Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 2
Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (art. 360 cod. proc. pen.) l'attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze.
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di conferma del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione della parte offesa, attesa la concludente valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate, confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito della istruttoria).
Commentario • 1
- 1. A proposito di acquisizione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianzaRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2016, n. 41695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41695 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
4 1 6 9 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -- Presidente - Sent. n. sez.·1170 GI Conti Stefano Mogini - Relatore - Orlando Villoni AN Capozzi Emilia Anna Giordano UP 14/7/2016 R.G.N. 11589/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da EM RU, nato a [...] il [...] CA AN, nato a [...] il [...] PA OB, nato a [...] il [...] EN LB, nato a [...] il [...] NO NI, nato a [...] il [...] NO GI, nato a [...] il [...] NO IZ, nato a [...] il [...] IT NA, nato a [...] il [...] IG IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1376/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce il 21/11/2014 visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. SM во uditi l'Avvocato dello Stato Agnese Soldani in difesa della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque infondati tutti i ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese, l'Avvocato Giancarlo Camassa in difesa di PA OB nonché, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Pasquale Annichiarico, per EM RU, l'Avvocato Elvia Belmonte in difesa di NO GI, l'Avvocato Cataldo Gianfreda in difesa di IT NA, l'Avvocato Raffaele Missere in difesa di CA AN, NO NI e NO IZ, nonché, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Vito Felici, per EN LB, gli Avvocati Cosimo Deleonardis e Ladislao Massari in difesa di IG IC, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. EM RU, CA AN, PA OB, EN LB, NO NI, NO GI, NO IZ, IT NA e IG IC ricorrono per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha, in riforma di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 23.5.2013, riqualificato il reato di cui al capo A dell'imputazione in quello di cui all'art. 416 bis, commi 1, 3, 4 e 5, cod. pen. per i ricorrenti EM, CA, PA, EN, NO GI, IT IG, con esclusione nei loro confronti della partecipazione qualificata originariamente loro contestata ai sensi dell'art. 416, comma 2, cod. pen., e per l'effetto ridotto le pene inflitte ai ricorrenti da ultimo citati, confermando nel resto l'appellata sentenza, che aveva condannato tutti i ricorrenti per i reati loro rispettivamente ascritti in imputazione ritenuti avvinti dal vincolo della - continuazione tra loro e/o con precedenti sentenze definitive di condanna, avendo il Tribunale già escluso la partecipazione qualificata per NO IZ e l'aggravante dell'ingente quantità per il reato di cui al capo D. In particolare, i ricorrenti sono stati condannati: A) EM RU, CA AN, PA OB, EN LB, NO NI, NO GI, NO IZ, IT NA e IG IC per il citato reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso armata comunemente nota con la denominazione di Sacra Corona, contestato per IC NI, PA, EM, EN e IG come continuazione della partecipazione allo stesso sodalizio per questi ultimi già accertata per periodi 2 ва SM diversi con precedenti sentenze e per gli altri dal 2005 in poi, con permanenza (capo A); B) CA AN, PA OB, EN LB, NO NI, NO GI, IT NA (oltre a GI IA, separatamente giudicato) per il reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4 D.P.R. n. 309/90 per aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di diverso genere, diretta e organizzata da NO NI, presso la cui abitazione lo stupefacente veniva confezionato per la vendita dallo stesso NO NI, anche con l'aiuto di NO GI, CA AN e PA OB, ed era destinato ad essere commercializzato attraverso vari canali di distribuzione al minuto gestiti tra gli altri da IT NA e EN LB, mentre GI IA si occupava di procacciare lo stupefacente su incarico di NO NI, il quale poi la immetteva sul mercato anche a mezzo di una rete commerciale che consentiva la detenzione dello stupefacente "in conto vendita" e la compensazione di crediti e debiti tra fornitori e venditori al minuto, con l'aggravante dell'essere l'organizzazione armata (capo B); C) NO NI, NO GI, CA AN e IT NA del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio e confezionato per la successiva vendita un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesagne il 4.5.2008 (capo C); D) NO NI, in concorso con GI IA, separatamente giudicato, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per avere detenuto a fini di spaccio 1,126 Kg. di cocaina, tra il 4 e il 9.7.2008 (capo D); E) NO NI, CA AN e PA OB del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio e confezionato per la successiva vendita un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesagne il 2.8.2008 (capo E); F) NO NI, NO GI e EN LB del reato di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152/91 per avere, in concorso tra loro, costretto i titolari della società "Scommettendo S.r.l." a versare loro la somma di Euro 10.000 con minaccia consistita nella prospettazione della loro notoria appartenenza alla SCU e nella implicita offerta di protezione da atti illeciti a danno della loro attività commerciale, quella somma essendo stata riscossa dal EN quale referente del sodalizio, con le aggravanti della commissione del fatto da parte di persone facenti parte dell'associazione mafiosa, avvalendosi di metodo mafioso e per agevolare la stessa associazione (capo F); 3 Як G) IT NA e IG IC del reato di cui agli artt. 110, 56, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152/91 con riferimento a richiesta estorsiva parallela a quella di cui al capo F, non seguita dall'effettivo pagamento poiché NI NO interveniva per il tramite del cugino GI per far desistere i sodali IT e IG, avendo deciso che il pagamento della somma estorta con le modalità di cui al capo F esauriva le obbligazioni dei titolari della società Scommettendo a r.l. nei confronti della SCU (capo G).
2. RU EM censura la sentenza impugnata lamentando: A) Violazione dell'art. 16 quater L. 45/2001 e conseguenti vizi di motivazione per essere le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LE PE inutilizzabili ai fini della decisione, a mente del sesto comma della citata disposizione, non essendo mai stato messo a disposizione della difesa il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nella parte riguardante ricorrente, nonostante due distinte ordinanze del Tribunale di Brindisi avessero disposto, a richiesta della difesa, in tal senso. B) Violazione dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LE PE, nonostante tali dichiarazioni siano state smentite sulla decisiva circostanza della contemporanea presenza del ricorrente e del coimputato NA IT presso la Casa Circondariale di Lecce negli anni 2004/2005, a cavallo dei quali il PE colloca la presunta affiliazione del IT al EM. Nessuna concreta considerazione sarebbe inoltre stata data dalla Corte territoriale allo screzio intercorso in carcere tra il dichiarante e lo stesso ricorrente, allorché il carattere conflittuale dei rapporti personali tra i due avrebbe giustificato la propalazione da parte del PE di false accuse a carico del EM. A tale proposito, il biglietto manoscritto dal PE sul quale sono annotate proprio le pagine dell'ordinanza di custodia cautelare in cui sono riportati gli stralci di una conversazione riferita al EM sarebbe significativo della pregressa conoscenza che il dichiarante aveva acquisito, durante la fase iniziale della comune detenzione, del materiale indiziario a suo carico. Contraddittoria sarebbe dunque la contraria valutazione che la Corte territoriale offre di tale documento per smentire il risentimento del PE nei confronti del ricorrente. Ambivalente e non conforme all'ipotesi accusatoria, che vuole una perdurante partecipazione del ricorrente alla Sacra Corona Unita in epoca successiva a quella coperta dalla precedente condanna a suo carico per il medesimo reato, sarebbe inoltre la conversazione intercettata tra NO NI, NO GI e IT NA (n. 35 del 23.1.2008) in cui è fatto яя SA 4 specifico riferimento al EM, sicché non sarebbe stato possibile inferirne l'attendibilità della chiamata in correità operata dal PE ed escludere la circostanza che il EM, dopo la sua scarcerazione, risalente al 2006, abbia rescisso ogni legame con gli ambienti criminali ed intrapreso con successo la via del reinserimento nel tessuto sociale.
