Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 529
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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Massime1

In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare.

Commentario1

  • 1Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

    1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 529
Data del deposito : 2 dicembre 2014

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