Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2017, n. 38222
CASS
Sentenza 25 maggio 2017

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Massime1

Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali.

Commentari2

  • 1Art. 606 - Casi di ricorso
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2017, n. 38222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38222
Data del deposito : 25 maggio 2017

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