UT ST hanno insistito per l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi aggiunti.
9.1. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 518 e 522, comma 2, cod. proc. pen. (punto VII del ricorso), atteso che la contestazione di cui al punto 2 bis del capo A) dell'imputazione integra un fatto nuovo, di tal che, non avendo l'imputato prestato il consenso alla contestazione, la sentenza è nulla.
9.2. Quanto al punto I del ricorso (concernente l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre la scadenza delle indagini), si deve ritenere contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale che la richiesta di archiviazione sia sempre revocabile finché il giudice non si sia pronunciato su di essa, sicchè I come di recente chiarito dalla Corte di cassazione (Sez. 5 del 12 - giugno 2012 n. 37302) - l'ordinanza con la quale il Gip disponga ulteriori indagini in caso di revoca della richiesta di archiviazione deve ritenersi inutiliter data, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagini successivi alla (prima) scadenza delle indagini.
9.3. In relazione al XIII motivo di ricorso (riguardante la confisca dell'intero patrimonio di UT ST e dei suoi familiari), fanno difetto nella specie i presupposti della "impresa mafiosa", di tal che possono essere sottoposti a confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. solo ed esclusivamente quei beni costituenti frutto deLL specifico reato di associazione mafiosa;
nella motivazione 16 del provvedimento impugnato non viene inoltre spesa alcuna parola per motivare in ordine ad eventuali intestazioni fittizie in capo a terzi. 10. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso del Procuratore generale della Corte d'appeLL di Catania sia dichiarato inammissibile con riguardo ad entrambe le posizioni di UT ST e CA IO. Quanto al ricorso nell'interesse di UT ST, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/1992 ed annullata con rinvio limitatamente alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., e che il ricorso sia rigettato nel resto. L'Avv. Tamburino, difensore di CA IO, ha chiesto che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile;
in subordine che il ricorso sia rigettato. Gli Avv.ti SS e Coppi, difensori di UT ST, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore generale debba essere dichiarato inammissibile con riguardo ad entrambe le posizioni degli imputati UT ST e CA IO;
che il ricorso presentato nell'interesse di UT ST debba essere in parte accolto e che, in particolare, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio quanto alla confisca ex art. 12- sexies L. n. 356/1992 ed annullata quanto al punto 2-bis del capo A) della imputazione nonché alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'AppeLL di Catania per nuovo giudizio su tali punti, con rigetto nel resto del ricorso.
2. Con riguardo al ricorso del Procuratore generale, rileva il Collegio come, nell'impugnare la decisione assolutoria assunta dalla Corte territoriale nei confronti di UT ST, quanto al reato sub capo C), e nei confronti di CA IO, quanto al reato di cui al capo D), il ricorrente abbia, nella sostanza, riproposto le stesse censure già dedotte in appeLL, con conseguente inammissibilità del ricorso.
2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella 17 pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appeLL e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. D'altra parte, le doglianze mosse dal Procuratore generale all'apparato argomentativo svolto dai giudici di secondo grado si risolvono per lo più in censure di merito, mediante le quali viene prospettata una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., SI e altri, Rv. 258153). Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla legge del 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità queLL di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il - ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis - Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
2.3. In ogni caso, va rilevato come la Corte territoriale abbia passato puntualmente in rassegna gli elementi posti a fondamento dell'accusa a carico di UT ST in ordine alla imputazione di estorsione cui al capo C) (segnatamente le dichiarazioni delle persone offese AL SA e AL UI, le dichiarazioni dei collaboranti TE NO e CA IU e gli interrogatori resi dall'imputato al pubblico ministero e al Gip) ed abbia dato contezza con motivazione diffusa, puntuale ed immune da vizi logici - delle ragioni per le quali, da un lato, le dichiarazioni delle persone offese debbano ritenersi credibili e, dall'altro lato, facciano difetto riscontri individualizzati alle dichiarazioni rese dal collaboratore TE. 18 La Corte ha, in particolare, esposto - con argomentazioni che si appalesano adeguate - le ragioni per le quali le prime dichiarazioni rese da UT nell'interrogatorio al Gip, anche alla luce della successiva ritrattazione, non possano ritenersi avere valenza confessoria, né possano costituire elemento di riscontro alle dichiarazioni del TE. Correttamente dunque, i giudici di secondo grado hanno concluso che, a fronte di tale incertezza probatoria, debba essere confermato il giudizio assolutorio, laddove la valutazione, globale e coordinata, dei diversi elementi indiziari raccolti non consente l'attribuzione del reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", cioè con un alto grado di credibilità razionale. Ciò tanto più considerato che, trattandosi di giudizio di appeLL avverso la sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi nuovi о sopravvenuti, la decisione di segno opposto sul punto avrebbe dovuto connotarsi non soltanto per una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare la pronuncia di colpevolezza, bensì per una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869).
2.4. Risulta di conseguenza assorbito il motivo di doglianza di cui al punto 8.15. del ritenuto in fatto.
3. Analoghe considerazioni valgono quanto al ricorso del P.G. in relazione alla posizione di CA IO.
3.1. Il ricorso si appalesa inammissibile sotto un duplice profilo: sia in quanto costituisce pedissequa replica delle censure già dedotte in sede di appeLL, sia perché si traduce nella proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto alle medesime risultanze raccolte nell'istruttoria dibattimentale. Anche con riguardo a tale ricorso, valgono dunque i principi sopra richiamati nei paragrafi 2.1. e 2.2. 3.2. D'altra parte, la Corte ha confermato il giudizio assolutorio di primo grado evidenziando che, dagli elementi probatori acquisiti, le pur gravi irregolarità commesse da parte del pubblico ufficiale (sia nella restituzione degli assegni a UT seguendo vie non lineari e compilando un verbale di P.G. falso, sia nell'incontrarsi in ora notturna con OT, asseritamente suo confidente, ed altri soggetti non conosciuti e possibilmente pregiudicati) non sono nondimeno tali da condurre ad un giudizio certo di penale responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa. Ai fini della integrazione del quale si rammenta - è necessRI che sia provato dagli atti che il contributo, di natura materiale o morale, sia concreto, specifico, consapevole e volontRI ed abbia 19 avuto un'effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo (Cass. Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, Rv. 244471).