3. NO NI, NO IZ e CA AN censurano con unico ricorso, a firma dell'Avvocato Missere, la sentenza impugnata, deducendo: A) l'inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi all'esterno dell'abitazione di NO NI. L'estrapolazione dei fotogrammi sarebbe infatti equiparabile agli accertamenti irripetibili ed è stata eseguita in violazione delle modalità richieste dall'art. 360 cod. proc. pen. e quindi in violazione dei diritti della difesa. B) la contrarietà a diritto del rifiuto opposto dal p.m. a due istanze difensive volte ad ottenere il riversamento su nastro delle intercettazioni telefoniche e ambientali riguardanti CA AN, allorché analogo riversamento era stato ottenuto dall'allora coimputato PE LE per tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nel corso delle indagini preliminari. Ricorda il ricorrente che la Corte costituzionale ha, con sentenza n. 336/2008, addirittura anticipato il diritto di ottenere la trasposizione su nastro delle conversazioni intercettati ad una fase precedente alla chiusura delle indagini preliminari, sicché la nullità che deriva dalla violazione dei diritti difensivi si estende a tutti gli atti successivi all'illegittimo diniego del p.m. C) la perplessa attribuzione da parte dei giudici di merito delle conversazioni captate ai singoli partecipanti ai colloqui, laddove il perito d'ufficio incaricato delle relative trascrizioni ha affermato non esservi assoluta certezza sulla attribuzione delle voci, essendo l'audio disturbato da vari rumori di fondo. A tal riguardo, non possono essere ritenute concludenti le attribuzioni effettuate dagli ufficiali di p.g., ritenute invece concludenti nei primi due gradi di giudizio. All'incerta riferibilità delle conversazioni captate conseguirebbe l'incongruità delle valutazioni basate sulle citate intercettazioni. La Corte territoriale avrebbe al riguardo omesso di dar conto del dovuto esame dello specifico motivo d'appello. D) l'assoluta genericità delle accuse mosse dai collaboranti SS SE, Di UR ER, ER IO, CA ON e PE LE, riconducibili a fatti di comune conoscenza. E) la mancata acquisizione di perizia tossicologica sulla sostanza sequestrata a GI IA, sicché mancherebbe la prova della qualità e della quantità di tale 99 SM 5 sostanza, della cui detenzione a fini di spaccio NO NI si trova a rispondere al capo D sulla base del contenuto di non concludenti intercettazioni, precedenti e successive al sequestro, di colloqui intercorsi col GI e coi suoi familiari e nonostante incongruenze relative all'uso di un'auto a noleggio predicato nelle decisioni di merito. F) la mancata valutazione da parte della Corte d'appello - in relazione al delitto di detenzione a fini di spaccio di una quantità imprecisata di cocaina contestato al capo C, tra gli altri, a NO NI e CA AN - delle emergenze favorevoli agli imputati, consistenti nelle dichiarazioni rese dal coimputato IT, secondo le quali si trattava di un'eventuale cessione di cocaina della quale il NO non era ancora in possesso. G) l'assenza di valore dimostrativo delle prove relative al delitto di cui al capo E, contestato a NO NI, CA AN e PA OB. La censura, come le altre proposte col ricorso in esame non inquadrata espressamente nei casi previsti all'art. 606 cod. proc. pen., si riferisce espressamente e ripetutamente al percorso argomentativo della decisione di primo grado con riferimento alla valutazione offerta delle dichiarazioni rese in sede di esame da NO NI e da PA OB e da quelle accusatorie di PE LE e afferma l'esclusione di un autonomo e diverso episodio di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti rispetto a quello contestato al capo C. H) L'unilaterale e illegittima valutazione delle prove operata dal Tribunale e fatta propria dalla Corte territoriale in ordine al reato di estorsione aggravata di cui NO NI risponde insieme a NO GI e e EN LB al capo F, allorché prima della definizione della sentenza di primo grado è stata emessa in separato procedimento ordinanza di custodia cautelare, della quale viene chiesta "l'acquisizione con la riapertura parziale ai sensi della legge sul dibattimento", dalla quale risulterebbe la cointeressenza del EN e dei titolari della Scommenttendo S.r.l. in attività penalmente censurabili nel settore delle scommesse. I) L'insufficienza e la contraddittorietà della sentenza impugnata, che assolve GI IA dal reato associativo di cui al capo A, a lui per il vero mai contestato, senza offrire giustificazione della sussistenza del sodalizio mafioso, di cui la sentenza si limita a ripercorrere i tratti storici sulla base dei precedenti giudiziari, una volta venuta meno la partecipazione del GI. Nel caso di specie mancherebbero in ogni caso tutti gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa, ed in particolare l'imposizione dell'ordine criminale all'interno del territorio di riferimento e la realizzazione di attività estorsive, escluse dalle stesse presunte persone offese, in presenza di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA 6 дя soy ON, UR ER, ER IO, SS SE e PE LE del tutto generiche e inconcludenti e di un'analisi "partigiana" del contenuto delle intercettazioni ambientali da parte del Tribunale. L) Critica analoga a quella testé descritta viene rivolta in ordine alla motivazione della sentenza d'appello in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo B e della quale avrebbero fatto parte i ricorrenti NO NI e CA AN. In particolare, le dichiarazioni rese da Di UR e ER si riferiscono ad epoche di gran lunga antecedenti le condotte contestate, mentre il PE non ha mai fornito elementi utili a provare l'esistenza del sodalizio, ma, al massimo, unicamente tre episodi di concorso in spaccio di stupefacenti. Nell'ultima parte del ricorso la difesa sunteggia i motivi precedentemente descritti con riferimento alle singole posizioni processuali dei ricorrenti. Per NO NI si contesta il metodo seguito dal Tribunale circa la valorizzazione delle accuse dei collaboratori di giustizia e delle pregresse sentenze di condanna per la partecipazione alla SCU. Anche la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni dei collaboranti illogiche, non credibili e assolutamente generiche, riferibili a periodi per i quali la partecipazione al sodalizio è stata accertata con sentenze passate in giudicato. Per CA si aggiunge il rilievo che la sua incensuratezza, erroneamente negata dal Tribunale, gli avrebbe fatto meritare la concessione delle attenuanti generiche e che tutte le intercettazioni contengono elementi contrastanti con l'assunta sua partecipazione a fatti reato. Per NO IZ si assume l'assenza assoluta di prove o indizi a suo carico in ordine al reato associativo a lui contestato al capo A. In particolare, nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento ha mai affermato di conoscerlo come soggetto affiliato. PE esclude l'affiliazione, collegandolo al fratello NI come persona utilizzata da quest'ultimo per attività di comunicazione tra affiliati. Se si interpretano correttamente le conversazioni intercettate deve escludersi che i discorsi vertano su attività illecite, riferendosi invece a leciti investimenti in centri scommesse on-line, anzi IZ contrasta e dissente da affermazioni del fratello NI, senza mai usare linguaggio criptico, sicché non v'è prova di partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio criminoso e la sentenza si è limitata a recepire acriticamente l'ordinanza di custodia cautelare. Tutti i ricorrenti meriterebbero poi l'applicazione del minimo della pena e delle attenuanti generiche. 7 Soy 4. PA OB censura la sentenza impugnata deducendo con unico motivo di ricorso manifesta illogicità della motivazione, essendo i giudici di merito pervenuti alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per i reati di partecipazione alla SCU brindisina e dell'associazione finalizzata al narcotraffico, nonché del reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina a lui contestato al capo E dell'imputazione sulla base di conversazioni intercettate in cui egli parla solo di scarpe con marchi contraffatti e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LE PE, quale ha peraltro ammesso di non aver mai posto in essere alcuna azione delittuosa insieme al PA. A carico del ricorrente non esisterebbero elementi di prova dotati di concludenza e la sentenza impugnata sarebbe giunta alla pronuncia della condanna sulla base di dichiarazioni del collaborante PE prive di ogni riscontro e di una semplice presunzione nascente dalla presenza del medesimo ricorrente all'interno dell'abitazione di NO NI ove, forse, si stava procedendo al confezionamento di dosi di sostanza stupefacente.
