Sentenza 8 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi <
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2010, n. 39241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39241 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1340
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 23252/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AN nato il [...];
avverso l'ordinanza del 16/04/2010 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Castaldo Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con ordinanza del 4/3/2008, il g.i.p. del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di CH CO, fra l'altro, per i reati di tentato omicidio ed omicidio nei confronti di NT Di SA e ET RO.
p.
2. Con ordinanza del 17/04/2008, il Tribunale del Riesame di Napoli, annullava l'ordinanza di custodia cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
Avverso la suddetta ordinanza, veniva proposto ricorso per cassazione dal P.m. e questa Corte, con sentenza del 10/12/2008, annullava con rinvio osservando che "il Tribunale non ha tenuto conto che il riscontro esterno non deve avere (o può non avere) lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità: e la valutazione sulla idoneità e congruità della ed corroboration dovrà pertanto essere effettuata con riferimento a tale regola di giudizio e tenendo conto di tutti gli elementi complessivamente emersi a carico dell'indagato".
p.
3. Con ordinanza del 29/06/2009, il Tribunale, in sede di rinvio confermava l'ordinanza del g.i.p..
Proposto ricorso per cassazione da parte del HI, questa Corte, con sentenza del 26/11/2009, annullava nuovamente con rinvio la predetta ordinanza rilevando che "l'ordinanza impugnata non si è uniformata alla motivazione della sentenza di rinvio, che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 17 aprile 2008 proprio perché le nuove dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riferimento a entrambi gli episodi delittuosi sono state valutate in via del tutto autonoma e senza tenere conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che già sul punto specifico avevano reso importanti contributi collaborativi, ritenuti insufficienti dal Tribunale in sede di prima valutazione dei fatti. Il Giudice di rinvio procederà alla valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tenendo conto, come già prescritto con la sentenza di annullamento della precedente ordinanza, della regola per cui il riscontro esterno non deve avere consistenza di prova autonoma, perdendo in caso contrario la sua stessa funzione di conferma, e, nel merito, di tutti gli elementi di prova, generica e specifica, complessivamente acquisiti all'indagine".
p.
4. Con ordinanza del 16/04/2010, il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, confermava nuovamente l'ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare in carcere per i reati di duplice tentato omicidio di Di SA e ET e per i reati satellite (capi G - G1 - G2) e per il duplice omicidio di Di SA e ET e reati satelliti (capi H - H1 -H2).
Il Tribunale dopo avere richiamato i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione nelle due sentenze di annullamento e dopo avere confutato gli argomenti esposti dalla difesa, concludeva rilevando per l'esistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente costituiti:
- innanzitutto dall'accusa formulata dal correo e collaboratore di giustizia Di IA LO la cui narrazione aveva trovato conferma nella piena corrispondenza con le vicende criminali accertate nel dibattimento celebratosi presso il Tribunale di Nola;
- dalle accuse precise dei due collaboratori OL e FI, nonché in altre dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia;
- dal fatto che, nonostante un'ampia difesa tecnica, non erano stati indicati punti di serio contrasto delle dichiarazioni di accusa, ne' argomenti che potessero giustificare un dubbio sull'attendibilità dei vari collaboratori ne', comunque, ragioni per le quali collaboratori che avevano sino ad allora fornito indicazioni che erano apparse veritiere dovessero accusare falsamente il HI.
p.
5. Avverso la suddetta ordinanza, il HI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto nuovamente ricorso per cassazione deducendo MANCANZA - CONTRADDITTORIETÀ - MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, nonché VIOLAZIONE dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non aveva effettuato, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità o reità, quel procedimento logico, reiteratamente enunciato dalla S.C., secondo il quale, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici. In secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza e spontaneità. Infine, vanno esaminati i riscontri esterni i quali devono essere indipendenti ed autonomi dalla principale chiamata di correità, riguardanti la persona dell'accusato e relativi al fatto addebitato.
