Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica benché disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un'ipotesi di inutilizzabilità patologica.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2016, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
10 1 34/ 16 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 MAR 2016 IL Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli R O C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 24.02.2016 546 Sentenza n. Reg. gen. n. 43400/2015 composta dai signori: dott. Antonio Prestipino Presidente dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Ignazio Pardo Consigliere Consigliere est. dott. EP Sgadari Consigliere dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: CA IU, nato a [...] il [...], IN OS, nato a [...] il [...], AN AL, nato a [...] il [...], FR SALVATORE, nato a [...] il [...], LO TA, nato a [...] il [...], AI IU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/02/2015 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere EP Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Gabriele Gennaccari, in sostituzione dell'avv. EP Rella per EP LI, avv. Vincenzo Sapia per EP ND, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
1 m RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce: - confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto che aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, EP LI alla pena di anni 16 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine ai reati contestatigli dal capo A) al capo P) della rubrica;
- in parziale riforma della medesima sentenza, dichiarava SI IN, LE RA e EP ND, colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), Q), R), S) e T) e condannava il IN ed il RA, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa ciascuno;
condannava, inoltre, il ND, per i medesimi reati, alla pena di anni otto, mesi due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
-condannava AT DA, per i reati di cui ai capi A), L), M), O), P), Q), R), S) e T), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- condannava GA RA, in ordine ai reati di cui ai capi A), F), G), H), I), J) K), L), M), N), O), P), Q), R), S) e T), applicati i medesimi benefici, alla pena di anni nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
2. La Corte riteneva provata l'esistenza di una associazione per delinquere, operante tra il 2010 ed il 2011, costituita ed organizzata da tutti gli odierni ricorrenti e dedita alla commissione di rapine con armi nei confronti di esercizi commerciali (tabaccherie e stazioni di rifornimento di carburanti) siti in Taranto e provincia. Nei capi di imputazione per i quali è intervenuta condanna risultano contestati quattro reati di rapina (tre consumati ed uno tentato), cui si aggiungono i reati satellite in materia di armi, ricettazione di mezzi rubati ed altro. I ricorrenti erano stati individuati grazie ad una serie di elementi di prova a loro carico, costituiti dall'analisi incrociata delle comuni modalità, in qualche caso particolarmente violente, utilizzate nella commissione delle singole rapine, unite alle individuazioni di persona avvenute tramite comparazioni antropometriche compiute utilizzando le immagini delle videocamere presenti sui luoghi dei delitti, nonché attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni intercorse tra qualcuno degli imputati o tra costoro e terzi soggetti, a volte contenenti dettagliati resoconti degli episodi criminosi commessi. 2 he : I La Corte, inoltre, sottolineava che i ricorrenti IN, RA, DA e RA, non avevano sostanzialmente contestato gli addebiti, attraverso la rinuncia ai motivi di gravame relativi al merito delle accuse mosse a loro carico e provvedendo a risarcire il danno nei confronti dell'unica parte civile costituita.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati. - EP LI, con cinque motivi di ricorso deduce: 1) violazione di legge, per avere la Corte ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali sostenute da una serie di decreti autorizzativi indicati partitamente nonostante fossero avvenute senza il rispetto delle prescrizioni dell'art. 268, comma 3, cod. proc.pen., avuto riguardo all'utilizzo, che si assume vietato, di strumentazione presa a noleggio da privati, senza un decreto congruamente motivato del P.M. nei singoli casi. 2) vizio della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. La Corte d'Appello, secondo il ricorrente, avrebbe basato il suo giudizio di colpevolezza esclusivamente sull'incerto risultato delle comparazioni antropometriche tra la persona dell'imputato e le immagini delle videoriprese delle rapine entrambe effettuate il 23 aprile del 2011 presso una tabaccheria (capo F, con i reati satellite G), H) ed I) e presso un distributore di carburante (capo ]) con annesso reato sub K), peraltro accomunando tali delitti ad altro compiuto successivamente e contestato al capo B), attraverso una illogica valorizzazione dello stesso