Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare.
Commentario • 1
- 1. Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025
1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
O S C U RA TA 529 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA SAVERIO FELICE MANNINO - Presidente - N. 3431/2014 Dott. Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17512/2014Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. ALDO ACETO - Consigliere - -In caso di diffusione del - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, SENTENZA a norma dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.lgs. 196/00 in quanto: ☐ disposto d'ufficio N.M. N. II avverso la sentenza n. 1403/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del ☐ a richiesta di parte (omissis) ✓ imposto dalla legge 25/11/2013 Luangle JL CANCELLIERE visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Finiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso preoposto Udito, per la parte civile, l'Avv. Elisa betto Renieri, che ho cheesh dichiararsi l'inammessibilità del ricorso. Udit difenson Avv. Stefano Radicioni 1in sostituzione dell'Aw. Simonetta Boggetti, che ha insistido per l'man acc muibilità del ricorso. Diments O S C U RA TA RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, con sentenza del 25.11.2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 25.2.2010 appellata nell'interesse dell'imputato N.M. concesse le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni sei di reclusione, confer- mando nel resto la condanna di primo grado, con condanna alle spese del grado a favore della parte civile. N.M. olpevole del reatoIl Tribunale fiorentino aveva dichiarato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pa- gamento delle spese processuali, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubbli- ci uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena, nonché interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alta curatela, nonché condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costitui- ta, I.I. ☐ quale esercente la patria potestà sulla figlia minore I.F. da liquidarsi in separata sede, assegnando frattanto alla stessa una provví- sionale immediatamente esecutiva di euro 50.000,00. Condannava, infine, l'im- putato alla rifusione in favore della parte civile costituita ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, delle spese sostenute per la costituzione e difesa, che si liquidano in curo 1.225, 00 oltre alle spese generali nella misura del 12,5% (VA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Il N. veniva ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 81 co 2, 609 bis, 609ter co2, 609quater co I n. I e alt. co c.p,, perché con più atti esecu- tivi del medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali sulla minore di dieci anni con la quale coabitava e che gli era I.F. (nata il (omissis) saltuariamente affidata, essendo egli convivente con I.O. madre di I.I. a sua volta madre della minore, baciandola sulla bocca, facendosi ma- sturbare e ponendo nella bocca il membro. In (omissis) (omissis) 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito N.M. enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Difetto assoluto di motivazione in ordine all'ipotesi ricostruttiva dei fatti ammessa dal giudice mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della - motivazione. Ad avviso del difensore ricorrente, due sono i punti che meritano di essere evidenziati ai fini di una corretta ricostruzione dell'accaduto. 2 O S C U RATA 1) Erronea valutazione delle testimonianze de relato poste alla base dell'af- fermazione della penale responsabilità dell'imputato. Erroneamente la Corte d'appello ritiene infatti di affermare la penale respon- sabilità dell'imputato sulla base delle esclusive testimonianze de relato riportate dalle persone vicine alla piccola omettendo tuttavia di valutare le in- F. congruenze che sono emerse. ha assunto un at-In particolare, lurea lonela, madre della piccola F. teggiamento incostante durante la fase delle indagini ed in più occasioni poco collaborativo. La stessa I. dichiarava che era combattuta se credere o meno alla bambina, tenuto altresì conto che quest'ultima trascorreva la maggior parte del tempo con la nonna, la Sig.ra I.O. da sempre gelosa del rapporto che il N. aveva instaurato con la bambina. Questa sfiducia che provava I. nei confronti della madre era altresì ac- centuata dal fatto che quando I. era piccola veniva spesso