Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico.
Commentario • 1
- 1. Nuovo stato: che valore hanno trattati estradizonali precedenti? (Cass. 25622/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Per i trattati bilaterali vige la regola consuetudinaria della "tabula rasa", secondo cui il nuovo Stato subentrante è vincolato ai trattati stipulati dallo Stato predecessore soltanto se stipula un nuovo accordo (espresso o tacito) con l'altra Parte dello strumento pattizio, norma di diritto internazionale generale. Non sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia abbia sottoscritto un trattato di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2018, n. 11179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11179 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
11179-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.4165/2018 Mariastefania Di Tomassi · Presidente - CC 31/10/2018- Giacomo Rocchi Teresa Liuni DO Esposito R.G.N. 32504/18 Carlo Renoldi -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN IU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 5/7/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. Roberta Castorina, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5/7/2018, il Tribunale del riesame di Catania aveva confermato l'ordinanza in data 11/6/2018 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IU AN (inteso "PP IÒ") ritenendolo gravemente indiziato di far parte, dal 2003, dell'associazione di stampo mafioso promossa e diretta da IN RA e VA RD, operante in Paternò e costituente articolazione territoriale del clan mafioso "AN", quale uomo di fiducia del menzionato RA. A fondamento del giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale aveva posto: a) le dichiarazioni rese da CE SU, partecipe alla guerra di mafia che aveva visto contrapporsi l'ala del clan facente capo a RD alla fazione diretta da RA, il quale aveva riferito della sua proposta di uccidere AN се in quanto "figlioccio" del capomafia, posizione che gli consentiva di assumere decisioni di interesse associativo (v. interrogatcri resi il 25/11/2014, 28/11/2014 e 22/12/2014); b) il racconto di OR NA, che nell'interrogatorio del 9/1/2018 aveva confermato l'appartenenza del ricorrente al gruppo mafioso di RA ("IU AN detto PP IÒ che conosco da tempo. Con lui sono stato coimputato nel maxiprocesso al Tribunale dei Minorenni per reati di omicidio. Appartiene da sempre al gruppo di ZO RA, di cui è il braccio destro"); c) le dichiarazioni di LO DO NA, a capo dell'articolazione del clan operante in Belpasso, che nell'interrogatorio del 10/11/2017, oltre a riconoscere in foto l'indagato, ne aveva affermato, ponendolo a confronto con il fratello VA, la posizione di grande rilievo rivestita nell'ambito del sodalizio;
d) le dichiarazioni di IA TI nel corso dell'interrogatorio in data 26/6/2017, che aveva riferito del rapporto di subordinazione dello spacciatore LO rispetto a AN;
e) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ON EZ, RK TI e LO DO NA, circa il contenzioso riguardante i fratelli ON e AT TT e relativo al pagamento di un credito, nel quale AN era stato coinvolto e che aveva comportato l'interessamento, da un lato, del clan NT e, dall'altro lato, di IN RA;
f) il racconto di IU AN, che aveva riconosciuto AN come appartenente al sodalizio.
