Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 2
Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen. qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non è stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione, ovvero indicata in fatto con sinonimi e formule equivalenti o attraverso il richiamo all'art. 476, comma secondo, cod. pen., potendo al più essere ritenuta configurabile l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto.
In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni.
Commentari • 5
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite escludono l'ammissibilità della contestazione "inBeatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prendono posizione circa l'ammissibilità o meno della contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, co. 2, c.p. per il delitto di falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale. La contestazione in fatto – intesa come formulazione dell'imputazione che non si esprime nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporta in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie …
Leggi di più… - 3. Il cointestario del conto deve comunicare all'INPS il decesso del congiunto per bloccare l'accredito dellaAvv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 4 giugno 2021
- 4. Contestazione meramente in fatto del falso in atto pubblico aggravatoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2021
- 5. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
6 8 0 9 /15 60-9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE асл Composta da 2727- Presidente - Sent. n. Alfredo Teresi Gastone Andreazza up 8 ottobre 2014 R.G. n. 16629/2013 DO Aceto Vincenzo Pezzella Alessandro M. Andronio · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di 1) UR AO, nato il [...] 2) NC GI AL, nato il [...] 3) De SE RI, nato il [...] 4) TT US, nato il [...] 5) RS AO, nato il [...] 6) LE US, nato il [...] 7) OR FA LU, nato il [...] 8) FU BE, nato l'[...] 9) RA DO, nato il [...] e da UR AO, nato il [...] nei confronti di TE CA (parte civile); visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente: al capo D ascritto a De SE e ai capi Le M, ascritti a 1 NC e RA;
al capo H e alla pena per il capo M ascritti a UR;
per il rigetto nel resto dei ricorsi del pubblico ministero e di UR. udito, per la parte civile TE CA, l'avv. Fabio Sarra, in sostituzione dell'avv. Rodolfo Ambrosio, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi gli avv.ti: Francesco Gambardella, per UR;
Francesco Pagliuso, per De SE;
Vincenzo Ioppoli e Francesco Scalzi per TT e il secondo anche per RS;
Michele Amatruda, anche in sostituzione dell'avv. ME AN Marchese, per LE;
ME Festa, per FU;
SA SA Rapisarda, per NC. the RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 dicembre 2011, la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 31 luglio 2010, con la quale l'imputato UR AO era stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo H dell'imputazione, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen., nonché dei reati ascritti ai capi L e M, e condannato (con concessione della sospensione condizionale, applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e confisca dell'immobile turistico-alberghiero realizzato), alle pene di anni uno di reclusione, mesi tre di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita;
il Tribunale aveva disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di UR AO, De SE RI e RA DO per i reati sub C, D, I;
aveva inoltre assolto, con diverse formule, UR AO e tutti gli imputati dalle residue ipotesi di reato loro ascritte. La Corte d'appello ha, in particolare, rigettato l'appello del pubblico ministero e accolto parzialmente l'appello di UR, dichiarando non doversi procedere limitatamente al reato di cui al capo H della rubrica, perché estinto per prescrizione, e revocando la pena accessoria e la confisca dell'immobile. L'imputazione, molto articolata, include contravvenzioni edilizie e paesaggistiche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (riconosciuta a carico del solo imputato UR e riqualificata quale indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato), falsi ed abusi d'ufficio, tutti legati alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero da parte di UR.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro. - Il primo motivo di impugnazione è riferito al reato di cui al capo M, 2.1. ascritto a UR in relazione alla realizzazione del complesso turistico-alberghiero di cui agli altri capi di imputazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Si tratta, in particolare, dell'esecuzione dei lavori di costruzione del complesso turistico-alberghiero di UR senza autorizzazione paesaggistica in una zona caratterizzata da un duplice vincolo paesaggistico derivante, dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico (d.m. 12 agosto 1967) e dal fatto che l'area ricade all'interno della fascia, dell'ampiezza di trecento metri, tutelata dall'art. 142, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. N. 42 del 2004). Ai Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva, nella motivazione della sentenza di primo grado, riconosciuto sussistente la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, dando atto, senza formalmente correggerlo, di un errore contenuto nel dispositivo della sentenza, nel quale la fattispecie era qualificata come contravvenzione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 181, tanto che la pena, applicata in continuazione con il reato di cui al capo L, era stata quella dell'arresto e dell'ammenda. La Corte d'appello avrebbe trascurato di statuire sul relativo motivo, formulato alla pag. 67 dell'atto d'appello.
2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si contestano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., quanto alla ritenuta prescrizione del reato di cui al capo H (riqualificato ex art. 316 ter cod. pen). Si tratta, in sostanza, delle condotte che sarebbero state poste in essere, in concorso tra loro, da Chiravallotti, in qualità di presidente della giunta regionale, da RS e LE, in qualità di assessori regionali all'urbanistica e al turismo, da OR in qualità di direttore generale del Dipartimento attività produttive e turismo della Regione, da RA, da UR quale soggetto direttamente interessato, nonché da FU, AN e IT, in qualità di componenti della commissione per la trattazione delle osservazioni sulla graduatoria relativa al bando per l'accesso agli aiuti nel settore turistico nell'ambito dell'azione regionale 4.4.b. In particolare, si sarebbero fatti apparire come sussistenti in capo a UR le condizioni di legge per accedere al finanziamento regionale per la realizzazione del complesso turistico-alberghiero, che invece erano insussistenti, inducendo così in errore i funzionari dell'ufficio regionale competente all'erogazione del finanziamento. Ciò, in particolare, attraverso la delibera n. 141/2002, illegittima per incompetenza, nella quale si autorizzava la stipulazione di un accordo di programma con la Regione, con l'approvazione del progetto senza istruttoria tecnica, nello stesso giorno e a distanza di poche ore dalla presentazione del progetto stesso (26 luglio 2002), omettendosi ogni tipo di controllo e facendo apparire, contrariamente al vero, la regolarità del suddetto progetto, che invece era in contrasto con la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente. Era omessa anche la convocazione della conferenza istruttoria prevista dalla legge che avrebbe dovuto esercitare il controllo sulla fattibilità tecnico-urbanistica dell'opera, con falsificazione della deliberazione n. 770 del 2002, per evitare che dalla stessa risultasse che era diretta a consentire a UR l'impiego degli aiuti regionali al settore turistico dell'azione 4.4.b. La Corte d'appello avrebbe fatto risalire la consumazione del reato al 25 maggio 2004, data dell'anticipazione del 20% del contributo regionale globale erogato alla ditta UR per la realizzazione del complesso edilizio. Evidenzia il ricorrente che, nel caso di percezioni indebite di finanziamenti o contributi erogati in ratei periodici, il reato ha consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta fin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo e, quindi, il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. Non si sarebbe considerato, in particolare, che dopo l'erogazione del 25 maggio 2004, vi era stata una erogazione del 13 dicembre 2006, a titolo di stato di avanzamento lavori, con la conseguenza che la prescrizione non sarebbe ancora maturata, andando a scadere il 13 giugno 2014. Ne conseguirebbe l'annullamento della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato, sia nella parte in cui ha revocato la confisca della struttura alberghiera e la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno.
