Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 2
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., la forza probante privilegiata degli atti pubblici originali è limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ma non anche alla valutazione di tali fatti, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale tale potere con valore legale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la natura fidefaciente di atti istruttori predisposti da pubblici funzionari, in relazione a pratiche di finanziamento, contenenti giudizi e valutazioni sui progetti presentati dalle imprese).
Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza.
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La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2016, n. 24768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24768 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
247 6 8/ 1 6 68 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 31/03/2016 Composta da: Sent. n. sez. 613/2016 GIACOMO PAOLONI - Presidente - REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N.34478/2015 ANGELO CAPOZZI GAETANO DE AMICIS Rel. Consigliere - ON CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI REGIONE PUGLIA nei confronti di: US CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] OV IA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: US CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] lu avverso la sentenza del 24/06/2014 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati OV, DE PI, RA E US perchè, riqualificati in termini di peculato i reati loro rispettivamente ascritti ai sensi dell'art. 640 bis c.p., i reati medesimi sono estinti per prescrizione con conferma delle statuizioni civili. Inammissibilità, quanto ai reati di truffa, e rigetto, quanto ai reati di falso, del ricorso del p.m. nei confronti degli imputati CE, DI RI, OG e RE. Annullamento con rinvio quanto all'omessa statuizione sulle spese della parte civile. Uditi: l'avv. Gaetano SASSANELLI per la parte civile Regione Puglia;
l'avv. Giuseppe, Renato CIOCE per CO NA, anche in sost. dell'avv. Francesco Paolo SISTO, per GO SA;
l'avv. Arnaldo DEL VECCHIO in sost. dell'avv. LE LAFORGIA per De IS TT;
l'avv. Costantino Romano MARINI per RU IC;
l'avv. Giuseppe MODESTI per HO LI;
l'avv. IC INSANGUINE per RU IC che hanno concluso come da verbale. ☐ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 giugno 2014 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Bari del 1° ottobre 2010, emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di RU IC, CO NA, OR IN NT LE, De IS TT, Di RR IN, HO LI e AR TO, ed appellata dal P.M. e dagli imputati RU IC, CO NA, OR IN NT LE, De IS TT ed HO LI, ha assolto il CO dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato e l'HO dai reati sub C), Q) e Z) perchè il fatto non sussiste e dal reato sub D) per non avere commesso il fatto;
ha inoltre assolto il RU e OR dal reato di cui al capo sub O) per non aver commesso il fatto ed ha, infine, riqualificato i fatti di peculato di cui ai capi sub E), G), J, L), N, R), T), V), Z1) come reati di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per l'intervenuta prescrizione dei relativi reati e confermando, nel resto, la impugnata sentenza. All'esito del giudizio di primo grado gli imputati erano stati condannati a pene diverse per svariate contestazioni di reato attinenti a condotte di peculato, commesse nella gestione dei fondi statali e regionali previsti dalla legge n. 68/1999 per l'agevolazione dei soggetti disabili, mentre per le imputazioni di falso ideologico e materiale era stata dichiarata la improcedibilità per prescrizione e per quella associativa ex art. 416 cod. pen. (capo sub A), rivolta solo a taluni imputati, era stata pronunciata la formula assolutoria per non avere commesso il fatto. Ad eccezione del GO, del Di RR (poi deceduto in data 26 dicembre 2012, come dal relativo certificato dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caraglio) e del AR, gli imputati erano stati altresì condannati al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, deducendo due motivi di doglianza in ordine ai capi sub 3) e sub 4) della decisione, rispettivamente attinenti alla riqualificazione dei delitti di peculato ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. e alla esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., con la conseguente estinzione dei reati di falso per intervenuta prescrizione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazioni di legge ex artt. 110, 314 cod. pen. e 13 I. n. 68/1999, nonchè vizi della motivazione, per avere la Corte ! ли 1 ' d'appello ritenuto, da un lato, attribuibile agli imputati soltanto la fase istruttoria della procedura amministrativa, omettendo di considerare la contestazione del concorso di persone con altri soggetti intervenuti nelle fasi della procedura, dall'altro lato che la nozione di peculato fosse riducibile ad un mero ammanco di cassa, senza considerare che il reato de quo si realizza con tutte le condotte appropriative delle risorse pubbliche. Richiamata la struttura dell'imputazione, basata su una descrizione di fatti accertati sia nella sentenza di primo che in quella di secondo grado, si deduce, in particolare, che gli imputati hanno agito in concorso sia con il VE (assessore alla formazione professionale), sia con la PE (quale funzionario responsabile del settore), e che l'iter amministrativo nel quale gli imputati sono intervenuti come pubblici ufficiali attingeva direttamente ai fondi pubblici in ragione di una provvista già esistente e non da conseguire come la sentenza sembra indirettamente ritenere. La condotta posta in essere dagli imputati era parte di un progetto di appropriazione della somma oggetto di finanziamento pubblico per persone svantaggiate attraverso la falsificazione della documentazione e il controllo di tutte le fasi della procedura, che la motivazione della sentenza impugnata invece ha artificiosamente distinto in due fasi (l'istruttoria e la deliberazione della Commissione regionale). Le norme interne di gestione del finanziamento prevedono, infatti, che l'atto dispositivo finale, ossia il mandato di pagamento, deve essere realizzato con il concorso di più organi (la commissione di valutazione presieduta dalla PE, l'HO quale istruttrice della procedura ed il CO come dirigente dell'ufficio competente), i quali pertanto hanno gestito l'intera procedura, autorizzando e legittimando l'erogazione del denaro pubblico, mentre la falsità della documentazione era funzionale all'occultamento della condotta appropriativa ed i terzi vi hanno partecipato fornendo la falsa documentazione al fine di ricevere le somme in oggetto.