2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AN per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti VA Caruso e Roberta Castorina, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria, non avendo i collaboratori di giustizia indicato spec fici comportamenti significativi di un consapevole apporto, da parte di AN, al perseguimento degli interessi del sodalizio mafioso. Con riferimento alle dichiarazioni rese da AN il 10/3/2010 e il 7/5/2010, il Tribunale del riesame avrebbe contraddittoriamente affermato l'appartenenza di AN al gruppo mafioso nel per odo successivo alla detenzione, nonostante che AN l'avesse esclusa in tempi "recenti". Quanto alle dichiarazioni rese da RR, esse sarebbero prive di riferimenti a episodi specifici, mentre e espressioni "figlioccio" o "soggetto autorevole che prende parola", sarebbero state riferibili al passato e non avrebbero fornito alcun elemento utile per valutare la sua appartenenza al 2 се gruppo mafioso in epoca successiva alla scarcerazione. Peraltro, la posizione di rilievo asseritamente rivestita da AN avrebbe dovuto implicare l'indicazione di almeno una decisione o la partecipazione a una riunione o un qualche riscontro in ordine alla frequentazione di altri sodali, non attestata da alcuna intercettazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da SU all'interrogatorio del 25/11/2014, in cui AN era stato indicato tra i soggetti da uccidere, senza che però sussistesse alcun riscontro di ciò. Generiche sarebbero anche le dichiarazioni rese da OR NA, il quale, mentre nel verbale in data 16/10/2017 non avrebbe menzionato il ricorrente tra gli intranei al gruppo facente capo a RA, in quello del 9/1/2018 lo avrebbe invece indicato come appartenente "da sempre" a quel gruppo. E, anzi, la trascrizione sintetica di quest'ultimo verbale non sarebbe stata fedele a quella integrale, dalla quale sarebbe emerso che il collaboratore aveva riferito di aver sentito dire che un gruppetto di ragazzi "camminasse" con AN. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da IA TI, che nel corso dell'interrogatorio del 26/6/2017 avrebbe accusato AN di "gestire piazze di spaccio in nome e per conto dei AN di RN, esse divergerebbero dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Infatti, AN, nel descrivere le attività del gruppo di RN, avrebbe affermato che in materia di droga operava la fazione di RD, mentre il gruppo di RA si dedicava alle estorsioni e alle rapine;
circostanza confermata dal collaboratore NA. In realtà, il collaboratore avrebbe riferito una sua deduzione in ordine al fatto che LO pagasse AN per poter spacciare, desunta dall'intervento di quest'ultimo nella questione del debito contratto da LO con NA. Tuttavia, se anche AN fosse realmente intervenuto nella mediazione relativa al debito, potrebbe averlo fatto per finalità estranee all'attività di spaccio e non per agevolare l'associazione mafiosa facente capo a RA. Anche le dichiarazioni relative al recupero del credito dei TT, rese dai collaboratori NA, ON VE e RK TI, sarebbero del tutto contraddittorie, dal mornento che il ricorrente sarebbe intervenuto esclusivamente per difendere il credito del fratello e non per interessi associativi. Infatti "la spedizione punitiva altro non sarebbe stata che l'incontro di TT con il ricorrente, il cuale, corne reazione alla pubblica offesa subita, gli aveva dato due schiaffi, salvo poi acconsentire alla rateizzazione del debito. Peraltro, la collaborazione di NA sarebbe iniziata soltanto dopo il suo arresto per l'omicidio di AT TT, di cui secondo il collaboratore CA sarebbe stato l'esecutore materiale;
sicché la collaborazione sarebbe avvenuta al solo fine di ottenere i relativi benefici. In realtà, né NA, né i suoi generi avrebbero potuto riferire nulla sul conto del ricorrente, dato che 3 l'unica occasione in cui si sarebbero visti sarebbe stata quella in cui egli si era incontrato con TT per richiedere I pagamento del debito del fratello. A fronte di tali evidenze, i Giudici della cautela avrebbero dovuto delineare la posizione specifica che il ricorrente avrebbe svolto all'interno del sodalizio nel periodo di contestazione cautelare, tanto più che il quadro indiziario sarebbe costituito solamente dalle propalazioni dei collaboratori, generiche e prive di riscontri esterni individualizzanti, esser do stata contestata al ricorrente la partecipazione al clan mafioso dal 2003, senza alcuna indicazione di reati-fine, di frequentazioni con gli associati, senza alcun indizio sugli elementi del reato associativo, non essendo AN mai comparso in una o più intercettazioni.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, su cui il Tribunale si sarebbe limitato ad utilizzare mere formule di stile, senza fornire riscontri sull'attualità del vincolo associativo in capo al ricorrente, tale da fondare un concreto pericolo di reiterazione del reato anche e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Ne consegue che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni.