5. EN LB ricorre avverso la sentenza in epigrafe lamentando: A) Inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizi di motivazione illogica e meramente apparente in relazione all'affermata responsabilità penale del ricorrente per i reati associativi di cui ai capi A e B dell'imputazione, fondata esclusivamente su una lettura storico-giudiziale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che ad eccezione del PE nulla hanno riferito sul ricorrente, valutate alla luce delle sentenze emesse in passato sulla frangia brindisina e mesagnese della SCU. Quanto poi alle dichiarazioni del PE, sono di carattere assolutamente generico e non si riferiscono al periodo oggetto delle citate imputazioni, lo stesso Tribunale collocando tra l'altro anche l'episodio estorsivo di cui al capo F in epoca antecedente a quella in contestazione. B) Inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Brindisi affermato la colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo A valorizzando in senso colpevolista un'unica conversazione intercettata nonostante risulti il carattere lecito dell'attività che il EN svolgeva nel settore dei video-giochi. Lo stesso PE riferisce che non è mai stata fatta violenza o intimidazione per le macchinette e che il EN, che non era una persona da strada ma piuttosto un imprenditore, ne aveva piazzate in gran numero nell'intera Puglia e anche in Calabria. Inoltre, per quanto riguarda il reato associativo di cui al capo B, l'intercettazione tra presenti del 19.5.2008 viene valutata dal Tribunale di Brindisi 8 877 in modo pregiudizialmente negativo nei confronti del ricorrente, essendo evidente che la conversazione non verte in tema di stupefacenti e dimostra unicamente una generica volontà del ricorrente e del NO NI di avviare in futuro un'attività in comune. Del tutto ignorate poi le dichiarazioni del collaboratore Di UR ER, il quale ha riferito che ad Ostuni, città per la quale secondo l'accusa il EN fungeva da referente dell'associazione, un tale ME RT era il responsabile per la vendita di droga. Prive di riscontro e contraddittorie rispetto all'ipotesi accusatoria, che assegna al ricorrente il ruolo di semplice spacciatore nella città di Ostuni, si rivelerebbero inoltre le dichiarazioni del PE, che descrive il EN come un grande finanziatore del traffico di droga e procacciatore di stupefacenti su larga scala. Sicché, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente nei reati-fine contestati ai coimputati, mancherebbe del tutto la prova di un accordo destinato a costituire una struttura permanente finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti ex art. 73 D.P.R. 309/90 e della partecipazione del EN interessato unicamente a operare con NI NO nel lucroso settore delle slot machines - a una siffatta organizzazione. Infine, per quanto attiene al capo F, la stessa imputazione associativa ritaglia al ricorrente il ruolo di referente dell'organizzazione mafiosa per Ostuni, mentre la condotta estorsiva avrebbe avuto ad oggetto attività economica sita in Ceglie Messapico e sarebbe stata realizzata in epoca precedente ai fatti in contestazione. C) "Erronea applicazione della legge penale sostanziale, vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata", in quanto i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento esclusivamente su evanescenti elementi indiziari, non adempiendo all'obbligo di indicare i criteri adottati per la loro valutazione e atteso che nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione sono stati valorizzati nei confronti del ricorrente le dichiarazioni di PE LE "che sono l'esatto contrario del ruolo attribuito al EN nei capi A e B dell'imputazione". D) Violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - in ragione del breve lasso temporale in cui la presunta associazione è stata attiva e della regolare partecipazione del ricorrente alle udienze e al trattamento sanzionatorio.
6. NO GI ricorre avverso la sentenza in epigrafe lamentando: A) Illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 125, 546 lett. e), 442 cod. proc. pen. con riferimento al diniego, operato dalla sentenza impugnata, della riduzione di pena contemplata nell'art. 442 cod. proc. pen. e all'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 25.1.2012 che, condividendo le 9 да argomentazioni esposte in quella del G.u.p. del medesimo Tribunale in data 16.9.2011, ha respinto la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata dal ricorrente. Nella specie la richiesta di rito abbreviato era stata condizionata: 1) all'esame di AG AN, che avrebbe dovuto riferire sul fatto che alcune conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra lui e il ricorrente, vertevano sull'acquisto di una turbina per autovettura e non su sostanza stupefacente;
2) all'esame di AL AN e IG TO, persone offese del delitto di estorsione di cui al capo F dell'imputazione, mai sentiti nel corso delle indagini preliminari, i quali avrebbero dovuto riferire di eventuali richieste estorsive ricevute da parte del ricorrente;
3) l'esame di IA LD, che avrebbe dovuto riferire circa l'esistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente allo scopo di dimostrare l'inaffidabilità delle accuse rivolte da PE LE;
4) la trascrizione di 19 intercettazioni ambientali effettuate nell'abitazione del cugino del ricorrente, NO NI, allo scopo di individuare gli interlocutori e di n. 10 intercettazioni telefoniche di conversazioni telefoniche tra lo stesso ricorrente e AG AN, riguardo alla suddetta turbina. Le decisioni dei giudici di merito sono state al riguardo sostanzialmente univoche nel negare la necessità dell'espletamento di tali incombenti ai fini della decisione e la loro compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale richiesto, anche in relazione all'utilizzabilità in sede di abbreviato dei brogliacci delle intercettazioni e della superfluità dell'audizione di testimoni circa l'interpretazione autentica di alcune conversazioni. In ogni caso, le prove richieste sarebbero state del tutto inutili, poiché il loro oggetto risultava spesso coincidente con il contenuto delle fonti di prova già acquisite. Infine, la Corte territoriale osservava che comunque la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in procedimento con plurime imputazioni, implica la valutazione della necessità dell'integrazione probatoria in riferimento all'intera "regiudicanda" e non ad alcune soltanto delle imputazioni (Sez. 6, n. 17884 del 2.4.2009). Il ricorrente lamenta che sia il Tribunale che la Corte d'appello siano approdati alle loro decisioni sul punto senza prima procedere all'acquisizione e alla disamina degli atti di indagine, in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen., come indicato da S.U., n. 44711 del 27.10.2004, Wajib. L'accesso al fascicolo del p.m. e agli atti di indagine in esso contenuti avrebbe infatti permesso ai giudici di merito di verificare che le condizioni poste dal ricorrente alla scelta del rito riguardavano tutte le contestazioni ed erano necessarie a chiarire alcuni aspetti di ognuna di esse, sicché la non necessità, predicata da quei giudici, dell'integrazione probatoria richiesta dal ricorrente dovrebbe ritenersi indimostrata. Contrariamente 101 0 да agli assunti dei giudici di merito, poi, l'economia processuale può ritenersi assicurata ogniqualvolta la scelta del procedimento alternativo consenta l'assunzione dei "necessari" mezzi di prova con modalità meno dispendiose rispetto a quelle dibattimentali. I giudici di merito non hanno dunque offerto logica dimostrazione del fatto che le richieste istruttorie risultassero meramente ripetitive di un risultato probatorio già acquisito o non evidenziassero alcun aspetto da investigare che non fosse già presente agli atti. Che dovesse ritenersi evidente il contrario risulta tra l'altro dal fatto che le persone offese dall'estorsione di cui al capo F non erano mai state sentite nel corso delle indagini preliminari e che la trascrizione delle conversazioni intercettate acquisite nel dibattimento ha permesso di chiarire che era stato NA IT e non GI NO a pronunciare le frasi riferentesi a RU EM nella conversazione riportata a pagina 271 della sentenza d'appello. La denunciata violazione di legge dovrebbe quindi imporre l'applicazione della riduzione di pena conseguente alla scelta, illegittimamente negata al ricorrente, del rito alternativo condizionato. B) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 e 416 bis cod. pen, 192 e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizi di motivazione illogica, meramente apparente e contraddittoria in relazione all'affermata responsabilità penale del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A dell'imputazione, per mancanza grafica di motivazione circa la tesi difensiva, prospettata specificamente con l'atto di appello, relativa alla configurabilità del concorso esterno nella medesima associazione di NO GI anziché la sua diretta partecipazione al sodalizio. La condanna del ricorrente si basa sulle dichiarazioni del solo PE LE, il quale ha riferito da un lato la non affiliazione del NO e, dall'altro, il suo ruolo di factotum del cugino NI, affermandone purtuttavia l'intraneità all'associazione mafiosa SCU. Infatti, nel valutare la contiguità del ricorrente al cugino mafioso, la sentenza impugnata non offre la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo e della messa a disposizione del NO all'associazione, anziché, unicamente, al cugino NI. C) Violazione degli artt. 110, 416 bis, 629 cod. pen., 125, 192, 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizi di motivazione illogica, apparente e contraddittoria in relazione alla ritenuta partecipazione di NO GI all'associazione mafiosa di cui al capo A. La sentenza impugnata sarebbe in particolare illogica poiché non ha valutato che tutti i collaboratori esaminati in dibattimento, - ad eccezione del PE, il quale pure esclude l'affiliazione del ricorrente e gli assegna il ruolo di factotum del cugino NI non riferiscono neppure di un rapporto di contiguità 11 да Sol del ricorrente col sodalizio mafioso. Il ricorrente doveva ritenersi succube del cugino e destinatario di incarichi estemporanei non significativi di una sua costante messa a disposizione dell'associazione, tale in particolare dovendosi ritenere il suo intervento nel fatto estorsivo di cui al capo F. D) Violazione degli artt. 74 D.P.R. 309/90, 