2.2. Con il secondo motivo, richiamate alcune pronunce della Suprema Corte, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo all'erronea esclusione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod.. pen., sul rilievo che la verifica della documentazione presentata dalle aziende costituiva attestazione implicita di fede privilegiata che tale documentazione corrispondeva al controllo di legittimità della spesa: la Commissione regionale che decideva sull'ammissione dei progetti ai finanziamenti, poteva certamente disattendere le risultanze dell'istruttoria, ma i suoi componenti si affidavano ad esse proprio perché assistite da fede privilegiata. In tal senso, la specifica indicazione di un fatto storico - ad es. la sollecitazione di un determinato offerente, non sollecitato ovvero non sollecitato con i tempi e le modalità indicate - è attestazione di fede privilegiata, come lo è ли 2 anche la specifica attestazione di una comparazione non effettuata (per essere stata prescelta sin dall'inizio una delle domande, indipendentemente dal contenuto).
3. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile Regione Puglia, che ha dedotto due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Con il primo motivo si contesta il punto 3 della sentenza, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla qualificazione dei fatti di peculato di cui ai capi sub E), G), J, L), N, R), T), V), Z1) come reati di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., con la conseguente dichiarazione di estinzione per prescrizione. La Corte d'appello ha omesso di considerare che le condotte di tutti gli imputati erano strutturalmente legate a quelle dei pubblici ufficiali coinvolti nell'indagine e che alcuni di essi, in particolare HO e CO, erano entrambi funzionari o dirigenti della Regione Puglia, responsabili come tali di un impossessamento collettivo delle risorse pubbliche ragionevolmente sussunto nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. . Nel caso in esame, in particolare, la condotta illecita doveva essere qualificata non già come semplicemente funzionale all'ottenimento delle risorse pubbliche, ma come distrazione di denaro a disposizione della Regione e legittimamente acquisito, per finalità diverse da quelle che avevano giustificato siffatta acquisizione, con la conseguenza che i soggetti percettori del finanziamento non hanno usato artifici e raggiri (ad es., la falsa assunzione di lavoratori disabili) per ottenere denaro, ma hanno usato artifici e raggiri per camuffare l'impossessamento di denaro che avevano acquisito e che avrebbero dovuto utilizzare in conformità con la logica funzionale che presiedeva a tale finanziamento.
3.2. Con il secondo motivo, inoltre, si lamenta la violazione degli artt. 578, 541, primo comma e 598 cod. proc. pen., per l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di liquidazione delle spese legali in favore della costituita parte civile Regione Puglia, malgrado la declaratoria di estinzione per prescrizione (riguardo ai reati sub E), G), J), L), R), T), V), Z1), per come riqualificati nel più lieve reato di truffa) e la conferma "nel resto" dell'impugnata sentenza, quindi anche nella parte relativa alle statuizioni civili.
4. I difensori di IC RU hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. ila 3 ' 4.1. Con primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazioni di legge penale (ex artt. 42-110-640-bis cod. pen.) e processuale (ex artt. 125, 129, 191, 271, in relazione agli artt. 267, 268, primo e terzo comma, 530, 578 cod. proc. pen.), nonché per vizi della motivazione con riferimento alla formula di proscioglimento per l'intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi sub T) ed U), anziché nel merito, e comunque in relazione alla decisione di conferma delle statuizioni civili, per avere la Corte d'appello illegittimamente utilizzato, quale unico elemento di prova a carico dell'imputato, il risultato di intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza del coindagato VE RE successive al decreto di proroga del 23 agosto 2002, e di quelle disposte, anche nei confronti dell'imputato, sulla base di indizi ricavati dalle conversazioni captate dopo il 27 agosto 2002. Tali intercettazioni, infatti, sono avvenute senza un valido decreto di proroga dell'autorizzazione, poichè quello del 23 agosto 2002 doveva ritenersi inesistente per essere sprovvisto della sottoscrizione del G.i.p.. La mera firma del cancelliere, infatti, non rende superflua la firma del giudice ed è una condizione imprescindibile per l'esistenza stessa dell'atto, potendo la materiale sottoscrizione del testo essere invece riferibile a soggetto non dotato di funzioni giurisdizionali. Anche a volerlo definire solo nullo e non giuridicamente inesistente, il su indicato decreto di proroga risulterebbe comunque affetto da un vizio di nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, integrando una violazione di un divieto di legge di rango costituzionale, posto a tutela della segretezza delle comunicazioni, dovendosi peraltro considerare che la difesa non vi ha implicitamente prestato acquiescenza per il fatto di aver formulato la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto il deposito del decreto di proroga delle intercettazioni è avvenuto ad opera del P.M. solo all'udienza dell'11 dicembre 2009, ossia in seguito all'instaurazione del rito abbreviato, dopo la discussione dei difensori e su sollecitazione dello stesso Giudice procedente. Siffatto vizio, del resto, colpisce con analoga sanzione tutte le conversazioni successivamente intercettate. Si contestano, inoltre, profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione là dove la Corte d'appello ha ritenuto di superare la dedotta questione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte d'urgenza il 3 febbraio 2003 sull'utenza telefonica nella disponibilità dell'imputato, sia per l'assenza di una tempestiva convalida da parte del G.i.p., sia per il difetto di motivazione sulla sussistenza delle eccezionali ragioni d'urgenza di cui all'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., non contenendo, il decreto di convalida del G.i.p., alcun riferimento all'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella Procura, del resto non prevista neanche nel decreto dello stesso P.M.. lu 4 i Si contestano, infine, in conseguenza dell'utilizzazione di materiale probatorio proveniente da intercettazioni telefoniche eseguite in violazione degli artt. 15 Cost. e 271 cod. proc. pen.: a) la violazione dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello motivato la non evidenza della prova dell'estraneità ai fatti di cui ai capi sub T) ed U), con riferimento ad atti non legittimamente acquisiti al patrimonio di conoscenza del giudice;
b) la mancanza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al mancato proscioglimento nel merito dal reato di cui al capo sub T), nonostante la Corte d'appello abbia optato per una pronuncia assolutoria nel merito con riferimento ad altra vicenda oggetto di contestazione al capo sub N): sul punto si lamentano, oltre ad un equivoco già dedotto nei motivi d'appello sull'apprezzamento del reale contenuto delle conversazioni intercettate, la mancata specificazione del contributo che l'imputato, sulla base di tali intercettazioni, avrebbe fornito alla determinazione dell'evento illecito, in quanto socio della "Vela immobiliare" s.r.l. entrata in rapporto commerciale con la cooperativa finanziata dalla Regione - ed in concorso con il VE quale assessore al lavoro ed alla formazione della Regione Puglia. Al riguardo, peraltro, la Corte d'appello avrebbe trascurato di esaminare i documenti indicati nell'atto di gravame, che dimostravano come l'operazione immobiliare della predetta società avesse avuto inizio in epoca precedente la nomina del VE ad assessore: lo specifico esame di tale documentazione e del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione avrebbe permesso, infatti, di constatare la evidente incompatibilità della tesi della preordinazione dell'operazione immobiliare al conseguimento del contributo regionale, facendo emergere appunto il fatto che l'acquisto della palazzina fu avviato dalla predetta società ben prima che il VE assumesse l'incarico di assessore nella Giunta regionale. Si lamenta, in definitiva, anche a voler escludere le condizioni per il proscioglimento nel merito, la mancanza di una congrua motivazione sul punto della sussistenza della responsabilità civile nascente dal reato sub T), con la conseguente mancata applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129, secondo comma e 530, primo e secondo comma, cod. proc. pen., essendo rimasti senza replica i rilievi mossi in appello riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e dell'ingiusto profitto ricavato dall'imputato quale socio della predetta società (tenuto conto della congruità del prezzo di mercato praticato per la cessione del piano terra dell'immobile), nonché in merito alla valutazione del contrasto, documentato dal contenuto di talune conversazioni telefoniche del 13-14 d e ம ottobre 2002, tra il RU, da un lato, ed il beneficiario dell'operazione pubblica ed il VE, dall'altro lato, tenuto conto del fatto che il RU si è limitato a perseguire il legittimo diritto di credito della società immobiliare e dei suoi soci.
