Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 38. 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale , dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle persone indicate nell'articolo 210".
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2020, n. 9891Provvedimento: […] depositata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 468,comma 1, cod.proc.pen. ' L (lista che, dopo la modifica apportata al testo originario della norma dall'art. 38 della legge n. 479 del 1999, deve includere anche le persone da sentire ai sensi dell'art. 210 del codice di rito),è infondata perché EN CO era a sua volta imputato nel medesimo processo, in relazione a una pluralità di reati per i quali è stato condannato (sia pure limitatamente ai capi 14, […]Leggi di più...
- art. 195 cod.proc.pen.·
- riscontro incrociato·
- finalità di agevolazione associazione mafiosa·
- credibilità collaboratore di giustizia·
- premeditazione·
- giudizio abbreviato condizionato·
- omicidio pluriaggravato·
- chiamata in reità de relato·
- art. 210 cod.proc.pen.·
- art. 7 legge n. 203 del 1991