125, 192, 546 lett. e) cod. proc. pen. e vizi di motivazione illogica, apparente e contraddittoria in relazione alla ritenuta partecipazione di NO GI all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo B. La sentenza impugnata avrebbe omesso la doverosa, seria verifica delle dichiarazioni accusatorie del PE, che non ha riferito di rapporti o contatti diretti col ricorrente e ha potuto ricavare dall'ordinanza di custodia cautelare, che pure lo aveva riguardato, il contenuto delle intercettazioni ambientali che la sentenza adduce a riscontro esterno delle propalazioni del collaborante. La sentenza d'appello valorizza poi la presenza fisica del ricorrente nell'abitazione del cugino, dove si confezionava lo stupefacente, il suo intervento in alcune conversazioni intercettate e la sua responsabilità nella condotta di detenzione illecita di cocaina contestata al capo C, circostanze queste inidonee a giustificare la partecipazione consapevole, attiva, stabile e permanente alla realizzazione del programma delinquenziale, necessaria alla sussistenza del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90. E) Motivazione illogica, apparente e contraddittoria in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 a lui contestato al capo C in concorso con NO NI, CA AN, GI IA e IT NA, ancorata alla sua mera presenza fisica nell'abitazione del cugino, in mancanza di un qualsivoglia attivo apporto alle condotte ritenute a carico dei concorrenti. F) Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena, che non hanno, erroneamente, tenuto conto dell'incensuratezza del ricorrente e dell'influenza su di lui esercitata dal cugino NI, circostanze queste diversamente valutate per quanto riguarda la posizione del coimputato NO IZ. G) Correzione dell'errore di calcolo della pena inflitta dalla Corte di appello di Lecce, che ha determinato in motivazione la pena base per il più grave delitto di cui al capo B in anni dieci di reclusione, con aumento per la continuazione pari ad anni uno di reclusione per il delitto associativo di cui al capo A e a mesi sei di reclusione per ciascuno dei delitti contestati ai capi C ed F (erroneamente indicato come E), sicché il totale della pena inflitta al ricorrente deve ritenersi quella di anni 12 di reclusione, e non già quella di anni 13 di reclusione indicata in dispositivo. 12 дя 801 7. IT NA ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo: A) Violazione dell'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità nei confronti del ricorrente delle dichiarazioni rese a suo carico da PE LE all'udienza del 18.7.2012 in relazione alla sua affiliazione ed alla sua dedizione all'attività di spaccio, poiché, pur in presenza di reiterata richiesta formulata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., non è stata disposta l'audizione dei testi di riferimento in precedenza non escussi, con tutte le connesse conseguenze sul piano probatorio. In particolare errato deve ritenersi il riferimento operato in sentenza ad un preteso tentativo della difesa di recuperare l'audizione dei testi di riferimento valendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen. B) Violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, con specifico riferimento: alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA, SS e Di UR, i quali nulla hanno riferito a carico del ricorrente;
alla scelta del p.m. di rinunciare all'audizione del collaboratore di giustizia GI IO;
alle dichiarazioni del PE, smentite, quanto alla circostanza dell'affiliazione del Sollecito al coimputato EM, dalle risultanze dei tabulati relativi ai movimenti detentivi degli interessati. C) Vizi di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo A. Infatti, le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, che non hanno riferito alcunché a carico del IT, avrebbero dovuto essere poste sullo stesso piano di quelle del PE, elidendone l'efficacia dimostrativa. La credibilità del PE e l'attendibilità delle sue dichiarazioni sarebbero dovute essere escluse sulla base della smentita offerta dalle risultanze dei tabulati relativi ai movimenti detentivi degli interessati quanto alla circostanza dell'affiliazione del Sollecito al coimputato EM. L'assenza di un riscontro specifico circa l'affiliazione del IT avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a escludere qualsiasi suo coinvolgimento nel reato in esame, ovvero a degradare il suo ruolo a quello di semplice concorrente esterno. Inoltre, la sentenza impugnata ritiene provati gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui al capo A sulla base del riscontro offerto alle dichiarazioni del PE, relative al coinvolgimento del IT nel traffico di stupefacenti dell'organizzazione su Ceglie, dallo specifico episodio di cui al capo C. Ciò facendo, la sentenza confonde il dolo relativo al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 con il dolo specifico di cui all'art. 416 bis cod. pen. 13 дя Sol D) Vizi di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 contestato al capo B. Mancherebbe infatti qualsiasi giustificazione idonea a suffragare la tesi del duplice fenomeno associativo e ad escludere la sostenibilità di un unico sodalizio. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di fornire qualsiasi motivazione circa le emergenze processuali che consentivano di ritenere integrata la fattispecie associativa contestata al capo B, soffermandosi esclusivamente sull'episodio rilevante ex art. 73 D.P.R: 309/90 contestato al capo C, da cui non può essere di per sé desunta, sulla base di automatiche inferenze probatorie, la sussistenza di un'organizzazione dedita a traffici di droga E) Vizi di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata contestato al capo G. tale episodio, più che costituire l'ulteriore riscontro della presenza mafiosa sul territorio, si pone in posizione antitetica con la spartizione dei territori controllati dal sodalizio mafioso e da questo affidati a diversi referenti. Non adeguatamente giustificato sarebbe poi il ruolo concreto e specifico svolto dal ricorrente, mentre sembra difficile prefigurare una condotta, seppur tentata, in violazione al tempo stesso degli artt. 628 e 629 cod. pen., caratterizzato il primo da violenza o minaccia ineludibile e il secondo da coartazione che non comporta l'annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente. La condotta del IT avrebbe dovuto quindi collocarsi in una fase successiva all'effettivo verificarsi della vicenda estorsiva (compendiata nel capo F dell'imputazione), quando l'oggetto materiale risulta non più esistente. Di fatto immotivata sarebbe poi la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. F) Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe applicato al ricorrente per il reato di estorsione consumata di cui al capo F invece che per quello di estorsione - tentata di cui al capo G - un aumento di pena per la continuazione pari ad un anno di reclusione, doppio rispetto a quello applicato al coimputato IG per il medesimo reato di tentata estorsione contestato ad entrambi.
8. IG IC ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con due distinti ricorsi a firma, rispettivamente, degli Avvocati Cosimo Deleonardis e Ladislao Massari: A) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 416 bis e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per avere i giudici di merito desunto la penale responsabilità del ricorrente, soggetto affetto da problemi psichiatrici che rr SM 14 per questo mai nessuno avrebbe voluto partecipe di un sodalizio criminale, in ordine ai due reati a lui ascritti ai capi A e G unicamente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LE PE e di conversazioni intercettate alle quali il soggetto a nome IC non partecipa attivamente. B) Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento all'imputazione del reato associativo di cui al capo A, contestato al IG - già condannato in primo grado in altro processo con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 9.1.2006 in relazione all'appartenenza alla SCU fino al marzo 2002 - per la perdurante partecipazione al medesimo sodalizio dal 2005 in poi, con permanenza. I giudici di merito hanno infatti omesso di considerare che nel marzo 2011 quella sentenza di condanna era stata riformata in appello e il IG era stato assolto dal reato di associazione mafiosa, sicché la peculiare contestazione del reato associativo "dal 2005 in poi, con permanenza", con il richiamo però ad una precedente già accertata partecipazione del IG, deve considerarsi cosa diversa rispetto a quanto accertato in sentenza. C) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo A, non essendo stata acquisita la prova della capacità dell'associazione di incutere timore e di esercitare all'esterno la forza intimidatrice del vincolo associativo e mancando inoltre la prova della partecipazione al sodalizio del ricorrente, desunta unicamente dalle allo scopo insufficienti dichiarazioni etero-accusatorie del PE, anche alla luce dell'esclusione, intervenuta ad esito del giudizio di appello, dell'originariamente contestata partecipazione qualificata del ricorrente. In particolare insufficienti dovevano ritenersi gli elementi in base ai quali i giudici di merito erano pervenuti all'identificazione del IG come il IC di cui si parlava in alcune conversazioni intercettate, mentre il contestato tentativo di estorsione doveva essere escluso sulla base delle stesse dichiarazioni rese al riguardo dalle pretese vittime. Perciò andava anche esclusa la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, in quanto l'intervenuta estromissione del IG dalla possibilità di compiere il reato- fine dimostrerebbe in maniera plastica la sua estraneità al medesimo sodalizio. C) Violazione dell'art. 416 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi, giustificata con rinvio alla motivazione spesa per il coimputato NO GI e mancante di qualsivoglia concreto riscontro dotato di idonea capacità dimostrativa, tali non potendosi considerare le sentenze acquisite al fascicolo del dibattimento, non precisamente indicate, e la notoria disponibilità di armi da parte di alcune frange della SCU D) Violazione degli artt. 62 bis, 132, 133 cod. pen. e motivazione illogica in ordine al diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione del trattamento 15 ея sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RU EM è inammissibile.