accusata ingiu- stamente dalla madre di avere dei rapporti sessuali col padre. La nonna veniva definita più volte nel corso del procedimento come una persona gelosa che so- spettava di tutti. I.O. inoltre, contrariamente a tutto quanto emerso durante lo svolgi- mento del processo, dichiarava di avere un buon rapporto con la figlia, nono- stante questa circostanza venga poi smentita chiaramente dal fatto che non ac- cettava di occuparsi della piccola F. se non dietro corrispettivo economi- CO. Comunque sia, la stessa O. in sede di deposizione testimoniale dichiara che mai la bambina le aveva riferito degli episodi di abuso e quando aveva av- vertito la figlia di stare attenta al N. aveva solo voluto riferirsi alla possibi- lità che F. per un difetto di attenzione, si facesse male fisicamente. Tutte queste circostanze evidenziano ad avviso del ricorrente una incongrui- tà nelle deposizioni testimoniali e mettono ancor più in luce l'ambiente promiscuo nel quale la bambina è cresciuta. Incongruenze emergono anche - secondo la tesi prospettata in ricorso- rap- portando il racconto del L. con quello di lurea IO. Quest'ultima, infatti, rac- conta di un episodio avvenuto durante il pranzo di N. tuttavia i L. dichiara di non ricordare questa circostanza. Inoltre, le rilevazioni che la bambina fa al compagno della madre sono le stesse le stesse successive al racconto che la ma- dre stava facendo al L. di alcuni episodi che la bambina le aveva descritto. Pertanto, le affermazioni della minore, ancora una volta, non possono dirsi spon- tanee ed avulse da ingerenze. 3 O S C U RATA La responsabilità penale del N. verterebbe, dunque, su esclusive testi- monianze de relato, non confermate neppure in sede di incidente probatorio da parte della minore, teste diretto. b) Mancata valutazione circa le interferenze perpetrate dagli adulti sui rac- conti della bambina;
suggestionabilità del minore vittima del presunto abuso. Il ricorrente deduce che l'attenzione recentemente riservata alla tutela dell'infanzia, al miglioramento della qualità di vita dei bambini ed al rispetto dei loro diritti, ha inevitabilmente influenzato il mondo giudiziario, ed in particolar modo lo studio della testimonianza infantile, soprattutto nei casi di abuso ses- suale. E' stato evidenziato come, più o meno consapevolmente, gli adulti che en- trano in contatto con il minore possano influenzare ed alterare i racconti del bambino, suggerendo le risposte che da lui si desidera ricevere, inducendo indi- rettamente a raccontare fatti mai accaduti e per lo più frutto della fantasia e del- la suggestionabilità del bambino. Da una recente ricerca, emergerebbe secondo il ricorrente un quadro allar- mante in tema di testimonianza infantile ed inevitabilmente ci si chiede quanti considerino la tendenza dei bambini a lasciarsi suggestionare dagli adulti, ma so- prattutto quanti bambini vengano strumentalizzati dagli adulti allo scopo di rice- vere da loro una prova certa contro un presunto abuso. Molti ricercatori hanno affermato che anche il bambino può avere un ricordo accurato, al pari di un adulto. Tutto ciò vale, però, solo nel caso in cui il bambino non sia sottoposto a nuove interviste, in quanto il resoconto successivo risentirà sicuramente dei col- loqui precedentemente fatti e tenderà a contenere nuove informazioni ricevute dal minore in tali conversazioni. In ricorso si pone l'accento sul problema della suggestionabilità del minore, la quale si manifesta soprattutto attraverso particolari tipi di domande e nei modi in cui le stesse possono essere poste. Viene ricordata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di dichiarazioni testimoniali del minore persona of- fesa di reati sessuali e in particolar modo le sentenze di questa terza sezione numero 29612/2010, 11098/2008, 24248/2010. Si sostiene che, nel caso di specie, da una parte le reazioni comprensibil- mente scomposte della madre di fronte ai suoi racconti, dall'altra le ripetute sol- lecitazioni cui veniva sottoposta da più persone, hanno certamente condizionato l'atteggiamento della piccola F. nel corso dell'incidente probatorio Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze affinché, in relazione al difetto di motivazione sul 4 O S CU RA TA punto sopra lamentato, si conformi ai principi di diritto espressi in ordine alla ne- cessità di valutare con maggior attenzione la testimonianza quando la stessa at- tenga la materia degli abusi sessuali a danno dei minori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra riassunti sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Proposti come vizi motivazionali, i motivi de quo, infatti, tendono a solle- citare a questa Corte una rivisitazione delle risultanze istruttorie, che non è con- sentita in questa sede. Le censure rivolte al provvedimento impugnato, peraltro, si palesano al- quanto generiche, mentre la sentenza impugnata, con motivazione logica e con- grua, ancorché alquanto scarna, risponde ai morivi che erano stati sottoposti a quel giudice, anche in quel caso assolutamente generici (cfr. atto di appello). Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza 5 O S C U RA TA delle argomentazioni al fine giustificativo del prem i anto. (sez. 2, n. 21644 del 17.2.2017, Badagliacco - altri, rv. 255-42) sinacz o demandato a questa Corte sulle regioni giustificative della decisione ir uc, per esplicita casita legislativa, un orizzonte circoscritto. Non , in altri termini, cu richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificar motivazione sponda le acquisizioni processuali. E ciò ch: alla luce del vacante testo dell'ait 606 1 pen. come modificato dalle 1. 20.2.2006 m. . Il giudice di locitumità o DÒ procedere ad una dinovala valutazione del ratti ovvero ad una rivalutazione dal contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzemenu riservati in via esclusiva al gludice del merito. Il ricorrents non può, come nel caso chi ci occups limit o a farnire una versions alternativa del fatto (le accuse ca r o della minor suggestionata dalis Renna o comunque condizionata dall'ambiente familiare), sened iMISE Spec/icamente quale sia il punto de!! m azione che appare zlato Jain Suppost manifesta illogicità e, in concrete de or ele Hingidità ver desurs. Com'è stato nievatorell u bestenza 21044/13 questa Corte di le- ww dot essere rispetto a bestecit", cioè rispetto agli aid processuali citati. Lai senso la novellata previsione secondo i vizio dell atione può risult e, oltre che dal porto del pro mento impugnate, anche da "altri at de a cesso", purood startramence hadnad nel motivi di gra zama, non ha infatti mato il rad iotuiti di ca ste Cute, che rimane gludice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del G.
3. Se est dunque, è in prospettive ermeneutica cui è tenuta quest Suprema Corte, le censure dhe il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifectamente infondate, non andosi nella motivazione della sentens pele Dorte d'appello di Firenze 'cuna illogicità che ne a tenuta complessiva. I gludia del gravame di merito con motivaalier specica, to en e logica hanno infatti, hanno dato conto di avere valutato la promiscul delitugni dove si sork sett e di avere com que ritenuto che non se infinito sul narrato della ban bina. Riczondendo al devolutum -che va ribadito essere se in sa ndo grado assolutame le go yudici anno effrontato a peculiarità di un caso, tut- tavia non injiequente, i dels bambie w nia degli usi sessuali sede d cident probatorio nulla dica degli abus) stessi, ma vi sono pluralità di so l 6 O S C U RA T A ti (la madre, il compagno della madre, l'operatrice della comunità) che hanno ascoltato e visto comportamenti della bambina che univocamente attribuiva all'odierno ricorrente quelli che, agli occhi degli adulti, sono apparsi subito chia- ramente degli atti di violenza sessuale. Va evidenziato che la sentenza non si fonda, come ritiene il ricorrente, su testi esclusivamente de relato. -I testi, infatti, come visto, hanno raccontato anche fatti nella specie esternazioni della bambina assolutamente non sollecitate- caduti sotto la loro diretta percezione. Ed invero, come ricorda la Corte territoriale: 1) la bimba in una circostanza si era avvicinata con la testa ai genitali di L.A. compagno della madre I.I. che era seduto sul divano a gambe aperte e, appoggiandosi con le manine alle gambe dell'uomo, aveva detto : sai come ho fatto nonno? Così", muovendo la testa avanti e dietro. Questo episodio è stato poi confermato dallo stesso L. che non ha avuto dubbi sul fat- tanto da essere rimasto partico-to che F. si riferisse proprio al N. larmente colpito e sorpreso. 2) Durante un pranzo, in occasione delle feste natalizie del 2009, F. aveva cominciato a disegnare un pisello e davanti a tutti fece :"oh, perché lo dici, per via di quello là, di quell'uomo dell 0. che m'ha fatto pipì in mano". 3) La cognata di lonela C. ha confermato che F. vedendo in televisione la scena di un bacio, avrebbe detto: "il nonno me lo fa anche a me". 