4.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge ex artt. 42, 110, 479 cod. pen. e 129, secondo comma, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in relazione alla declaratoria di prescrizione per il reato di falso di cui al capo sub U), non avendo l'imputato mai partecipato alla formazione dell'atto incriminato, né avendo egli mai intrattenuto alcuna conversazione o altro genere di rapporti con gli autori del fatto tipico.
4.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge ex artt. 157, 640-bis cod. pen. nonché vizi della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo sub T), così come riqualificato in sentenza, per essere la prescrizione già intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado e per la mancata eliminazione della condanna in favore delle parti civili. Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha tralasciato di verificare se la data di consumazione di ciascun fatto-reato fosse o meno anteriore al 31 marzo 2003 e, quindi, se al momento della pronunzia di primo grado (il 1° ottobre 2010) fosse o meno trascorso il termine di sette anni e sei mesi. Entrambe le sentenze di merito, peraltro, concordano nell'individuare il momento dell'integrale percezione delle somme oggetto delle delibere di erogazione dei finanziamenti in epoca anteriore al 31 marzo 2003, così da avallare la conclusione che il su indicato reato di truffa fosse già estinto prima della sentenza di primo grado.
4.4. Con memoria depositata il 30 novembre 2015 i difensori, preliminarmente evidenziata l'estraneità all'oggetto dell'impugnazione del P.G. dei capi della sentenza relativi alle assoluzioni nel merito pronunciate dalla Corte d'appello (ossia per i reati di cui alle lettere N) ed O), hanno svolto ampie argomentazioni in replica al ricorso proposto dal P.G., chiedendone la declaratoria di inammissibilità sia per difetto di specificità dei motivi in ordine ai capi della sentenza con cui il ricorrente è stato assolto (reati di peculato e falso di cui ai su citati capi sub N) ed O), sia per la loro aspecificità e manifesta infondatezza riguardo ai reati - originariamente contestati come peculato di cui ai capi d'imputazione sub N) e T), sottolineando altresì la mancanza di ogni riferimento, nel capo sub U), alla contestazione dell'aggravante per quel che attiene alla idoneità fidefacente fino a querela di falso delle contestate attestazioni.
5. Il difensore di TT De IS ha proposto ricorso deducendo violazioni di legge ai sensi degli artt. 157, 158 cod. pen. e 538 cod. proc. pen., in relazione al ли 6 reato di peculato di cui al capo sub V), riqualificato in appello nella diversa fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., che doveva ritenersi in realtà prescritta in data 8 luglio 2010, ossia prima dell'emissione della sentenza di primo grado (avvenuta in data 1° ottobre 2010), poichè l'imputato rispondeva del reato ascrittogli per averlo commesso, secondo il capo d'imputazione, "a partire dal 28 marzo 2002 all'8 gennaio 2003", con la conseguenza che la relativa condotta di truffa, al più, si era consumata nella su indicata data dell'8 gennaio 2003, e non, come erroneamente e genericamente indicato nella sentenza d'appello, in epoca successiva alle delibere della Commissione regionale del 7 e 28 marzo 2002 e del 13 novembre 2002. Le statuizioni civili, di conseguenza, dovevano essere revocate, ai sensi dell'art. 538, primo comma, cod. proc. pen. .