2.3. In terzo luogo, si lamentano l'inosservanza degli artt. 181, comma 1-bis, - del d.lgs. n. 42 del 2004, 44 e 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione quanto alla posizione dell'imputato NC in ordine ai reati di cui ai capi L (art. 44, comma 1, lettera c, del d.P.R n. 380 del 2001) e M. Si evidenzia che l'imputato aveva l'incarico di progettista e direttore dei lavori per conto di UR e che sull'area vi erano sia il vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 sia quello derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico (d.m. 12 agosto 1967). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo secondo l'accusa si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che vi era stato un - accordo di programma evidentemente illegittimo, per l'omessa nomina del responsabile del procedimento, per l'omessa convocazione della conferenza di servizi per il rilascio dei pareri preventivi, per la totale assenza di istruttoria tecnica;
tale macroscopica illegittimità escludeva qualsiasi profilo di buona fede nel progettista, perché era da lui facilmente rilevabile semplicemente prendendo visione del contenuto dell'accordo di programma in questione. La collocazione dell'immobile a pochi metri dalla linea di battigia avrebbe dovuto rendere inoltre l'imputato ancor più consapevole della presenza del vincolo. Vi sarebbe, infine, un profilo di contraddittorietà della decisione nella parte in cui UR viene condannato mentre NC viene assolto per questi stessi reati. Ах 2.4. Il quarto motivo di doglianza è relativo ai capi da N a S ascritti a UR e NC, con particolare riferimento alla realizzazione del complesso alberghiero in difformità rispetto al progetto approvato con l'accordo di programma sostitutivo del permesso di costruire, con violazione anche degli art. 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. La motivazione della sentenza sarebbe manifestamente illogica e carente, perché non si sarebbe considerato, in particolare, che le irregolarità riscontrate rientravano nella categoria delle variazioni essenziali e che queste sono equiparate alla difformità totale in forza dell'ultimo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove come nel caso di specie vengano effettuate su immobili vincolati.
2.5. Il quinto motivo di doglianza è riferito al capo D della rubrica ascritto a De SE. Si tratta del reato di cui agli artt. 61, n. 2), e 479 cod. pen., a lui contestati perché, in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale - al fine di commettere l'abuso d'ufficio di cui al precedente capo C diretto ad avvantaggiare ingiustamente UR attraverso l'approvazione del progetto senza istruttoria tecnica, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità finalizzata alla stipula dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune e consentendogli l'accesso agli aiuti del settore turistico emetteva il parere di regolarità tecnica annesso alla delibera della Giunta comunale n. 141 del 2002, senza effettuare alcuna istruttorie e attestando falsamente la regolarità della delibera suddetta, senza considerare che la stessa era relativa all'approvazione di un progetto in palese contrasto con la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente. Si contestano, in particolare, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, aveva emesso parere sulla regolarità tecnica inerente al progetto relativo alla costruzione del complesso immobiliare;
parere che era allegato alla delibera della Giunta comunale, organo incompetente a deliberare, e che non era suffragato da alcuna previa attività istruttoria. Per i giudici di merito, tale attestazione di conformità non costituiva atto fidefacente, cosicché andava esclusa la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen.; ne conseguiva la dichiarazione di prescrizione del reato. Secondo la prospettazione accusatoria, invece, l'atto doveva essere considerato fidefacente, perché aveva ad oggetto proprio la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti, facendo apparire come compiuto da parte del pubblico ufficiale il relativo accertamento, in realtà mai compiuto;
con la conseguenza che il reato non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto. 2.6. - Il sesto motivo di ricorso ha per oggetto il capo F della rubrica (artt. 110 e 323, secondo comma, cod. pen.), ascritto a TT, RS, LE, OR, nelle loro rispettive vesti di Presidente della giunta regionale, assessore all'urbanistica della Regione, assessore al turismo della Regione, direttore generale del dipartimento attività produttive e turismo della Regione. Si contesta, in particolare, agli imputati di avere nella delibera della giunta regionale n. 770 del 6 agosto 2002, - contenente la proposta dell'accordo di programma che aveva consentito la realizzazione dell'impianto turistico-alberghiero a UR - attestato falsamente che vi era stata un'attività istruttoria e che vi erano state dichiarazioni di legittimità dell'atto rese dai dirigenti preposti ai competenti settori, laddove era invece mancato il parere di regolarità tecnica del dirigente dell'ufficio tecnico regionale facente capo all'assessorato all'urbanistica, in relazione la natura di variante allo strumento urbanistico del progetto approvato. Secondo l'accusa, la motivazione della sentenza sarebbe lacunosa e manifestamente illogica, perché Corte d'appello non avrebbe tenuto conto: in primo luogo, della mancata effettuazione di un'attività istruttoria sul punto, che avrebbe dovuto essere svolta dall'ufficio tecnico regionale competente per l'urbanistica; in secondo luogo, della mancanza del nullaosta paesaggistico. Il ricorrente evidenzia inoltre che la Giunta comunale si era riunita lo stesso giorno in cui era stata presentata l'istanza da parte della ditta UR e non aveva, perciò, esaminato il progetto, pur essendo questo composto da 53 elaborati tecnici e relativo ad un'opera in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente;
e ciò allo scopo di consentire allo stesso UR di presentare domanda di partecipazione al bando di gara per il finanziamento regionale. Sarebbero stati violati, inoltre, gli artt. 12 e 14 della legge reg. n. 19 del 2001, che prevedono, per l'attuazione dell'accordo di programma: la convocazione della conferenza istruttoria, con l'indicazione del responsabile del procedimento;
la firma dell'accordo; la sua approvazione e pubblicazione;
l'allegazione del verbale della conferenza istruttoria all'accordo di programma stesso. In particolare, tale conferenza di servizi non si sarebbe mai svolta, in mancanza del relativo verbale. Vi sarebbe solo un'attività istruttoria svolta dal dipartimento del turismo, il quale è però incompetente in relazione a valutazioni legate all'urbanistica, al paesaggio e all'ambiente. La delibera della giunta regionale n. 770 del 6 agosto Au 2002, con la quale si autorizzava il Presidente a sottoscrivere l'accordo di programma, 7 conterrebbe, dunque, un elemento non corrispondente al vero, rappresentato dall'attestazione secondo cui la proposta era stata preceduta da un'istruttoria tecnica compiuta anche dall'assessorato all'urbanistica. 2.7. - Il settimo motivo di doglianza è riferito al capo G, con il quale si contesta a TT, RS, LE, OR, FU (i primi nelle vesti sopra specificate e l'ultimo quale segretario della Giunta regionale della CA) il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., per la falsa attestazione, attraverso una correzione operata sulla delibera n. 770 del 2002, che quest'ultima avesse ad oggetto una struttura turistico alberghiera, con la cancellazione della successiva frase secondo cui tale struttura era da realizzarsi con l'impiego degli aiuti regionali al settore turistico. Tale cancellazione - secondo l'ipotesi accusatoria - contraddiceva la qualificazione dell'intervento operata nella relazione di accompagnamento della deliberazione del direttore generale del dipartimento del turismo, OR. Era del resto pacifico che la ditta di UR aveva poi acceduto al finanziamento, perché era stata collocata al nono posto della graduatoria dei progetti ammessi.