2.1. In particolare, nella materia cautelare, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato - dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 della legge n. 63 del 2001 soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598 e, nella giurisprudenza successiva, ex plurimis Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, 4 м dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683). Dunque, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), il giudice è chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) 'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
2.2. Sempre preliminarmente, va ricordato che la condotta di partecipazione a un'associazione mafiosa, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabil, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, più recentemente Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 1/3/2016, Archinà, Rv. 267418; Sez. 1, n. 39543 del 24/6/2013, Fontana, Rv. 257447). Stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio che deve essere valutata alla stregua di una lettura ron atomistica ma unitaria degli 5 се سال elementi rivelatori di un suo ruolo dir amico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi facta concludentia (Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273571).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio come il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato i canoni di valutazione probatoria affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione a partire dalla nota sentenza Marino n. 1653 del 1993, abbia puntualmente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che tutti i collaboratori di giustizia che avevano reso dichiarazioni nei confronti di AN, fossero soggettivamente credibili, evidenziando come la difesa avesse avanzato dubbi sulla genuinità della collaborazione soltanto nei confronti dei soggetti di area santapaoliana: LO DO NA, ON EZ, IA TI e RK TI e non anche degli altri propalanti, i cui racconti erano stati posti a fondamento dell'ordinanza genetica. Fermo restando che anche con riferimento ai menzionati NA, EZ e TI, il Tribunale etneo ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui il generico interesse a fruire dei benefici premiali non costituisce, di per sé solo, un elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni, a condizione che il giudice, come avvenuto nel caso di specie, le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (in argomento Sez. 5, n. 50589 del 30/9/2013 , Martinelli, Rv. 257832; Sez. 2, n. 39241 del 8/10/2010 Montesarchio, Rv. 248771; Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009, dep. 2010, La Delfa, Rv. 246210). Quanto, poi, alla valutazione di credibilità degli altri collaboratori, il Tribunale del riesame ha osservato che CE SU si era autoaccusato dell'omicidio di VA ZA e che era stato ritenuto attendibile dalle sentenze di condanna emesse a suo carico nell'ambito dell'operazione Ein Plein 1; che OR NA, oltre a essersi autoaccusato di numerosi reati, tra cui diversi omicidi, aveva iniziato a collaborare presentandosi spontaneamente alla polizia giudiziaria, accusando i suoi stessi familiari, quali il fratello LE;
e, infine, che IU AN era già stato ritenuto attendibile nella sentenza resa all'esito del giudizio scaturito dalla maxioperazione denominata "Vicerè", avente ad oggetto l'omonimo clan. Inoltre, a riprova della ratura particolarmente qualificata delle fonti dichiarative, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come SU fosse un soggetto intraneo all'articolazione territoriale attiva in Paternò del clan AN;
come OR NA facesse parte del clan Assinnata anch'esso operante in Paternò, riconducibile su base provinciale, al sodalizio dei NT e come, tuttavia, egli fosse a conoscenza dei fatti attinenti al clan AN, in quanto allo stesso faceva capo il fratello LE;
e, ancora, come LO DO NA, ON EZ, IA e RK TI facessero tutti parte 6 dell'articolazione territoriale di Belpasso cel clan NT, il primo, tra l'altro, con il ruolo di capo, ciò che all'evidenza gli dava accesso a informazioni qualificate, senza che conseguentemente assuma rilievo quanto dedotto dalla difesa dell'indagato, ovvero che l'unica occasione in cui NA e i suoi generi avrebbero visto AN sarebbe stata quella in cui egli si era incontrato con TT per richiedere il pagamento del debito del fratello. Quanto, infine, a IU AN, costui aveva avuto un ruolo di vertice nell'intera associazione, occupandosi, in specifici momenti, delle questioni afferenti all'articolazione operante in Paternò.