3.3. In particolare, mette conto rilevare come la spiegazione fornita da CA IO in merito alla ragione degli incontri, anche in ora notturna, con OT AN, certamente potrebbe essere stata data dall'imputato per garantirsi una "facile copertura" alla frequentazione con il pregiudicato vicino all'associazione di tipo mafioso e, quindi, ai contatti con la consorteria strumentali a fornire all'associazione stessa informazioni su indagini e attività di P.G., come prospettato dal ricorrente. Nondimeno, la giustificazione addotta dall'imputato secondo la quale OT AN era un suo informatore -, oltre ad essere confermata dai testi operanti CI, CA e ZZ, risulta del tutto verosimile e, dunque, costituisce una delle plausibili letture alternative dei fatti, il che impedisce di addivenire ad una pronuncia di colpevolezza secondo il canone del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato nell'art. 533 cod. proc. pen. Anche in questo caso, va comunque ribadito quanto già osservato supra nel paragrafo 2.3., in merito al fatto che, trattandosi di giudizio di appeLL avverso la sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi nuovi sopravvenuti, la decisione di segno opposto sul punto avrebbe dovuto connotarsi non soltanto per una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare la pronuncia di colpevolezza, bensì per una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869).
4. Passando alla disamina del ricorso proposto dalla difesa di UT ST, deve essere in primo luogo affrontata l'eccezione processuale con la quale si è dedotta l'inutilizzabilità degli atti assunti a seguito della proroga di un anno del termine delle indagini, concessa dal Gip ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., poi revocata a seguito di avocazione dal Procuratore Generale, nonché delle - - successive due proroghe disposte dal Gip (punti 8.1. e 9.2. del ritenuto in fatto).
4.1. Il motivo è inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la sanzione dell'inutilizzabilità per le acquisizioni tardive le quali devono costituire oggetto di specifica - deduzione e documentazione - riguarda solo gli atti di indagine del P.M. e non gli elementi di prova acquisibili indipendentemente da qualsivoglia impulso della 20 pubblica accusa. Ne consegue che detta sanzione non riguarda l'incidente probatorio, il quale non è atto di indagine ma mezzo di acquisizione anticipata della prova, il cui espletamento non correlato a termini perentori, trattandosi dell'assunzione anticipata di prove non rinviabili al dibattimento, indispensabili per l'accertamento dei fatti e preordinati a garantire l'effettività del diritto alla prova, altrimenti irrimediabilmente perduto (Cass. Sez. 5, n. 15844 del 05/02/2013, M., Rv. 255505). Orbene, stando alla stessa prospettazione del ricorrente, gli atti rispetto ai quali si chiede sia dichiarata l'inutilizzabilità - id est quelli elencati nelle pagine 28 e seguenti del ricorso sono stati tutti assunti in incidente probatorio, di tal che rispetto ad essi non può porsi alcuna questione di inutilizzabilità. Si tratta invero, non di atti d'indagine, ma di vere e proprie prove assunte nel contraddittorio delle parti, in virtù di un procedimento di assunzione anticipata della prova correlata a situazioni particolari di pericolo di dispersione dell'apporto probatorio, dunque ritenute indispensabili per l'acquisizione al processo di elementi necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta. Ne discende che, rispetto alla celebrazione dell'incidente probatorio, non possono operare termini perentori di espletamento previsti per la fase della indagine. Conclusione, questa, del tutto in linea con l'insegnamento del Giudice delle leggi (nella sentenza del 10 marzo 1994 n. 77), secondo il quale l'incidente probatorio non soggiace alle preclusioni temporali previste per lo svolgimento delle indagini preliminari.
5. Infondato è il secondo motivo di natura processuale, con il quale il ricorrente deduce la violazione degli artt. 495, comma 2, e 190 del codice di rito per avere la Corte d'appeLL rigettato le richieste a prova contraria rispetto all'esame del collaborante TU IO e del collaborante NI IU (punto 8.2. del ritenuto in fatto).
5.1. Con riguardo al rigetto della richiesta di assunzione di prove a seguito dell'esame del collaborante TU, del tutto correttamente il giudice di secondo grado ha evidenziato come il Tribunale avesse errato nel ritenere l'incombente probatorio non assolutamente necessRI ai fini del decidere laddove, trattandosi di atto richiesto a prova contraria, la relativa ammissibilità avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. Ed invero, il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006, Randazzo e altri, Rv. 235598). 21 Se non che, dato atto dell'erronea valutazione del Tribunale sul punto, la Corte territoriale ha proceduto ad un nuovo vaglio sulla ammissibilità delle prove contrarie dedotte alla stregua del combinato disposto degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., argomentando con una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e dunque insindacabile in questa sede di legittimità in ordine alla superfluità e manifesta irrilevanza delle prove richieste (segnatamente, ha ritenuto superfluo l'esame del M.LL Candela, in quanto concernente aspetti ampiamente sviluppati nell'istruttoria dibattimentale, e l'esame di Serra, in quanto attinente circostanze apprese de relato daLL TU;
ha stimato irrilevanti le ulteriori testimonianze richieste, in quanto concernenti le rapine subite da parte di esponenti del clan NI, ampiamente provate e non controverse).
5.2. Ad analoga conclusione si deve pervenire con riguardo alla eccezione di nullità per mancata ammissione della documentazione riguardante lo stato di salute psichica del collaborante IU NI. Premessa l'erroneità del criterio di valutazione prescelto dal primo giudice per negare l'acquisizione della documentazione sanitaria (stimata dal Tribunale non assolutamente necessaria ai fini del decidere), la Corte ha evidenziato come la documentazione in oggetto sia comunque superflua e manifestamente irrilevante, in quanto, da un lato, riguarda il profilo della compatibilità del NI con lo stato detentivo - aspetto diverso da queLL della attendibilità del propalante -, dall'altro lato, è risalente nel tempo rispetto al momento dell'assunzione dell'esame. Motivazione rispetto alla quale non può ravvisarsi alcuna iLLgicità o contraddittorietà argomentativa suscettibile di rilevare quale vizio di legittimità.
6. Infondato si appalesa anche il motivo con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia nonché omessa motivazione con riguardo alle richieste formulate nell'atto d'appeLL di assunzione di prove sopravvenute ai sensi dell'art. 603, comma 2, del codice di rito (punto 8.3. del ritenuto in fatto).