1.1. Inammissibile, perché aspecifico, è il primo motivo di ricorso. Esso non dà infatti conto delle ragioni per le quali la predicata inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento dal PE nei confronti del EM dovrebbe condurre ad esito diverso da quello della sentenza impugnata in punto di responsabilità penale per il reato associativo di cui al capo A dell'imputazione, pur in presenza di conforme, congrua e non illogica valutazione data da entrambi i giudici di merito - nel senso della sua concludenza dimostrativa rispetto alla perdurante partecipazione del EM al sodalizio - alla conversazione intercettata nel corso della quale i conversanti si riferiscono con certezza al EM allorché NO NI, capo dell'associazione in esame, impartisce per il tramite del suo interlocutore al EM l'ordine di non fare entrare nessuno nel territorio di cui era responsabile e di informarlo immediatamente di eventuali sopravvenienze negative (p. 38 della sentenza impugnata, con preciso riferimento a quella di primo grado).
1.2. Inammissibile, poiché generico, è anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata contiene infatti adeguata giustificazione dell'attendibilità del dichiarante PE, anche con specifico riferimento alla affiliazione del IT al EM e in relazione agli elementi contrari avanzati dalla difesa, evidenziando tra l'altro la Corte territoriale l'autonoma, concludente efficacia dimostrativa della conversazione intercettata (n. 35 del 23.1.2008) cui si è già fatto riferimento al precedente § 1.3. circa la responsabilità del ricorrente in ordine alla sua perdurante, attiva partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo A (v. in particolare p. 37 e s. della sentenza d'appello).
2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di NO NI, NO IZ e CA AN.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze, non è affatto equiparabile agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen. क SM 16 Come correttamente evidenziato da entrambi i giudici di merito (cfr. p. 40 e s. sentenza d'appello e p. 2 sentenza di primo grado), l'attività di estrapolazione di fotogrammi da una video-ripresa non può essere considerata attività irripetibile perché da tempo ormai la tecnica consente di effettuare tale operazione, che non necessita di perizia o consulenza tecnica (Sez. 2, n. 4523 del 10/11/1992, P.M. in proc. Arena ed altro, Rv. 192570), senza compromettere l'integrità dell'originale, peraltro in alcun modo messa in discussione dai ricorrenti.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Del tutto inconferente è il richiamo fatto dai ricorrenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, allorché la fattispecie in esame è relativa a fase processuale in cui il contraddittorio per la prova si è compiutamente realizzato, essendosi su quel materiale sviluppato lavoro del perito incaricato delle trascrizioni e conseguentemente formatasi nel pieno contraddittorio delle parti la prova del contenuto delle intercettazioni.
2.3. Il terzo motivo di ricorso rappresenta la mera riproposizione di doglianza di merito alla quale la Corte territoriale ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Entrambe le sentenze di merito contengono infatti puntuale ed esauriente giustificazione circa l'individuazione dei soggetti intercettati e l'attribuzione a ciascuno di essi delle frasi captate (cfr. p. 41 e s. sentenza d'appello e p. 2 sentenza Tribunale, ove è riportata l'ordinanza dibattimentale con la quale è stata respinta la relativa eccezione).
2.4. quarto motivo di ricorso è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che giustifica compiutamente la valutazione della credibilità e concreta rilevanza delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti SS SE, Di UR ER, ER IO, CA ON e PE LE, anche in riferimento alla conforme ed accurata valutazione offerta sul punto dalla sentenza di primo grado (cfr. in particolare p. 42 e s., p. 45 e s. della sentenza d'appello). 17 да So 2.5. Il quinto motivo di ricorso, relativo al delitto di cui al capo D dell'imputazione, è inammissibile, poiché interamente versato in fatto e del tutto generico. Esso non si confronta con l'esauriente motivazione contenuta alle pagine 61 e s. della sentenza d'appello (del resto coerente con quella di cui a p. 45 e ss. della sentenza primo grado), che offre del tutto adeguata giustificazione anche sul tipo della sostanza trattata (cocaina), non solo con riferimento alla sentenza di patteggiamento che ha accertato la responsabilità del coimputato GI per il medesimo reato, ma anche alle conversazioni intercettate in cui NI NO parla espressamente della cocaina sequestrata al GI e ad altri elementi di prova, invero sovrabbondanti rispetto al soddisfacimento dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
2.6. Anche il sesto motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo C, è inammissibile, poiché totalmente versato in fatto e del tutto generico. Il motivo non si confronta con l'esauriente motivazione della sentenza d'appello (p. 43, anche con riferimento a quella di primo grado p. 61 e ss.), che offre giustificazione del tutto adeguata sia sul tipo di sostanza trattata (cocaina) in relazione al prezzo, alle definizioni usate (blocco-pietra, ecc.), ai riferimenti a puzzo di nafta e all'acetone, precursore nella produzione di cocaina, alle ammissioni dibattimentali di IT e alle dichiarazioni accusatorie del PE, sia circa la ritenuta conclusione dell'accordo tra NO NI e IT NA per la cessione della sostanza a fini di spaccio.
2.7. Pure il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Oltre a non essere inquadrate dagli stessi ricorrenti in alcuno dei casi previsti all'art. 606 cod. proc. pen., le censure, totalmente versate in fatto, si riferiscono espressamente, ripetutamente ed esclusivamente al percorso argomentativo della decisione di primo grado e non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici: p. 44 e s., ove idonea valutazione di plurime e concludenti circostanze del fatto, alle dichiarazioni di PE che riferisce delle confidenze a lui rese da NO NI e al fallimento della versione alternativa fornita da PA), sicché devono ritenersi del tutto aspecifiche.
2.8. L'ottavo motivo di ricorso, riguardante il reato di estorsione aggravata di cui NO NI risponde insieme a NO GI e e EN LB al capo F, ha ad oggetto richieste istruttorie all'evidenza estranee al giudizio di legittimità e rappresenta chiaramente la reiterazione di censure di merito già fatte 18 rr Soy valere in appello a fronte di adeguata motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr., in particolare, p. 63, in relazione al carattere pacifico, ma irrilevante ai fini della responsabilità penale del ricorrente NO NI, dei rapporti d'affari tra il EN, AL e IG TO;
p. 58 e s., ove richiamo a posizione EN;
v. anche p. 110 e ss. della sentenza di primo grado, puntualmente richiamata da quella impugnata).
2.9. Il nono e il decimo motivo di ricorso, relativi rispettivamente ai reati associativi contestati ai tre ricorrenti al capo A e ai soli NO NI e CA AN al capo B, sono aspecifici e totalmente versati in fatto. Si riferiscono infatti espressamente e direttamente al materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento, e non al percorso argomentativo articolato nell'impugnata sentenza d'appello (v. in particolare p. 45 e s., p. 47 e s., p. 61, p. 64, p. 73 e ss., ove risultano ampiamente giustificati sia l'esistenza e la struttura delle associazioni criminali in esame che il ruolo specifico personalmente e consapevolmente svolto da ciascuno dei ricorrenti, anche con puntuali riferimenti alla conforme sentenza di primo grado - v. in particolare p. 241 e ss. e p. 253 e ss.). Le considerazioni svolte nell'ultima parte del ricorso rappresentano la sintesi dei motivi fin qui presi in esame e risultano dunque in essi assorbite. Per completezza, il Collegio rileva che il diniego al ricorrente CA delle attenuanti generiche trova congrua motivazione a p. 49 della sentenza impugnata, anche con specifico riferimento all'incensuratezza del ricorrente, pur riconosciuta dai giudici di merito, mentre la sentenza d'appello evidenzia adeguata e specifica motivazione circa il trattamento sanzionatorio applicato a ciascuno dei ricorrenti (p. 49 per CA;
p. 64 e s. per NO NI;
p. 77 per NO IZ, al quale sono state tra l'altro concesse le attenuanti generiche ed è stato applicato il minimo edittale per il reato associativo di cui al capo A).