5.1. Con memoria depositata il 20 novembre 2015 il difensore di fiducia ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno delle richieste avanzate nel ricorso, insistendo sul suo accoglimento e sul rigetto di quello proposto dal P.G.. 6. Il difensore di LI HO ha proposto ricorso in merito ai capi della sentenza con i quali è stata prosciolta per intervenuta prescrizione dei reati sub E), G), J), L), N), R), T), V) e Z1), con la conferma delle relative statuizioni civili previo riconoscimento della sua responsabilità, deducendo vizi della motivazione e violazioni di legge in relazione agli artt. 129, secondo comma, 530, secondo comma, 533, primo comma, cod. proc. pen., 110-640-bis cod. pen., nonché in relazione alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e al decreto del Ministero del lavoro n. 91 del 13 gennaio 2000, per avere la Corte d'appello omesso di confrontarsi con le censure di merito al riguardo articolate nei motivi d'appello, sì da garantire un esito pienamente liberatorio anche solo a fronte di un quadro dimostrativo contraddittorio o insufficiente, come tale indicativo di un ragionevole dubbio circa l'attribuzione della penale responsabilità. Sovente la Corte di merito ha apoditticamente desunto la pretesa falsità delle favorevoli annotazioni istruttorie effettuate dalla ricorrente circa il contenuto dei progetti presentati dal loro carattere additivo, senza considerare ad es., con riferimento al reato di cui al capo sub E) - che il fulcro - della condotta di truffa era da ravvisare nel carattere fraudolento della documentazione presentata per ottenere i finanziamenti pubblici ex lege n. 68/99, non certo nella favorevole annotazione da parte dell'imputata, che si esprimeva preliminarmente sul progetto, a prescindere dalle successive deviazioni fraudolente da quest'ultimo. La Corte, sul punto, non ha tenuto conto dell'obiezione difensiva riguardo al fatto che l'imputata era stata preposta ad altro ufficio molto tempo prima rispetto alla presentazione della rendicontazione delle spese relative alla lu 7 - Cooperativa sociale Alba, sicchè i periodi di riferimento nei quali si poteva avere percezione della illegittimità del contributo erogato erano successivi a quelli in cui la stessa era stata trasferita. Anche in relazione al reato di cui al capo sub L) si lamenta la mancata prova dell'asserito contributo concorsuale dell'imputata alla perpetrazione della relativa truffa aggravata, non potendosi ritenere positivamente provato il contrario di quanto indicato nella relazione al progetto presentato dall'impresa, mentre con riferimento al capo sub N) non viene affermata la contrarietà al vero delle brevi annotazioni dalla ricorrente apposte rispetto al sommario progetto depositato dalla società interessata, annotazioni forse additive, ma non certo false, e dunque sprovviste di qualsiasi idoneità ingannatoria. Con riferimento al reato di cui al capo sub R), inoltre, si deduce l'assenza di qualsiasi immutatio veri nell'annotazione istruttoria effettuata dall'HO, riguardante, nel caso di specie, una circostanza vera, ossia il fatto che la società interessata aveva già assunto un operaio disabile, mentre con riferimento alla successiva fase della rendicontazione i rilievi difensivi [ossia, il riesame da parte del dirigente del settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia circa l'idoneità degli elementi giustificativi e la congruità della spesa sostenuta dall'impresa, ovvero l'induzione in errore dell'imputata per affetto dell'alterazione delle fatture ad opera del presentatore delle stesse, con la conseguente pronuncia assolutoria per la vicenda oggetto del reato di cui al capo sub Q), attinente al finanziamento ottenuto da un'altra società] non sono stati adeguatamente esaminati dalla Corte di merito, con la correlativa contraddittorietà testuale fra i punti della decisione. Si deduce, infine, con riguardo all'erogazione oggetto del reato di cui al capo sub Z1), l'omessa considerazione delle doglianze mosse in sede di gravame, ove la difesa aveva eccepito, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, la piena tempestività della domanda di finanziamento proposta dall'istituto di credito interessato (Banca Meridiana s.p.a.), che atteneva non al Fondo nazionale, ma al diverso Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della legge n. 68/99, per il quale non vi era il termine perentorio previsto invece dal D.M. n. 91 del 13 gennaio 2000. 6.1. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 23 novembre 2015 il difensore ha illustrato ampie argomentazioni in replica ai ricorsi proposti dal P.G. e dalla parte civile, sottolineando la manifesta infondatezza dei motivi concernenti la diversa qualificazione giuridica dei fatti di peculato e l'inammissibilità del motivo inerente all'esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., con ли 8 la conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità, ovvero di rigetto, di entrambi i su indicati ricorsi.
7. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 23 novembre 2015 il difensore di NA CO assolto in appello da tutti i reati ascrittigli con la formula perché il fatto non costituisce reato ha osservato che i motivi del ricorso proposto dal - P.G. riguardante solo i capi 3) e 4) della decisione impugnata - non attengono - alla posizione del predetto imputato, nei cui confronti, infatti, è stata pronunciata sentenza assolutoria nel capo contrassegnato al n. 1), rimasto non impugnato dal P.G., con la conseguenza che, in ordine a tale statuizione, la sentenza è divenuta irrevocabile.
8. Nell'interesse di GO SA il difensore ha depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen., evidenziando come il suo assistito sia stato assolto in primo grado e la relativa sentenza, poi confermata nel giudizio d'appello, non sia stata impugnata dal P.M., divenendo pertanto irrevocabile. Si chiede, in definitiva, la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso del P.M. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondate devono ritenersi entrambe le doglianze oggetto del ricorso proposto dal P.G., sì come delimitato, per quanto su esposto in narrativa [v., supra, il par. 2)], ai soli capi sub 3) e 4) della impugnata decisione.
1.1. Con riguardo al primo motivo, invero, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del quadro di principii da questa Suprema Corte ormai da tempo delineati, allorquando ha stabilito un netto criterio distintivo tra le ipotesi di peculato e di truffa aggravata nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre in quello di truffa l'impossessamento della cosa è l'effetto della condotta illecita (da ultimo, Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, Currao, Rv. 260505; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595; Sez. 6, n. 41599 del 17/07/2013, Fasoli, Rv. 256867; Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, Rv. 250901). È, dunque, al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo;
nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o Ли 9 della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato;
qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due figure criminose non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo con il quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente; il peculato, a sua volta, presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 314 cod. pen., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti. In tal senso si è incisivamente osservato, inoltre, che, nel caso del peculato, cui pure accedano comportamenti di natura fraudolenta, l'agente non è "costretto" ad alcun artificio o raggiro per ottenere il trasferimento nella sua materiale e personale disponibilità dei beni di cui dovrebbe disporre solo per ragioni di ufficio (Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, Pacciani, cit.). A tali principii si è uniformata la Corte d'appello, ponendo in rilievo, con argomenti dirimenti in punto di fatto, congruamente illustrati e privi di vizi logico- giuridici ictu oculi riconoscibili, che la disponibilità delle somme spettava alla Commissione regionale costituita pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili (artt. 14 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e 48 della legge regionale n. 9 del 12 aprile 2000), poiché ad essa, ritenuta il "vero organo erogatore e snodo fondamentale della procedura", spettava il compito di approvare o respingere l'erogazione del finanziamento, con la conseguenza che, proprio per tale ragione, diventava essenziale ottenerne l'approvazione dei progetti agendo secondo le modalità artificiose ed ingannatorie descritte nelle correlative imputazioni, al fine di indirizzare i finanziamenti pubblici dei progetti su persone o società di interesse dei funzionari addetti all'istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi. Tali pubblici funzionari, dunque, non avevano ab origine la disponibilità delle risorse pubbliche da impiegare per le finalità di legge qui prese in esame, ma hanno dovuto fare ricorso ad artifici per ottenerla, proprio per effetto delle decisioni le 10 adottate dalla su indicata Commissione regionale (i cui componenti, peraltro, non sono stati imputati, né indagati, a titolo di concorso nel reato). Come evidenziato dai Giudici di merito, infatti, il soggetto pubblico competente alla stipula di convenzioni con le aziende in cui i privati si impegnavano all'assunzione di un certo numero di persone disabili, ricevendone in contropartita una serie di agevolazioni di tipo fiscale, normativo e contrattuale era la Provincia, - mentre la Regione era deputata all'erogazione dei finanziamenti, previa valutazione dei progetti da parte della predetta Commissione, che esprimeva il suo giudizio, positivo o negativo, sulla base delle relazioni illustrative predisposte dai funzionari istruttori.