6.1. In linea generale, deve essere rilevato come le censure mosse dal ricorrente invero assai diffuse e puntuali - si connotino per una rilettura delle propalazioni dei collaboranti e, soprattutto, per una rivisitazione del giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito, proponendo una valutazione alternativa delle dichiarazioni, quanto alla loro affidabilità e tenuta e, quindi, alla loro portata e contenuti probatori. Come questa Corte ha avuto modo di affermare in relazione ai limiti del sindacato di legittimità in ordine al giudizio di credibilità soggettiva e di 22 attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti compiuto dai giudici di merito, la Corte di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con queLL eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo LL e altri, Rv. 246916). D'altra parte, questa Corte ha affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., SI e altri, Rv. 258153). Neanche aLLrché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, aLLrquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio (Cass. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, P.G. in proc. Riina, Rv. 214014). Ed invero, nella sede di legittimità, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, che non può non riverberare in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
6.2. Sotto diverso profilo, mette conto rilevare come i principi di diritto richiamati dai giudici di merito ai fini della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (pagine 49 e seguenti della sentenza impugnata) siano del tutto condivisibili, in quanto conformi all'insegnamento espresso da questa Corte anche a Sezioni Unite. In particolare, come chiarito da questo giudice di legittimità, ai fini di tale valutazione, il giudice deve sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante ed, infine, deve esaminare i 23 riscontri cosiddetti esterni, seguendo l'indicato ordine logico, di tal che non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri : elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Cass. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino ed altri, Rv. 192465). Principi che sono stati precisati ed affinati dalla più recente pronuncia, sempre a Sezioni Unite, secondo cui, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve necessariamente muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145). Su questa scia la Suprema Corte ha affermato che l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessRI minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Cass. Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman HM e altri, Rv. 247346). Ancora, del tutto correttamente i giudici di merito hanno richiamato i principali arresti di legittimità in punto di valutazione delle dichiarazioni de relato, in particolare, il pronunciamento a Sezioni Unite, secondo cui la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti 24 del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255143).
6.3. Ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo delle richiamate coordinate ermeneutiche in punto di valutazione della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, anche de relato, rese dai collaboratori di giustizia. Ed invero, dopo avere dato atto dei principi sopra indicati, la Corte d'appeLL ha proceduto ad un'analitica disamina delle minuziose e frantumate critiche mosse dal ricorrente al vaglio di credibilità/attendibilità compiuto dal giudice di prime cure, fornendo diffusa ed adeguata motivazione al riguardo. Alcun vizio logico giuridico è riscontrabile nel percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado, i quali non si sono sottratti dal rispondere ad ognuna delle innumerevoli censure sottoposte al proprio vaglio, e, dall'ampia motivazione provvedimento impugnato, letto anche in unione alla sentenza appellata e richiamata, non emergono lacune rispetto alle fondamentali deduzioni dell'appellante. Sul punto giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del controLL di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appeLL si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, aLLrquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Complessivo apparato argomentativo che certamente soddisfa i requisiti di completezza, aderenza alle risultanze degli atti, coerenza logica e conformità a diritto.
7. Una trattazione specifica merita la eccepita erroneità del criterio applicato secondo la prospettazione del ricorrente - dai giudici di merito ai fini della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI e TU (e, stando al ricorso, anche le dichiarazioni di NE e CA), laddove avrebbero valorizzato le ammissioni fatte da tali collaboratori circa l'esistenza di motivi di astio nei confronti dei soggetti accusati quale elemento di rinforzo della attendibilità di quanto riferito, affermando il principio del "rancore di riscontro". 25 7.1. A tale proposito, deve essere premesso che, nel fare proprie le considerazioni svolte dal Tribunale, con specifico riguardo alla posizione di NI in relazione ai suoi rapporti con il collaboratore Di IA SA (pagine 97 e seguenti), la Corte ha così argomentato: "anche l'eventuale vero e proprio sentimento di astio o rancore non può, di per se stesso, essere ritenuto aprioristicamente come indice di scarsa credibilità soggettiva del collaborante, dato che l'intenzione di nuocere alla persona verso cui si nutre rancore è perfettamente compatibile con una esposizione veritiera dei fatti ed anzi quest'ultima circostanza costituisce solitamente la migliore garanzia per un collaborante che volesse nuocere ad una persona chiamandola in reità ovvero in correità". Ancora, più avanti ha ribadito che "la credibilità soggettiva del collaborante deve essere sottoposta a rigoroso vaglio di attendibilità anche con riferimento ai rapporti pregressi tra i soggetti, vaglio ancor più penetrante qualora emergano ragioni di astio o rancore. Tuttavia, la mera sussistenza di dette situazioni non determina, automaticamente l'inattendibilità del dichiarante che va valutata nel suo complesso e con riferimento alla situazione concreta essendo possibile pervenire ad un giudizio positivo nonostante l'acclarata ricorrenza delle situazioni sopra dette. Considerazioni in tutto sovrapponibili la Corte ha svolto con riguardo alla posizione di TU IO in relazione ai suoi rapporti con UT ST (pagine 70 e seguenti).
7.2. Da quanto sopra esposto, si evince in modo netto che - contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente -, i giudici di merito non hanno valutato la rappresentata sussistenza di motivi di astio quale indice di maggiore credibilità dei propalanti e di quanto da essi riferito sancendo il principio del "rancore di riscontro", ma hanno affermato che l'esistenza di contrasti o di motivi di risentimento nei confronti del chiamato in reità o in correità non può di per sé costituire ragione di inattendibilità delle dichiarazioni, e che la rivelazione alla Autorità Giudiziaria di circostanze rispondenti al vero costituisce la "migliore garanzia" per vendicarsi nei confronti della persona accusata. Il principio affermato dai giudici di appeLL nella prima parte dell'argomentazione (secondo cui la sussistenza di un sentimento di rancore fra l'accusante e l'accusato non è suscettibile di minare aprioristicamente la credibilità le dichiarazioni) è corretto, in quanto perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non 26 può, di per sè, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza (Cass. Sez. 1, n. 2328 del 14/04/1995, Rv. 201293). Dall'altra parte, la seconda parte dell'argomentazione svolta dai giudici d'appeLL risponde ad una condivisibile massima d'esperienza, risultando ovvio che, laddove le dichiarazioni accusatorie siano ispirate dall'intento di vendicarsi nei confronti della persona verso la quale si abbiano ragioni di contrasto, il modo migliore (sebbene non l'unico) per ottenere tale risultato sia queLL di narrare circostanze veritiere (e non calunniose), da cui possa effettivamente discendere l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'A.G. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, in tale argomentare non può in nessun modo leggersi l'affermazione del principio secondo il quale la rivelazione circa l'esistenza di ragioni di acrimonia del collaborante verso il soggetto chiamato in reità o in correità possa indurre il giudice ad operare una valutazione meno approfondita sulla credibilità soggettiva del propalante, quasi che il riferito rancore costituisca esso stesso un elemento di riscontro delle dichiarazioni.