3. L'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di PA OB rappresenta la mera reiterazione di doglianze di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (v. p. 51 e ss., ove si rinvengono anche puntuali riferimenti alla conforme motivazione della sentenza di primo grado - p. 77 e ss., 117 e ss., in particolare pp. 124 e 128 in relazione a precedente condanna del PA per partecipazione alla Sacra Corona Unita e alle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di NO NI in cui si fa chiaro riferimento al controllo del territorio e al 19 ды monopolio nella gestione delle attività criminali, nonché alla necessità di contribuire alle spese per la difesa dei detenuti;
p. 150, ove vengono valutate le dichiarazioni di LE PE su PA, formalmente affiliato al NO NI, di cui era il braccio destro con dote di "Vangelo", attivo in tutte le attività dell'organizzazione, ivi compreso il traffico di stupefacenti, anche in relazione alla descrizione della ripartizione dello stupefacente, conforme a quanto risulta dall'intercettazione considerata per il reato fine di cui al capo E;
p. 208 e ss. su reato associativo di cui al capo B: in particolare, per PA, p. 216; p. 253 e ss. per reati associativi), sicché il ricorso deve ritenersi all'evidenza inammissibile.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di EN LB è inammissibile.
4.1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di doglianze di merito già esaminate dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Lungi dal fondarsi esclusivamente su una lettura storico-giudiziale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia alla luce delle decisioni giudiziarie pronunciate sulla frangia brindisina e mesagnese della Sacra Corona Unita, le conformi sentenze di merito, ed in particolare quella impugnata, giustificano in modo del tutto adeguato la ritenuta partecipazione del ricorrente alle associazioni criminali di cui ai capi A e B dell'imputazione con riferimento alle specifiche e circostanziate dichiarazioni rese dal PE circa la risalente affiliazione del EN a VI TO e al ruolo effettivo consapevolmente svolto dal ricorrente all'interno di entrambi i sodalizi. In particolare alle pagine 54 e ss. della sentenza impugnata si rinviene, con riferimento alle p. 221 e ss. e 272 e ss. della sentenza primo grado, una puntuale valutazione delle dichiarazioni del PE riscontrate dalla conversazione - intercettata tra il ricorrente e NO NI, certamente riferibile a traffico di cocaina in ordine al canale di approvvigionamento di droga assicurato dal - ricorrente all'associazione di cui al capo B. Le dichiarazioni del PE relative alla partecipazione del EN al sodalizio di cui al capo A fin dall'epoca in cui la Sacra Corona Unita si dedicava al contrabbando di TLE e all'attuale prevalente ruolo del ricorrente nella gestione di attività imprenditoriali condotte con denaro di provenienza illecita e/o con metodo mafioso trovano invece conforme e idonea valutazione in entrambe le sentenze di merito, anche in relazione al concludente riscontro rinvenuto dai giudici di merito nelle intercettazioni delle conversazioni di NO NI relative al controllo del territorio e al settore delle slot- machines, nonché al contributo economico assicurato ai sodali detenuti, oltre che 20 ар да 20 nel pacifico coinvolgimento del EN nell'estorsione commessa in danno dei soci della Scommettendo S.r.l.. Contrariamente agli assunti del ricorrente, poi, le dichiarazioni del PE sono tutt'altro che generiche e la condotta estorsiva di cui al capo F si riferisce esattamente e con certezza al periodo contestato. A tale riguardo, la sentenza di primo grado, sul punto richiamata da quella di appello, si limita infatti a riferire che la prima richiesta del EN si colloca verosimilmente in periodo precedente a quello contestato e spiega chiaramente che si trattava di una richiesta di denaro da ricevere con cadenza annuale, che EN aveva già riscosso in precedenza tale somma e continuava a pretenderla per il presente e per il futuro (p. 92 sentenza primo grado), sicché nessuna contraddizione logica o deviazione dall'ambito cronologico della contestazione è rinvenibile a tale proposito nel percorso argomentativo fatto proprio dai giudici di merito. Quanto al delitto di estorsione di cui al capo F, entrambe le sentenze di merito spiegano esaurientemente che proprio lo "sconfinamento" del EN aveva provocato la reazione di IG IC e IT NA e reso necessario l'intervento risolutivo del conflitto da parte del NO NI, gerarchicamente sovrordinato a tutti gli associati coinvolti nella vicenda. Da tale intervento, entrambe le sentenze di merito traggono convincente riscontro dei rispettivi ruoli dei protagonisti all'interno dell'associazione e dell'esistenza di correlative ripartizioni territoriali, sicché anche sotto questo profilo le doglianze del ricorrente si sottraggono al confronto con l'articolazione logica della motivazione del provvedimento impugnato sia in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al contestato delitto di estorsione che all'intraneità del EN ad entrambe le associazioni criminali di cui è stato ritenuto partecipe.
4.2. Il terzo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, essendosi il ricorrente limitato a predicare in modo assolutamente generico e non circostanziato i vizi denunciati.
4.3. Il mancato riconoscimento al ricorrente delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio a lui applicato trovano specifica e congrua giustificazione a p. 60 e s. del provvedimento impugnato, col quale, anche a tale riguardo, il ricorso non si confronta, condannandosi definitivamente alla totale inammissibilità.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di NO GI è infondato. 21 дя 5.1. Generico e comunque infondato è il primo motivo di ricorso. Il Collegio ricorda che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175). Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676). Del resto, in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, P.G. in proc. De Angelis e altri, Rv. 261245). Va altresì affermato che la richiesta di rito abbreviato condizionato non può essere oggetto di una valutazione parcellizzata da parte del giudice, sicché la mancanza, constatata ex ante, dei requisiti dell'incompletezza dell'informazione probatoria in atti ovvero della necessità e decisività anche di una sola delle prove ulteriori richieste dall'imputato per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda", giustifica il rigetto dell'istanza. Alla stregua di quanto precede, la doglianza in esame deve ritenersi aspecifica, in quanto si limita a predicare l'utilità delle prove proposte senza indicare in qual modo quelle prove, ed in particolare l'esame di AG AN e di IA LD, avrebbero potuto incidere sulla valenza probatoria di specifici elementi di prova effettivamente utilizzati dai giudici di merito a fini decisori in punto di responsabilità del ricorrente in ordine a uno o più dei reati a lui ascritti. Solo predicata è inoltre l'incompletezza del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in relazione all'estorsione di cui al capo F. Risulta 22 яд да 22 invero plausibilmente affermata (e poi effettivamente dimostrata) una diversa ed opposta prognosi nelle motivazioni dei provvedimenti coi quali il G.u.p. del Tribunale di Brindisi e, quindi, lo stesso Tribunale di Brindisi hanno con valutazione ex ante peraltro confermata dalle indicazioni sopravvenute a seguito dell'istruttoria espletata rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata dal ricorrente con riferimento all'esame testimoniale delle persone offese. All'esito delle indagini preliminari, la concludente e incontrovertibile valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate tra il ricorrente, NO NI e gli altri protagonisti della vicenda non lasciava infatti evidentemente spazio per una diversa ricostruzione del contenuto e del significato di quelle intercettazioni - del resto mai proposta dal ricorrente anche alla luce di eventuali dichiarazioni minimizzanti, poi effettivamente rese dalle persone offese -come spesso avviene nel caso di associazioni criminali di stampo mafioso radicate nel territorio di riferimento - nel corso del dibattimento. Né a tal riguardo avrebbe potuto produrre alcun effetto l'esame del fascicolo del p.m. da parte dei giudici di primo e secondo grado ex art. 135 disp. att. cod. proc. pen., posto che lo stesso ricorrente afferma che le persone offese del delitto di estorsione consumata di cui al capo F non sono mai state sentite nel corso delle indagini. Si aggiunga che la richiesta di accesso al rito abbreviato "condizionato" rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non comporta sempre e in ogni caso l'obbligo per il Tribunale di ordinare, prima della decisione, l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (vedi, Sez. 3, n. 4887 del 17/12/2009, Hammama, Rv. 246023), laddove, come nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta abbia a oggetto, per stessa ammissione del ricorrente, vuoi l'esame di soggetti mai sentiti nel corso delle indagini preliminari, vuoi la trascrizione di atti già confluiti nel fascicolo del dibattimento. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla richiesta trascrizione di intercettazioni ambientali, posto che l'individuazione degli interlocutori di quelle conversazioni non avrebbe potuto conseguire dalla semplice trascrizione, e telefoniche, la cui utilizzazione a carico del ricorrente non è stata per il vero nemmeno allegata.