2.8. Con un ottavo motivo di doglianza, si deducono la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione al capo E della rubrica, contestato a TT, De SE, RA, RS, LE, OR, UR. Con il capo E, si contesta agli imputati di avere contribuito a porre in essere l'accordo di programma n. 171 del 30 ottobre 2002, assolutamente privo di istruttoria, omettendo di convocare la conferenza preliminare tra tutte le amministrazioni interessate, e di nominare il responsabile del procedimento, così procurando a UR l'ingiusto vantaggio patrimoniale della realizzazione della struttura alberghiera in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in mancanza del relativo nullaosta. Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui questa afferma che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova dell'esistenza di una rete di rapporti e condizionamenti in relazione alle procedure amministrative, né dell'intento degli imputati di deviare l'esercizio di poteri pubblici per avvantaggiare UR, perché l'accordo di programma in nessun modo avrebbe potuto favorire la sua ditta per conseguire il finanziamento. La pubblica accusa ribadisce che la firma dell'accordo di programma è intervenuta senza l'indizione di una conferenza di servizi e senza l'effettuazione di alcuna istruttoria tecnico-urbanistica. Non si sarebbe tenuto conto, inoltre, del fatto che il finanziamento era diretta conseguenza dell'inserimento della pratica da parte di OR nell'ambito dell'accordo di programma e¢ Al 8 dell'approvazione dell'accordo stesso, tanto che la commissione incaricata dell'assegnazione del finanziamento aveva, da un lato, evidenziato che il richiedente non disponeva della conformità urbanistica del suolo oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda e, dall'altro, che la delibera della giunta regionale faceva specifico riferimento alla realizzazione della struttura in questione e all'impiego degli aiuti regionali al settore urbanistico. Tenuto conto che la variazione degli strumenti urbanistici generali era divenuta efficace proprio a seguito dell'approvazione dell'accordo di programma, la ditta UR era stata collocata al nono posto della graduatoria e dunque ammessa al finanziamento regionale. Non si sarebbe tenuto conto, poi, del fatto che il delitto di abuso d'ufficio non richiede, per il suo accertamento, la prova della collusione con la persona che si intende favorire, potendo l'intenzionalità desumersi dalle modalità complessive della condotta. Né si sarebbe considerato che l'abuso d'ufficio può essere integrato anche in riferimento ad un atto interno al procedimento amministrativo, non rilevando la circostanza che il provvedimento definitivo sia poi emesso da altro pubblico ufficiale.
2.9. Con un ulteriore ricorso per cassazione, il Procuratore generale della Repubblica ha aggiunto un nono motivo di impugnazione, relativo alla mancanza e alla contraddittorietà della motivazione, nonché all'erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. per il capo E della rubrica, con particolare riferimento alle posizioni di RA, De SE e UR. Precisa il ricorrente che, la condotta dei primi due ha rappresentato una delle concause prodromiche alla stipula dell'accordo di programma, perché essi hanno partecipato all'adozione della delibera n. 141 del 2002: De SE, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha emesso parere di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto per la realizzazione del complesso turistico- alberghiero addirittura il giorno prima che il progetto venisse depositato presso il Comune insieme ai 53 allegati;
RA ha concorso nel reato partecipando all'adozione della delibera della giunta comunale n. 141 del 26 luglio 2002; UR ha concorso nel reato quale beneficiario degli effetti della delibera. Sintomo del reato è secondo la - prospettazione accusatoria proprio l'estrema velocità con la quale la delibera a favore di UR è stata adottata dalla Giunta comunale, al preciso scopo di consentire a quest'ultimo di accedere al contributo regionale destinato alle iniziative sul territorio calabrese nel settore turistico-ricettivo. Altro elemento da considerare è che la Giunta comunale non ha convocato alcuna conferenza istruttoria e non ha nominato alcun Ая responsabile del procedimento.
9 - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall'imputato 3. UR, il quale deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 316 ter cod. pen., 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004. -3.1. Si sostiene, in primo luogo, che la Corte d'appello avrebbe ribadito le determinazioni del Tribunale senza fornire adeguata motivazione sulle critiche difensive, che si erano appuntate sui seguenti profili: a) l'imputato UR non aveva determinato la condotta illecita di altri;
b) l'imputato, nel momento in cui aveva dichiarato che l'opera da realizzare era compatibile con i programmi urbanistici del Comune, aveva come interlocutori proprio i funzionari della pubblica amministrazione, i quali non potevano certo rimettersi alle sue dichiarazioni, ma avrebbero dovuto svolgere attività istruttoria e valutare in punto di diritto la situazione;
c) l'imputato aveva affermato la compatibilità dell'opera con i programmi urbanistici perché era in possesso dell'attestato del Comune da cui risultava tale compatibilità; d) le dichiarazioni di UR non erano in rapporto di funzionalità diretta con il finanziamento, che era stato erogato successivamente, tanto che lo stesso imputato era stato inizialmente ammesso solo con riserva a tale finanziamento;
e) il consulente tecnico del pubblico ministero aveva dichiarato che l'accertamento delle distanze tra l'albergo e la battigia era stato effettuato utilizzando il solo piano comunale. Lo scorretto e incompleto esame di tali aspetti avrebbe, in particolare, alterato la valutazione dei giudicanti sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., per la cui configurabilità sono necessari sia la consapevolezza della forza fuorviante della falsa dichiarazione sia la produzione causale dell'illecito. Nel caso di specie ribadisce la difesa il finanziamento era stato wwww - elargito esclusivamente in forza dei pareri tecnici forniti dagli organi della pubblica amministrazione, dai quali era risultata la piena compatibilità dell'opera con i -prosegue la difesa - l'art. programmi urbanistici e con tutta la normativa. Del resto 316 ter cod. pen. non incrimina colui il quale si è limitato a dichiarare il falso in ordine ai requisiti per conseguire un'erogazione pubblica, ma solo colui il quale ha reso apparentemente attendibile il suo mendacio, rafforzandolo con ulteriori elementi. 3.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si contesta la motivazione della sentenza impugnata circa le contravvenzioni per violazione dei vincoli paesaggistici (capi L e M), perché non si sarebbe considerato che tali vincoli erano stati successivamente eliminati. In particolare, dall'istruttoria era emerso che la distanza di Ая 300 m dalla battigia (condizione necessaria per poter ritenere sussistente il vincolo) 10 non era stata accertata per la variabilità fisiologica di tale distanza e che l'unico dato di riferimento era costituito dal piano del Comune. Non si sarebbe considerato, poi, che l'eliminazione del vincolo paesaggistico era avvenuta a seguito di una modifica legislativa. Né si sarebbe considerata sul punto l'ordinanza del Gip del 2 dicembre 2009, che aveva disposto la revoca del sequestro preventivo proprio sul presupposto che l'immobile sequestrato non era più sottoposto a vincolo ex artt. 136 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, essendosi provveduto alla nuova perimetrazione delle aree vincolate. 3.3. - Si sostiene, in terzo luogo, che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei reati contravvenzionali, perché contestati come commessi fino al 2 gennaio 2007. Con nuovi motivo di ricorso, la difesa evidenzia che la questione relativa 3.4. - alla posticipazione al 13 dicembre 2006 della data di pagamento del contributo regionale a UR ècon la logica conseguenza in punto di prescrizione del reato - stata proposta per la prima volta in cassazione, con l'allegazione ex novo di un decreto che non rappresenta la prova dell'avvenuta percezione da parte di UR di quelle somme, bensì solo della liquidazione di dette somme da parte : dell'amministrazione. Né la prescrizione del reato di cui all'art. 316 ter codice penale può essere ritenuta come invece fa il Procuratore Generale ricorrente decorrente - - sine die, sul presupposto che, fino al completamento del pagamento, il reato rimarrebbe permanente.