7.3. A comprova del fatto che mai la Corte distrettuale ha inteso affermare un principio siffatto, mette conto rilevare che, dopo avere argomentato nei termini sopra riportati sulla specifica eccezione dell'appellante sul punto, il giudice d'appeLL ha proceduto ad una attenta e rigorosa valutazione della credibilità soggettiva dei collaboratori (oltre che della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese), così da superare qualunque problematicità connessa alla rappresentata sussistenza di motivi di astio verso i chiamati in correità/reità. In ogni caso, i giudici del provvedimento impugnato hanno rilevato - con motivazione adeguata che, da un'attenta lettura delle dichiarazioni rese da - TU e da NI, non emerge una situazione di particolare acrimonia nei confronti rispettivamente di UT e di Di IA. Il che, a prescindere dalle precedenti considerazioni, rende priva di fondamento fattuale la dedotta eccezione.
8. Inammissibili sono i motivi con i quali il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione a diverse parti della sentenza, in particolare nelle parti in cui la Corte: 27 -- ha ritenuto insussistente il ragionevole dubbio che UT ST fosse soggetto, non intraneo al clan NI, bensì vittima di estorsione del clan stesso (punto 8.4. del ritenuto in fatto); - ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di 416-bis cod. pen. sulla base delle inattendibili dichiarazioni di IU NI e di IO TU, trascurando di considerare i plurimi elementi a favore indicati nell'atto d'appeLL (punto 8.5. del ritenuto in fatto); - ha ritenuto provata l'attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del clan da parte di UT e delle sue imprese, sulla base delle errate conclusioni delle perizie contabili su AL (punto 8.6. del ritenuto in fatto); - ha stimato integrato l'elemento soggettivo del reato di associazione mafiosa, nonostante il collaboratore di giustizia IU abbia riferito che le richieste di denaro a UT venivano giustificate con la "scusa" di dover pagare gli onorari degli avvocati, di tal che l'assistito ignorava che le somme erano destinate all'acquisto di armi per la guerra di mafia con la famiglia Tigna, circostanza incompatibile con l'affectio societatis (punto 8.8. del ritenuto in fatto).
8.1. In linea generale, deve essere rilevato come le sopra delineate censure all'apparato argomentativo svolto dai giudici di primo e di secondo grado consistano in critiche in merito alla valutazione espressa sulla credibilità soggettiva dei collaboratori e sulla attendibilità delle relative dichiarazioni, alla affidabilità dell'apporto conoscitivo acquisito mediante la disposta perizia contabile nonché alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudicanti sulla base di tali evidenze dell'istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., SI e altri, Rv. 258153). Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla legge n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità queLL di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa 28 integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa -e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis - Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). -8.2. In ogni caso, va rilevato che come si è già dato conto nel punto 3. del ritenuto in fatto la Corte territoriale ha passato puntualmente in rassegna gli - elementi posti a fondamento della prospettazione accusatoria fatta propria, secondo cui UT ST, in un primo momento vittima di estorsione da parte del clan NI, era poi diventato a tutti gli effetti intraneo alla societas sceleris, avendo piena coscienza e volontà di assicurare, con la propria condotta, un contributo alla realizzazione del programma criminoso ed alla permanenza in vita della consorteria criminale. In particolare, la Corte territoriale - richiamata e fatta propria l'amplissima trattazione nel provvedimento dei giudici di prime cure - si è soffermata sulle specifiche doglianze mosse nell'atto d'appeLL in punto di attendibilità dei collaboratori di giustizia, primi fra tutti NI IU e TU IO, senza trascurare di considerare gli specifici elementi di segno contrRI posti in luce dall'appellante (nella pagine 47 e seguenti della sentenza); ha trattato in modo specifico il motivo d'appeLL con il quale si era dedotta la natura meramente estorsiva del rapporto tra UT ed i NI (vedi pagine 199 e seguenti); ha dedicato un ampio capitolo ai profili economici (pagine 373 e seguenti della sentenza), non limitandosi a prendere passivamente atto delle conclusioni delle perizie contabili disposte, ma argomentando in modo puntuale in merito alle specifiche deduzioni mosse nell'atto d'appeLL. Ritiene il Collegio che la motivazione svolta dal giudice a quo in merito agli indicati profili sia senza dubbio completa e coerente, aderente alle emergenze degli atti nonchè conforme a logica e diritto, laddove, nell'addivenire alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione di UT ST all'associazione di stampo mafioso denominata clan NI, la Corte territoriale ha applicato correttamente consolidati principi di diritto e condivisibili massime d'esperienza.
8.3. Con specifico riguardo alla doglianza afferente la veste assunta da UT ST nella vicenda criminosa che ci occupa (di soggetto intraneo all'associazione criminale piuttosto che di mera vittima in quanto estorto dal clan), i giudici di merito hanno ricostruito la trama dei rapporti che legavano il ricorrente con il gruppo criminale NI attraverso la ragionata e ben argomentata valutazione degli apporti conoscitivi forniti dai collaboratori, hanno preso puntualmente in esame le doglianze dell'appellante e dato conto della insussistenza di una situazione di incertezza probatoria in relazione alla adesione 29 dell'imputato all'associazione. Sulla scorta della puntuale, coerente e logica motivazione svolta sul punto non v'è materia per ritenere che la Corte sia incorsa nella dedotta violazione del criterio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" codificato nell'art. 533, comma 1, del codice di rito.
8.4. D'altra parte, sul punto in oggetto, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi di dritto espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Cass. Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Sama', Rv. 242318). Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che UT ST non fosse un "imprenditore vittima" dell'associazione di tipo mafioso, dal momento che il ricorrente non si limitava a subire passivamente le intimidazioni volte ad ottenere un contributo economico provenienti di volta dal clan fra l'altro in termini economici assai consistenti -, ma veniva a patti con il sodalizio, rendendosi disponibile non solo a versare somme di denaro, ma anche a reinvestire capitali e merci di provenienza illecita nelle proprie imprese e, da tale relazione, traeva indubbi vantaggi, consistiti nella protezione da parte del clan da rapine ed estorsioni ai propri punti vendita, nella agevolazione negli acquisti e nella apertura di supermercati e, soprattutto, nel finanziamento dell'attività mediante gli investimenti compiuti da parte degli stessi membri della famiglia NI nel gruppo societRI a lui facente capo. Ciò consentiva all'imprenditore di espandere notevolmente l'ambito della propria attività, di imporsi sul territorio in posizione dominante e, quindi, di trarre ingenti guadagni economici per sé e la propria famiglia. Il che, secondo i principi affermati da questo giudice di legittimità, certamente integra la contestata partecipazione ad associazione mafiosa, dal stabiliva un rapporto momento che risulta provato che il ricorrente sinallagmatico con l'organizzazione criminale, tale da produrre vantaggi per per l'imprenditore nell'imporsi sul territorio in entrambe le parti, consistenti - per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi, posizione dominante e - utilità (Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2005, n. 46552; Cass. Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Rv. 248321).