Il ricorrente, infatti, quanto alle dichiarazioni accusatorie rese da Di IA LO, rileva che il Tribunale non aveva valutato la credibilità del medesimo, pur avendo affermato che aveva fatto una scelta di collaborazione per ragioni pratiche: il che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a valutare con particolare rigore e severità la credibilità del suddetto collaboratore.
Il ricorrente, poi, dopo avere trascritto le dichiarazioni rese dal Di IA (pag.
7-10 ricorso), sostiene che le medesime non erano veritiere ponendosi in contrasto con dati oggettivi, certi ed incontrovertibili atteso che, essendo esso ricorrente latitante e/o detenuto, non era nelle condizioni di fatto di partecipare alle tre riunioni descritte dal propalante.
D'altra parte, il tentativo del Tribunale di giustificare le palesi incongruità in cui il Di IA era caduto ("i capibanda in latitanza, quanto meno occasionalmente, frequentano sempre i propri luoghi di attività e residenza per la necessità di manifestare il loro perdurante dominio sul territorio") doveva ritenersi contraria ad ogni logica in quanto tutti i partecipanti ai suddetti incontri, chi per una ragione, chi per un'altra, "erano tutti soggetti fortemente e continuamente attenzionati da parte delle forze dell'ordine". Il ricorrente, poi, al fine di dimostrare l'inattendibilità del Di IA, sostiene che le dichiarazioni rese dal medesimo in ordine all'omicidio di LL e FE fossero in contrasto con quelle rese dal RI (relativamente all'omicidio LL) e da altri collaboratori (Di IA LO - GE - ES - RO
relativamente all'omicidio FE) e che le giustificazioni addotte dal Tribunale dovevano ritenersi illogiche in quanto effettuate al solo scopo di svilire le contrarie dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori al fine di valorizzare quelle del Di IA. Quanto, poi, in particolare, alle dichiarazioni rese dal Di IA relativamente agli episodi per cui è processo (tentato omicidio ed omicidio di Di SA e ET), il ricorrente rileva che:
- le medesime, innanzitutto, non sarebbero utilizzabili perché il Di IA aveva riferito quanto gli era stato confidato dalla stessa vittima Di SA subito dopo il primo fallito attentato: di conseguenza, non si poteva espletare la procedura di cui all'art. 195 c.p.p. stante il decesso del Di SA ed IT nonché la qualità di imputato di HI;
- non era poi dato capire come, stante la fulminea dinamica dell'attentato, il Di SA avesse potuto riferire i nomi degli autori dell'agguato.
Quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori FI e OL, il ricorrente obietta che le medesime non potevano essere considerate, come erroneamente ritenuto dal tribunale, un riscontro alle dichiarazioni rese dal Di IA, perché, oltre che generiche ed imprecise, si ponevano in contrasto con quelle effettuate da altri pentiti nessuno dei quali aveva riferito di un gruppo criminale di Somma Vesuviana avente l'incarico di eseguire il duplice omicidio di Di SA - ET.
Quanto alle dichiarazione resa dal ES (a riscontro di quella del Di IA), il ricorrente obietta che la medesima non sarebbe attendibile essendo priva dei requisiti della costanza, coerenza, precisione, contestualità temporale ed indipendenza ed autonomia dell'elemento esterno individualizzante.