3.5. Sempre con i nuovi motivi di ricorso, si rileva, in secondo luogo, che, - quanto al reato di cui al capo H (riqualificato, come visto, ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen.), la sentenza è passata in giudicato quanto all'assoluzione di tutti i correi di UR, con la conseguenza che il reato sarebbe stato commesso solo da quest'ultimo, come se la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da questo fatta all'amministrazione fosse da sola autonomamente produttiva di effetti giuridici rilevanti. La difesa ribadisce sul punto le argomentazioni già proposte con il primo motivo di ricorso. 3.6. - Si sostiene, infine, che il giudice d'appello, pur avendo dichiarato prescritto il reato, non avrebbe proceduto alla contestuale rideterminazione della pena.
3.7. Con memoria difensiva del 6 maggio 2014, la difesa ribadisce cui all'art. 316 ter cod. pen. e di irricevibilità dei documenti esibiti per la prima volta inАе sostanzialmente quanto già affermato nel ricorso in punto di prescrizione del reato di 11 sede di legittimità anche a tali fini. Ribadisce, altresì, le doglianze relative all'inidoneità della condotta dell'imputato a trarre in inganno l'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il conseguimento del contributo regionale. 4. - I difensori dell'imputato LE US hanno presentato memoria difensiva, con la quale deducono l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale in relazione alla pronuncia assolutoria per i capi E, F, G, sul rilievo che il ricorso sarebbe diretto a sollecitare alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito. Non si sarebbe considerato in particolare che l'Assessorato al turismo, diretto dall'imputato, non aveva svolto alcuna istruttoria tecnica ma aveva semplicemente espresso una valutazione sull'importanza strategica dell'opera dal punto di vista turistico-economico. La correzione della delibera n. 770 del 2002 della Giunta regionale aveva avuto, poi, il solo scopo di evitare di concedere un vantaggio alla ditta UR rispetto ad altre nell'ulteriore corso della pratica di ammissione del finanziamento, con attinenza alla compatibilità urbanistica dell'opera, quale proclamata in difformità dalla realtà dall'interessato in seno alla dichiarazione - sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione al bando.
5. Il difensore dell'imputato FU ha presentato, in data 12 maggio 2014, una memoria con la quale chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato manifestamente inammissibile o comunque rigettato. Si sostiene, in sintesi, che il ricorso sarebbe diretto ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di secondo grado. Non sarebbe, in ogni caso, logicamente superabile l'assunto fatto proprio dai giudici di merito secondo cui la prospettazione di una partecipazione a vario titolo di tutti i soggetti imputati per i reati contestati ai capi da C a I non avrebbe trovato nessuna conferma probatoria. In relazione al capo G dell'imputazione, la difesa osserva che FU, componente della seconda commissione di valutazione delle istanze di ammissione al finanziamento pubblico regionale, avrebbe tenuto una condotta incensurabile, perché la cancellazione dall'oggetto della delibera del vero scopo che con essa si veniva a realizzare sarebbe stata fatta al solo fine di evitare di concedere un vantaggio alla ditta UR rispetto ad altre nell'ulteriore corso della pratica di ammissione, «con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica dell'opera, quale sarebbe stata diversamente dichiarata dall'interessato UR nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione al bando di gara». 6. - All'udienza del 16 luglio 2013 la trattazione del procedimento è stata rinviata al 14 maggio 2014, con sospensione dei termini di prescrizione, per adesione 12 dei difensori all'astensione proclamata dalle organizzazioni di categoria. A tale ultima udienza, accertata la mancanza di prova della notificazione del relativo decreto di fissazione all'imputato NC personalmente, la trattazione del procedimento è stata rinviata all'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. - Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica è parzialmente fondato. riferito al reato di cui al capo M-7.1. Il primo motivo di impugnazione - ascritto a UR - è fondato. Come correttamente rilevato dal ricorrente, il Tribunale aveva, nella motivazione della sentenza di primo grado, riconosciuto sussistente la fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2006, dando atto, senza formalmente correggerlo, di un errore contenuto nel dispositivo della sentenza, nel quale la fattispecie era qualificata come contravvenzione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 181, tanto che la pena, applicata in continuazione con il reato di cui al capo L, era stata quella dell'arresto e dell'ammenda. Era stato formulato, sul punto, un motivo di impugnazione sul quale la Corte territoriale non si era pronunciata. Dalla lettura della sentenza di secondo grado, emerge con chiarezza che il vincolo conseguente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area (d.m. 12 agosto 1967) non era venuto meno a seguito dell'adozione di successiva delibera regionale, come riscontrato dalla consulenza tecnica redatta dall'ingegner Agosteo (pagine 81-82 della sentenza). La Corte d'appello ha, in particolare, precisato che il decreto dirigenziale n. 7422 del 2009, avente ad oggetto una nuova dichiarazione di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, con cui era stato riperimetrato il vincolo paesaggistico delle aree territorialmente ricadenti nel Comune, escludendo quella destinata ad operare una struttura turistico alberghiera in questione, non ha fatto venire meno il vincolo perché l'efficacia di tale decreto era stata sospesa, con successivo decreto n. 9169 del 27 maggio 2009; con la conseguenza che nell'area persisteva l'efficacia della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al d.m. del 1967. Ne consegue che la pena per il reato avrebbe dovuto essere quella prevista dall'art. 181, comma 1-bis, richiamato e non quella prevista dal precedente comma 1 dello stesso articolo, in concreto applicata in primo grado e confermata in secondo grado. ая 13 La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro in relazione alla pena del reato di cui al capo M ascritto a UR. 7.2. - Il secondo motivo di impugnazione con cui si contestano la mancanza e la contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., quanto alla ritenuta prescrizione del reato di cui al capo H (riqualificato ex art. 316 ter cod. pen) e alle conseguenti statuizioni in punto di pene accessorie e confisca - è inammissibile, perché basato su un documento non ricompreso fra gli atti del giudizio di merito, in quanto prodotto per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha sostanzialmente fatto risalire la consumazione del reato al 25 maggio 2004, data dell'anticipazione del 20% del contributo regionale globale erogato alla ditta UR per la realizzazione del complesso edilizio. Lo stesso ricorrente, dopo aver premesso in punto di diritto che il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno, si duole del fatto che, dopo l'erogazione del 25 maggio 2004, vi era stata una erogazione del 13 dicembre 2006, a titolo di stato di avanzamento lavori, con la conseguenza che la prescrizione non sarebbe ancora maturata, andando a scadere il 13 giugno 2014 (e in presenza di un ulteriore periodo di sospensione di circa dieci mesi, maturato nel corso del giudizio di cassazione).
