Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la mancanza nel decreto di esecuzione di motivazione sull'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica e non è, pertanto, deducibile nel corso del giudizio abbreviato né, per la prima volta, in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
47 2 / 1 6 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/11/2015 : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 987/2015 - Presidente N. ALDO CAVALLO Dott. - - Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - N. 54259/2014 REGISTRO GENERALE Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OK US N. IL 13/08/1977 avverso la sentenza n. 20/2013 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA, del 20/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARD PIKEU che ha concluso per 12 RIGEN PFL RICARDO Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. GIOVANNI FEDF RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Brescia confermava quella del G.U.P. del Tribunale di Bergamo di condanna di OK ST alla pena di anni quindici di reclusione per il delitto di omicidio volontario. Secondo l'imputazione, OK avrebbe cagionato la morte di ZZ ED sferrandogli una coltellata all'addome così da provocargli una anemia acuta emorragica da lesione da arma da taglio all'aorta addominale. Il cadavere di ZZ ME era stato rinvenuto il 13/12/2012 nell'abitazione di proprietà di MA EL, sita in Adrara San Martino, dalla madre della proprietaria. L'appartamento, da due mesi, era abitato dall'imputato e dall'ucciso, che erano subentrati nel contratto di affitto stipulato con altri cittadini marocchini. La vittima era stata colpita con una sola coltellata inferta con grande violenza alla regione addominale senza in alcun modo essersi difesa;
. i periti ipotizzavano che ciò fosse stato possibile per la perdita di conoscenza derivante da un forte colpo al volto dimostrato dalla tumefazione alla parteww destra del volto riscontrata sul cadavere. Sulla base delle deposizioni di ED AD BE AH, GA AU e FA ED e l'esame dei tabulati telefonici dei soggetti coinvolti, l'ora dell'omicidio veniva individuata a partire dalle ore 22 del 6/12/2012, quando OK era rientrato nell'abitazione. Nel corso della giornata, GA aveva saputo da entrambi che OK aveva consegnato a ZZ euro 70 per acquistare hashish che, al contrario, l'uomo aveva speso in altro modo;
OK cercava : ZZ e, in una telefonata a GA, gli aveva detto di essere stato "fregato" dal connazionale, minacciando di ammazzarlo. Nel corso della serata, ZZ era passato da GA che gli aveva regalato un pacco di pasta per la cena (l'uomo, in effetti, era stato ucciso mentre mangiava degli spaghetti cucinati in una padella, che era stata trovata su un tavolo di fronte al cadavere); l'italiano gli aveva riferito che OK lo cercava e ZZ gli aveva confidato di non avere acquistato l'hashish, affermando che sarebbe tornato a casa e se la sarebbe vista direttamente con il connazionale. Le informazioni raccolte dimostravano che, in precedenza, tra i due extracomunitari vi erano stati contrasti dello stesso tipo. La porta dell'appartamento era stata trovata chiusa a chiave;
OK ne possedeva la chiave (così come la vittima;
una copia delle chiavi era stata rinvenuta nella stanza in cui era presente il cadavere). L'imputato si era trasferito in tutta fretta nell'abitazione di un suo connazionale a Sarnico la mattina del giorno dopo, 7/12/2012 (egli era giunto a 2 Sarnico alle ore 13'45); per di più, OK aveva messo in atto tentativi di inquinamento probatorio nei confronti di GA e ED (provate anche mediante intercettazioni ambientali svolte presso i Carabinieri di Bergamo), cercando di indurli ad affermare (come, in effetti, GA aveva fatto in un primo momento) che l'ultimo suo contatto con ZZ risaliva al 5 dicembre e che egli si era trasferito a Sarnico il 6 dicembre: secondo i Giudici di merito, i tentativi dimostravano la consapevolezza che l'omicidio era stato commesso la sera del 6 dicembre. Nell'unico interrogatorio reso, l'imputato, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, aveva sostenuto di avere visto ZZ la sera del 6/12/2012 a casa di un connazionale verso le 18 - 18'30; la vittima si era allontanata riferendo che doveva recarsi a GO;
