Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la domanda formulata solo in via subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SECON04 2 01/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CA TER agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21683/98 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano Dott. Ernesto LUPO Consigliere 9867 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. MA FINOCCHRO Cons. Relatore Ud. 12/01/01 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TR LU, elettivamente domiciliato in Roma, n. 26, presso l'avv. Carlo Cecchi, piazza Apollodoro che lo difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DEL RE MA, CI LI, IN IA Lui- sa, IN OL, elettivamente indomiciliat Roma, viale della Piramide Cestia n. l'avv.1, press o Alfio Grasso, che li difende unitamente LUall'avv. De Nardo, giusta delega in atti;
controricorrente nonché contro 1918 1 DI SA - intimata - la sentenza della Corte d'appello di Roma, se- avverso 663/98 del 6 marzo 5 zione specializzata agraria, n. novembre 1998 (R.G. 2858/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2001 dal Relatore Cons. MA Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PA-Con ricorso 17 maggio 1993 DEL RE MA, LO LI, IN IA SA e IN OL, pre- messo di essere proprietari di un terreno in Roma este- SO originariamente mq. 11.965 concesso in affitto sin dal 13 febbraio 1933 a TR IAno al quale era succeduto il figlio TR LU e la sua fami- glia, composta dalla moglie RA SA, chiedevano che il tribunale di Roma, sezione specializzata agra- ria, in contraddittorio con TR LU e RA SA dichiarasse cessato il contratto inter partes alla data del 6 maggio 1995 o a quella di legge. Esponevano i ricorrenti, a fondamento della spiega- ta domanda, che il comune di Roma, con vari provvedi - 2 menti succedutisi nel tempo, aveva espropriato mq.
9.958 di terreno, facendo così venire meno l'unità pro- 31, 1. n. 203 del duttiva idonea, ai sensi dell'art. 1982. Costituitisi in giudizio il TR e la AR DI resistevano alle avverse pretese, deducendone la in- fondatezza e chiedendone il rigetto e proponendo, al- tresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei riconoscimento in favore danni conseguenti al mancato esso concludenti, avanti al comune, della qualifica di di coltivatore diretto. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza n. 10057 del 1997 in accoglimento della doman- da attrice previa declaratoria della risoluzione del contratto di affitto per il venire meno, per effetto delle procedure espropriative promosse dal Comune di Roma, delle condizioni obiettive necessarie per la esi- stenza di una unità produttiva sufficiente, ai sensi dell'art. 31, della 1. 3 maggio 1982, n. 203, condanna- va il TR e la RA al rilascio del fondo. Gravata tale pronunzia esclusivamente da EC CH LU, la corte di appello di Roma, sezione spe- cializzata agraria, con sentenza 6 marzo 5 novembre 1998 dichiarava cessato alla data del 6 maggio 1992 il contratto di affitto inter partes con condanna dell'appellante al rilascio del fondo. Osservava, infatti, la Corte che il rapporto era sorto nell'anno 1933, che i concedenti lo avevano ri- tualmente disdettato con raccomandata 21 marzo 1990 e che lo stesso, pertanto, era cessato alla data del 6 maggio 1992, a norma dell'art. 2, lett. a) legge n. 203 del 1982. Quanto, ancora, alla deduzione di parte appellante, secondo la quale per effetto della vocatio in ius della RA (nel corso del giudizio di primo grado) si era costituito un rapporto di affitto a coltivatore diretto con scadenza nel 2007 (o 2008) la relativa eccezione è sor-stata disattesa sia perché non era concepibile il gere di un contratto agrario per effetto di citazione in giudizio, sia perché, comunque, l'appellante era privo di legittimazione a sollevare la questione stes- sa. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ha proposto ricorso, con atto 2 dicembre 1998, MA- ta, STRECCH LU, affidato a 3 motivi. Resistono, con controricorso DEL RE MA, PA- LO LI, IN IA SA e IN OL. Non ha svolto attività difensiva in questa sede RA SA. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato che il contratto di affitto agrario inter partes è cessato alla data del 6 maggio 1992, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. a), 1. 3 maggio 1982, n. 203, a seguito della di- sdetta intimata dai concedenti il 21 marzo 1990. 2. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando «insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia prospettato in via subordinata dall'appellante» censura la sopra riassunta statuizione evidenziando come i giudici del merito non abbiano bene esaminato la «lettera» recante la disdet- ta. Si osserva, infatti, che detta comunicazione non disdice un contratto di affitto, bensì un contratto di comodato. Deriva da quanto precede, conclude il ricorrente, che essendo mancata una rituale disdetta a norma dell'art. 4, 1. 3 maggio 1982 n. 203, il rapporto inter partes, avendo avuto inizio il 1° marzo 1933, si è pro- rogato per altri quindici anni e, pertanto, sino al 6 maggio 2007. 3. Il motivo non può trovare accoglimento. 