7.2.1. La situazione che viene in rilievo nel caso concreto è quella di una - erogazione pubblica conferita in ratei periodici, in seguito allo svolgimento della fase istruttoria di controllo condotta dall'ente per verificare la sussistenza dei presupposti sui quali si fonda il diritto al sovvenzionamento. Proprio con riferimento a tali casi, si è reso necessario stabilire se il reato debba intendersi consumato già al momento della delibera da parte dell'ente erogatore in ordine alla possibilità di procedere al sovvenzionamento, ovvero se debba piuttosto attendersi la percezione dell'ultima tranche di denaro da parte del soggetto agente. Nell'interpretare l'art. 316 ter cod. pen., questa Corte ha chiarito che il delitto previsto da tale disposizione si consuma nel momento in cui è realizzato l'evento: ossia, quando l'agente, o il terzo beneficiario percepisce materialmente l'indebita erogazione. Fino a quel momento, infatti, il delitto può dirsi solo tentato. In altri termini, il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, o i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia Ая indebitamente fatto richiesta, perché è con l'erogazione che si verifica la dispersione 14 ་ : del denaro pubblico (ex plurimis, sez. 6, 19 febbraio 2013, n. 12625; sez. 6, 3 maggio 2007, n. 42637; sez. 6, 30 settembre 2005, n. 38661). E tale ricostruzione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di legittimità relativamente al momento consuntivo dell'analogo reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., fattispecie del tutto assimilabile, quanto a tale specifico profilo, a quella di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), cod. pen. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo assestata sulla ricostruzione della truffa come reato a consumazione frazionata;
con la conseguenza che esso dovrebbe considerarsi integrato in tutti i suoi elementi solo all'esito dell'ultima riscossione da parte dell'agente. Ciò sul presupposto che le condotte successive di riscossione, lungi dal connotarsi quale mero post factum irrilevante, consistono nella reiterazione nel tempo della condotta antigiuridica tipica, con conseguente progressivo aggravamento dell'offesa (ex multis, sez. 2, 24 aprile 2007, n. 26256, rv. 237299). In caso di erogazioni pubbliche suddivise in più tranche erogate in tempi diversi, il delitto è perciò strutturato come un reato a consumazione prolungata, il cui momento consumativo è da individuare nella cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (ex multis, sez. 2, 15 dicembre 2011, n. 10822/2012; sez. 2, 21 ottobre 2010, n. 40107; sez. 2, 9 luglio 2010, n. 28683).
7.2.2. Quanto al caso in esame, deve rilevarsi che le parti sostanzialmente non contestano che il momento consuntivo del reato debba essere individuato nel pagamento dell'ultima tranche del contributo regionale. Secondo quanto ritenuto dalla Corte d'appello e dalla difesa dell'imputato UR, l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto il 25 aprile 2004; mentre, secondo quanto ritenuto dal Procuratore generale ricorrente, vi sarebbe, invece, la prova di un ulteriore pagamento in data 13 dicembre 2006. Il relativo documento è stato però prodotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che lo stesso non è stato (né avrebbe potuto essere) preso in considerazione dai giudici di secondo grado, i quali hanno correttamente ritenuto prescritto il reato considerando quale tempus commissi delicti il 25 aprile 2004, data che emergeva dagli atti a loro disposizione. Né è consentita a questa Corte una disamina - per di più in senso sfavorevole all'imputato della natura, del - contenuto e degli effetti di tale documento quanto al tempus commissi delicti, trattandosi di una valutazione strettamente attinente al merito e, dunque, preclusa nel 'Al giudizio di legittimità. 15 : -7.3. invece fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano l'inosservanza degli artt. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, 44 e 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione quanto alla posizione dell'imputato NC in ordine ai reati di cui ai capi Le M. - Come evidenziato dal Procuratore generale ricorrente, dalla 7.3.1. ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata emerge che l'imputato aveva l'incarico di progettista e direttore dei lavori per conto di UR e che sull'area vi erano sia il vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 sia quello derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico (d.m. 12 agosto 1967). Nel confermare l'assoluzione dell'imputato NC per i reati di cui sopra, la Corte d'appello afferma che le dichiarazioni da questo rese in sede di esame dibattimentale sono risultate sufficientemente convincenti in ordine al fatto che egli, avendo saputo che la procedura prescelta per la modifica dei piani urbanistici vigenti consisteva nell'accordo di programma, aveva legittimamente confidato sulla partecipazione in conferenza di servizi dell'amministrazione deputata rilascio del nullaosta paesaggistico e, dunque, aveva adempiuto all'incarico professionale senza rendersi conto di contribuire alla commissione dell'illecito. Lo stesso architetto non poteva dunque essere chiamato a rispondere del fatto che la conferenza di servizi non era stata convocata e che il nullaosta non era stato dato, trattandosi di fatti riconducibili alla competenza istituzionale di altri soggetti.
7.3.2. Si tratta di una motivazione che si pone in evidente contraddizione con quanto riscontrato dalla stessa Corte d'appello in relazione alla posizione del coimputato UR, la cui responsabilità penale è stata ritenuta sussistente in relazione ai reati di cui ai capi L e M dell'imputazione. I giudici di secondo grado muovono dal dato, risultante dagli atti di causa, secondo cui i lavori edilizi nella zona vincolata erano iniziati prima della conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
procedimento amministrativo avviato dallo stesso UR, al quale è stata attribuita una piena consapevolezza dell'illiceità dell'attività svolta proprio in considerazione della sua particolare qualità personale e della sua veste di imprenditore esperto del settore, che aveva già realizzato nella stessa area un ristorante ed era certamente a conoscenza, a seguito della dichiarazione della parte venditrice del terreno, del fatto che sullo stesso gravava un vincolo di inedificabilità assoluta. Are 16 Quanto alla posizione di NC, che era il progettista e direttore dei lavori e, dunque, avrebbe potuto essere ritenuto pienamente consapevole dell'inizio dei lavori stessi anche in zona vincolata e in mancanza del titolo paesaggistico, la Corte d'appello valorizza, invece, elementi, quali il legittimo affidamento su un futuro accordo di programma e su una conferenza di servizi nell'ambito della quale l'amministrazione avrebbe potuto rilasciare il nullaosta paesaggistico, senza precisare come tali elementi possano venire in rilievo in relazione a lavori edilizi già in parte effettuati. Più in generale, la Corte distrettuale non chiarisce sufficientemente quali siano, soprattutto sul piano soggettivo, le ragioni di una diversa considerazione della posizione di NC rispetto alla posizione di UR, trattandosi in entrambi i casi di soggetti che avevano la piena consapevolezza della situazione urbanistica e paesaggistica dell'area in questione oltre che del fatto che vi era stato un accordo di programma illegittimo, per l'omessa nomina del responsabile del procedimento, per l'omessa convocazione della conferenza di servizi per il rilascio dei pareri preventivi, per la totale assenza di istruttoria tecnica.