Quanto alle dichiarazioni rese dal RO, le medesime sarebbero de relato e comunque assolutamente generiche e prive di particolari. Infine, quanto al duplice omicidio, la ricostruzione del Di IA era contrastata da quella resa dal collaboratore GE NT. In realtà, l'unico e solo ad aver deciso la morte di Di SA e ET era stato proprio il Di IA il quale aveva voluto eliminare testi scomodi e potenziali traditori che avrebbero potuto esporto a delle azioni omicidiarie. Tanto si desumeva dal fatto che il ES, pur ricoprendo un ruolo apicale nel clan De NA, riferisce che era stato, appunto, il Di IA e gli uomini del suo gruppo ad eseguire il duplice omicidio non indicando il ricorrente ne' come mandante ne' come esecutore. D'altra parte, le dichiarazioni rese dal RO, in quanto de relato, ed avente ad oggetto le confessioni rese dall'accusato, erano prive di capacità di riscontrare una dichiarazione di reità o correità stante l'impossibilità di attivare la procedura di cui all'art. 195 c.p.p.. Infine, anche i pretesi riscontri che si rinverebbero nella sentenza del Tribunale di Nola, non erano concludenti perché dalla sentenza in questione emergerebbe l'estraneità del HI ai fatti contestatigli come desumibile dal fatto che nulla era emerso a suo carico dalle disposte intercettazioni proprio nel periodo in cui furono commessi i reati in questione.
DIRITTO
p.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. Come si è detto in parte narrativa, la complessa censura del ricorrente si snoda attraverso le seguenti doglianze:
1. mancato esame delle dichiarazioni rese dal Di IA secondo il procedimento logico stabilito da questa Corte in ordine alla valutazione dei collaboratori di giustizia;
2. esame e confutazione delle dichiarazioni rese dal Di IA le quali: a) non sarebbero veritiere (pag. 10-14 ricorso); b) sarebbero contrastate da altri elementi e da altre dichiarazioni rese da altri collaboratori in relazione al movente dell'omicidio di LL NN (pag. 14), alla ricostruzione dell'omicidio di FE HE (pag. 15-18), nonché al tentato omicidio ed omicidio di Di SA e ET (pag. 18 - 37). In ordine alla doglianza sub 1 (non osservanza del procedimento logico che la giurisprudenza richiede per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), deve rilevarsi che il principio invocato dal ricorrente è stato ribadito proprio nella vicenda per cui è processo, in quanto questa Corte, nella sentenza di annullamento del 10/12/2008, aveva premesso che "a) le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, per sè sole, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato, e che assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni, b) che tali riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarltà" della prova, c) non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità e, infine, d) per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento sicché può consistere anche in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può essere integrato anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Il tutto nell'ambito del principio generale che il riscontro deve assumere valenza individualizzante, deve cioè riguardare non soltanto il fatto costituente reato, ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione soggettiva dell'imputato".
Di tanto ne da atto lo stesso Tribunale nell'ordinanza impugnata (pag. 2), tant'è che, a pag. 4, proprio seguendo il procedimento logico indicato da questa Corte, spiega le ragioni per le quali le dichiarazioni del Di IA dovevano ritenersi attendibili sia intrinsecamente (per la sua caratura criminale essendo stato ben addentro, avendo gestito anche un proprio gruppo, nelle dinamiche dei vari clan criminali nell'ambito dei quali era maturato il duplice omicidio per cui è processo;
la narrazione dei fatti, non limitata alla presente vicenda processuale, era stata ampia, senza contraddizioni e corrispondente alle analoghe narrazioni di altri collaboratori di giustizia;
aveva riferito di reati per i quali non era indagato accettando, quindi, di confessare le proprie responsabilità anche per fatti di omicidio) che estrinsecamente (era stato lui in persona ad indicare con precisione la esistenza in un determinato luogo dei due cadaveri, individuati appunto per quelli di Di SA NT e ET RO, assassinati secondo le modalità descritte dal collaboratore, per quanto accertato con le indagini tecniche sui resti).
