Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali.
Commentari • 2
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Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2017, n. 38222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38222 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
38222-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.1765 Aldo Cavallo Presidente - UP -25/05/2017 Donatella Galterio R.G.N. 10681/2017 Gastone Andreazza Giovanni Liberati Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La AI NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2016 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Italia Mendicini in sost. Avv. Noto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2016, il Tribunale di Agrigento ha condannato La AI NI in ordine al reato di cui all'art. 5 lett. a) legge n. 283 del 1962, perché quale legale rappresentate della "Cuor di pizza srl" deteneva per la vendita 66 pezzi di scamorza affumicata del peso unitario di Kg 2 contenenti grassi diversi da quelli del latte, alla pena sospesa di € 5.000 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 507 cod.proc.pen. e l'inutilizzabilità delle testimonianze irritualmente ammesse in quanto non indicate nella lista ex art. 468 cod.proc.pen. dal Pubblico Ministero, da questi richieste tardivamente in assenza di deposito della lista testimoniale, e dopo avere aderito alla rinuncia degli stessi testi indicati nella lista dei testimoni della difesa. Richiama il ricorrente il principio secondo cui la decadenza della prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero da parte del Giudice di una prova alla quale un'altra parte vi abbia rinunciato, ed evidenzia che, nel caso in esame, il Giudice aveva recuperato, ex art. 507 cod.proc.pen., i testimoni indicati nelle lista testimoniale dalla difesa e da questa rinunciati senza opposizione del Pubblico Ministero e revocati, con ordinanza, del Giudice. ✓ ✓ ✓ ricorso2.2. Con il secondo motivo rso deduce l'erronea pronuncia di Ас condanna a fronte di un quadro probatorio non chiaro in quanto i prodotti oggetto del controllo non erano destinati alla vendita;
lamenta, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Deve darsi atto che, con ordinanza in data 23 dicembre 2016, la Corte d'appello di Palermo ha convertito l'atto di appello proposto da La AI NI avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato alla pena di € 5.000,00 di ammenda, in ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 ळू cod.proc.pen. Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, 2 la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092).
5. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Non sussiste il denunciato vizio di erronea interpretazione dell'art. 507 cod.proc.pen. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo osservato come il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod.proc.pen. non può essere limitato a quei mezzi di prova aventi carattere di novità nel senso che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali, poichè il requisito della "novità" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268857; Sez. 6, n. 10561 del 16/03/1998, Grimaldi, Rv. 211719). In tale ambito è stato, anche, affermato che il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, اهو previsto dall'art. 507 cod. proc.pen., può essere legittimamente esercitato dal giudice anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 1. (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, P.G. in proc. Milano, Rv. 259137). Al proposito, se la formazione della prova in dibattimento è rimessa al potere di indicazione e richiesta delle parti ed è soggetta a precise regole per assicurare la possibilità di conoscere prima del dibattimento le prove che l'altra parte processuale intende introdurre, si da consentire il diritto di difesa con l'esercizio del diritto alla prova contraria, principio che ha portato parte della giurisprudenza della Suprema Corte a ritenere inutilizzabile la prova testimoniale assunta nel dibattimento ma tardivamente indicata nella lista depositata ex art. 3 468 cod.proc.pen., osserva il Collegio come il principio dispositivo in materia di prova non sia incondizionato. L'opzione in favore del principio dispositivo sancita dall' art. 190 cod.proc.pen. subisce plurime deroghe, essendo previsto l'intervento dei poteri istruttori d'ufficio nel giudizio dibattimentale ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen., e nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. e nel giudizio abbreviato, ai sensi dell'art 441 comma 5 cod.proc.pen., dopo la modifica del giudizio abbreviato ad opera della legge n. 479 del 1999. Occorre, inoltre, considerare che le deroghe al principio dispositivo sono state ritenute compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall'art. 111 Cost., comma 2, atteso