Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2016, n. 41695
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

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Massime2

Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (art. 360 cod. proc. pen.) l'attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze.

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria).

Commentario1

  • 1A proposito di acquisizione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 giugno 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2016, n. 41695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41695
Data del deposito : 14 luglio 2016

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