Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 472
CASS
Sentenza 3 novembre 2015

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Massime1

In tema di intercettazioni, la mancanza nel decreto di esecuzione di motivazione sull'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica e non è, pertanto, deducibile nel corso del giudizio abbreviato né, per la prima volta, in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020

    Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 472
Data del deposito : 3 novembre 2015

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