Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
L'ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, nè la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cod.proc.pen. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha rigettato la censura difensiva avverso la rimessione in termini del Pubblico Ministero, per il deposito della lista testimoniale, nonostante non ricorresse alcuna fondata e documentata ragione per il ritardo).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 31882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31882 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
3 1 8 8 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA ه ت ق س ی م In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 185412016 Giovanni Diotallevi Presidente - Luciano Imperiali UP 30/06/2016 - Marco Maria Alma Relatore - R.G.N. 5249/2015 Stefano Filippini Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 7/7/2014 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Carmela D'Errico sostituto processuale dell'avv. Alessandro Orlando, che ha concluso riportandosi al contenuto del ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 luglio 2014 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2011 del Tribunale di Vasto con la quale DO TT era stato dichiarato colpevole del reato di usura continuata (artt. 81 cpv., 644, commi 2 e 3, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato a pena ritenuta di giustizia. I fatti کار risalgono ad un arco temporale compreso tra 1° settembre 1998 ed il 23 ottobre 2006. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato personalmente, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. c), in relazione all'art. 468 cod. proc. pen. per essere il Pubblico Ministero, pur in presenza di opposizione della difesa dell'imputato, rimesso in termini per il deposito della lista dei testimoni nonostante non ricorresse alcuna fondata e documentata ragione per il ritardo che aveva determinato il superamento del termine di legge.
2.2. Violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per vizi di motivazione con riferimento alle ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione ai tre episodi di usura in contestazione in relazione ai quali non si sarebbe tenuto conto delle contraddizioni segnalate nell'atto di appello e nelle quali era incorsa la persona offesa costituita parte civile nonché dei vizi emergenti dall'elaborato peritale relativo ai rapporti economici intercorsi tra le parti.
2.3 Violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 57 e segg. cod. proc. pen. (probabilmente 157 e segg. cod. pen. ndr.) essendosi i primi fatti di - usura risalenti al dicembre 1998 prescritti prima del giudizio di primo grado e comunque tutti i fatti prescritti prima del giudizio di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità «L'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l'art. 507 cod. proc. pen. consente al giudice di assumere d'ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod. proc. pen. » (Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, dep. 2014, Tardiota, Rv. 259049; Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Cascio, Rv. 246873).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione 2 del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. in sede di controllo dellaAl Giudice di legittimità è infatti preclusa motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio (ivi compresa l'attendibilità dei testimoni), preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è -e resta - giudice della motivazione. Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.
3. Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. Pacifico è che, in tema di prescrizione del reato di usura, il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452) come del resto previsto dall'art. 644-ter cod. pen. Ora sulla base della ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenza di merito è emerso che quanto al primo finanziamento della somma di Lire 15.000.000 lo stesso venne erogato nel settembre del 1998 ed il pagamento degli interessi usurari venne completato nei tre mesi successivi e, quindi, al più tardi entro la fine dello stesso anno. Pacifico è quindi che in ordine a tale fatto-reato il termine di prescrizione era ampiamente decorso già prima della conclusione delle fasi di merito del processo. Analogo discorso non può invece essere effettuato con riguardo agli altri due fatti di usura in contestazione all'imputato, risultando accertato in fatto una protrazione delle condotte quantomeno fino al 2006 in relazione al pagamento degli interessi usurari ed alla costituzione di una permanente garanzia reale al fine dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla parte lesa. 3 ها 4. Alla luce di quanto sopra evidenziato deve quindi disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo episodio di usura relativo al prestito di Lire 15.000.000 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Poiché peraltro a seguito di tale annullamento si rende necessario procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato e poiché sulla base del contenuto delle sentenze di merito non risulta possibile per l'odierno Collegio procedere alla individuazione ed al conseguente scorporo della pena irrogata per tale fatto, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia perché a ciò provveda. Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in relazione ai restanti due episodi di usura oggetto di contestazione con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine agli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al primo episodio di usura relativo al prestito di Lire 15.000.000 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso relativo agli altri due episodi contestati;
dichiara irrevocabile la responsabilità dell'imputato in ordine ai medesimi episodi. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena. Così deciso il 30/06/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Marco Maria Alma Ellew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 LUG. 2016 IL ASSAZION CANCELLIERE EMAD Claudia Pianelli SU TE OR 4