modus operandi utilizzato dai rapinatori nelle tre occasioni. L'illogicità della motivazione della sentenza impugnata emergerebbe anche dal fatto che gli stessi elementi di fatto sarebbero stati ritenuti insufficienti per affermare la responsabilità del ricorrente ND, che per queste imputazioni era stato assolto. Inoltre, le rapine del 23 aprile del 2011 non avrebbero potuto essere state commesse dalle medesime persone, stante la distanza tra i due luoghi di commissione dei delitti rispetto al lasso temporale intercorso tra i due fatti. . Infine, tutti gli altri elementi utilizzati dalla Corte in ordine all'auto utilizzata, alle armi ed alla comparazione dell'impronta della scarpa dell'imputato, non avrebbero significato univoco, così come il contenuto dell'intercettazione tra il ricorrente RA e la propria moglie. Quanto alla rapina avvenuta il 17 settembre del 2011 ai danni di altro distributore di carburante - di cui al capo L) con i connessi reati sub M),N),O) e P) - la motivazione sarebbe viziata per il fatto di essersi limitata a richiamare per relationem le informative di polizia giudiziaria. Inoltre, la Corte avrebbe travisato la conversazione tra il RA e la moglie posta a base della sua decisione, peraltro dando per scontato che si trattasse di 3 m tali interlocutori e del fatto che in essa si farebbe riferimento alla rapina in discorso ed ai suoi partecipanti. -In relazione all'ulteriore rapina contestata al capo B) con i reati satellite sub C),D) ed E) consumata ai danni di un bar tabaccheria il 7 maggio del 2011, la - Corte di Appello avrebbe travisato le risultanze di fatto che documentavano come il ricorrente fosse stato controllato dai carabinieri in un orario ed in un luogo che, data la distanza da quello in cui si era verificata la rapina, non avrebbe dovuto : consentire di ritenere che egli potesse essere stato l'autore del delitto, rimanendo incerti e non individualizzanti gli altri elementi utilizzati dalla Corte, quali gli indumenti indossati dai rapinatori od il colore della loro carnagione descritta dai testimoni oculari, posto che i malviventi erano travisati. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere contestato al capo A), in assenza di prova certa dei suoi elementi costitutivi e del ruolo del ricorrente, tale non potendosi ritenere quella tratta dal contenuto di conversazioni dal linguaggio criptico e prive di riscontri oggettivi. Peraltro, sarebbe illogica la contestazione a tutti i ricorrenti, ivi compreso lo LI, del ruolo di promotori ed organizzatori senza individuazione di alcun soggetto subalterno e senza distinzione di ruoli. 4) e 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della commisurazione di una pena ritenuta sproporzionata senza adeguata ragione e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. - EP ND, con tre motivi di ricorso deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato la nullità del decreto di intercettazione n. 763/2011 in assenza dei presupposti : giustificativi, nonché la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per avere fatto richiamo ad atti ad essa allegati in parte coperti da omissis. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al tentativo di rapina sub capo Q) - con i connessi reati di cui ai capi R),S) e T) - per avere la Corte fatto incongruo riferimento prima ad una molteplicità di testimonianze a carico e poi ad una sola, per di più priva di riscontri. Inoltre, non sarebbe certa l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come EP nelle conversazioni ritenute probanti dalla Corte d'Appello, anche per la presenza di altro correo con tale nome di battesimo. . Quanto al reato associativo, la perpetrazione da parte del ND di un unico delitto avrebbe dovuto condurre ad escludere la sua partecipazione al reato, essendo dimostrato, peraltro, che costui avesse avuto contatti solo con alcuni sodali. 4 ip 3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio. AT DA e GA RA deducono, con due distinti ricorsi di identico contenuto, violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente motivato la sua scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti anziché prevalente, di infliggere una pena ritenuta sproporzionata pur a fronte di una serie di elementi di segno favorevole agli imputati, di calcolare la recidiva (per il solo DA), eccessivi aumenti per la continuazione, nonché di applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo così lungo. Il solo RA, infine, ha chiesto la rettifica della pena ai sensi dell'art. 619 cod. proc.pen. rilevando un mero errore di calcolo nella sua determinazione. -SI IN ed LE RA, deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo sia all'affermazione di responsabilità che al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati, ad eccezione che per la mera rettifica della pena invocata dal RA.
1.Occorre prendere preliminarmente in esame i motivi inerenti a presunti vizi procedurali individuati dai ricorrenti LI e ND.