l'imputato era tornato quella sera all'abitazione di Adrara San Martino, ma non aveva visto tornare ZZ, né quella sera né la mattina successiva. L'imputato, ancora, sosteneva che la storia dei 70 euro consegnati ad ZZ per comprare hashish era inventata per ottenere un prestito di pochi euro da GA. La Corte territoriale rigettava i motivi di appello, ritenendo provato con sicurezza che ZZ ME fosse stato accoltellato ed ucciso nella tarda serata del 6/12/2012, colto di sorpresa mentre si trovava sdraiato sul proprio letto dell'abitazione di Adrara San Martino dove viveva stabilmente con OK: lo dimostravano i tabulati telefonici e, soprattutto, le dichiarazioni di GA AU, ritenute del tutto attendibili;
del resto, OK aveva ammesso di essersi incontrato con GA nel pomeriggio del 6/12 e di avere telefonato a ZZ con il cellulare dell'italiano per sapere quando sarebbe tornato da GO con l'hashish, così come di avere saputo da GA, in una telefonata successiva, che ZZ era passato da casa sua senza portare l'hashish e poi era andato via;
l'imputato non aveva nemmeno escluso di avere pronunciato le minacce
contro
ZZ di cui aveva riferito GA. GA aveva confermato la sua versione anche parlando con OK, mentre era ascoltato nel corso delle intercettazioni ambientali. La vittima, dopo avere ricevuto in regalo da GA un pacco di pasta, si era certamente recato a casa per mangiare e bere vino che l'italiano aveva visto che egli aveva con sé, così come gli aveva preannunciato, evidentemente non percependo l'entità del pericolo costituito dalla arrabbiatura del OK: l'autopsia aveva dimostrato che egli era stato ucciso immediatamente dopo avere cenato con la pasta regalatagli da GA. I tabulati telefonici, inoltre, dimostravano che, dopo quella sera, ZZ non aveva dato segni di vita. La Corte riteneva non decisiva la discrasia con l'epoca della morte indicata 3 dai periti che avevano effettuato l'autopsia, trattandosi di indicazioni di carattere generale ed orientativo. Un secondo passaggio decisivo per l'affermazione di responsabilità dell'imputato era costituita dalla prova della sua presenza nell'abitazione dove era stato rinvenuto il cadavere quella sera: l'imputato aveva cercato di convincere i testimoni ad affermare il contrario, ma aveva ammesso la sua presenza nell'abitazione la sera, la notte e la mattina successiva, dato risultante dai tabulati telefonici. Il terzo elemento decisivo era costituito dal possesso delle chiavi dell'abitazione da parte dell'imputato, che era entrato nell'appartamento usando le chiavi e, la mattina dopo, se ne era andato chiudendo a chiave la porta: tale dato emergeva dalle dichiarazioni testimoniali, anche della proprietaria dell'appartamento. OK aveva cercato di convincere ED di riferire che un mazzo di chiavi era andato perduto, ma la circostanza si scontrava con i dati oggettivi emersi: nell'appartamento, all'interno di pantaloni rinvenuti nella stanza di ZZ, vi era un mazzo di chiavi, mentre l'CI era uscito dall'appartamento usando evidentemente un altro mazzo. La circostanza che la vittima fosse stata colta di sorpresa e uccisa senza alcuna resistenza confermava che l'CI era entrato usando le chiavi senza an che ZZ se ne avvedesse e le avesse colpito al volto, per poi accoltellarlo. La Corte elencava ulteriori elementi a carico dell'imputato: l'allontanamento precipitoso dall'appartamento del giorno seguente, la circostanza che OK non avesse più cercato di contattare al telefono ZZ, evidentemente consapevole della sua morte, il mancato rientro nell'appartamento nella settimana successiva, i tentativi disperati di procurarsi un alibi falso, il mendacio sul possesso di un mazzo di chiavi dell'appartamento (circostanza che faceva escludere che altre persone ne avessero ulteriori copie), l'esistenza del movente, il carattere violento dell'imputato (che, un mese prima, aveva colpito con grande violenza un altro connazionale con una padella al volto). La presenza di altri profili genetici sul corpo della vittima e nell'appartamento era un dato