La motivazione addotta dal Tribunale in ordine alla credibilità del Di IA, deve ritenersi congrua e del tutto in linea con quanto stabilito da questa Corte, sicché, sotto questo profilo, la doglianza non ha alcun fondamento, non peraltro perché lo stesso ricorrente, al di là di indicare il procedimento logico al quale il Tribunale si sarebbe dovuto attenere, non chiarisce il motivo per cui quella parte dell'ordinanza in cui il Tribunale spiega le ragioni per le quali il Di IA doveva ritenersi credibile, non avrebbe rispettato i criteri indicati da questa Corte: sul punto, quindi, la censura deve ritenersi generica. Il ricorrente, poi, in seconda battuta, facendo leva sull'affermazione del Tribunale secondo il quale il Di IA aveva scelto di collaborare "per ragioni pratiche", dopo avere sostenuto che le dichiarazioni rese dal medesimo avrebbero dovuto essere valutate con "particolare rigore e severità", cerca di dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Di IA, sottoponendo le medesime ad un controllo incrociato con quelle rese da altri collaboratori di giustizia, per concludere che dovevano ritenersi inattendibili e che la motivazione addotta dal tribunale era, appunto, illogica o carente.
In proposito, è opportuno rammentare e ribadire alcuni consolidati principi di diritto in ordine alla valutazione delle prove riguardanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Innanzitutto, quanto all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti: Cass. 5270/1998 Rv. 210475. Ciò comporta l'infondatezza della censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto valutare con particolare rigore e severità la credibilità del suddetto collaboratore. In realtà, la valutazione andava effettuata secondo le regole generali, dovendosi escludere che per i collaboranti che accettino di diventare tale per motivi "pratici" o per semplice interesse ad usufruire dei benefici di legge, debbano valere regole diverse (nel senso di più restrittive) da quelle generali: il Tribunale si è attenuto al suddetto principio, sicché, anche sotto questo profilo, la censura è infondata. In secondo luogo, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale "la cd. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra": Cass. 468/2000 Rv. 217820 - Cass. 24466/2006 riv 234412. Ciò significa, quindi, che la credibilità
ammessa per una parte delle dichiarazioni non può significare attendibilità per l'intera narrazione e, viceversa, la riscontrata inattendibilità per una parte delle dichiarazioni non travolge, automaticamente tutta la narrazione. Applicando il suddetto principio alla concreta fattispecie in esame, ne consegue che il tentativo del ricorrente di inferire la non credibilità delle dichiarazioni del Di IA, relativamente ai fatti per cui è processo, dalla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni rese a proposito di altri omicidi (omicidi LL e FE), va disattesa sia in via di stretto diritto sia in fatto perché il tribunale ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali anche su questi due autonomi episodi, le dichiarazioni del Di IA non potevano essere ritenute, tout court, inattendibili.
Infine, va rilevato che "il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento": Cass. 2086/2009 Rv. 245729 - Cass. 5821/2004 - Cass. 1173/2000. Il che comporta, nel caso di specie, che il tentativo del ricorrente di dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Di IA, attraverso l'analisi comparata fra le dichiarazioni rese da altri collaboranti, trattandosi di valutazione di merito già effettuata dal Tribunale, sfugge al controllo di legittimità di questa Corte, dovendosi solo valutare la congruità, adeguatezza e logicità del ragionamento effettuato dal Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni del collaborante, valutazione, è opportuno precisarlo, effettuata anche alla stregua di quelle rese dagli altri collaboratori.