5 In tema di contratti di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto: di disdetta di delle parti, il una - «in mancanza contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare e così di seguito» (art. 4, 1. n. 203, del 1982, comma 1); - la disdetta deve essere comunicata almeno un an- no prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 4, 1. n. 203, del 1982, comma 2). Pacifico quanto precede è palese che perché possa dirsi rispettato il precetto di legge è necessario (e sufficiente), da un lato, che il concedente dia notizia al conduttore della propria volontà di non volere la «rinnovazione>>> del rapporto in essere tra le parti, dall'altro, che detta comunicazione sia redatta per iscritto e pervenga all'altra parte mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della data di cessa- zione (ex contractu o ex lege) del rapporto stesso. Nella specie, come esattamente, ancorché per impli- quo, la norma positiva è cito, ritenuto dal giudice a stata puntualmente osservata da parte dei concedenti. 6 Da un lato, infatti, è indubbio che costoro hanno manifestato la volontà di volere la cessazione del rap- porto alla scadenza del termine contrattuale e, conse- guentemente, di imporre al conduttore la riconsegna del bene oggetto di affitto, dall'altro, è pacifico che so- no state rispettate le disposizioni, fissate dal comma 2, del più volte ricordato art. 4, 1. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla «forma>>> e ai «termini» della disdetta stessa. Irrilevante, al fine del decidere e ritenere che i concedenti volessero, in realtà, una volta cessato il rapporto tra le parti alla scadenza del termine di leg- ge (risultante dall'art. 2, 203lett. a) legge n. del 1982) la sua rinnovazione per altri quindici anni, è la circostanza che nella disdetta si faccia menzione non di un contratto «di affitto» agrario, ma «di comodato». -A prescindere da qualsiasi indagine non rilevan- te ai fini della decisione sui motivi che hanno in- dotto gli autori della disdetta a qualificare il rap- porto tra le parti come comodato anziché come affitto, è certo, infatti, in causa, sia che la lettera del 30 marzo 1990 faceva riferimento proprio, ed esclusivamen- te, al fondo per cui è causa, sia che gli attuali con- troricorrenti intendevano «non rinnovare» alla scadenza proprio il rapporto in questione. 7 Non solo, pertanto, l'erronea definizione giuridica del rapporto tra le parti non ha impedito al EC CH di comprendere la reale intenzione dei concedenti, ma la stessa era inconferente, al fine del decidere. Certo, infatti, che il giudice può rendere la pro- nuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti non- ché in base all'applicazione di una norma giuridica di- versa da quella invocata dall'istante (cfr. Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455) è palese che il giudice adito doveva qualificare correttamente, sul piano poteva giuridico, il rapporto esistente tra le parti anche nella eventualità gli attori avessero qualificato il rapporto come comodato anche in sede giudiziale.
4. Come accennato in parte espositiva i giudici del fattadeduzione, propria merito, in ordine alla dall'appellante TR, secondo cui tra conce- denti e la RA si era costituito, per effetto della vocatio in ius di quest'ultima un nuovo rapporto di af- fitto a coltivatore diretto, con scadenza al 2007 ovve- 2008 hanno affermato, a parte la testualmente: ro al palese infondatezza della deduzione, della nascita di un contratto agrario per effetto di citazione in giudi- zio, l'appellante difetta della legittimazione a solle- vare la questione stessa». 8 5. Entrambe tali proposizioni sono censurate dal ricorrente, con il primo motivo, ultima parte, e con il secondo motivo di ricorso. 5. 1. Quanto alla prima censura il ricorrente evi- denzia che la corte del merito ha mal recepito il pen- siero di esso appellante, quanto alla posizione, in giudizio, di RA SA. L'appellante -osserva voleva semplicemente SO- stenere che la eraRA SA stata riconosciuta ... coaffittuaria dai concedenti solo in forza di verbale di conciliazione del 14 ottobre 1992 e conseguentemente con l'atto di citazione che l'ha vista convenuta in giudizio per sentire risolvere il rapporto anche nei di lei confronti». -Tale domanda prosegue il ricorrente è stata ac- colta in primo grado con la sentenza che ha dichiarato risolto il contratto di affitto tra le parti e con con- danna dei convenuti al rilascio del fondo, mentre in secondo grado ha condannato il solo appellante al rila- scio del fondo. Non era, pertanto, peregrina, conclude il ricor- rente, la tesi del TR secondo cui per quello in effetti il tentativo di che riguardava la RA alla quale la stessa partecipò il 14 conciliazione 9 ottobre 1992 assunse valore costitutivo di rapporto di affitto ex novo nei di lei confronti>>>. 5. 2. Con il secondo motivo, intimamente connesso alla seconda parte del motivo precedente e, pertanto, a questo, il ricorrente da esaminarsi congiuntamente «violazione e comunque falsa applica- lamenta, ancora zione delle norme di diritto riguardanti il litiscon- sorzio necessario e la solidarietà degli appellati». Si osserva, al riguardo, testualmente la corte di il TR fosse carente appello nel ritenere che di legittimazione nel sollevare la questione di durata del rapporto concedenti RA ha violato le norme sul contraddittorio che era divenuto necessario in for- za della vocatio in jus della RA in primo grado, delle soccombenza quale coaffittuaria e della sua con- danna al rilascio del fondo. La sentenza di primo grado ha reso solidale i convenuti nel rapporto de quo e ben poteva il TR far valere in secondo grado le alla qualificazione ragioni della RA afferente giuridica dei fatti dedotti in giudizio dalle parti in primo grado».