5.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, tra loro sovrapponibili, coi quali si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione concernenti la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale di cui al capo A, sono infondati. La sentenza impugnata evidenzia infatti una motivazione completa, del tutto adeguata e immune dai vizi logici e giuridici denunciati circa l'intraneità del 23 он 881 ricorrente all'associazione mafiosa in questione. In particolare, la sentenza di appello (p. 68 e ss.) offre puntuale giustificazione in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio pur in mancanza di una sua formale affiliazione, avendo la Corte territoriale espressamente considerato anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che in dibattimento nulla hanno riferito circa GI NO. A tale riguardo la sentenza valuta in modo assolutamente corretto le precise dichiarazioni di LE PE, il quale definisce in dettaglio il ruolo consapevolmente e continuativamente svolto da GI NO, malgrado la pure affermata assenza di un giuramento di affiliazione da parte sua, nel recupero dei crediti dell'associazione mafiosa rivenienti dalle attività estorsive e dal traffico di stupefacenti. La Corte territoriale spiega al proposito, nel pieno rispetto della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce e altri, Rv. 261909) e con percorso argomentativo che si sottrae e censure di incompletezza o illogicità, come il PE (in ciò tra l'altro puntualmente riscontrato dal collaborante ER e dal teste Errico, i quali hanno riferito che lo stesso PE aveva imposto all'interno del carcere di Lecce il divieto di effettuare affiliazioni formali) abbia sottolineato che da tempo il rito dell'affiliazione non fosse presupposto ineludibile per la partecipazione al sodalizio. La sentenza in esame espone altresì con precisione come la stabile messa a disposizione del ricorrente all'associazione trovi ulteriore conferma nelle conversazioni intercettate dalle quali risultano plurimi mandati del cugino NI che per il loro contenuto (convincere tale RL Di LM a rinunciare all'omicidio di un altro soggetto colpevole di aver ucciso il padre oltre venti anni prima;
direttive su come comportarsi con altro soggetto vittima di attività estorsiva) rendono evidente la continuità del concreto apporto e del diretto, consapevole coinvolgimento del ricorrente nelle attività dell'associazione mafiosa, tale da configurare un vero e proprio rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio. Concreto, attivo, continuativo e consapevole apporto del resto scolpiti nella vicenda relativa all'estorsione ascritta al ricorrente al capo F (p. 70). Sicché dalla sentenza impugnata emerge chiara ed esaustiva, contrariamente agli assunti del ricorrente, la risposta al motivo di appello col quale si prospettava una serie di incarichi estemporanei non significativi di una sua costante messa a disposizione dell'associazione e si ipotizzava la configurabilità del concorso esterno dello stesso ricorrente nell'associazione mafiosa di cui il cugino NI era da SA tempo esponente di spicco. 24 от 5.3. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato. La sentenza d'appello evidenzia un'esaustiva verifica della credibilità soggettiva di LE PE e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni (p. 42 e s. sentenza d'appello, anche in riferimento a p. 39 e ss. della sentenza di primo grado) e procede quindi a specifica valutazione delle dichiarazioni del PE relative al diretto e continuativo coinvolgimento del ricorrente nell'attività dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo B (p. 66 e ss. sentenza d'appello, v. anche p. 69 in ordine al ruolo svolto dal ricorrente nel recupero dei crediti dell'associazione relativi al traffico di stupefacenti). Tale valutazione si sottrae a qualsivoglia censura anche laddove rinviene plurimi riscontri alle dichiarazioni del PE nel concludente tenore di molteplici conversazioni intercettate e nell'attiva partecipazione di GI NO al confezionamento della cocaina di cui al capo C in casa del cugino il 4 maggio 2008 (p. 67 e s., ove anche puntuale riferimento all'analitica ricostruzione operata dal Tribunale al paragrafo 4.2 della sentenza di primo grado, cfr. in particolare p. 72, nota a p. 74, p. 77). contraddittoria deve5.4. Tutt'altro che illogica, apparente e conseguentemente ritenersi la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 a lui contestato al capo C in concorso con NO NI, CA AN, GI IA e IT NA. Lungi dall'essere ancorata alla mera presenza fisica del ricorrente nell'abitazione del cugino al momento del confezionamento della droga, come vorrebbe il quinto motivo di ricorso, la sentenza giustifica infatti in modo esauriente e concludente la ritenuta, attiva partecipazione di GI NO alle suddette operazioni di confezionamento (p. 67 e s. ed in particolare p. 68, ove si richiama il fatto, attestato dalle - intercettazioni ambientali, che il ricorrente avesse percepito il cattivo odore e la durezza della sostanza e il puntuale riferimento all'analitica ricostruzione operata - dal Tribunale al paragrafo 4.2 della sentenza di primo grado, cfr. in particolare p. 72, nota a p. 74, p. 77).
5.5. Il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di NO GI è inammissibile, poiché rappresenta la mera riproposizione di questioni di merito relative al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena già adeguatamente affrontate dalla sentenza di appello (p. 71 e ss., ove viene espressamente considerata l'incensuratezza del ricorrente al momento dei fatti e 25 ая confermata l'applicazione del minimo edittale per il più grave reato contestato al capo B). Quanto alla pretesa disparità di trattamento rispetto al coimputato NO IZ, il Collegio osserva che in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). La sentenza impugnata giustifica invece in modo del tutto adeguato il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente in relazione al ruolo di rilievo da lui concretamente svolto all'interno delle due associazioni criminali considerate, a fronte del ruolo defilato svolto nell'associazione mafiosa da NO IZ, che inoltre non è stato imputato di partecipazione all'associazione di cui al capo B, né dei reati fine ad essa relativi.
5.6. Evidente invece appare l'errore di calcolo della pena inflitta dalla Corte territoriale a NO GI, determinata in motivazione a partire dalla pena base per il più grave delitto di cui al capo B, pari ad anni dieci di reclusione, con aumento per la continuazione pari ad anni uno di reclusione per il delitto associativo di cui al capo A e a mesi sei di reclusione per ciascuno dei delitti contestati ai capi C ed F (erroneamente indicato come E), sicché il totale della pena inflitta al ricorrente deve ritenersi quella di anni 12 di reclusione, e non già quella di anni 13 di reclusione indicata nel dispositivo della sentenza impugnata. Il Collegio osserva al riguardo che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione e testé indicati, significativi della volontà decisoria del giudice (Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873). Il dispositivo della sentenza impugnata va quindi corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nei termini indicati dal ricorrente.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di IT NA è inammissibile.
6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico, in quanto si limita ad evocare, senza precisarne i contorni, l'incidenza della predicata inutilizzabilità delle dichiarazioni del PE sul quadro probatorio, invero variegato e imponente, giustificativo della condanna. 26 да ды In tale compendio probatorio si inserisce tra l'altro la conversazione intercorsa tra il ricorrente e NO NI riportata a pag. 80 della sentenza impugnata, dal cui concludente tenore la Corte territoriale deduce in modo del tutto immune da vizi logici e giuridici l'autonoma valenza dimostrativa di una relazione associativa attuale ed efficace tra il ricorrente e il EM, entrambi chiaramente subordinati alle decisioni del capo del sodalizio.
6.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono pure inammissibili, poiché rappresentano la mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito esauriente e congrua risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici (v. p.77 e ss., ove si rinviene tra l'altro idonea giustificazione della piena compatibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti CA ON e PE LE;
del carattere neutro per la posizione del ricorrente oltreché del tutto - fisiologico della scelta del p.m. di rinunciare all'esame del coimputato GI, - separatamente giudicato;
della credibilità del PE e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni relative all'affiliazione del IT al EM e alla partecipazione del ricorrente al traffico di stupefacenti dell'organizzazione su Ceglie, riscontrate tra l'altro, rispettivamente, dalla conversazione intercettata tra il IT e NO NI cui sopra si è fatto riferimento e dal coinvolgimento del IT nel delitto di cui al capo C;
del diretto coinvolgimento del IT non solo nel fatto di detenzione di cocaina a fini di spaccio descritto al capo C, ma anche nell'attività estorsiva di cui al capo G, entrambi tali condotte delittuose rientrando nel programma criminoso concretamente attuato dalle organizzazioni di cui ai capi A e B dell'imputazione). Il Collegio rileva inoltre che in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche, in ipotesi, di bassa manovalanza - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione rappresenta univoco sintomo indipendentemente dalla prova di una formale - iniziazione di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria - partecipazione all'associazione (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce e altri, Rv. 261909).