Infine, quanto all'eccezione secondo la quale con riguardo alle dichiarazioni di Di IA LO in ordine al tentativo di omicidio di Di SA, le medesime sarebbero inutilizzabili per l'impossibilità di espletare la procedura di cui all'art. 195 c.p.p., stante il decesso di Di SA ed IT, nonché la qualità di imputato di HI (cfr pag. 22 - 35 ricorso), non può che essere ribadita l'ineccepibile osservazione del Tribunale il quale ne ha rilevato l'erroneità non essendo "per niente vero che la disposizione citata comporti che la morte del teste di riferimento renda inutilizzabile la dichiarazione de relato così come nulla vieta la testimonianza de relato su dichiarazioni ricevute da persona che nel processo deve assumere la qualità di imputato": sul punto, infatti, è sufficiente leggere l'art. 195 c.p.p., comma 3 sulla base del quale, in ordine al valore che si può
attribuire alla testimonianza de relato, questa Corte ha ripetutamente affermato che "in tema di testimonianza indiretta, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192 c.p.p., comma 3; e ciò in quanto mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento, tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio, nell'ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone "de relato": Cass. 4976/1997 riv 207844 - Cass. 25/2008 riv 242369 ("le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata di correità del medesimo"). La decisione del Tribunale, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è perfettamente in linea sia con il disposto legislativo che con i principi di diritto affermati da questa Corte. Non resta, ora, che entrare nello specifico della complessa censura. Il ricorrente, sostiene, innanzitutto, che le dichiarazioni rese dal Di IA, relativamente agli omicidi di LL e FE (per i quali aveva chiamato in correità il HI) non sarebbero veritiere, atteso che:
- il HI non poteva partecipare alle tre riunioni in cui si era prima parlato e poi deliberato di eseguire i suddetti omicidi, in quanto il HI o era detenuto o latitante (pag. 10 a pag. 14 del ricorso);
- il movente dell'omicidio del LL si contrapponeva a quello fornita dal RI NT (altro collaboratore): cfr pag. 14 ricorso;
- la ricostruzione dell'omicidio del FE si poneva in contrasto con quella riferita da altri collaboratori: cfr pag. 15-18 ricorso.
In ordine alla suddetta censura, va osservato che trattasi di quella identica proposta avanti il Tribunale il quale l'ha disattesa (cfr pag. 10 - 11 ordinanza), osservando:
- innanzitutto che si trattava di fatti estranei a quelli per i quali si procedeva;
- in secondo luogo, che la premessa di fatto secondo la quale l'incontro in casa di De NA era avvenuto nel periodo successivo alla sua scarcerazione e prima che iniziasse un suo nuovo periodo di latitanza era assolutamente indimostrata e serviva soltanto a dare una apparente oggettività che consentisse di affermare una presunta incongruenza della dichiarazione;
- peraltro, la pretesa impossibilità degli incontri, sul presupposto (non dimostrato) dei diversi luoghi in cui i vari soggetti si sarebbero trovati in quel periodo - in particolare il De NA sarebbe stato nel Basso Lazio - non poteva considerarsi, di per sè, elemento ostativo, essendo un dato notorio che i capibanda in latitanza, quanto meno occasionalmente, frequentano sempre i propri luoghi di attività (e residenza) per la necessità di manifestare il loro perdurante dominio sul territorio;
- infine, quanto all'omicidio del FE, il Tribunale, dopo avere analizzato e confutato le varie pretese incongruenze evidenziate dalla difesa, conclude osservando "che non si nota assolutamente una diversità di versione dei fatti, semplicemente alcuni collaboratori come è normale, hanno informazioni più complete sui mandanti ed altri ne hanno meno complete. Del resto, proprio per la insufficienza delle notizie (e non per ragioni di conclamata falsità) da parte di alcuni collaboratori si è ritenuto che il quadro indiziario non potesse essere ritenuto grave per quanto riguarda questa vicenda". La suddetta motivazione, per l'ampiezza, accuratezza e logicità degli argomenti addotti, non si presta ad alcuna delle generiche censure dedotte nuovamente in questa sede dal ricorrente sotto gli stessi profili.