4) I.I. ha riferito che "quando si andava a letto insieme (con la figlia F. mi faceva dei baci strani...,sulla bocca...muovendo la testa a destra e o sinistra e cominciavo a fare il fiatone e ha detto, "nonno mi ho fatto anche così", poi si mise addosso a me e mi fece il movimento così... su di me... S. F. che era5) In occasione del dialogo fra e la I. presente, pronunciò la frase "ho visto due culi io e poi, spontaneamente, "ho IF visto i culi anche di nonno, ha fatto ciuccia, a bocca a me" -A tali circostanze si legge ancora nella logica e coerente motivazione di secondo grado- va aggiunto che il N. si era trovato in più di un'occasione solo con la bimba, anche in considerazione del fatto che la nonna, sia pure sal- tuariamente, lavorava, e tale circostanza ben si concilia con la prospettiva accu- satoria. Così, il fatto che l'imputato avesse fatto dei regali alla bimba, coerente- mente dimostra che aveva stabilito un rapporto particolare con lei, Ne discendono una serie di logiche conclusioni cui i giudici di merito sono pervenuti per raggiungere il proprio convincimento secondo cui fosse da esclude- re che la minore potesse avere subìto da altri gli episodi di abuso sessuale og- 7 O S C U RA T A getto di imputazione, perché, nonostante nella casa ove si sono verificati transi- tassero diverse persone e si vivesse in un clima promiscuo ha indica- F. to precisamente la persona che ha abusato di lei. Non risulta in alcun modo viene ancora evidenziato in sentenza- che la minore avesse visto altri uomini nu- di all'interno di quell'abitazione, mentre il fatto che gli adulti parlassero del N. non in termini positivi, di per sé, non pare elemento idoneo a mettere in dubbio la spontaneità delle dichiarazioni della bimba, anche perché non era sta- to fatto alcun riferimento alle abitudini sessuali dell'imputato, ma si metteva in evidenza, specie da parte della nonna che il N. rascurava la cura della ' bambina, che era stata trovata in più di un'occasione senza il pannolino.
4. Già nella sentenza di primo grado, che la Corte fiorentina richiama, si era ritenuto che l'attendibilità dei testi, derivasse dalla estrema coerenza dei loro racconti, intrinseca ed estrinseca e si era rilevata la verosimiglianza degli eventi riferiti, e delle modalità in cui gli stessi si sarebbero verificati, oltre allo stato d'animo delle persone coinvolte, visibilmente d autenticamente scosso ma non espressivo di un particolare astio nei confronti dell'imputato, pure sempre pre- sente in aula. I giudici di merito hanno poi dato conto di come non potessero venire in rilievo piccole incongruenze fra il racconto della I.I. del L. per e esempio, avendo riguardo all'episodio del divano, laddove I. riferiva di stare raccontando al L. degli episodi descrittile dalla figlia, mentre il L. non accen- na a tale racconto o avendo riguardo all'episodio del pranzo di Natale, che il L. non ricorda - in quanto si tratta di particolari che afferiscono al contesto dei fatti principali e nulla modificano, circa la sostanza degli stessi. Del resto, viene ricordato l'orientamento di questa Suprema Corte -che va qui riaffermato- secondo cui la testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso (così questa sez. 3, n. 9801 del 29.11.2006 dep. 1'8.3.2007, Baldi, rv. 236005, nel giudicare proprio un caso relativo alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio, non aveva risposto alle domande). 8 O S C U RATA Va aggiunto che questa Corte di legittimità ha anche affermato che, in tema di testimonianza indiretta, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (così questa sez. 3, n. 2010 del 30.11.2007 dep. 15.1.2008, rv. 238626). Tra l'altro, proprio in casi analoghi a quello che ci occupa, si è ritenuto che fossero utilizzabili le deposizioni "de relato" aventi ad oggetto le dichiarazioni re- se dal minore vittima di reati sessuali ove all'esame di questi si fosse decisop di non dare luogo luogo in ragione dell'accertamento di possibili danni, anche tran- seunti, alla sua salute, collegati all'assunzione dell'ufficio testimoniale (così que- sta sez. 3, n. 30964 dell' 11.6.2009, F. Rv. 244939. In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha, dunque, solo un obbligo di valutazione improntato ad una speciale cautela, atteso il carattere "mediato" che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori (sez. 3, n. 2001 del 13.11.2007 dep. il 15.1.2008, R., rv. 238849). Ma tale valutazione, come si è detto, e si dirà, pare correttamente operata sia in primo che in secondo grado.