1.2. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si consideri, anzitutto ed in via preliminare, che l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. non risulta formalmente, né chiaramente, contestata nella formulazione dei relativi capi d'imputazione, irrilevante dovendosi considerare, sotto tale profilo, il mero riferimento contenuto nell'enunciazione dei temi d'accusa ai "fatti per i quali gli atti sono destinati a provare la verità", ossia alla destinazione probatoria degli atti pubblici, poiché quello dell'idoneità probatoria è un requisito comune ed intrinseco al genus degli atti pubblici e non coincide necessariamente con il requisito ulteriore della fede privilegiata. Deve al riguardo osservarsi, invero, che l'art. 476, comma 2, cod. pen. contempla un aggravamento di pena per il caso in cui il delitto di falso materiale riguardi un atto (o parte di un atto) pubblico di fede privilegiata e che, in tal caso, la pena della reclusione può essere aumentata da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni. La norma configura, pertanto, una circostanza aggravante speciale e non un'ipotesi autonoma di reato, poiché la natura dell'atto tutelato, che richiede una protezione più intensa in ragione della sua particolare efficacia probatoria, costituisce un elemento accidentale e non essenziale del delitto (Sez. 3, n. 8116 del 25/06/1984, Mortarini, Rv. 165960). Proprio in forza della specifica natura dell'atto pubblico in esame e delle conseguenze che ne possono derivare sul piano sanzionatorio deve accogliersi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, ovvero indicata in fatto con sinonimi e formule equivalenti o attraverso il richiamo all'art. 476, comma 2, cod. pen., potendo al più essere ritenuta configurabile l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto (Sez. 3, 8 ottobre d e 11 2014, n. 6809, dep. 2015, Sauro, Rv. 262550; Sez. 5, 13 febbraio 2014, n. 12213, Amoroso, Rv. 260209, in relazione ad un caso in cui questa Suprema Corte, rilevato che la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non era stata esplicitamente indicata nel capo di imputazione, che essa non era nemmeno indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti e che neanche era richiamato l'art. 476, comma secondo, cod. pen. ha escluso l'operatività della predetta aggravante, ritenendo - sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto). Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, ed il punto è dirimente, che la natura fidefacente dell'atto considerato falso non solo non è stata chiaramente indicata "in fatto", ma neppure emerge inequivocamente dalla tipologia dell'atto considerato nel caso in esame (arg. ex Sez. 5, n. 38931 del 02/04/2015, Maida, Rv. 265501), poiché gli atti predisposti dai funzionari istruttori delle varie pratiche di finanziamento, secondo quanto concordemente posto in rilievo dai Giudici di merito, contenevano giudizi e valutazioni rispondenti ai criteri della cd. discrezionalità tecnica, agganciata in quanto tale a parametri normativi, anche se dotata di un certo grado di elasticità. Siffatte relazioni istruttorie, dunque, presentavano i vari progetti che costituivano oggetto di discussione ed approfondimento nelle riunioni della predetta Commissione regionale, offrendo a tale organo decisionale una base di conoscenza sulla loro congruità e fattibilità che poteva essere disattesa e/o verificata, senza vincolarlo alle conclusioni indicate dal funzionario istruttore. Tipologia di atti, quella or ora considerata, evidentemente estranea a quella peculiare capacità probatoria che deve oggettivamente connotare l'area della fede privilegiata, ove si consideri che, in tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (da ultimo, v. Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). La forza probante privilegiata degli atti pubblici originali è dunque limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La valutazione di tali fatti non gode invece della forza probante privilegiata, a meno che la legge non attribuisce al pubblico ufficiale il potere di valutare i fatti stessi con valore legale (Sez. 5, n. 4339 del 10/02/1984, Manarin, Rv. 164130). the 12 La prova qualificata di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. è prova storica in senso stretto, dovendosi riferire a fatti, e non a giudizi del pubblico : ufficiale: gli atti rientranti in questa categoria normativa presentano, indipendentemente da una loro eventuale utilizzazione in sede processuale (che richiede l'esperimento della querela di falso per il relativo accertamento giurisdizionale), un'efficacia sostanziale di tipo "preclusivo", consistente in un vero e proprio "obbligo di assumere come certezza l'enunciato dell'atto". Possono definirsi, pertanto, atti pubblici di fede privilegiata solo gli atti di "certezza legale", che impongono, per espressa previsione di legge, di assumere per certi, già nell'ordinaria circolazione regolata dal diritto sostanziale, i fatti in essi rappresentati, salva l'introduzione di quel particolare procedimento di verificazione che è la querela di falso.
2. Infondate devono ritenersi le doglianze oggetto del ricorso proposto da LI HO, che pertanto deve essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1. Occorre preliminarmente considerare che la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che - dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255666; v., inoltre, Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, dep. 06/11/2015, Rv. 265561). Nel caso in esame, è agevole rilevare come la sentenza d'appello abbia compiuto un congruo ed esaustivo apprezzamento circa la contestata fondatezza delle ragioni giustificative poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, offrendo, con criteri omogenei a quelli usati dal Giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese, un'articolata e completa risposta alle censure dalla ricorrente prospettate. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, invero, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano, in parte de qua, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura due 13 motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti della ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal Giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, in particolare, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dalla ricorrente, per lo più limitatasi a riproporre una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare, talora con deduzioni solo genericamente esposte, critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dall'ampio materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà ° macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dalla ricorrente articolate nei su indicati motivi di doglianza.