Infatti, va innanzitutto osservato che, in virtù del principio del frazionamento della prova, anche se il ricorrente fosse riuscito a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Di IA sul punto (il che non è), ciò non ne comporterebbe l'automatica inattendibilità in relazione ai diversi omicidi di Di SA e ET. In secondo luogo, nonostante le critiche proposte, la motivazione del Tribunale non è affetta da alcuna illogicità o contraddittorietà essendo basata su solidi riscontri fattuali e su dati di notoria esperienza. In realtà, a ben vedere, la doglianza del ricorrente va ritenuta nulla più che un tentativo di introdurre in modo surrettizio in questa sede di legittimità, una nuova ed alternativa valutazione di quegli stessi elementi fattuali già valutati ed analizzati dal Tribunale in modo congruo, logico e coerente: il che deve ritenersi inammissibile. Quanto ai riscontri relativi ai fatti per cui è processo, il tribunale:
- parte da un dato oggettivo, ossia che il Di IA aveva "una piena conoscenza della vicenda essendo stato lui la persona in grado di indicare con precisione la esistenza in un determinato luogo dei due cadaveri, individuati appunto per quelli di Di SA NT e ET RO, evidentemente assassinati secondo le modalità descritte dal collaboratore, per quanto accertato con le indagini tecniche sui resti";
- riscontra la chiamata in correità del Di IA - secondo la quale il HI aveva partecipato ai due agguati - con le seguenti fonti: a) dichiarazione resa da FI AL che aveva indicato il HI come il responsabile dell'organizzazione dell'omicidio Di SA;
b) dichiarazione resa da OL IR che, sentito pressoché contestualmente al FI aveva affermato che il HI gli aveva detto di riferire a tale EL AT che "si aspettava che questi portasse a compimento l'omicidio che era stato programmato di un uomo e di una donna". In ordine alle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori, il Tribunale ha cura (pag. 7) di analizzarne l'attendibilità (alla luce della vicenda criminale di cui furono entrambi protagonisti) non mancando di rilevare che entrambi avevano chiamato in causa il HI in modo sostanzialmente similare e con riferimenti sufficientemente precisi;
c) dichiarazioni rese da GE NT, la cui collaborazione presentava caratteristiche di serietà per la costanza e ampiezza delle dichiarazioni rese, che aveva riferito, in relazione ai fatti per cui è processo, notizie apprese direttamente (pag. 7 - 8); d) dichiarazioni rese da Di IA IC (fratello di Di IA LO): pag. 8; e) dichiarazioni rese da ES NN e CI EP che, sebbene avessero riferito fatti appresi de relato dallo stesso Di IA LO, tuttavia, trattandosi "di informazioni date nel periodo di piena attività criminale del Di IA", ciò consentiva "di escludere che si trattasse di una manovra del collaboratore per precostituire falsi riscontri per le proprie dichiarazioni. Residuano, ovviamente, tutti i rischi collegati alle dichiarazioni de relato"; i) circostanze accertate nella sentenza del Tribunale di Nola del 13/03/2003, che confermavano il quadro generale in cui si inserivano gli episodi criminali in esame (pag. 9-10).
- confuta (pag. 12-14) le argomentazioni difensive tendenti a sostenere: a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Di IA LO;
b) l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ES - CI - GE.
In questa sede, il ricorrente (da pag. 18 a pag. 37 del ricorso, riassunte nella parte narrativa della presente sentenza), torna a ribadire le critiche all'impugnata ordinanza seguendo, nuovamente quello schema difensivo che è stato preso ampiamente in esame e disatteso dal Tribunale. Sennonché si deve ribadire quanto già detto ossia che:
- il ragionamento del tribunale non appare viziato da alcun vizio di illogicità, carenza o contraddittorietà avendo ricostruito, in un coerente quadro accusatorio, tutti i riscontri probatori;
- le critiche mosse dalla difesa alla suddetta motivazione, vanno ritenute nulla più che un modo surrettizio di ottenere una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali già ampiamente presi in esame dal Tribunale e disattesi con motivazione congrua ed adeguata.
In conclusione deve rilevarsi che il Tribunale avendo preso in esame e valutato, in modo sinergico, tutto il compendio probatorio, puntualmente evidenziato (cfr pag. 14 in cui tutti i suddetti elementi vengono sinteticamente riassunti), si è attenuto al principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di annullamento avendo proceduto "alla valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tenendo conto, come già prescritto con la sentenza di annullamento della precedente ordinanza, della regola per cui il riscontro esterno non deve avere consistenza di prova autonoma, perdendo in caso contrario la sua stessa finzione di conferma, e, nel merito, di tutti gli elementi di prova, generica e specifica, complessivamente acquisiti all'indagine".
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010