che la prova testimoniale ammessa d'ufficio a norma dell'art. 507 cod. proc.pen., al pari della prova ammessa su richiesta delle parti, è assunta nel rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell'esame diretto e controesame stabilite dall'art. 498 c.p.p. (in tal senso Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907; Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606). Ma non solo, proprio le citate S.U., n. 11227 del 06/11/1992 hanno stabilito: a) che il potere del giudice di assunzione, anche d'ufficio, di mezzi di prova ben puo' essere esercitato anche se si tratti di prove dalle quali le parti siano decadute - per mancata o irrituale indicazione nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. - dovendo intendersi per prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (cosi' come dell'art. 603) tutte quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute;
b) che tale potere suppletivo non trova ostacolo nella circostanza che non vi sia stata alcuna acquisizione probatoria ad iniziativa delle parti, dato che la locuzione "terminata l'acquisizione delle prove" indica non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale - nell'ipotesi normale in cui tali acquisizioni vi siano state può avvenire l'assunzione delle nuove prove. E sempre in tema, di poco successiva alla citata sentenza è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 26 marzo 1993 che, investita della legittimità costituzionale dell'art. 507 cod.proc.pen., ha affermato che nel processo accusatorio nel quale l'oralità e il contraddittorio nella formazione della prova e della accentuata terzietà del Giudice sono i principi cardine, non può trascurarsi che «"fine primario ed ineludibile del processo penale non puo' che rimanere quello della ricerca della verità" (sentenza n. 255 del 1992), e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione) -che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate - nonché' al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr. sentenza n. 88 del 1991 cit.) non sono consone norme 4 di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione (cfr. la sentenza n. 255 del 1992)». Alla stregua di siffatti principi, pienamente condivisi dal Collegio, deve affermarsi che il potere officioso del Giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova esercitato nel perseguimento dell'interesse della ricerca della verità in vista della punizione delle condotte penalmente sanzionate, non trova un limite nel potere dispositivo in materia di prove delle parti ed è esercitabile anche per l'assunzione di prove da cui le parti sono decadute o vi abbiano rinunciato, purchè ne ricorra l'assoluta necessità. L'affermazione del principio sopra enunciato non si pone in contrasto con quanto oggetto di segnalazione di contrasto da parte del MA (rel. 6/14) sul rilievo che il tema oggetto del segnalato contrasto verte sull'inutilizzabilità della prova testimoniale indicata nella lista depositata dopo termini, in assenza di provvedimento di assunzione d'ufficio ex art. 507 cod. proc.pen., situazione diversa da quella oggetto di scrutinio, nel quale il Giudice aveva disposto رشد Ас l'assunzione dei testimoni ex art. 507 cod. proc.pen. con provvedimento. Nel caso in esame, correttamente il Giudice ha disposto l'assunzione delle testimonianze dei verbalizzanti ispettori del Ministero delle politiche agricole che avevano effettuato l'accertamento, EL, IS e DI, testi indicati nella lista delle difesa, non contenuti nella lista del P.M. (per mero errore nella compilazione di questa), rinunciati dalle parti e la cui audizione era assolutamente necessaria per la prova dei fatti contestati all'imputato. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
6. Nel merito il ricorso è, parimenti, infondato in quanto non prospetta un vizio riconducibile nel novero dell'art. 606 cod.proc.pen. perché diretto a richiedere alla corte una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede श्री di legittimità, come evincibile dall'epilogo assolutorio. A prescindere da tale assorbente argomentazione, la sentenza è congruamente motivata sotto tutti i profili sia in ordine alla detenzione per la vendita di 66 pezzi di scamorza contenenti grassi diversi da quelli del latte, alla finalità della vendita, essendo fuori discussione l'attribuibilità della condotta materiale all'imputato. Pal AK doglianza7. Infine, generica è doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod.pen. limitandosi il ricorrente a lamentare "l'omesso riconoscimento" e sul diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. esclusa, quest'ultima, con motivazione congrua e corretta in diritto (pag. 5). 5 8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/05/2017 Il Consigliere ensore Il Presidente Emanue Aldo Cavallo "Aldo Coell DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luanal Mariant 9