5. La promiscuità ambientale - tema su cui si ritorna nel ricorso in esa- me- ha certamente favorito la manipolazione della minore -come ha rilevato la Corte milanese- perché l'ha privata di punti di riferimento stabili e l'ha esposta all'attenzione di persone diverse dai componenti della famiglia, ma non vi sono elementi per ritenere che la persona offesa sia stata costretta o indotta dalla madre a muovere certe accuse, non soltanto perché la minore le ha riferite spon- taneamente, ma anche perché la dott.ssa ha escluso che la bimba fos- S. se facilmente suggestionabile. Quanto poi al fatto che F. nel corso dell'incidente probatorio, non abbia confermato le accuse la spiegazione fornita su tale aspetto dalla vicenda dal primo giudice è stata ritenuta dalla Corte territoriale pienamente condivisibile e fatta propria, considerato che trova conforto nella relazione del perito, che aveva individuato dei precisi segnali, evidenziatisi nel corso dell'incidente proba- torio, comunque indicativi di esperienze negative occorse in passato da F. cui di certo mostrava di avere nuociuto il trascorrere del tempo, cosicchè l'incidente probatorio non si era svolto nell'immediatezza dei fatti ed aveva in- dotto la parte offesa a mettere in atto meccanismi di rimozione. Nondimeno, vie- 9 O S C U RA T A ne logicamente evidenziato come, coerentemente con i principi elaborati da que- sta Corte di legittimità, l'atteggiamento della minore non è riconducibile a parti- colari difficoltà nel serbare il ricordo quanto piuttosto al senso di colpa e alla vo- lontà di rimuovere episodi che le hanno creato disagio e imbarazzo di fronte agli adulti - specie la madre - che sono venuti a conoscenza dell'esperienza vissuta. La coerente conclusione cui pervengono i giudici del merito è che il com- portamento assunto nel corso dell'incidente probatorio dalla piccola F. caratterizzato da una granitica barriera elevata rispetto alle domande rivoltele dal giudice e dalla psicologa, rivela semmai il grave malessere provato dalla bimba nel riaffrontare, sia pure nel ricordo, situazioni di vita certamente doloro- se. Non va trascurato, peraltro, che, in tema di criteri di valutazione probatoria, la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione solo quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche od immature. (così sez. 3, n. 42984 del 4.10.2007, Bagalà, rv. 238065 ove, in applicazione di tale principio, si è escluso che i condizionamenti familiari siano di per sé idonei ad influenzare il racconto dei minori, sì da integrare il dedotto vizio di illogicità della motivazione). Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia impugnata, dunque, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non- ché al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile I.I. liquidati in complessivi € 3000,00 oltre agli accessori di legge ed alle spese ge- nerali, che pone provvisoriamente a carico dell'Erario, risultando la suddetta parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle 10 O S C U RATA Ammende, nonché al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile I.I. liquidati in complessivi € 3000,00 oltre agli accessori di legge ed alle spese generali, che pone provvisoriamente a carico dell'Erario. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Saverio IC MA Refjelle вкраш и DEPOSITATA IN CANCELLERIA] IL - 9 GEN 200 IL CANCELLIERE NI 11