3.1. Dopo avere positivamente scrutinato la credibilità soggettiva dei dichiaranti, il Tribunale del riesame ha, quindi, rilevato come le dichiarazioni rese da SU fossero particolarmente dettagliate e più complete di quelle rese dagli altri collaboratori, poiché, essendo uno dei responsabili dell'omicidio di VA ZA, era stato pienamente partecipe alla guerra di mafia che aveva visto contrapporsi l'ala del clan facente capo a RD alla fazione diretta da RA. Sulla base di tale considerazione, dunque, la sua proposta di uccidere AN, nell'ambito della predetta contrapposizione, quale soggetto appartenente al gruppo di IN RA, è stata logicamente ritenuta dimostrativa del fatto che AN fosse un uomo di fiducia dello stesso RA, tale da essere indicato come suo "figlioccio", secondo quanto riferito da SU nel corso degli interrogatori resi il 25/11/2014, 28/11/2014 e 22/12/2014. E in merito alla posizione rivestita nell'ambito del sodalizio, SU aveva dichiarato che l'odierno ricorrente assumeva decisioni di interesse associativo, essendo considerato un soggetto autorevole al suo interno ("prende la parola"), in quanto strettamente legato al capo mafia. Riferimenti, quelli contenuti nelle propalazioni del collaboratore, che presentano, diversamente da quanto decotto dalla difesa, connotati di assoluta specificità in relazione alla partecipazione al sodalizio e al ruolo significativo esercitato anche sul piano decisionale, con riferimento alle principali questioni dell'organizzazione, al di là della specifica individuazione di singoli momenti deliberativi. A conferma delle dichiarazioni di SU l'ordinanza impugnata ha, inoltre, valorizzato il racconto di OR NA, che nell'interrogatorio del 9/1/2018 ha confermato l'appartenenza del ricorrente al gruppo mafioso di RA ("IU AN detto PP IÒ che conosco da tempo. Con lui sono stato coimputato nel maxiprocesso al Tribunale dei Minorenni per reati di omicidio. Appartiene da sempre al gruppo di ZO RA, di cui è il braccio destro"). Anche tale indicazione, invero, è stata correttamente ritenuta assai specifica, con l'indicazione di un ruolo determinato all'interno del sodalizio, mentre appare generica e non autosufficiente la doglianza secondo cui la 7 а с trascrizione sintetica del verbale del predetto interrogatorio non sarebbe stata fedele a quella integrale. Un'ulteriore conferma del ruolo di primo piano rivestito da AN in seno all'articolazione del clan AN operante in Paternò è stata rinvenuta nelle già ricordate dichiarazioni rese da LO DO NA, a capo dell'articolazione del clan operante in Belpasso, che nell'interrogatorio del 10/11/2017, oltre a riconoscere in foto l'indagato, ne aveva affermato, ponendolo a confronto con il fratello VA, la posizione di grande rilievo rivestita nell'ambito del sodalizio. Inoltre, il ruolo di vertice rivestito dall'odierno ricorrente è emerso anche dalle dichiarazioni rese da IA TI nel corso dell'interrogatorio in data 26/6/2017, da cui era emerso che DA LO poteva spacciare marijuana a Paternò solo in quanto pagava AN, e che, allorquando LO si era trovato in difficoltà per il pagamento di una fornitura di droga che TI gli aveva venduto, si era rivolto, affinché intervenisse in suo aiuto, allo stesso AN, il quale aveva incaricato di ancare a parlare con il collaboratore altri due associati del sodalizio criminale. Una circostanza, questa, che il Tribunale del riesame ha ritenuto, in maniera tutt'altro che illogica, essere particolarmente indicativa dell'appartenenza del ricorrente al clan mafioso e del ruolo apicale dallo stesso rivestito. In proposito, peraltro, la difesa ha dedotto un elemento di contraddizione rispetto a quanto riferito da AN, secondo cui, all'interno del gruppo di RN, il RA si sarebbe dedicato alle estorsioni e alle rapine e non al traffico di droga, appannaggio della fazione di RD. Nondimeno, tale deduzione non è autosufficiente, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti del procedimento che non siano stati specificamente allegati a sostegno della prospettazione di talune delle parti. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha valorizzato la vicenda che ha visto coinvolti due fratelli, ON e AT TT, sulla quale hanno riferito in data 20/7/2017, 4/7/2017 e il 10/11/2017, rispettivamente, i collaboratori di giustizia ON EZ, RK TI e LO DO NA. Da tali dichiarazioni è emerso che quando NA aveva ritirato la garanzia offerta a TT, aveva sentito l'esigenza di comunicarlo a AN, a riprova della posizione che l'indagato ricopriva nell'ambito del sodalizio criminale. Inoltre, NA aveva precisato che ON TT si era rivolto, parallelamente, anche a IN RA affinché intervenisse in suo favore nella vicenda, e a Natale Benvenga, entrambi soggetti apicali del clan AN. L'intervento di RA, da un lato, aveva consentito che la vicenda fosse appianata e, dall'altro lato, aveva determinato la reazione del clan NT che, sentendosi "scavalcati" dal tale intromissione, essendo, quella, una vicenda di loro competenza, avevano deciso di rispondere all'affronto progettando di uccidere ZO IU e RC, sodali del clan rivale. E al fine di appianare la 8 м questione con i AN era stato invocato l'intervento di IN RA;
circostanza ritenuta dimostrativa dell'appartenenza di AN al sodalizio, a nulla rilevando il carattere personale del credito e la sua estraneità agli interessi associativi. Sul punto, infatti, il Tribunale ha logicamente rilevato come, ai fini della definizione della posizione dell'indagato rispetto al sodalizio criminale, non fosse rilevante la natura del credito, quanto piuttosto che la partecipazione alla vicenda dell'articolazione territoriale del clan AN era stata determinata proprio dall'appartenenza ad esso dell'odierno ricorrente, e che le stesse modalità di recupero del credito erano risultate connotate dal metodo mafioso. Una ricostruzione alla quale la difesa ha replicato, in maniera meramente confutativa, deducendo, del tutto apoditticamente, che AN fosse intervenuto per ragioni di solidarietà familiare e non per tutelare gli interessi del sodalizio. Infine, con riferimento alle dichiarazioni rese da IU AN, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza delle censure difensive relative all'asserita contraddizione tra quanto riferito nell'interrogatorio in data 10/3/2010 e in quello del 7/5/2010. Ciò in quanto, il riconoscimento di AN, effettuato da AN nell'interrogatorio del 10/3/2010, non era stato smentito da quello del 7/5/2010, nel corso del quale il collaboratore aveva riferito sulle vicende relative all'articolazione del clan operante in Paternò nell'arco temporale ricompreso tra il 1999 e il 2005, anno in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari, rimanendovi fino al 2006. Infatti, il Tribunale ha ritenuto probabile che quando AN, nell'interrogatorio del 7/5/2010, avesse risposto "no, PP IÒ è uscito dopo" alla domanda del Pubblico ministero che gli chiedeva di delineare il gruppo di Paternò, non stesse facendo riferimento alla partecipazione dell'indagato al sodalizio, bensì alla circostanza che lo stesso, in quell'epoca, non stava operando materialmente sulla piazza di Paternò, in quanto detenuto tra '11/3/1995 e l'11/8/2006. E dinnanzi alla non illogica interpretazione del materiale indiziario offerta dal Tribunale. il ricorso si è limitato a una acritica riproposizione della censura, già respinta.
4. A fronte della cospicua mole di elementi indiziari, dunque, le censure difensive hanno tentato, senza successo, di disarticolare la ricostruzione offerta dalle due ordinanze, attraverso una lettura parcellizzata del materiale investigativo raccolto, senza però intaccare la struttura logico-argomentativa del ragionamento indiziario, che, come correttarnente rilevato dal tribunale del riesame, ha avuto ad oggetto non già le singole attività attribuite all'accusato, bensì la sua appartenenza al sodalizio e il fattivo contributo allo stesso recato (cfr. Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380; Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253221; in argomento v. anche Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572); ciò che l'ordinanza del riesame ha 9 си Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 " [1.3 MAR. 2019 Roma, I puntualmente ricostruito, secondo cadenze pienamente logiche e strettamente aderente ai dati istruttori.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso il 31/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Renoldi Mariastefania Di Tomassi Tin DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10