2.2. In tal senso, infatti, i Giudici di merito hanno posto in rilievo come le relazioni sui progetti amministrativi destinati al finanziamento delle varie domande, predisposte dalla ricorrente quale responsabile dei progetti e funzionaria istruttrice, oltre che segretaria della Commissione regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, spesso enfatizzavano il contenuto di quelli da approvare, ovvero tacevano dati che potevano determinarne il rigetto da parte della Commissione, 141 4 presentandosi come relazioni "ermetiche", senza mai specificare le somme da erogare a titolo di contributo e rimarcando, invece, le positive ricadute occupazionali che il progetto avrebbe determinato per i disabili. I rilievi formulati dai commissari durante le riunioni, inoltre, secondo quanto osservato dai Giudici di merito, non hanno trovato alcuna menzione nei verbali redatti dalla ricorrente, nonostante molti di essi abbiano riferito di averli espressi e ne abbiano specificato il contenuto. Nella stessa prospettiva, inoltre, si è posto in rilievo come alcuni testi abbiano riferito, al riguardo, che la funzionaria non ha mai dato corso alle loro richieste di lettura e di consegna di copia dei verbali delle riunioni, con scuse banali come la mancanza di fotocopiatrici. In ordine al reato di cui al capo sub E) l'impugnata decisione ha specificamente evidenziato che i progetti presentati per il finanziamento che prevedevano - l'inserimento fittizio di disabili all'interno del ciclo produttivo erano sorretti da fatture in gran parte non quietanzate o addirittura inesistenti o non riferibili ai progetti per l'occupazione dei disabili, precisando come la effettiva responsabile della pratica fosse stata proprio la HO, che favorevolmente si era espressa sul progetto rappresentando in una nota scritta, fra l'altro, che la cooperativa ! sociale avviava al lavoro circa il 40% dei disabili presenti al suo interno. Puntualmente esaminate, inoltre, risultano le analoghe emergenze probatorie descritte in relazione al reato di cui al capo sub L), avendo la Corte distrettuale spiegato come la relazione affidata alla ricorrente su un progetto, peraltro, - estremamente generico e privo di preventivo fosse stata da lei adattata con l'inserimento di elementi additivi non emergenti da alcun atto (e dai Giudici di merito in effetti attribuiti alla sua scienza privata), nonché in ordine alla fattispecie di reato di cui al capo sub N), inerente ad una richiesta di finanziamento intervenuta ad opera di una società costituita qualche giorno prima, proprio allo scopo di conseguire la pubblica erogazione, senza che ne sia poi scaturita l'assunzione di alcun soggetto disabile, benchè la ricorrente, non astenutasi pur versando in una situazione di palese conflitto d'interessi per la presenza del figlio nella compagine societaria, avesse enfatizzato nella sua relazione le caratteristiche del sommario progetto al riguardo presentato, esaltando il dato - asseritamente ricavato da indagini di mercato per cui l'apporto lavorativo dei disabili sarebbe - stato specificamente potenziato nell'espletamento di determinate attività. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle risultanze del quadro probatorio esposto in merito al reato di cui al capo sub R), avendo la Corte d'appello considerato i rilievi dalla difesa prospettati riguardo alle intervenute assunzioni di operai disabili, ritenendone, tuttavia, motivatamente recessive le ли 15 implicazioni rispetto alla valutazione di genericità del progetto, al contenuto dei preventivi di spesa e ai dati sintomatici della totale estraneità, rispetto ad esso, delle fatture presentate a rendiconto (talora gonfiate nell'ammontare), nonché, e soprattutto, con riferimento agli elementi desumibili dall'importo globale della somma dalla società richiedente ottenuta a titolo di finanziamento, sì come nettamente esorbitante dai limiti di spesa previsti dalla legge per la realizzazione . del relativo progetto. . : Congruamente illustrate, infine, devono ritenersi le ragioni giustificative dell'apprezzamento dai Giudici di merito espresso riguardo alla configurabilità del reato di cui al capo sub Z1), avendo l'impugnata pronunzia posto alla base delle correlative argomentazioni non solo i contestati profili di tardività nella presentazione della richiesta di finanziamento, ma anche, e soprattutto, i dati non fatti oggetto di una puntuale e adeguata confutazione inerenti alla illeggibilità - della firma dal legale rappresentante apposta sul progetto (ciò che, quanto meno, avrebbe dovuto indurre ad un preliminare vaglio di inammissibilità della richiesta di finanziamento) ed alla totale assenza di un'attività istruttoria al riguardo svolta dalla ricorrente, che, senza lasciare alcuna documentazione scritta del suo intervento, favorevolmente ebbe a presentare in Commissione il progetto, nonostante versasse in una situazione di palese conflitto d'interesse per il fatto che il marito era dipendente dell'Istituto di credito che lo aveva presentato. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della : ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso di IC RU è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
3.1. Infondate, in primo luogo, devono ritenersi le eccezioni processuali (v., in narrativa, il par. 4.1.) dal ricorrente riproposte in questa Sede con riferimento alla prospettata nullità ed inutilizzabilità delle attività d'intercettazione telefonica, avendo la Corte d'appello puntualmente risposto a ciascuna delle obiezioni ivi formulate, spiegando, con congrue ed esaustive argomentazioni: a) che, pur in : mancanza di sottoscrizione del decreto di proroga, doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto dall'A.G. che l'aveva emesso, in considerazione sia della data indicata nell'attestazione di deposito della Cancelleria del Giudice, che dell'annotazione nel registro di passaggio del transito dell'atto tra gli Uffici del G.i.p. e della Procura della Repubblica;
b) che la data di convalida del decreto d'intercettazione d'urgenza emesso dal P.M. doveva correttamente intendersi rettificata, per la presenza di un refuso, in quella del 4 febbraio 2003, così come ли 16 attestato dal Dirigente della Segreteria della Procura della Repubblica nel certificare il deposito del relativo provvedimento di convalida in data 5 febbraio 2003; c) che in ordine alla motivazione delle ragioni di eccezionale urgenza e all'assenza delle relative certificazioni in ordine all'idoneità degli impianti, questa Suprema Corte ha da tempo stabilito che nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni (Sez. 1, n. 11561 del 05/02/2013, Tavelli, Rv. 255336; Sez. 4, n. 45700 del 22/10/2008, Sinopoli, Rv. 242001). Deve peraltro rilevarsi, riguardo a tale ultimo profilo, che in tema di giudizio abbreviato sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, benché disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica (Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195; Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015, dep. 2016, Marzoki, Rv. 265853).