6. Le due censure, obiettivamente di non agevole comprensione, non possono trovare accoglimento. 6. 1. Esaminando dapprima, per motivi d'ordine lo- gico, quella formulata con il secondo motivo si osserva 10 che giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il «litisconsorzio necessa- rio» ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisog- gettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamen- te decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la de- cisione dell'utilità connessa all'esperimento del- l'azione proposta (cfr., ad esempio, Cass. 11 aprile 2000, n. 4593; Cass. 26 maggio 1999, n. 5142; Cass. 18 novembre 1998 n. 11550). Contemporaneamente è pacifico, in dottrina come in l'obbligazione solidale non dà giurisprudenza, che a necessario tra i condebitori luogo litisconsorzio (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1519; Cass. 26 marzo 2001, n. 4364; Cass. n.24 aprile 2001, 6043), atteso che l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rap- porto unico ed inscindibile e non dà luogo a litiscon- nemmeno in sede di impugnazione sorzio necessario (Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 26 marzo 2001, n. 4364, cit). E' palese, pertanto, in primis, l'intrinseca con- svolte dal ricor- traddittorietà delle argomentazioni rente che da una parte afferma che la sentenza di primo 11 grado avrebbe «reso solidali i convenuti»> [con ciò af- fermando, pertanto, tra gli stessi non esiste un che litisconsorzio necessario] e, dall'altra, rapporto di censura sentenza gravata per la contemporaneamente, avere violato le norme sul contraddittorio e, in parti- colare, sul litisconsorzio necessario. 6. 2. Anche a prescindere da quanto precede si OS - serva che comunque la censura in esame parte da una premessa totalmente erronea in diritto. In particolare, a norma 99dell'art. c.p.c. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente». Contemporaneamente, il successivo art. 101 stesso codice prevede che «il giudice, salvo che la legge di- sponga altrimenti non può statuire sopra alcuna doman- da, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata». - prescrive che se la - infine L'art. 102 c.p.c. decisione non può pronunciarsi che in confronto di più essere convenute nello parti, queste debbono agire o stesso processo» disponendo, altresì, che «se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, in un termine perentorio da lui stabilito». 12 Si ricava dal combinato disposto delle norme So- pra ricordate- ad avviso di questa Corte, che il giudi- - alternativamente o a fronte di ce può trovarsi una ipotesi in cui uno solo è il contraddittore necessario dell'attore, nella quale può rendere la propria pronun- cia nei confronti di costui, se regolarmente citato, anche se, per erronea interpretazione delle norme giu- ridiche o degli atti di causa da parte dell'attore sia- no stati evocati in giudizio anche altri soggetti, non legittimati (o, comunque, non «giuste parti» del giudi- zio, come definite da certa dottrina), o in una ipotesi c.d. di litisconsorzio necessario, dovendo la pronuncia richiesta essere resa necessariamente, per volontà del- ad incidere su un unico la legge ○ perché destinata plurisoggettivo, nei confronti di rapporto giuridico più soggetti ed in casoquest'ultimo onere dello stesso giudice disporre, su richiesta delle parti 0, anche, eventualmente, di ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti preter- messi, benché parti necessarie del giudizio (in termini cfr. Cass. 7 giugno 1996 n. 5302, in motivazione). E' evidente, pertanto, contrariamente a quanto in- voca il ricorrente, che non può affermarsi l'esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, tra il MA- 13 STRECCH e la RA solo perché sono stati entrambi evocati in giudizio in primo grado. 6. 3. Avendo, nella specie, i giudici di secondo grado accertato, in linea di fatto (e, quindi, in con- trasto con quanto ritenuto dai primi giudici) che il corso tra i era in esclusivamente rapporto d'affitto concedenti C il TR è palese che esattamente gli stessi, in riforma della prima pronunzia, da un la- to, hanno escluso che quest'ultimo potesse far valere in nome proprio un diritto altrui (cioè l'esistenza di un contratto di affitto di cui era parte la RA), dall'altro, dichiarato cessato il contratto al 6 maggio 1992, con condanna del solo TR al rilascio del ४ fondo. 6. 