Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 31882
CASS
Sentenza 30 giugno 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, nè la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cod.proc.pen. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha rigettato la censura difensiva avverso la rimessione in termini del Pubblico Ministero, per il deposito della lista testimoniale, nonostante non ricorresse alcuna fondata e documentata ragione per il ritardo).

Commentari2

  • 1Lista testi depositata in ritardo, ma la verità esige .. sacrifici (Cass. 46147/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019

    Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …

     Leggi di più…

  • 2Ti sposi solo per l'eredita' .. è diffamazione (Cass. 31434/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 31882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31882
Data del deposito : 30 giugno 2016

Testo completo