8.5. Né il denunciato vizio di motivazione appare fondato alla luce del fatto che alcuni punti vendita AR, riconducibili a UT ST, siano stati oggetto di rapine da parte di esponenti del clan NI e che la rapina al furgone portavalori dell'istituto VI avesse ad oggetto anche denaro ed assegni di un supermercato AR appartenente all'imputato. 30 Come correttamente rilevato dalla Corte d'appeLL in risposta alle specifiche doglianze dedotte al riguardo nell'atto d'impugnazione (nelle pagine 295 e seguenti e, quanto alla rapina al portavalori, nelle pagine 313 e seguenti), tali circostanze, pur apparentemente disarmoniche col quadro d'accusa, non sono in effetti suscettibili di porre in dubbio la partecipazione di UT all'associazione. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come le rapine fossero state compiute per lo più da soggetti non legati al clan ma da "cani sciolti" e, pertanto, incontrollabili e che comunque il clan si attivava al fine, se non di prevenire, di contenere gli illeciti;
che, atteso l'enorme numero di punti vendita AR, dislocati in varie parti del territorio e non tutti riconducibili a UT (essendovi anche punti vendita gestiti dagli affiliati AR), era plausibile che l'organizzazione non fosse in grado di esercitare un controLL costante sui propri affiliati tale da impedire le spoliazioni in danno del ricorrente;
che le rapine ai furgoni AR erano state del tutto sporadiche (sei in venti anni) e che l'assalto al furgone della società VI aveva quale vittima la stessa società portavalori e non il ricorrente, il quale non avrebbe subito alcun danno essendo coperto da assicurazione, così come anche riferito da PL, ragioniere della società OU S.p.A.; che gli autori della rapina si preoccuparono comunque di far restituire a UT gli assegni rapinati cioè la parte più cospicua del bottino -, circostanza oltremodo sintomatica dei peculiari rapporti del ricorrente con la consorteria criminale. Ritiene il Collegio che nessun vizio logico sia rinvenibile nel sopra delineato iter argomentativo. Da un lato, la Corte ha ben spiegato - con argomentazioni insindacabili in questa sede in quanto immuni da censure logiche -, come il numero delle rapine commesse dagli affiliati al clan NI in danno di supermercati AR riferibili a UT (e non ad affiliati AR) siano numericamente limitate e come l'assalto al portavalori VI non possa ritenersi diretto aLL stesso UT. Dall'altro lato, il ragionamento svolto dalla Corte appare corretto sotto il profilo giuridico, laddove ai fini della partecipazione all'associazione per delinquere in special modo quella mafiosa che prevede particolari regole e rituali di adesione, rispetto assoluto del vincolo gerarchico e soprattutto la segretezza del vincolo associativo non è in alcun modo necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, di tal che, considerato il numero limitato di rapine commesse dagli affiliati al clan in danno degli esercizi commerciali di UT ST, è del tutto plausibile che gli autori dei delitti non fossero a conoscenza della adesione del ricorrente alla consorteria criminale. Circostanza dalla quale non può pertanto inferirsi l'estraneità del medesimo alla societas, a fronte della mole di elementi a carico evidenziati dai giudici di merito. 31 8.6. Insindacabili nella sede di legittimità sono le ampie considerazioni svolte in sentenza in merito ai profili economici rilevanti ai fini della prova della partecipazione di UT all'associazione per delinquere alla luce delle perizie contabili disposte (nelle pagine 373 e seguenti della sentenza). La sentenza impugnata non può, d'altra parte, ritenersi affetta da vizio di motivazione laddove la Corte, da un lato, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di fare proprie le conclusioni tecniche cui sono pervenuti i periti d'ufficio sulla base di dati obbiettivi, processualmente non controvertibili;
dall'altro lato, ha puntualmente argomentato - disattendendole in merito alle opposte osservazioni e deduzioni di parte svolte nell'atto d'appeLL.
9. Il ricorso è di contro fondato nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla condanna con riguardo al punto 2 bis del capo A). Il ricorrente ha eccepito la violazione del principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" sul presupposto che la Corte d'appeLL sarebbe pervenuta ad una conclusione opposta a quella assolutoria del Tribunale, sottovalutando gli elementi probatori di segno contrRI, operando una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella compiuta dal giudice di primo grado e, soprattutto, omettendo di rinnovare innanzi a sé l'esame del collaboratore FR FR, ritenendolo pienamente attendibile, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo grado, e così contravvenendo ai principi affermati dalla Corte Europea per di Diritti dell'Uomo (nella pronuncia 5 luglio 2011 AN c/Moldovia) e dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. 6, n. 16566 del 26/2/2013, Caboni Rv. 254623).
9.1. In via preliminare, devono essere ricordati i principi espressi da questa Corte, anche a Sezioni Unite, con riguardo ai requisiti della motivazione della sentenza che ribalti la decisione assolutoria oggetto d'appeLL. In particolare, questo giudice di legittimità ha affermato che il giudice di appeLL che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679). Ancora, si è chiarito che la sentenza di appeLL di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio 32 di appeLL, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638). Di recente, questa Corte ha ribadito che il principio dell""oltre ogni ragionevole dubbio", codificato nella norma di cui all'art. 533 cod. proc. pen., "presuppone che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appeLL suLL stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (Cass. Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 6 n. 1266 del 10/10/2012, Andrini, Rv. 254024). In un caso consimile a queLL di specie, questa Corte ha affermato che, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di appeLL che aveva riformato una sentenza di assoluzione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso limitandosi a valutare diversamente i medesimi dati probatori esaminati in prime cure) (Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869) Con particolare riguardo al caso in cui si tratti di prova fondata sulle dichiarazioni di imputati deLL stesso reato o di reato connesso (come appunto nella specie), questa Corte ha precisato che, nel caso di riforma da parte del giudice di appeLL di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il 33 secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi о diversamente valutati, trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell'economia della motivazione, in un processo nel quale siano determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti chiamanti in reità o in correità, non essendo sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessRI il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a queLL del giudice la cui decisione non si condivida (Cass. Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksi e altri, Rv. 241169).
