Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 6809
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen. qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non è stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, ovvero indicata in fatto con sinonimi e formule equivalenti o attraverso il richiamo all'art. 476, comma secondo, cod. pen., potendo al più essere ritenuta configurabile l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto.

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 6809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6809
Data del deposito : 8 ottobre 2014

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