4. Precisato quanto sopra e rigettato, pertanto, il secondo motivo, anche il primo motivo, ultima parte, deve essere rigettato, alla luce delle considerazioni che seguono. Giusta un insegnamento assolutamente pacifico pres- la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che So nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, necessario per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di spe- 14 cifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito po- sitivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte affinché si realizzi lo scopo stesso della le censure, impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di Lutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso tra le le altre ragioni. (In tale ad esempio, senso, tantissime, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671). Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva che nella specie è rimasto accertato (a seguito del rigetto del secondo motivo] che esattamente i giu- dici del merito hanno negato la legittimazione del MA- STRECCH a far valere in giudizio diritti non facenti capo a lui, in quanto nel patrimonio esclusivo della 15 RA, ed è palese, pertanto, che anche l'ulteriore profilo di censura (sviluppato con il primo motivo, ul- interpretazione tima parte e relativo alla corretta corso del giu- delle difese svolte dal TR nel dizio di appello) deve rigettarsi. Anche nella eventualità, infatti, le considerazioni svolte al riguardo dal ricorrente dovessero essere fondate non per questo potrebbe mai giungersi alla cas- sazione della sentenza impugnata, che trova sufficiente suffragio nella ulteriore ratio decidendi indicata dai giudici a quibus e di cui si è accertata la conformità a diritto.
7. Con il terzo, e ultimo, motivo il ricorrente de- nunzia, infine «violazione del principio della soccom- benza in ordine alla liquidazione delle spese». infatti, che i giudici di primo grado Si osserva, infondatezza della domanda l'assoluta hanno ritenuto principale, svolta dagli appellanti, accogliendo esclu- sivamente quella subordinata e, pertanto, detti appel- lanti avrebbero dovuto sostenere, intero,per l'onere delle spese del giudizio di primo grado.
8. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento, perché totalmente infondato. Prevede l'art. 91 c.p.c. che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna 16 la parte soccombente al rimborso delle spese dell'altra parte. Al riguardo è pacifico, da un lato, che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito del- le varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamen- te all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccom- esito a lei favorevole (per bente abbia conseguito un tutte, cfr. Cass. 14 dicembre 2000, n. 15787), dall'altro, che il principio della soccombenza va in- teso nel senso che soltanto la parte interamente vitto- riosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. 19 novem- bre 1999, n. 12879; Cass. 23 giugno 2000, n. 8532). Non controverso quanto sopra e certo che gli origi- nari attori hanno visto accogliere la loro pretesa (an- corché formulata solo in via subordinata), mentre il TR è rimasto totalmente soccombente è palese, in primis, che esattamente i giudici del merito, hanno ritenuto la soccombenza del TR. Osserva che, comunque, gli Contemporaneamente si appellati, attuali controricorrenti, non potevano, nep- pure pro quota essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, essendo gli stessi 17 all'esito finale del risultati totalmente vincitori, giudizio (senza che rilevi, in senso contrario, che sia stata accolta la domanda da loro formulata solo in via subordinata, certo essendo che il giudizio era volto, comunque, al risultato di conseguire il rilascio del fondo di loro proprietà da parte degli occupanti, ri- sultato senza ombra di dubbio raggiunto). Risultato totalmente infondato il proposto ri- 9. corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
0 1 La Corte, rigetta il ricorso;
. A T S R S A ' A condanna il ricorrente al pagamento delle spese di T L , L E A S D E I P S questo giudizio di legittimità in favore dei controri- S N I E N S G I £100.000 = 51.05, O A A O D T E T , I oltre lire 2.000.000 R O correnti, liquidate in lire I R D T S I B per onorari.- €1032,p1 - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 novembre 2001. il Consigliere relatore est. Main the Depositata in Cancelleria il Presidente выбой обо Joggi, 11.25.3.01 CANCELLERE C1 બળILCANCE DEREC Gina Casoli 18 Gina Casoli