non decisivo, trattandosi di persona che certamente non si lavava molto e l'appartamento trovandosi di uno stato di assoluta carenza di igiene. La Corte confermava l'esistenza del dolo diretto e rigettava i motivi di appello, proposti in via subordinata, di fissazione della pena edittale in misura minima e di concessione delle attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione il difensore di OK ST, deducendo distinti motivi. In un primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 268 comma 3 e 271 comma 1, cod. proc. pen. e si eccepisce l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 16/1/2013 in assenza di essenziali ragioni di urgenza per l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura di Bergamo. La motivazione del decreto del P.M. non faceva menzione delle ragioni di urgenza che, del resto, non sussistevano, poiché il decreto era stato emesso otto giorni prima di quello fissato per l'escussione di imputato e testimoni presso la Caserma dei Carabinieri. In un secondo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 192 e 530 comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Non vi era prova della dazione della somma di euro 70 da OK a ZZ;
del resto, GA aveva riferito di aver saputo della consegna della somma solo dal OK, e non da ZZ. In realtà, attese le precarie condizioni economiche dell'imputato, egli non aveva certamente la possibilità di effettuare prestiti;
inoltre non si comprendeva per quale motivo OK aveva aspettato una settimana prima di pretendere da ZZ la restituzione. L'imputato aveva spiegato di avere inventato la vicenda del prestito a ZZ al fine di ottenere una piccola somma da GA, con la promessa che gli avrebbe regalato un po' di hashish. Il ricorrente deduce, altresì, travisamento della prova quanto all'esclusiva disponibilità delle chiavi dell'appartamento da parte di imputato e vittima: in realtà, dalle dichiarazioni di MA EL e del LO NI, emergeva l'incertezza sul numero di persone che avevano le chiavi dell'appartamento. Ancora: la Corte aveva trascurato la presenza di sei diversi profili genetici rinvenuti nell'immobile, benché si trattasse di prova a favore dell'imputato, soprattutto il profilo genetico femminile rinvenuto sotto un'unghia del cadavere. Era stata inoltre trascurata la natura litigiosa della vittima nei cui confronti molte persone nutrivano astio. In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorrente ha fatto pervenire memoria, nella quale sottolinea la 5 mancanza di una prova oltre ragionevole dubbio della sua colpevolezza. Il ricorrente, tra l'altro, sottolinea l'assurdità di un omicidio compiuto per un movente di 70 euro ed osserva che l'abitazione dove vivevano entrambi era il luogo meno adatto per compierlo;
segnala, inoltre, di non essere fuggito all'estero, come pure era possibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Il motivo di ricorso relativo all'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte presso la Caserma dei Carabinieri è stato presentato per la prima volta davanti a questa Corte, non essendo stato eccepito il vizio di motivazione del decreto del P.M. davanti ai giudici di merito. Ciò è possibile, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen., esclusivamente per i vizi che determinano una inutilizzabilità patologica, che ricorre solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006 - dep. 22/02/2006, Gatti, Rv. 233106): in questi casi, infatti, il ricorso al rito alternativo non "sana" il vizio (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Sono, quindi, casi di inutilizzabilità patologica quelli della mancanza dei decreti di autorizzazione o di proroga delle intercettazioni, così come della mancanza di motivazione di tali decreti, alla luce dell'art. 15, comma 2, della Costituzione che pretende "un atto motivato dell'Autorità Giudiziaria" (Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014 - dep. 16/04/2015, Solano Abreu e altri, Rv. 263342), così come la mancanza o l'omessa motivazione del decreto del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14099 del 30/01/2007 - dep. 04/04/2007, Caruso e altri, Rv. 