Articolo 38 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 37Articolo 39
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2 gennaio 2000
Art. 38. 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale , dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle persone indicate nell'articolo 210".
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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