1.1 In ordine a quanto dedotto dallo LI con il primo motivo di ricorso, circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è fuori discussione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che gli inquirenti possano adottare, per la captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali e non solo per quelle di tipo telematico o informatico, impianti presi a noleggio da privati, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (da ultimo, Sez.1, n.3137 del 19/12/2014, Terracchio). Ciò posto, è altrettanto condivisibile l'assunto della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui in tema di intercettazioni, le questioni relative alla legittimità degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura, non possono essere ricondotte nell'alveo dell'inutilizzabilità patologica: come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni probatorie : pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez.2, n. 3606 del 14/01/2014, Garzo). Per di più, nel caso all'esame, la Corte d'Appello, al fg. 12 della sentenza, correttamente richiamava, trasfondendola nel tratto di interesse, la congrua motivazione contenuta nei decreti del P.M. autorizzativi delle intercettazioni circa 5 пр : l'uso di impianti a noleggio, comunque utilizzati presso i locali dell'Ufficio della Procura, circostanza che avrebbe giustificato l'eventuale mancato accertamento anche delle eccezionali ragioni di urgenza o di quelle relative all'insufficienza o inidoneità degli impianti ("rilevato che questa Procura della Repubblica non dispone delle apparecchiature necessarie al tipo di captazione disposta, che non può dotarsene in tempi brevi ed essendo l'intercettazione assolutamente necessaria ed urgente...).
1.2 Quanto alla prima eccezione del ND, in ordine all'assenza d presupposti del decreto di intercettazione citato nella sintesi che precede, la questione oltre che genericamente posta nella misura in cui non consente di - stabilire quali intercettazioni dovrebbero ritenersi inutilizzabili tra quelle che la Corte riteneva decisive per la specifica posizione del ricorrente è anche palesemente infondata. Avuto riguardo alla doviziosa e corretta ricostruzione operata dalla Corte di Appello in proposito a fg. 12 della sentenza, laddove si precisava, con opportuni e condivisibili richiami alla giurisprudenza di legittimità, che sia lo LI che il RA erano fortemente indiziati di avere commesso una delle rapine contestate allorquando era stata disposta l'intercettazione nell'auto di quest'ultimo all'interno della quale entrambi erano stati osservati dalla polizia;
a giustificazione del collegamento con il fatto di reato analogo sul quale venivano svolte le indagini. Come bene rilevava la Corte, peraltro, i gravi indizi di reato, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez.4 n.8076 del 12/11/2013, D'Agostino, opportunamente richiamata dalla Corte d'Appello).
1.3 Anche in ordine alla seconda questione, relativa alla presunta nullità della richiesta di rinvio a giudizio, la Corte d'Appello forniva, a fg. 13 della sentenza, ineccepibile motivazione. Rilevando come la difesa non avesse fornito alcuna prova che gli omissis fossero attinenti alla posizione dell'imputato anziché, come era evidente secondo l'approfondita ed insindacabile analisi del giudice di merito, alla posizione di altri soggetti non rinviati a giudizio e per altri episodi delittuosi non contestati nell'odierno procedimento. Ed a tale concreto accertamento lo stesso imputato aveva rinunciato attraverso la scelta di definire il giudizio con il rito abbreviato. 6 m Si rammenti ancora, sul punto, che la condivisibile giurisprudenza di legittimità non ritiene sanzionabile con la nullità tale procedura, in assenza di elementi di segno contrario specificamente addotti dalla difesa a giustificazione del suo assunto (Sez.6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella).
2. Superate le questioni formali, occorre precisare che solo i ricorrenti LI e ND hanno articolato doglianze relative all'accertamento della loro responsabilità. E ciò hanno fatto, per lo più deducendo il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello. A questo proposito, va sottolineato come, fatta salva la parziale assoluzione del ND in ordine ad alcuni reati per i quali la sentenza di secondo grado è divenuta irrevocabile, ci si trova in presenza di due conformi sentenze di merito che hanno accertato la responsabilità di entrambi i ricorrenti (quella dello LI per tutti i reati contestati e quella del ND per i reati di cui ai capi A),Q),R), S) e T). Orbene, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (ipotesi non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale : macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Inoltre, in relazione a quanto si evidenzierà, occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).