7.3.3. Nondimeno, deve rilevarsi che il reato contravvenzionale di cui al capo L, contestato come commesso il 2 gennaio 2007, si è prescritto, per la decorrenza del termine quinquennale complessivo di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il 2 gennaio 2012, data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello, ma precedente alla pronuncia della presente sentenza. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al capo L : dell'imputazione ascritto a NC, per essere lo stesso estinto per prescrizione. Il termine prescrizionale non è, invece, ancora maturato in relazione al delitto di cui al capo M dell'imputazione ascritto allo stesso NC, anch'esso contestato come commesso il 2 gennaio 2007. Ne consegue che la sentenza d'appello deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, sotto tale profilo. Nel procedere a nuovo giudizio, la Corte d'appello si atterrà ai principi affermati sub 7.3.2. -7.4. Il quarto motivo di doglianza relativo ai capi da N a S ascritti a UR e NC, con particolare riferimento alla realizzazione del complesso alberghiero in difformità rispetto al progetto approvato con l'accordo di programma sostitutivo del permesso di costruire, con violazione anche degli art. 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 - è fondato per analoghe ragioni. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è, infatti, manifestamente Аа illogica e carente, perché non considera che le irregolarità riscontrate rientravano 17 nella categoria delle variazioni essenziali e che queste sono equiparate alla difformità totale in forza dell'ultimo comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove wwwww come nel caso di specie vengano effettuate su immobili vincolati. In particolare, la - Corte d'appello si limita ad un generico richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale si sarebbe dato atto del fatto che le difformità rispetto al progetto approvato non erano significative, trattandosi di modesti ritocchi e aggiustamenti. Più in particolare, la Corte d'appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi del pubblico ministero ricorrente secondo cui si era trattato di opere non autorizzate che avevano prodotto un rilevante incremento del carico urbanistico, per l'introduzione di volumi e superfici ulteriori rispetto a quelle previste e consentite dal progetto approvato in variante all'accordo di programma, incidendo sull'aspetto esteriore dell'immobile in zona sottoposta a vincolo e modificandone le caratteristiche costruttive. Né la Corte d'appello prende posizione, nello specifico, sulla non riconducibilità alla categoria delle variazioni essenziali: della realizzazione di un torrino con struttura in cemento armato e di una ulteriore struttura diversa per volume rispetto al progetto approvato;
della modifica di alcune delle strutture portanti;
della radicale trasformazione del numero, della forma, delle dimensioni e della tipologia delle aperture, delle scale, dei balconi, delle colonne, delle ringhiere e dei parapetti. Non può farsi luogo, in ogni caso, ad annullamento con rinvio in relazione a tali reati, essendo gli stessi contestati come commessi il 2 gennaio 2007 e, dunque, prescritti prima della pronuncia della presente sentenza, anche se dopo la pronuncia della sentenza d'appello, ma. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai capi da N a S dell'imputazione ascritti a NC. Il quinto motivo di doglianza 7.5. - riferito al capo D della rubrica ascritto a è invece inammissibile. De SE - Il Procuratore generale ricorrente deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli art. 476, secondo comma, e 479 cod. pen., sulla premessa che l'imputato, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, aveva emesso parere sulla regolarità tecnica inerente al progetto relativo alla costruzione del complesso immobiliare;
parere che era allegato alla delibera della Giunta comunale, organo incompetente a deliberare, e che non era suffragato da alcuna previa attività istruttoria. Per i giudici di merito, tale attestazione di conformità non costituiva atto fidefacente, cosicché andava esclusa la configurabilità dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., con Al 18 consegunete dichiarazione di prescrizione del reato. Secondo la prospettazione accusatoria, invece, l'atto doveva essere considerato fidefacente, perché aveva ad oggetto proprio la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti, facendo apparire come compiuto da parte del pubblico ufficiale il relativo accertamento, in realtà mai compiuto;
con la conseguenza che il reato non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto. Anche a prescindere dalla considerazione che non si tratta di un atto destinato a fare fede fino a querela di falso, deve rilevarsi che la ✓ prospettazione del ricorrente non tiene conto del fatto che l'ipotesi aggravata di cui all'art. 476, secondo comma, richiamato dall'art. 479 cod. pen. non è stata contestata neanche in punto di fatto. Nell'imputazione ci si riferisce, infatti, alla falsa attestazione della regolarità della delibera della giunta comunale n. 141 del 2002, ma non alla natura fidefacente del parere di regolarità tecnica emesso dall'imputato. Trova dunque applicazione il principio, di recente riaffermato da questa Corte in una fattispecie analoga, secondo cui sussiste la violazione irrimediabile del diritto di difesa nel caso in cui sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., non adeguatamente e correttamente esplicitata nella contestazione, considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuita. In altri termini, qualora la natura fidefacente dell'atto assunto come falso non venga esplicitamente indicata nel capo di imputazione, né indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti o richiami all'art. 476, secondo comma secondo, cod. pen., l'aggravante di cui al predetto art. 476, secondo comma, cod. pen., non può trovare applicazione, perché può al più essere ritenuta sussistente l'ipotesi di falso non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto (sez. 5, 13 febbraio 2014, n. 12213, rv. 260209). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto prescritto nel caso qui in esame il reato di cui al capo D dell'imputazione. - Il sesto motivo di ricorso ha per oggetto il capo F (artt. 110 e 323, 7.6. secondo comma, cod. pen.), ascritto a TT, RS, LE, OR, nelle loro rispettive vesti di Presidente della Giunta regionale, assessore all'urbanistica della Regione, assessore al turismo della Regione, direttore generale del dipartimento attività produttive e turismo della Regione. Si contesta, in particolare, agli imputati diid AllАл 19 avere nella delibera della giunta regionale n. 770 del 6 agosto 2002, contenente la : proposta dell'accordo di programma che aveva consentito la realizzazione dell'impianto turistico-alberghiero a UR attestato falsamente che vi era stata un'attività istruttoria e che vi erano state dichiarazioni di legittimità dell'atto rese dai dirigenti preposti ai competenti settori, laddove era invece mancato il parere di regolarità tecnica del dirigente dell'ufficio tecnico regionale facente capo all'assessorato all'urbanistica, per la natura di variante allo strumento urbanistico del progetto approvato (artt. 110, 61, n. 2, 479 cod. pen.). Secondo l'accusa, la motivazione della sentenza su tali aspetti sarebbe lacunosa e manifestamente illogica. Con il settimo motivo di doglianza riferito al capo G si contesta la - - motivazione della sentenza quanto alle posizioni di TT, RS, LE, OR, FU (i primi nelle vesti sopra specificate e l'ultimo quale segretario della Giunta regionale della CA) relativamente al reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., consistente nella falsa attestazione, attraverso una correzione operata sulla delibera n. 770 del 2002, che quest'ultima avesse ad oggetto una struttura turistico alberghiera, con la cancellazione della successiva frase secondo cui tale struttura era da realizzarsi con l'impiego degli aiuti regionali al settore turistico. Si tratta, in entrambi i casi, di reati contestati come commessi nell'anno 2002, rispettivamente il 6 agosto e il 18 settembre, senza che vi sia stata, neanche in fatto, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Ne consegue che trova applicazione per tali reati, puniti con una pena massima di sei anni di reclusione, il termine prescrizionale complessivo di sette anni e sei mesi;
! termine già ampiamente decorso prima della data della pronuncia della sentenza di primo grado (31 luglio 2010). Deve pertanto richiamarsi, sul punto, il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, laddove il pubblico ministero impugnante chieda la condanna nel merito a fronte di una estinzione del reato per prescrizione maturata già prima della sentenza di primo grado, l'interesse concreto e attuale ad impugnare non può essere comunque ritenuto sussistente (sez. 6, 2 ottobre 2013, n. 50334, punto 14; sez. 6, 13 aprile 2010, n. 18105, rv. 246920). Ne deriva l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, con conseguente preclusione per questa Corte dell'esame del merito degli stessi. 7.7. - L'ottavo e il nono motivo di doglianza - con cui si deducono la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione al capo E della rubrica, a carico di Ая 20 sono, invece, TT, De SE, RA, RS, LE, OR, UR fondati.
