Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/1997, n. 8674
CASS
Sentenza 13 giugno 1997

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È insostenibile nel nostro ordinamento un principio che, in contrasto con quello del libero convincimento del giudice, preveda un meccanismo di preclusione di utilizzabilità della testimonianza indiretta, nonostante l'accertata impossibilità di esame del teste diretto, per sua irreperibilità o, a maggior ragione, per impossibilità della sua identificazione, non riferibile a rifiuto o reticenza del teste indiretto. Nè può ritenersi che la testimonianza indiretta sarebbe, comunque, inutilizzabile per il divieto contenuto nell'art. 195, comma 7, cod.proc.pen., qualora il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, poiché tale "indicazione" non va, invero, intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia ( realtà della quale nella specie i giudici di merito non hanno dubitato, spiegandone le ragioni e ponendo, tuttavia, l'accento sulla impossibilità di rintracciare la donna, conosciuta dalla teste indiretta come Lucia, in un ambiente notoriamente mutevole, come quello della prostituzione ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/1997, n. 8674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8674
    Data del deposito : 13 giugno 1997

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