3.2. Parimenti infondate devono ritenersi le ulteriori doglianze dal RU prospettate in merito alla configurabilità delle contestate ipotesi di reato, così come dalla Corte di merito parzialmente riqualificate, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in sede di appello e nel giudizio di primo grado che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una ' valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. In relazione a tali profili, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice d'appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa descritti nei capi sub T) ed U), pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. ли 17 Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha analiticamente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale, illustrando le ragioni giustificative della valutazione effettuata in ordine al pieno coinvolgimento del ricorrente nell'intera operazione immobiliare progettata al fine di consentire al VE (assessore regionale alla formazione, individuato quale vero dominus della vicenda) ed ai soci (tra i quali figurava lo stesso RU) della "Vela Immobiliare s.r.l." - società proprio a tal fine costituita l'acquisto di un intero palazzo dalla famiglia SS (con atto del 2 gennaio 2002), per impiegarvi le somme ottenute grazie al finanziamento pubblico strumentalmente richiesto alla Regione Puglia dalla Cooperativa "Il Sorriso" (società di modeste dimensioni, gestita dai coniugi Casamassima-Fortunato e palesemente non in grado, per l'elevato prezzo dell'immobile e i conseguenti costi dell'iniziativa, di gestire il rilevante impegno economico assunto per la limitatezza delle sue possibilità finanziarie) e lucrare, quindi, il plusvalore derivante dalla successiva rivendita di dieci appartamenti sovrastanti i locali terranei per i quali era stato concesso il finanziamento. Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno posto in rilievo, sulla base delle univoche emergenze probatorie in motivazione puntualmente descritte, come i responsabili della predetta società cooperativa fossero privi delle competenze tecniche e delle capacità economiche per realizzare effettivamente un centro di accoglienza per disabili (nessuno dei quali venne assunto) e come essi fossero stati . individuati proprio allo scopo di fungere da presentatori di un progetto da ammettere al finanziamento pubblico (tanto che nel computer della collaboratrice del VE furono rinvenute le tracce documentali della predisposizione della richiesta ad opera della sua segreteria). Essi hanno compiutamente ricostruito, inoltre, il complesso degli elementi sintomatici delle falsità documentali che inficiavano lo svolgimento dell'iter relativo alla presentazione del progetto, ponendone in rilievo la evidente strumentalità alla realizzazione dell'operazione truffaldina (il cui unico scopo era quello di far rientrare gli interessati dall'esborso del prezzo d'acquisto dell'immobile che la società "Vela" aveva corrisposto ai proprietari del palazzo, con il pubblico denaro ottenuto in virtù del finanziamento), tanto che in soli sei giorni la società "Vela" prometteva in vendita alla cooperativa "Il Sorriso" - fino ad allora operante in un locale di modeste proporzioni destinato ad ospitare al massimo due persone i vani terranei del - palazzo, poco prima acquistato, al prezzo di euro 309.875, in tal guisa obbligandola ли 18 ad assumersi un impegno che andava ben al di là delle sue reali possibilità economiche. Lo stesso OR presidente del consiglio di amministrazione della - società "Vela immobiliare" ha ammesso, come sottolineato dai Giudici di merito, di essere a conoscenza che la predetta cooperativa avrebbe ottenuto il finanziamento regionale, mentre dalle inequivoche risultanze offerte dalle conversazioni oggetto d'intercettazione telefonica le conformi decisioni di merito hanno motivatamente desunto, per un verso, la rilevante circostanza di fatto inerente alla titolarità di una quota nella società "Vela Immobiliare" (dal VE confessata in una conversazione telefonica intercorsa con il RU) e, per altro verso, gli elementi sintomatici della preoccupazione che animava gli altri protagonisti della vicenda - il VE, il RU e la PE - riguardo alla necessità di estinguere il pesante mutuo che si erano accollati, di versare finanche la tassa di registro con il denaro pubblico riveniente dall'operazione negoziale conclusa con la predetta cooperativa e di procedere, nonostante le difficoltà rappresentate dai gestori della cooperativa, alla stipula del contratto definitivo, o comunque di incamerare la penale, che avrebbe dovuto essere corrisposta con il denaro pubblico indebitamente erogato per un progetto chiaramente irrealizzabile, e la cui originaria fittizietà era da tutti i coimputati conosciuta. :
3.3. Fondato, di contro, deve ritenersi il profilo di doglianza dal ricorrente prospettato con riferimento all'accertamento della data di consumazione del reato di truffa di cui al capo sub T) [v., in narrativa, il par. 4.3.], la cui esatta individuazione, avuto riguardo al momento della concreta percezione delle somme oggetto di erogazione, potrebbe farla risalire ad epoca anteriore alla emissione della pronuncia di primo grado (ossia alla data del 1° ottobre 2010). Al riguardo, invero, le sequenze motivazionali dell'impugnata decisione mostrano un andamento incerto, là dove sommariamente si afferma che la concreta percezione delle somme erogate da parte dei destinatari finali "è stata generalmente successiva" alle relative delibere adottate dalla Commissione regionale nelle sedute del 7 e 28 marzo 2002 e in quella del 13 novembre 2002, in tal guisa non escludendosi che il materiale pagamento delle somme non possa essere avvenuto in epoca antecedente alla su indicata data del 31 marzo 2003, con le correlative implicazioni ai fini della esatta individuazione della decorrenza del termine prescrizionale rispetto alla data della pronuncia di primo grado. L'apprezzamento di merito al riguardo sollecitato dal ricorrente in ordine alla specifica rilevanza attribuibile alle diverse date (il 14 settembre 2002 ed il 5 febbraio 2003) in cui rispettivamente sarebbero avvenuti l'accredito della seconda : parte del contributo regionale e la materiale percezione del suo saldo finale esula lu 19 E dai confini del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile, involgendo un tipo di valutazioni che propriamente devono devolversi al Giudice di merito, presupponendo un accesso diretto agli atti, evidentemente improponibile in questa Sede. In relazione ai su indicati profili della vicenda qui considerata deve peraltro richiamarsi il pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv. 237299; Sez. 2, n. 11026 del 03/03/2005, Becchiglia, Rv. 231157), secondo cui il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della sua natura di reato a consumazione prolungata. S'impone, conclusivamente, con riferimento alla declaratoria della data di prescrizione e alle conseguenti statuizioni civili relative al reato di cui al capo sub T), l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello, rigettandosi nel resto il ricorso del RU.
