Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4201
CASS
Sentenza 25 marzo 2002

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In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la domanda formulata solo in via subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4201
Data del deposito : 25 marzo 2002

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