9.2. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli indicati principi di diritto. Mette conto evidenziare come il Tribunale avesse assolto UT ST dalla imputazione - oggetto di contestazione suppletiva - di cui al punto 2 bis del capo A) (avente ad oggetto il cosiddetto Grande Progetto di espansione delle attività commerciali deLL UT a Palermo e provincia, attraverso l'apporto di diversi clan mafiosi, non più soltanto i NI ma anche i TA, DO e NO), ritenendo che, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AL, TT e PU pur ritenute credibili (in quanto dotate - ciascuna di coerenza interna, convergenti tra loro e con il quadro probatorio acquisito in ordine al ruolo economico deLL UT nell'ambito del clan NI) -, potesse ritenersi pienamente dimostrata soltanto la fase ideativa dell'operazione e che, di contro, non potesse ritenersi raggiunta la prova della realizzazione del progetto di espansione palermitana delle attività di UT - nei termini e con le modalità contestati -, stante il "vuoto probatorio" in relazione al periodo successivo al 1992. La Corte d'appeLL, ribadita la ricorrenza di tutti i requisiti per affermare l'attendibilità dei suddetti collaboranti e per conferire alle loro dichiarazioni pieno valore probatorio, è pervenuta ad una diversa conclusione al riguardo ed, in particolare, ha ritenuto provata l'effettiva realizzazione del "Grande Progetto" sulla scorta di una serie di elementi di fatto, quali: 1) la circostanza -provata - che l'espansione palermitana fosse frutto di un accordo con i clan e rientrasse, dunque, nel programma associativo;
2) il fatto che, nel periodo di riferimento, UT fosse inserito nel clan NI;
34 3) la circostanza che UT avesse effettivamente aperto centri AR a Palermo e provincia, assumendo una serie di partecipazioni in società che vedevano la presenza di soggetti legati a vRI titolo ad ambienti mafiosi.
9.3. Ritiene il Collegio che la Corte d'appeLL, nell'addivenire a tale conclusione, non abbia adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria dovessero ritenersi errate da un punto di vista fattuale, logico o giuridico, né ha compiutamente considerato i contributi offerti dalla difesa nel giudizio di appeLL, nella sostanza limitandosi a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di prime cure, senza dare adeguata ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata alla propria ricostruzione della vicenda. In primo luogo, deve essere posto in risalto come la contestazione di cui al punto 2 bis del capo A) concerna una condotta che si innesta nella condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (il clan NI) delineata nel capo A) della rubrica. Nella contestazione suppletiva rimangono invero intatte le modalità del contributo offerto dall'imputato alle cosche mafiose ed identici il centro criminale di riferimento (il clan NI) ed il quadro delle alleanze tra lo stesso clan ed altre organizzazioni criminali, prevedendosi quale unico elemento di novità una più ampia articolazione territoriale delle condotte incriminate. Ebbene, dopo avere dato atto del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori AL, TT e PU ritenute credibili e pertanto - pienamente utilizzabili, in linea con le valutazioni del Tribunale - concernono fatti avvenuti sino al 1992 e quindi la sola fase di programmazione del "Grande Progetto", il giudice di secondo grado ha stimato di poter superare il "vuoto probatorio", delineato dal primo giudice quanto alla fase esecutiva, sostanzialmente valorizzando la (sola) circostanza che UT, provatamente inserito nel clan NI, avesse in effetti aperto dei supermercati AR nel territorio della Sicilia occidentale ed ha pertanto ritenuto provata - secondo un ragionamento di inferenza logica - la contestata attuazione del programma di espansione imprenditoriale. Se non che, nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale non ha tenuto in adeguato conto le deduzioni ed i contributi probatori evidenziati nella memoria prodotta aLL stesso giudice d'appeLL dalla difesa di UT ST, che il Collegio avrebbe invece dovuto valutare. Ed invero, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite, l'imputato, per quanto carente di interesse all'appeLL, ha comunque la possibilità di prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, 35 pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In tale ipotesi, al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale, e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Cass. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093). In particolare, la Corte territoriale ha omesso di tenere in adeguato conto i contributi conoscitivi forniti dai collaboratori di giustizia e da alcuni esponenti delle forze dell'ordine circa l'assenza di evidenze di un'espansione imprenditoriale del clan NI nella Sicilia Occidentale. Il giudice d'appeLL non ha adeguatamente considerato né argomentato sul punto che i collaboratori - - IU e NI avevano escluso che il clan NI avesse contatti con i clan palermitani per l'espansione imprenditoriale nella Sicilia occidentale. Tale circostanza avrebbe dovuto, di contro, essere attentamente vagliata dalla Corte, laddove si consideri che, come già evidenziato, la realizzazione del "Grande Progetto" aveva ad oggetto l'espansione degli interessi del clan NI nella parte occidentale dell'isola, tale essendo l'ipotesi accusatoria recepita nella contestazione. La Corte avrebbe dunque dovuto spiegare in modo adeguato e puntuale con "motivazione rafforzata", dal momento che ribaltava il giudizio assolutorio di primo grado - le ragioni per le quali un esponente di rilievo deLL stesso clan avesse escluso la concretezza di tale sviluppo imprenditoriale, che secondo l'ipotesi d'accusa veniva portato in esecuzione proprio dall'imprenditore "di riferimento" deLL stesso clan NI, id est da UT. Ancora, la Corte non ha adeguatamente delibato le dichiarazioni rese dal M.LL SS, quanto all'assenza di emergenze nel senso di attività economiche comuni fra il clan NI e la mafia nissena. Il giudice d'appeLL non ha ben spiegato come l'effettiva realizzazione del "Grande Progetto" di espansione del clan NI verso la Sicilia occidentale con il diretto coinvolgimento dei clan mafiosi operanti in tale parte dell'isola possa conciliarsi con la circostanza che, in uno dei "pizzini" sequestrati nel covo del capomafia NO AR (alcuni dei quali obbiettivamente attestanti l'interesse di Cosa NO siciliana verso i supermercati a insegna "AR"), il capo storico di Cosa NO affermasse in modo netto di non avere "agganci" con Catania.