6.3. Infondato è il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di IT NA. La sentenza impugnata giustifica infatti esaurientemente la sussistenza di un duplice fenomeno associativo (capi A e B dell'imputazione) e la piena partecipazione del ricorrente ad entrambi i sodalizi. Corretto deve innanzitutto ritenersi il riferimento operato in sentenza alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo 27 SM mafioso, concorrono con delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e altri, Rv. 258163; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762). Del tutto pertinenti appaiono poi sia le valutazioni di ordine generale sulla configurazione dell'associazione mafiosa in esame e sulla ricostruzione degli elementi caratterizzanti la struttura associativa del sodalizio di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 descritto al capo B (p. 45 e s. e 47 e s.), sia la giustificazione della partecipazione del IT a entrambe le associazioni (p. 77 e ss., con particolare riferimento alla credibilità del PE e all'attendibilità delle sue dichiarazioni relative all'affiliazione del IT al EM e alla continuativa partecipazione del ricorrente al traffico di stupefacenti dell'organizzazione su Ceglie riscontrate rispettivamente dalla conversazione intercettata tra il IT e NO NI cui sopra si è più volte fatto riferimento e dal diretto coinvolgimento del IT non solo nel fatto di detenzione di cocaina a fini di spaccio descritto al capo C, ma anche nell'attività estorsiva di cui al capo G, entrambi tali condotte delittuose rientrando nel programma criminoso concretamente attuato dalle organizzazioni di cui ai capi A e B dell'imputazione). In definitiva la sentenza impugnata, lungi dal soffermarsi esclusivamente sull'episodio rilevante ex art. 73 D.P.R. 309/90 contestato al capo C e dall'affidarsi ad automatiche inferenze probatorie per ciò che attiene alla sussistenza dell'organizzazione dedita a traffici di droga, giustifica con scrupolo l'esistenza di quell'associazione attraverso la complessiva e coerente valutazione di un compendio probatorio del tutto concludente, fondato sulle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché su una pluralità di univoci riscontri che assegnano al IT uno specifico ruolo associativo nella gestione di quei traffici.
6.4. Manifestamente infondato è invece il quinto motivo del ricorso IT. La sentenza impugnata argomenta compiutamente circa il carattere mafioso della tentata estorsione aggravata contestato al ricorrente al capo G e sul nesso tra tale episodio e la spartizione dei territori controllati dal sodalizio mafioso e da questo affidati a diversi referenti. Spartizione che ha generato la sovrapposizione delle richieste estorsive di NO GI e EN LB, da una parte, e di IT NA e IG IC, dall'altro, con la soluzione imposta da NO NI di far prevalere la posizione del EN, nonostante lo "sconfinamento" da questi operato rispetto al territorio di competenza (p. 58 e ss.). Adeguatamente giustificato nella sentenza impugnata, con riferimento 28 да бы т all'inequivoco tenore delle molteplici conversazioni intercettate e alla precisa identificazione del IT come uno degli interlocutori delle intercettazioni rilevanti, risulta poi il ruolo concreto e specifico svolto dal ricorrente (p. 81 e s.). All'evidenza inesistente deve poi ritenersi il preteso contrasto logico-giuridico tra la contemporanea contestazione degli artt. 628 e 629 cod. pen. L'imputazione di cui al capo G menziona infatti l'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. in relazione al capoverso dell'art. 629 cod. pen. unicamente allo scopo di descrivere la pertinente aggravante della contestata estorsione. Manifestamente fuori centro anche la pretesa inesistenza dell'oggetto materiale della condotta (tentata) estorsiva in questione. Il precedente versamento in favore del EN non ha infatti all'evidenza determinato il venir meno dei mezzi di pagamento necessari per la corresponsione al ricorrente e al suo complice della somma da loro pretesa con minaccia dai soci della Scommettendo S.r.l. Ampiamente e a più riprese giustificata risulta nella sentenza impugnata la ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso (v., ad es., p. 86, ove pertinente e congruo richiamo alla piena percezione da parte delle persone offese della specifica valenza minacciosa della richiesta estorsiva del duo IT-IG, al punto che esse se ne dolevano in rapporto ad una protezione già ottenuta dall'associazione mafiosa di riferimento) 6.5. Inammissibile, perché generico, è anche il sesto motivo di ricorso, in quanto la medesimezza delle posizioni dei due ricorrenti è predicata senza confrontarsi con la diversità dei reati per i quali i due hanno riportato condanna e, in particolare, con la specifica gravità dei reati di cui ai capi B e C per i quali il IT, contrariamente al IG, è stato ritenuto responsabile (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880).
7. I ricorsi proposti nell'interesse di IG IC sono inammissibili.
7.1. Il primo motivo, proposto con atto a firma dell'Avvocato Cosimo Deleonardis, è del tutto aspecifico, poiché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha posto a base del giudizio di colpevolezza del IG non solo le circostanziate dichiarazioni accusatorie del PE, ma anche i plurimi riscontri consistenti nei molteplici riferimenti fatti alla persona del IG da diversi correi, nel contenuto di varie intercettazioni e nel diretto coinvolgimento del IG nella vicenda estorsiva in danno della Sommettendo S.r.l. (p. 84 e ss.). 29 99 So 7.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto con atto a firma dell'Avvocato Ladislao Massari, è manifestamente infondato. Il ricorrente cita precedenti giurisprudenziali non pertinenti, poiché relativi a casi di specie sostanzialmente diversi da quello in esame, nel quale non vi è stata alcuna posticipazione della data finale della permanenza del reato associativo di cui al capo A, fin dall'origine contestato in forma aperta ("dal 2005 in poi, con permanenza"), sicché, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, il reato ritenuto in sentenza è esattamente circoscritto al periodo in contestazione e il nucleo dei fatti addebitati al ricorrente è rimasto immutato e su di esso egli ha potuto pienamente, e fin dall'originaria contestazione, esplicare ogni facoltà difensiva.
7.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso (il secondo tra quelli proposti con atto dell'Avvocato Massari), poiché la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, giustifica compiutamente e a più riprese la ritenuta capacità dell'associazione mafiosa di cui al capo A di incutere timore e di esercitare all'esterno la forza intimidatrice del vincolo associativo (v. in particolare, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, p. 86, ove specifico riferimento alla percezione delle persone offese del reato di tentata estorsione di cui al capo G). Compiutamente giustificata risulta altresì la partecipazione al sodalizio del ricorrente, desunta non solo dalle pur circostanziate e ampiamente riscontrate dichiarazioni accusatorie del PE, ma anche dai plurimi riferimenti alla sua persona effettuati da diversi correi nel corso delle conversazioni intercettate, nonché dalle circostanze e dalla natura della condotta estorsiva di cui il ricorrente si è reso protagonista (p. 84 e ss., con particolare riferimento alla spartizione dei territori affidati alla gestione di referenti dell'associazione mafiosa, tra i quali il IG;
alla convincente identificazione del IG come uno degli estorsori di cui al capo G), anche in relazione alla misura alternativa dell'affidamento in prova alla quale il IG era all'epoca sottoposto e di altre emergenze probatorie;
all'intervento risolutivo del conflitto territoriale operato dal capo dell'organizzazione mafiosa). La sentenza impugnata evidenzia inoltre idonea e logica motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese della tentata estorsione addebitata al ricorrente (p. 85 e p. 59 e s.).
7.4. Il quarto motivo di ricorso deve pure ritenersi inammissibile, poiché non si confronta con sentenza impugnata, che in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi, fa espresso riferimento non solo ai precedenti giurisprudenziali riguardanti la Sacra Corona Unita, bensì anche alle 30 Fr сы dichiarazioni rese da LE PE riguardo tale disponibilità e al contenuto di conversazioni in cui si fa esplicito riferimento ad atti di intimidazione con l'uso di armi (pp. 71 e 80 della sentenza impugnata).
7.5. Il quinto e ultimo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto del tutto aspecifico, poiché non indica gli elementi che giustificherebbero la concessione delle generiche e una diversa determinazione della pena, la cui eccessività rispetto ai fatti è solo labialmente predicata. Al totale rigetto o all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. I ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Ministero dell'Interno e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di EM RU, CA AN, PA OB, EN LB, NO NI, NO IZ e IG IC e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di IT NA che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso di NO GI e ordina la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, relativo alla pena inflitta al medesimo, nel senso che essa va determinata in dodici anni di reclusione. Condanna in solido tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della parte civile Ministero dell'Interno, che liquida in euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%. Così deciso il 14/7/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA anni Conti Stefano Mogini, Duk днорії oggi - 4 OTT 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golfior