7.7.1. Con il capo E, si contesta agli imputati di avere contribuito a porre in essere l'accordo di programma n. 171 del 30 ottobre 2002, assolutamente privo di istruttoria, omettendo di convocare la conferenza preliminare tra tutte le amministrazioni interessate, e di nominare il responsabile del procedimento, così procurando a UR l'ingiusto vantaggio patrimoniale della realizzazione della struttura alberghiera in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in mancanza del relativo nullaosta. Il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui questa afferma che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova dell'esistenza di una rete di rapporti e condizionamenti in relazione alle procedure amministrative, né dell'intento degli imputati di deviare l'esercizio di poteri pubblici per avvantaggiare UR, perché l'accordo di programma in nessun modo avrebbe potuto favorire la sua ditta per conseguire il finanziamento.
7.7.2. La motivazione della sentenza impugnata si incentra, sul punto, sulla considerazione che - contrariamente a quanto ritenuto dall'accusa la delibera n. 141 - del 2002 non era viziato da incompetenza, perché il sindaco aveva la facoltà di promuovere e sottoscrivere di propria iniziativa un accordo di programma, a patto che lo stesso fosse ratificato dal consiglio comunale entro i 30 giorni successivi, come avvenuto nel caso di specie, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge regionale n. 19 del : 2001 e dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000. All'insussistenza del vizio di : incompetenza la stessa Corte d'appello fa conseguire la mancanza della violazione di norme di legge o di regolamento, che rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio. A tali considerazioni la stessa Corte d'appello aggiunge che, nell'incertezza del quadro normativo, l'eventuale errore su legge extrapenale avrebbe dovuto essere ritenuto comunque scusabile, mancando, del resto, la prova della preordinazione dell'attività dei pubblici ufficiali al conseguimento di un vantaggio patrimoniale da parte di UR. Quanto alla rapidità della procedura, i giudici di secondo grado affermano che si tratta di un elemento che da solo non è sufficiente a consentire di estendere la responsabilità penale a carico degli esponenti della Giunta regionale, sul rilievo che l'accordo di programma era stato stipulato solo il successivo 23 settembre 2002 e, dunque, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di gara per il finanziamento, fissato per il 2 agosto 2002. 7.7.3. Si tratta di una motivazione carente e manifestamente illogica. Al 21 Dalla ricostruzione dei fatti, quale emerge dalla sentenza impugnata, risulta che effettivamente la firma dell'accordo di programma è intervenuta senza l'indizione di una conferenza di servizi e senza l'effettuazione di alcuna istruttoria tecnico- urbanistica. In tale quadro, la Corte d'appello avrebbe dovuto compiutamente accertare se il finanziamento percepito da UR fosse diretta conseguenza dell'inserimento della pratica da parte di OR nell'ambito dell'accordo di programma e dell'approvazione dell'accordo stesso. E ciò perché secondo la stessa sentenza impugnata la commissione incaricata dell'assegnazione del finanziamento aveva, da un lato evidenziato che il richiedente non disponeva della conformità urbanistica del suolo oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda e, dall'altro, che la delibera della Giunta regionale faceva specifico riferimento alla realizzazione della struttura in questione e all'impiego degli aiuti regionali al settore urbanistico. Né la Corte d'appello ha sufficientemente chiarito se e in che misura la variazione degli strumenti urbanistici generali, divenuta efficace proprio a seguito dell'approvazione dell'accordo di programma, abbia avuto efficacia causale ai fini della collocazione dell'impresa di UR al nono posto della graduatoria, con conseguente ammissione al finanziamento regionale. Non è dunque sufficiente argomentare-come fa la Corte d'appello - che nel caso di specie la delibera n. 141 del 2002 non sarebbe affetta da incompetenza, perché il capo di imputazione non si riferisce a tale vizio, ma - come visto ad altri profili di violazione di legge quali, la mancanza dell'istruttoria, la mancata convocazione della conferenza preliminare tra le amministrazioni interessate, la mancata nomina del responsabile del procedimento, nonché la mancata considerazione del fatto che la struttura turistico-alberghiera era priva di nullaosta paesaggistico, pur trovandosi in zona sottoposta a vincolo. E la Corte d'appello trascura, inoltre, il fatto che il delitto di abuso d'ufficio non richiede, per il suo accertamento, la prova della collusione con la persona che si intende favorire, potendo l'intenzionalità desumersi dalle modalità complessive della condotta. Quanto alla rapidità della procedura, i giudici di secondo grado illogicamente affermano che si tratta di un elemento che da solo non è sufficiente a consentire di estendere la responsabilità penale a carico degli esponenti della Giunta regionale. La Corte d'appello giunge, infatti, a tale conclusione sulla base del fatto che l'accordo di programma era stato stipulato solo il successivo 23 settembre 2002 e, dunque, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di gara per il finanziamento, fissato per il 2 agosto 2002, ma omette di considerare il 22 Al dato più rilevante, costituito dal fatto che UR aveva effettivamente ottenuto il senza che finanziamento proprio in conseguenza dell'accordo di programma, l'eventuale superamento di termini di scadenza avesse alcuna rilevanza. Con particolare riferimento alle posizioni di RA e De SE, la Corte d'appello non fornisce una sufficiente motivazione circa il fatto se la loro condotta abbia rappresentato una delle concause prodromiche alla stipula dell'accordo di programma, avendo essi hanno partecipato all'adozione della delibera n. 141 del 2002. Più in particolare non è stata considerata la circostanza che De SE, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha emesso parere di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto per la realizzazione del complesso turistico- alberghiero addirittura il giorno prima che il progetto venisse depositato presso il Comune insieme ai 53 allegati. Quanto alla posizione di UR, potenziale beneficiario degli effetti della delibera, la stessa Corte d'appello non ha sufficientemente vagliato le ragioni per cui la delibera in questione è stata adottata dalla Giunta comunale con estrema rapidità, in relazione all'esigenza di consentire a quest'ultimo di accedere al contributo regionale destinato alle iniziative sul territorio calabrese nel settore turistico-ricettivo. Più in generale, quanto alle posizioni di tutti gli imputati, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare, comunque, la questione della presenza dei vincoli paesaggistici e della loro facile rilevabilità. In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata deve essere ritenuta manifestamente illogica quanto al reato di cui al capo E dell'imputazione, perché parcellizza indebitamente una serie di dati che devono essere invece considerati unitariamente: 1) la tempistica degli atti in relazione alla scadenza dei termini per accedere al finanziamento, nonché la loro sequenza;
2) l'efficacia causale dell'attestazione che l'ufficio urbanistica avesse svolto un'attività istruttoria;