9.4. Soprattutto, la Corte territoriale ha valorizzato ai fini del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FR FR in merito alla riconducibilità di tutti i supermercati AR agli 36 interessi di "Cosa NO" siciliana, operando una valutazione di attendibilità del propalante diversa da quella compiuta dal giudice di primo grado: in particolare, la Corte ha ritenuto che nessuno dei profili di criticità evidenziati dal Tribunale potesse ritenersi fondato ed ha, quindi, attribuito "rassicurante valenza probatoria" alle dichiarazioni accusatorie rese dal predetto. Il che, oltre a integrare il vizio di motivazione sopra delineato al punto 9.3., si pone in contrasto anche con i principi di diritto affermati dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e da questo giudice di legittimità. La Corte Europea ha invero affermato che, in caso di condanna in appeLL dell'imputato assolto in primo grado fondata sulla diversa valutazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa, è necessRI, secondo le regole dell'equo processo, che la Corte d'appeLL proceda ad una nuova audizione dei testimoni in modo da poter udire i medesimi personalmente e valutare la loro attendibilità, non operabile mediante una semplice lettura delle parole verbalizzate (provvedimento del 5 luglio 2011 nel caso AN c/ Moldova). Questa Corte ha quindi chiarito che il giudice di appeLL per riformare "in peius" una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile (Cass. Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623; Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa Rv. 259107). Il principio affermato dalla Corte europea sulla scorta del principio all""equo processo" sancito dall'art. 6 CEDU ha, del resto, un solido fondamento costituzionale nel disposto nell'art. 111 Cost., laddove sancisce il principio del giusto processo, con piena coerenza dei sistemi interno e europeo sul tema dei diritti e delle garanzie dell'imputato. E' del tutto ovvio che si dovrà procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa solo ed in quanto, avuto riguardo al complessivo apparato argomentativo svolto nella sentenza d'appeLL, la prova risulti essere stata ritenuta decisiva ai fini del ribaltamento del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non essendovi di contro materia per far valere nessuna lesione - del diritto al giusto, o all'equo, processo.
9.5. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la Corte d'appeLL di Catania sia pervenuta ad una valutazione in ordine alla attendibilità di FR FR diversa da quella compiuta dal Tribunale e che il contributo dichiarativo del collaboratore sia stato ritenuto determinante seppure non - l'unico ai fini del ribaltamento del giudizio di penale responsabilità 37 dell'imputato. Nell'economia della decisione, si tratta dunque di una prova decisiva. Ne discende che, in ossequio ai principi sopra delineati, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere ad una nuova audizione del collaboratore di giustizia innanzi a sè. La sentenza deve pertanto essere annullata in ordine a tale imputazione, con rinvio al giudice d'appeLL per nuovo giudizio sul punto.
9.6. Dall'annullamento di tale punto della sentenza discende l'assorbimento dei motivi di ricorso concernenti: - il dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. (punto 8.9. del ritenuto in fatto); - il vizio di motivazione in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche (punto 8.10. del ritenuto in fatto); la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'originaria disciplina dell'art. 416-bis cod. pen. (punto 8.11 del ritenuto in fatto); - la dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in mancanza del presupposto della pericolosità sociale (punto 8.14. del ritenuto in fatto). Soltanto all'esito della valutazione in ordine alla integrazione o meno del segmento di partecipazione alla consorteria criminale di cui al punto 2 bis del capo A), la Corte potrà e dovrà procedere a rivalutare la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della evidenziata condizione di incensuratezza e della posizione di soggetto già vittima di estorsione da parte del clan mafioso, l'esatto momento finale della contestazione di partecipazione ad associazione e la sussistenza della pericolosità sociale. 10. Fondati sono anche i motivi concernenti la riforma della sentenza di primo grado in punto di confisca (punti 8.12 e 8.13. e 9.3. del ritenuto in fatto), di tal che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio quanto alla confisca ex art. 12-sexies legge del 7 agosto 1992, n. 356, ed annullato con rinvio quanto alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. 10.1. Quanto al primo motivo di doglianza, giova porre in risalto come, in sentenza, il Tribunale abbia disposto la confisca soltanto ai sensi dell'art. 416- bis, comma 7, cod. pen., escludendo la sussistenza dei presupposti della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1992. Nel proporre appeLL avverso la sentenza di primo grado, il Procuratore generale non ha mosso alcun rilievo avverso la decisione assunta dal giudice di 38 primo grado suLL specifico punto concernente la mancata adozione del provvedimento ablatorio in relazione al citato art. 12-sexies, di tal che in relazione ad esso si è formato il giudicato parziale implicito insuperabile da parte della Corte d'appeLL in sede di sentenza. Costituisce invero principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte queLL secondo quale, in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato ai fini della confisca obbligatoria a norma dell'art. 12-sexies decreto legge dell'8 giugno 1992, n. 306 (poi convertito con la legge n. 356/1992), è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, al giudice d'appeLL non è consentito disporre il sequestro preventivo di cui all'art. 12-sexies, comma 4, D.L. n. 306 del 1992, in quanto ciò avverrebbe in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius" (Cass. Sez. 6, n. 10346 del 07/02/2008, Rv. 239087). La sentenza sul punto deve pertanto essere annullata senza rinvio. 10.2. Quanto alle doglianze afferenti la confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, c.p., giova premettere come il giudice di prime cure avesse delimitato l'ambito della ablazione al solo 15% delle quote societarie in sequestro appartenenti all'imputato ed a società di cui egli è socio e, nella stessa misura percentuale, di tutti i beni appartenenti alle società predette e come il giudice di secondo grado sia addivenuto ad una diversa determinazione sul punto in - senso gravemente peggiorativo -, disponendo la confisca su tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro del Gip di Catania del 28 settembre 2001, avente ad oggetto l'integralità delle quote societarie, in OU S.p.A. ed in altre società, riferibili all'appellante. 10.3. Ritiene il Collegio che la motivazione svolta sul punto non possa ritenersi adeguata e che pertanto la sentenza debba essere annullata in relazione ad esso. In primo luogo, va ribadito quanto già osservato supra sub paragrafo 9.1., e cioè che, nell'ipotesi in cui si tratti di sentenza che riformi la decisione oggetto d'impugnazione, il giudice di appeLL ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679). 39 сер La Corte avrebbe pertanto dovuto motivare in modo puntuale e approfondito sulle ragioni per le quali, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. dovesse estendersi all'intero patrimonio societRI facente capo al ricorrente. 