2.1 Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che la Corte d'Appello, con completa motivazione, ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, abbia correttamente ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati LI e ND per i reati loro rispettivamente ascritti e di cui qui di seguito. in 2.2 In ordine al secondo motivo di ricorso dello LI e, segnatamente, alla parte di esso volta a contestare l'affermazione di colpevolezza del ricorrente per la rapina alla tabaccheria ed al distributore di carburante di cui ai capi F) e J) della rubrica con i connessi reati sub capi G),H), I), e K) - tutti commessi il 23 aprile del 2011, la Corte d'Appello, ai fgg. 14-20 della sentenza, fondava il suo giudizio su una serie di incontrovertibili elementi di prova che dimostravano come i due episodi criminosi fossero stati commessi dalle stesse persone, una delle quali certamente identificabile nello LI. In particolare, i rapinatori, che in entrambi i casi erano quattro, dei quali uno era rimasto alla guida dell'auto rimasta ad attendere fuori dal luogo del delitto, avevano utilizzato, in entrambe le circostanze, una automobile Fiat Tempra ed un fucile a canne mozze privo di asta paramano. Inoltre, la Corte specificava che i due episodi erano stati commessi a circa quaranta minuti di distanza l'uno dall'altro e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con valutazioni di puro fatto non deducibili in questa sede, la seconda rapina, quella al distributore di carburanti, era avvenuta in luogo raggiungibile in quel lasso di tempo dalla tabaccheria. A ciò si aggiunga, con specifico riguardo all'individuazione del ricorrente nel soggetto che imbracciava il fucile a canne mozze, che i rilievi antropometrici compiuti dalla Polizia avevano stabilito elevata compatibilità (di livello 3, il quarto essendo quello di compatibilità totale) tra l'imputato ed il soggetto ritratto dalle videoriprese presenti in entrambi i luoghi, quanto a "grado di adiposità della corporatura, morfologia del tronco e della regione addominale, morfologia delle spalle e degli arti superiori ed inferiori" (fg.16 della sentenza impugnata). neA questo elemento correttamente giudicato fortemente indiziario, se aggiungeva un altro sul quale il ricorrente ha frettolosamente sorvolato, costituito dalla medesimezza dell'impronta della suola della scarpa lasciata dal rapinatore in occasione della seconda rapina del 23.4.2011 (sulla parta a vetri del bar della stazione di servizio) con quella delle scarpe che l'imputato aveva indosso la sera in cui era stato arrestato dopo la commissione dell'altra rapina di cui al capo B). Ma quel che la Corte riteneva decisivo era il contenuto di una intercettazione ambientale tra il coimputato RA e la di lui moglie (identificati sulla base di una serie di elementi dettagliatamente descritti dalla Corte a fg. 22 della sentenza, tra i quali il fatto che essi conversavano nell'automobile dell'uomo), nel corso della quale il RA raccontava alla donna alcuni specifici dettagli della rapina al distributore di carburanti riprodotti a fg. 23 della sentenza, attribuendo al rapinatore armato di fucile e che aveva usato violenza sulla 8 In : vittima il nome di NA, pacificamente attribuibile allo LI, come la Corte : precisava, secondo quanto dallo stesso ricorrente ammesso nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Su tale decisivo elemento, quest'ultimo si è limitato a sostenere nel ricorso, del tutto genericamente, che la Corte sarebbe incorsa in un travisamento della prova, quando, invece, i dettagli sulle modalità della rapina raccontati dal RA alla moglie, come bene si evidenziava nella sentenza impugnata, erano del tutto sovrapponibili a quanto accertato sulla base delle testimonianze delle vittime presenti, specie a proposito della brutalità usata dal rapinatore armato (lo LI, inteso NA) contro gli astanti, uno dei quali colpito con il calcio del fucile. Per il che, questo dato assolutamente decisivo per la ricostruzione degli eventi, dal carattere assorbente rispetto alle argomentazioni difensive, la Corte correttamente poneva anche a base della prova della rapina commessa appena 40 minuti prima, posta la medesima identità del rapinatore armato di fucile deducibile dagli altri elementi ricostruttivi già esaminati. D'altra parte, la Corte, in assenza di un dato così decisivo come la citata conversazione, riteneva non sufficienti quei dati indiziari relativi alle similitudini antropometriche, con riguardo alla posizione del ND, il cui giudizio assolutorio, pertanto, si spiega logicamente e non si pone come elemento di incongruo rispetto alla condanna dello LI, così come vorrebbe il ricorrente. Gli stessi dati antropometrici, peraltro molto più dettagliati quanto alla loro riferibilità allo LI anche con riguardo alla postura, all'andatura con i piedi piatti e le punte divaricate, la Corte specificava essere attribuibili anche al rapinatore di cui alla terza rapina sub capo B) con i connessi reati di cui ai capi C),D), ed E) avvenuta il 7 maggio del 2011, nella quale, di nuovo, il rapinatore aveva adoperato un fucile a canne mozze senza asta paramano;