236211), ma non il difetto di motivazione di uno dei due provvedimenti in precedenza non denunciato (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008 dep. 16/10/2008, Samà, Rv. 242319; Sez. 5, n. 795 del - 16/02/2000 - dep. 29/03/2000, Mazzara, Rv. 215732). Poiché, nel caso di specie, il decreto del P.M. che disponeva l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti diversi da quelli in uso presso la Procura della Repubblica è stato emesso e contiene una motivazione, della quale viene dedotta esclusivamente l'insufficienza, il ricorso al rito abbreviato 6 non permette né di ritenere operante la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. : 271, comma 1, cod. proc. pen., né, ovviamente, legittima questa Corte a conoscerla in quanto rilevabile d'ufficio. motivo di ricorso è manifestamente2. Il secondo infondato e sostanzialmente generico. In effetti, il ricorrente non affronta nel suo complesso l'ampia motivazione della sentenza impugnata che, attraverso i passaggi logici sopra evidenziati, giunge a ritenere evidente che solo OK poteva essere colui che aveva ucciso ZZ quella sera nell'abitazione comune, ma si limita a contestare alcuni aspetti particolari, avanzando, per di più, censure che non dimostrano affatto il travisamento della prova e, tanto meno, l'illogicità della motivazione. In particolare: la sentenza motiva adeguatamente in ordine all'inverosimiglianza della versione dell'imputato, secondo cui quella del prestito di euro 70 a ZZ per acquistare hashish era soltanto una storia inventata, raccontata a GA per ottenere da lui la consegna di una piccola somma di denaro;
si tenga presente che OK aveva telefonato a ZZ con il telefono dell'italiano, presente, per chiedere al connazionale quando sarebbe tornato da GO con la droga (fatto riferito da GA, ammesso dall'imputato e riscontrato dai tabulati telefonici) e che ZZ era passato all'abitazione di GA prima di recarsi alla sua e gli aveva confermato il prestito, ammettendo anche di avere speso il denaro in altro modo. Anche la questione del numero dei mazzi di chiavi dell'abitazione in circolazione non ha affatto la dignità di un travisamento della prova di portata tale da integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: secondo il ricorrente, "si palesava la possibilità della presenza di più copie nella disponibilità di soggetti che all'epoca dei fatti non erano dimoranti nell'abitazione di Adrara San Martino"; infatti, leggendo integralmente le testimonianze di EL MA e del M.llo NI, "si sarebbe pervenuti alla conclusione che nessuno aveva la certezza del numero di chiavi in circolazione". Come si vede, si contrappone alla motivazione sul punto amplissima (pagg. 35 e 38) e contenente un'analisi dettagliata delle testimonianze un'argomentazione logica serrata, una censura generica che non sfiora nemmeno tale motivazione e che, inoltre, propone una incertezza, non una realtà certa dimostrativa dell'errore palese della Corte. Nessun travisamento della prova sussiste, infine, in ordine alla 7 considerazione data dalla Corte alla presenza di tracce di DNA attribuibili a persone diverse: la motivazione della sentenza è logica e, del resto, giunge al termine di una ricostruzione dei fatti ampiamente motivata e basata su dati oggettivi certi.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la richiesta di diminuzione della pena facendo riferimento alla personalità aggressiva e senza scrupoli dell'imputato (richiamando l'episodio di un mese prima), all'intensità del dolo, al tentativo di inquinamento delle indagini: tutti elementi riconducibili ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; né ha rinvenuto elementi diversi a sostegno che potessero giustificare le attenuanti generiche: del resto il ricorrente non indica nemmeno elementi specifici positivi ingiustamente trascurati dal Giudice, se non le dichiarazioni rese da CU AS che, in sostanza, presentavano OK in una situazione di disagio personale già valutata dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Giacomo Rocchi10. Rock фель силе DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL CANCELLIERE NI LA 8