4. Parzialmente fondato deve ritenersi il ricorso della parte civile, che deve essere pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. In ordine alla prima censura ivi dedotta, il cui contenuto è del tutto identico al primo motivo di doglianza oggetto del ricorso proposto dal P.G., devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni dianzi espresse (v., supra, il par.
1.1. del considerato in diritto) a sostegno della sua infondatezza: in relazione a tale specifico profilo, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Fondata, di contro, deve ritenersi, ai sensi degli artt. 578 e 541, comma 1, cod. proc. pen., la seconda censura in ricorso formulata dalla parte civile, nei termini ivi esattamente prospettati (v., in narrativa, il par. 3.2.), avendo la sentenza impugnata omesso di pronunziare sulla condanna degli imputati alla rifusione delle spese in suo favore, nonostante la intervenuta conferma della sentenza di primo grado, il cui decisum conteneva espresse statuizioni di condanna risarcitoria in favore delle parti civili, e di conseguente condanna alla rifusione delle spese di F } costituzione e difesa dalle stesse sostenute. L'intervenuta prescrizione dei reati, invero, non esclude, di per sé, che l'imputato possa egualmente essere condannato al pagamento delle spese processuali, atteso che l'unico limite che il giudice incontra è costituito dalla soccombenza della parte civile. Infatti, solo nel caso in cui la domanda della parte civile sia ritenuta nel merito infondata, il giudice non può condannare l'imputato al du 20 2 0 pagamento delle spese processuali in suo favore (arg. ex artt. 541, comma 2, 442, comma 2, cod. proc. pen. e 91 cod, proc. civ.). Deve ritenersi applicabile, pertanto, quella pacifica giurisprudenza secondo la quale "soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali": ex plurimis Cass. civ. 4201/2002; Cass. civ. 406/2008; Cass. pen. 31744/2003, Rv. 225928. Ma, la prescrizione dei reati per i quali la parte offesa sia stata ammessa a costituirsi parte civile non è indice di soccombenza, sicché l'imputato ben può essere ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile......" (v., in motivazione, Sez. 2, n. 3186 del 11/12/2012, dep. 2013, Montagna, Rv. 254448). Sulla base delle implicazioni sottese a tale quadro di principii s'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di HO LI [nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione dei reati sub E), G), J), L), N), R), T), V) e Z1)], di OR IN [nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione dei reati sub N) e T)] e di RU IC [nei cui confronti è stata dichiarata la prescrizione del reato sub T)], limitatamente al profilo dell'omessa liquidazione delle spese legali per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile Regione Puglia, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Ne discende, altresì, la condanna dei predetti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, il cui importo, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni dedotte, va complessivamente liquidato secondo le statuizioni e nei termini in dispositivo meglio indicati, rimettendosi altresì al Giudice civile il definitivo regolamento delle spese di parte civile nel presente grado in conseguenza delle valutazioni che saranno rese all'esito del giudizio di rinvio disposto con riferimento al reato di cui al capo sub T) (v., supra, il par. 3.3.).
5. Il ricorso di TT De IS è fondato limitatamente alle statuizioni civili poste a suo carico in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., così come riqualificato in appello a fronte dell'originaria contestazione di peculato figurante nel capo sub V), atteso che, nello stesso capo d'imputazione, l'indicazione della data di commissione del reato copre un arco temporale esteso unicamente dal 28 marzo 2002 all'8 gennaio 2003, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione per la su indicata fattispecie delittuosa di truffa, in difetto di una specifica contestazione ad opera del P.M., deve ritenersi maturato alla data dell'8 luglio ли 21 2010, ossia anteriormente alla sentenza di primo grado (emessa il 1° ottobre 2010), a nulla rilevando a tal fine le considerazioni in motivazione espresse dalla Corte di merito, secondo cui la concreta percezione delle somme di denaro erogate per effetto delle delibere di finanziamento da parte della Commissione regionale sarebbe ad esse generalmente successiva. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 47356 del 06/11/2009, Sordini, Rv. 246795; Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668), nell'ipotesi in cui la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo della formula assolutoria, il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non può provvedere agli effetti civili in ragione del disposto di cui all'art. 538, comma 1, cod. proc. pen.. Ne discende che, nel caso in oggetto, la Corte territoriale non poteva pronunziarsi sugli interessi civili, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata, con la eliminazione delle statuizioni civili in essa adottate, così come in dispositivo precisato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De IS TT limitatamente alle statuizioni civili poste a suo carico in relazione al reato di cui al capo V), che elimina. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HO LI, OR IN e RU IC limitatamente alla liquidazione delle spese legali per il giudizio di secondo grado in favore della parte civile Regione Puglia e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando nel resto il ricorso della medesima parte civile. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale di Bari. Rigetta il ricorso di HO LI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RU IC limitatamente E alla declaratoria della data di prescrizione e alle conseguenti statuizioni civili relative al reato di cui al capo T) e rinvia al giudice civile competente in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso del RU. Condanna altresì la HO, il OR e il RU alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia, che liquida in complessivi euro 5.500,00 oltre al 15% delle spese lu 22 關 generali, IVA e CPA. Rimette il regolamento delle residue spese di parte civile nel presente grado al giudice civile del rinvio. Così deciso il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Gaetano De Amicis S HOW DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito I N E Z O 23