elementi ai quali si aggiungeva il fatto che lo LI non era stato trovato dai carabinieri presso la sua abitazione e sull'annesso luogo di lavoro in orario compatibile con il delitto, non fornendo a posteriori valide giustificazioni. La Corte aggiungeva dettagli che rendevano compatibile dal punto di vista temporale l'allontanamento dell'imputato e la perpetrazione del delitto, rendendo sterile l'argomentazione difensiva volta ad individuare un ennesimo travisamento della prova sul punto, genericamente addotto. A ciò si aggiunga particolare, sul quale la difesa ha sorvolato e che assorbe ogni altra deduzione a discarico, che lo LI indossava una maglia rossa al momento in cui era stato controllato dai carabinieri subito dopo la rapina, conformemente a quanto riferito dai testimoni oculari del delitto. 9 т Infine, quanto alla rapina di cui al capo L)-con i connessi reati di cui ai capi M),N),O) e P) - non risponde al vero quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al fatto che la Corte si sarebbe limitata ad un richiamo per relationem alle informative di reato. Poiché, al contrario, ai fgg. 25-27 della sentenza impugnata, il giudice di : secondo grado spiegava con dovizia di argomentazioni, frutto di pregevole sintesi autonoma, il peso probatorio della stessa intercettazione tra il RA e la moglie già citata, nella parte in cui, questa volta, il coimputato riferiva alla consorte che il solito NA, proprio come effettivamente accaduto, aveva sparato anche ad un cane randagio che si era approssimato alla loro autovettura prima di commettere la rapina all'ennesimo distributore di carburante con modalità simili alle precedenti ed imbracciando anche in quel caso il fucile. Le sterili argomentazioni difensive si rivelano di puro fatto allorquando hanno tentato, nonostante le precisazioni sul punto della Corte d'Appello prima sottolineate, che gli interlocutori non fossero il RA e la moglie e che il RA avrebbe comunque riferito de relato, al contrario di quanto risulta dal testo della conversazione trasfuso a fg. 26 della sentenza impugnata, ove il coimputato parlava usando il "noi" con riguardo ai soggetti presenti al delitto ("non voleva che facevamo...").
2.3 Anche il terzo motivo di ricorso dello LI, volto a contestare la sussistenza del reato associativo sub capo A) è manifestamente infondato oltre che generico. A fronte di una dettagliata ricostruzione operata dalla Corte, anche sotto il profilo in esame, ai fgg. 32-34 della sentenza impugnata, che traeva spunto dalla commissione delle numerose rapine organizzate con dovizia dai colpevoli, con un modus operandi consolidato e con precisa divisione di ruoli nei quali nessuno poteva dirsi subordinato (da qui la Corte giustificava la contestazione : per tutti della costituzione ed organizzazione del sodalizio). Il ricorrente lamenta soltanto, in proposito, la cripticità delle conversazioni, tuttavia non indicate, che costituiscono esse stesse un riscontro alla commissione dei delitti e non abbisognano di ulteriori dati dimostrativi. Laddove evidenziano, anche attraverso le parole del RA, l'esistenza di un gruppo criminale strutturato, nel quale lo LI rivestiva un importante ruolo esecutivo ed organizzativo, divenuto ingombrante per i complici a causa della crudeltà dallo stesso manifestata durante l'esecuzione delle singole rapine.
3.1 In ordine al secondo motivo di ricorso del ND (il primo essendo attinente alle questioni processuali già affrontate), solo genericamente e con 10 W argomentazioni che solo parzialmente si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata, è stato messo in dubbio il contenuto delle conversazioni oggetto di prova della commissione della tentata rapina di cui al capo Q), con i connessi reati sub R),S) e T). Anche qui per effetto di un presunto e generico travisamento del contenuto delle medesime conversazioni, non valutabile in questa sede per le ragioni esposte riguardo alla presenza di una doppia conforme e del fatto che comunque si tratta di valutazioni di solo merito. Si osservi che il ricorrente ha omesso di puntualizzare nel ricorso che all'identificazione del EP di cui parlava alla moglie il coimputato RA nella conversazione intercettata il giorno dopo la tentata rapina di cui al capo Q), si era giunti perché costui si era fatto male ad una gamba fuggendo dal luogo del delitto avvenuto la sera prima, come effettivamente era risultato dal fatto che i carabinieri ne avevano accertato l'andatura claudicante il giorno : successivo. Inoltre, il ricorrente non si confronta con il chiaro ed assorbente contenuto delle conversazioni tra gli imputati riportato a fg. 28 della sentenza impugnata, dal quale la Corte, con motivazione immune da censure, deduceva la partecipazione al fatto dell'imputato ed anche al successivo tentativo di recuperare la refurtiva. Del pari, la partecipazione del ND all'associazione a delinquere non è ostacolato, come vorrebbe il ricorrente, dalla sua conclamata partecipazione solo ad uno dei reati fine. Poiché la tesi difensiva non tiene conto della dimostrata partecipazione dell'imputato, citata dalla Corte, a sopralluoghi inerenti altri delitti poi non commessi (fgg.29 e 30 della sentenza impugnata), nonché dello specifico argomento speso dal giudice di secondo grado a fg. 34 della sentenza, secondo cui dalle parole del RA oggetto di intercettazione, emergeva il desiderio del ND di tirarsi fuori dal gruppo se vi fosse stato un uso eccessivo delle armi;
con il che asseverando la sua adesione al sodalizio.