3) la cancellazione della frase finale dalla deliberazione n. 770 del 2002, quale sintomo della volontà di occultare la ragione vera dei tempi e del contenuto dell'accordo di programma, che era quella di consentire a UR di avere un contributo regionale di oltre quattro milioni di euro. E ciò, oltre alle altre irregolarità segnalate dal Procuratore generale, che avrebbero dovuto essere analiticamente esaminate. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, in relazione al reato di cui al capo E dell'imputazione, ascritto a De SE, RA, TT, RS, LE, OR, 23 UR, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione dei principi sopra enunciati. - Il ricorso proposto nell'interesse di UR con il quale si deducono la 8. mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 316 ter cod. pen., 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 – è solo parzialmente fondato.- 8.1. La prima censura -relativa alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. - è infondata. La motivazione contestata risulta, infatti, pienamente sufficiente e logicamente coerente su tutti i profili oggetto di contestazione. È sufficiente in questa sede rilevare che, già dalla sentenza impugnata, emerge che: a) l'imputato aveva falsamente dichiarato che l'opera da realizzare era compatibile con i programmi urbanistici del Comune, e nessun rilievo assume il fatto che egli avesse come interlocutori proprio i funzionari della pubblica amministrazione, i quali non potevano certo rimettersi alle sue dichiarazioni, ma avrebbero dovuto svolgere attività istruttoria e valutare in punto di diritto la situazione, per cui le sue false dichiarazioni hanno comunque contribuito in : modo decisivo all'iter procedimentale che ha portato all'approvazione dell'accordo di programma di cui all'imputazione e all'indebita percezione degli aiuti regionali;
b) nessuna rilevanza può essere, dunque, attribuita al fatto che l'imputato aveva affermato la compatibilità dell'opera con i programmi urbanistici perché era in possesso dell'attestato del Comune da cui risultava tale compatibilità, in presenza di chiare violazioni della disciplina paesaggistica da lui stesso sostanzialmente occultate;
c) le dichiarazioni di UR erano in rapporto di funzionalità diretta con il F finanziamento, tanto che la stessa Corte d'appello - che pure nega la sussistenza del reato di abuso d'ufficio a carico dei coimputati afferma che esse sono state - determinanti a tale scopo;
d) quanto agli accertamenti effettuati dal consulente tecnico del pubblico ministero, gli stessi hanno evidenziato la sussistenza del duplice vincolo paesaggistico sull'area nella quale le opere edilizie sono state realizzate. La prospettazione difensiva risulta, poi, infondata anche in punto di diritto, laddove si sostiene che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 316 ter cod., non sarebbe sufficiente una falsa dichiarazione in ordine ai requisiti per conseguire un'erogazione pubblica, ma sarebbero necessari ulteriori elementi a sostegno del mendacio. Deve infatti rilevarsi che la disposizione in questione, diversamente dall'art. Al 640, richiamato dall'art. 640 bis in relazione al conseguimento di erogazioni pubbliche, 24 non prevede il presupposto dell'induzione in errore mediante artifici o raggiri, ma i soli presupposti dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazione, di documenti falsi o attestanti cose non vere, o dell'omissione di informazioni dovute;
presupposti ampiamente sussistenti nel caso di specie, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte d'appello. - Inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta la 8.2. motivazione della sentenza impugnata circa le contestazioni per violazione dei vincoli paesaggistici (capi Le M), sul rilievo che non si sarebbe considerato che tali vincoli erano stati successivamente eliminati. A fronte delle generiche affermazioni difensive sul punto, è sufficiente qui richiamare quanto già osservato sub 7.1. circa la presenza, al momento della realizzazione delle opere, di entrambi i vincoli paesaggistici di cui all'imputazione. 8.3. - È invece fondato il terzo motivo di doglianza, relativo alla prescrizione dei i reati contravvenzionali di cui ai capi L, nonché da N a S, contestati come commessi fino al 2 gennaio 2007. Come già evidenziato sub 7.3.3. e 7.4., tali reali reati si sono prescritti, per la decorrenza del termine quinquennale complessivo di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il 2 gennaio 2012, data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello, ma precedente alla pronuncia della presente sentenza. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto ai capi L, nonché da N a S dell'imputazione ascritti a UR, per essere gli stessi estinti per prescrizione. 8.4. - Manifestamente infondato è il motivo di doglianza sopra riportato sub 3.5., con cui si rileva che, con riferimento al capo H dell'imputazione (riqualificato, come visto, ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen.), la sentenza è passata in giudicato quanto all'assoluzione di tutti i correi di UR, con la conseguenza che il reato sarebbe stato commesso solo da quest'ultimo, come se la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici da questo fatta all'amministrazione fosse da sola autonomamente produttiva di effetti giuridici rilevanti. Valgono sul punto le considerazioni già sopra svolte sub 8.1. Né, del resto, tale conclusione è inficiata dall'eventuale contraddizione fra la ritenuta responsabilità dell'imputato UR per il fatto comunque estinto per prescrizione e l'assoluzione - dei coimputati. Si tratta, infatti, di un profilo ormai coperto da giudicato e, comunque, di per sé non decisivo, a fronte delle articolate argomentazioni svolte dalla Corte d'appello circa la responsabilità penale di UR. Ed è comunque preclusa a questa 25Al ° Corte ogni valutazione circa il fatto se il reato dovesse essere ritenuto invece sussistente anche per i coimputati. 8.5. -Quanto alla determinazione della pena oggetto della doglianza sopra - riportata sub 3.6. deve rilevarsi che la sentenza deve essere comunque annullata, - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, perché, anche a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo L, nonché in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso del Procuratore generale, proceda alla determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo M ascritto a UR. 9. - Le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio dovranno essere liquidate all'esito del giudizio di rinvio, nel corso del quale si procederà all'accertamento nel merito della sussistenza (e della misura) dell'eventuale soccombenza degli imputati (v. sez. 1, 9 giugno 2010, n. 25116).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati di cui ai capi L, nonché da N a S dell'imputazione ascritti a UR e NC estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, limitatamente: al reato di cui al capo E dell'imputazione, ascritto a De SE, RA, TT, RS, LE, OR, UR;
alla pena del reato di : cui al capo M ascritto a UR;
al reato di cui al capo M ascritto a NC. Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore generale e di UR AO. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Печеб Alessandro M. Andronio Alfredo Teresi Ае лл : DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2015 IL ANCAL CANCELLIERE E T R O Luana Mariani C 26