10.4. Sotto diverso aspetto, deve essere rimarcato come il giudice d'appeLL non abbia spiegato in modo convincente, logico e giuridicamente corretto, le ragioni per le quali, dopo avere ricostruito la "storia" dell'ingresso di UT ST nella consorteria criminale e dato atto che lo stesso, prima di tale affiliazione, era comunque un imprenditore affermato (tanto da essere oggetto di sistematiche richieste estorsive da parte del clan mafioso), abbia poi disposto la confisca dell'intero patrimonio sociale facente capo all'imputato, così ritenendolo - nella sostanza integralmente strumentale alla realizzazione del delitto - - associativo o, comunque, integralmente provento dell'attività delittuosa o reimpiego della stessa. Con una motivazione che si appalesa contraddittoria o comunque carente in quanto apodittica. 10.5. Ritiene il Collegio che, ferma la legittimità del provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. - non essendo revocabile in dubbio la sussistenza dei presupposti dell'an dell'ablazione, che appunto consegue de iure in caso di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa con riguardo ai beni strumentali rispetto alla realizzazione del delitto ed ai beni che costituiscono prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego -, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto fornire puntuale ed adeguata motivazione in relazione aLL specifico aspetto concernente il quantum da sottoporre a confisca. Secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità (espresso in tema di sequestro funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen.) ai fini dell'adozione del provvedimento ablatorio in via cautelare del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società (Cass. Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073). Ai fini del sequestro funzionale alla confisca dei beni di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione tra i cespiti e l'ipotizzata attività illecita del soggetto agente (Cass. Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera e altro, Rv. 257709). 4 040 A maggior ragione i suddetti principi devono trovare applicazione in caso di confisca adottata in sentenza, suscettibile di divenire cosa giudicata e di comportare l'ablazione in via definitiva del bene sottopostovi. 10.6. Non condivisibile si appalesa, d'altra parte, il principio di diritto affermato dai giudici di secondo grado aLLrchè hanno giustificato l'ablazione dell'intero pacchetto societRI facente capo a UT sul presupposto che, da un lato, la società ha costituito lo strumento operativo attraverso il quale è stato attuato il reimpiego di profitto dell'attività delittuosa dell'associazione mafiosa, e che, dall'altro lato, l'impiego occulto di denaro proveniente dall'associazione criminale in una società commerciale dunque in un'attività dinamica e non statica - impedisce di seguire l'impostazione pro quota del Tribunale. Ribadito che la motivazione svolta dalla Corte sul punto avrebbe dovuto essere particolarmente attenta atteso che si procedeva ad un ribaltamento - della impostazione della sentenza di primo grado -, devono essere riaffermati i principi già sopra esposti nel paragrafo 12.3., alla stregua dei quali la confisca ex art. dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. può avere ad esclusivo oggetto i beni rispetto ai quali sia dimostrata l'esistenza di una stretta correlazione rispetto all'ipotizzata attività illecita del soggetto, in termini sia di strumentalità rispetto alla realizzazione del programma criminoso, sia di derivazione dall'attività delittuosa (quale prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego). Se ne inferisce che, in tutti i casi in cui non ci si trovi in presenza di una "impresa mafiosa" nella quale vi sia cioè totale sovrapposizione fra la - compagine associativa e la consorteria criminale o, comunque, l'intera attività d'impresa sia "inquinata" dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti -, il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale e attività illecita e, specificamente, in ordine alla strumentalità di parte o di tutta l'azienda rispetto alla realizzazione degli scopi della consorteria criminale ovvero di investimento e quindi di reimpiego - dei capitali illeciti nel circuito imprenditoriale. La natura obbligatoria del provvedimento ablatorio previsto dall'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. impone invero una rigorosa determinazione del quantum confiscabile. Motivazione rigorosa sul punto che, nel caso di specie, risultava tanto più necessaria in considerazione del fatto che la Corte territoriale, da un lato, aveva dato atto, nei precedenti passaggi dell'ampia motivazione svolta, che il gruppo societRI facente capo a UT ST non costituisce una "impresa mafiosa" in senso tecnico;
dall'altro lato, procedeva ad una riforma in senso gravemente peggiorativo della sentenza del giudice di primo grado proprio in 41 relazione alla decisione sulla confisca, di tal che avrebbe dovuto illustrare con particolare cura le specifiche ragioni a giustificazione dell'ablazione integrale dei beni facenti capo all'imputato. 11. Manifestamente infondato è invece il motivo aggiunto di cui al punto 9.1. del ritenuto in fatto, con il quale il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al fatto oggetto del punto 2 bis capo A) della rubrica, in quanto ad avviso del ricorrente si tratterebbe di fatto, non diverso, ma nuovo. - Al riguardo si deve invero rilevare come questa Corte sia già stata investita della questione de qua, nell'ambito di questo stesso procedimento, in sede di ricorso avverso l'ordinanza del 16 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Catania riteneva inammissibile la contestazione suppletiva in oggetto (disponendo la trasmissione degli atti al P.M. in sede ex art. 521 c.p.p.) e respingeva le richieste probatorie del requirente concernenti la suddetta contestazione suppletiva (Cass. Sez. 2, 14/01/2009, n. 8054). Nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, questo giudice di legittimità ha chiarito, in modo del tutto esplicito, che si tratta di "fatto diverso, invero, e non fatto nuovo, come abilmente suggerisce l'attenta difesa dell'imputato, dal momento che i termini della modifica dell'imputazione lasciano intatte le modalità del contributo offerto dall'imputato alle cosche mafiose e l'identità del centro criminale di riferimento (il clan NI), senza innovare nemmeno in ordine al quadro delle alleanze tra lo stesso clan e altre organizzazioni criminali, solo genericamente delineato alla stregua della contestazione originaria, l'unico elemento di novità essendo quindi costituito dalla più ampia articolazione territoriale delle condotte incriminate". Considerazioni, queste, che mantengono validità e vanno ribadite anche in questa sede, laddove, all'esito della celebrazione del giudizio di primo e di secondo grado, i termini formali e sostanziali - della contestazione di cui al - punto 2 bis del capo A) sono rimasti del tutto invariati, così come il contesto associativo in cui, anche a tenor di imputazione, la condotta in oggetto si inserisce. 42
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/1992. Annulla la stessa sentenza limitatamente al punto 2-bis del capo A) della imputazione nonché alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte d'AppeLL di Catania sui predetti punti. Rigetta il ricorso deLL UT nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso in Roma il 4 giugno 2014 Il consigliere estensore Il Presidente Fran Ippolito Alessandra Bassi Frache for DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2014 A EM DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO|| PR Piera Esposito 43