4. Le ulteriori doglianze relative al trattamento sanzionatorio, accomunabili quanto ai contenuti, proposte con i ricorsi dello LI, del ND, del DA e del RA, risultano anch' esse manifestamente infondate. La Corte ha, infatti, ampiamente motivato, con riguardo alla posizione specifica di tutti i citati ricorrenti, il motivo per il quale ha inflitto una pena di gran lunga superiore al minimo edittale per LI, senza riconoscimento di attenuanti generiche, avuto riguardo all'estrema gravità dei fatti, di rara pervicacia e tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ogni segnale di resipiscenza. 11 on Dunque, riferendosi ad alcuni tra i decisivi parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per giungere al suo convincimento. Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle : circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche 1. un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o ! concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Del pari, e con riguardo a quanto dedotto dal RA e dal DA, la valutazione di tali circostanze come equivalenti alle aggravanti anziché prevalenti, deve ritenersi, alla luce di quanto sottolineato dalla Corte e riportato anche nei ricorsi degli imputati, un giudizio di merito insindacabile in questa sede. Avendo la Corte ancorato l'impossibilità di far prevalere le dette attenuanti sulle aggravanti alla estrema gravità dei fatti, al loro allarme sociale, alle modalità organizzate ed alla tenacia delle scelte criminali (fg.10 della sentenza). La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee (tra i quali deve essere compresa la recidiva), non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). F Stessa motivazione, da ritenersi congrua, che la Corte adottava con riguardo alla commisurazione della pena, degli aumenti per continuazione, ancorati specificamente anche all'uso di armi altamente pericolose portate in luogo pubblico e della durata della misura di sicurezza. Ogni altra argomentazione difensiva rimane assorbita da quanto detto fin qui, dovendosi rilevare l'assoluta genericità del terzo motivo di ricorso del ND.
5. Infine, anche i ricorsi del IN e del RA sono inammissibili per la loro genericità, essendo costituiti da una sintetica asserzione circa l'assenza di responsabilità degli imputati e circa un non adeguato trattamento sanzionatorio ricevuto, senza alcun confronto con le ampie motivazioni della sentenza impugnata.
6. L'unico motivo che supera il vaglio di ammissibilità e che risulta fondato è quello contenuto alla fine del ricorso di GA RA;
con il quale l'imputato 12 S ha chiesto una rettifica della pena inflittagli, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.. In effetti, sia pure non nella misura indicata dal ricorrente, si evidenzia un mero errore di calcolo nella commisurazione complessiva della sola pena detentiva (quella pecuniaria essendo stata correttamente calcolata) pari ad anni nove di reclusione anziché ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione;
errore riveniente dal calcolo dei numerosi aumenti per continuazione operati dalla Corte d'Appello e segnatamente indicati a fg. 11 della sentenza impugnata. : Che risultano pari ad anni sei e mesi dieci di reclusione anziché ad anni sette. Deve, infatti, ritenersi, argomentando da condivisibile giurisprudenza di legittimità, che allorquando sia chiaramente ricostruibile dalla motivazione il procedimento seguito dal giudice nella determinazione della pena, l'errore è rettificabile ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n.8916 del 08/02/2011, P.). Tale pena in continuazione, così rettificata, va aggiunta alla pena base di anni sei e mesi sei di reclusione, per un totale di anni tredici e mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre la multa di euro 2.000,00. Nel resto, il ricorso del RA deve essere rigettato. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dello LI, del IN, del RA, del DA e del ND, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille/00 ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rettifica la pena detentiva inflitta a RA GA determinandola in anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del RA. Dichiara inammissibili i ricorsi di LI EP, IN SI, RA LE, DA AT e ND EP, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.02.2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Prestipino EP Sgadari CANCELLIERE Claudia Planelli