Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 2
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo la manipolazione del contenuto di un attestato di servizio rilasciato dal Presidente del Tribunale da parte di un ufficiale giudiziario per nascondere la sua sottoposizione a procedimento disciplinare, rimanendo irrilevante la natura (privatistica o pubblicistica) del rapporto di lavoro sottostante. (Nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva materialmente cancellato una parte del documento, formandone un altro, non veritiero, mediante fotocopia).
Può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso, pur non esplicitamente contestata nel capo di imputazione, sia stata indicata chiaramente "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di falsa relata di notifica formata da un ufficiale giudiziario).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2015, n. 38931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38931 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
389 3 1/ 1 5 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CARLO ZAZA - Presidente - N. .483 - Rel. Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE N. 29301/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA SE N. IL 12/09/1960 avverso la sentenza n. 3283/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 31/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente agli artt. 62 bis c.p. e 81 c.p. udito il difensore dell'imputato, avv. Domenico Dissergna che ha chiesto l'accoglimento integrale del ricorso;
in subordine si è associato alle conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 31.3.2014 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa in data 12.11.2010, revocava le statuizioni civili della sentenza impugnata, confermando la condanna nei confronti dell'imputato, per il reato di cui all'art. 479 c.p., perché, nella sua qualità di Ufficiale Giudiziario presso I'UNEP del Tribunale di Bassano del Grappa, attestava falsamente di aver notificato il 7 marzo 2007, a Maiorana Lucrezia, a mani proprie, a Bassano del Grappa- mentre in realtà la stessa si trovava in Sicilia- l'intimazione a presentarsi, per l'udienza del 22.03.2007, avanti al G.I., in qualità di testimone nella causa civile n. 1420/05 P.G., come richiesto dal legale della parte attrice, nonché del reato di cui agli artt. 477, 482 c.p., perché alterava l'attestazione di servizio rilasciata dal Presidente : del Tribunale di Bassano del Grappa del 6/11/2009, in relazione ad una domanda di finanziamento inoltrata alla Fiditalia, espungendo un'intera frase inerente alla pendenza nei suoi confronti di un procedimento disciplinare da parte del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
2.Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p. (inosservanza delle norme processuali statuite a pena di nullità) quanto al capo d'imputazione di cui all'art. 479 c.p. - riferimento alla violazione dell'art. 517 c.p.p., nonché con con riferimento all'art. 552 lett. c) c.p.p., atteso che, nel caso concreto, all'imputato era stata contestata la violazione dell'art. 479 c.p., che rinvia per le sanzioni all'art. 476 c.p., che però prevede, al 1° e al 2° comma, due distinte ipotesi sanzionatorie, considerata, quella di cui al secondo comma, un'aggravante ad effetto speciale, con determinazione autonoma della pena;
l'ipotesi di cui all'art. 476, 2° comma c.p.p., tuttavia, non è stata contestata all'imputato, anche se, sulla base dello stessa, gli è stata applicata la sanzione;
nulla dice l'impugnata 1 sentenza d'appello su tale omessa specificazione, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere contestata nel decreto di citazione, ciò anche per l'evidente ragione di tutela del diritto di difesa, in quanto l'imputato, da una semplice lettura del capo d'imputazione, avrebbe dovuto capire quale sarebbe stata la pena, in ipotesi, a lui comminabile;
in mancanza di specificazioni, al ricorrente non avrebbe dovuto essere applicata la sanzione di cui all'art. 476, 2° comma c.p.; -con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 477 482 c.p., atteso che nell'atto di appello era stato evidenziato come difettasse la natura di atto amministrativo, all'atto posto a fondamento dell'imputazione, avente natura privatistica coinvolgendo il rapporto di lavoro (ormai da tempo privato) tra il dipendente e la P.A. di appartenenza (nel caso di specie il Ministero della Giustizia); da ciò deriva che la dichiarazione del 6.11.2009 del Presidente del Tribunale non costituisce una certificazione, ma soltanto una dichiarazione di natura privatistica, in tutto e per tutto analoga a quella resa da un datore di lavoro privato al proprio dipendente;
-con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per insufficienza, illegittimità, manifesta contradditorietà della motivazione della sentenza, nel capo in cui non concede all'imputato le attenuanti generiche, atteso che la Corte territoriale, nel valutare se l'imputato fosse meritevole delle attenuanti generiche, non doveva effettuare un giudizio ex post, cioè con riferimento al momento nel quale emetteva la propria sentenza, bensì avrebbe dovuto giudicare sulla base degli elementi che erano a disposizione nel momento in cui ha emesso la sentenza di primo grado, specie con riguardo alla valutazione effettuata con la sentenza n. 338/2010 del 12.11.2010 relativa al procedimento n. 450/09 del Tribunale di Bassano del Grappa, in quanto in quel momento non c'era ancora la "ripetuta" commissione dei fatti e l'imputato era incensurato;
i fatti contestati all'imputato, in ogni caso, pur se censurabili non sono connotati da quella particolare gravità menzionata dalla Corte d'appello.
2.1. In data 17.3.2015 l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha depositato memoria, con la quale ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso non merita accoglimento.
1. Infondato si presenta il primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la valutazione dei giudici d'appello, che -a fronte della doglianza dell'imputato circa la mancata espressa e specifica contestazione del secondo comma dell'art. 476/2 c.p., limitandosi l'art. 479 c.p. a richiamare l'art. 476 c.p. hanno ritenuto, invece, che tale - aggravante emergesse chiaramente dal riferimento alla relata di notifica oggetto del falso, pacificamente atto fidefaciente.
1.1. Giova innanzitutto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui ai fini della contestazione di un'aggravante non è necessaria una formula specifica, espressa con sua enunciazione letterale, nè l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, vi sia la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano, venendo posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 2,n. 47863 del 28/10/2003; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012).
1.2. Nel caso di specie, in base agli esposti principi, può convenirsi con la Corte territoriale che il riferimento alla falsa relata di notifica, effettuata dall'imputato, Ufficiale Giudiziario, è sufficiente al fine della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 476/2 c.p. riguardante gli atti fidefacienti.
1.3. Non ignora, invero, questa Corte un orientamento di legittimità, invocato in sostanza dallo stesso ricorrente, secondo il quale non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non venga esplicitamente indicata nel capo di imputazione, ne' indicata in fatto con sinonimi o formule equivalenti o richiami all'art. 476 c.p., comma 2, potendo, al più, essere ritenuta sussistente l'ipotesi di falso, non non aggravata dalla natura fidefacente dell'atto (Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014), considerato che, anche alla luce dei vincoli posti dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007), è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente, tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014). 3 Nel caso di specie, tuttavia, risulta pacifico, a differenza delle ipotesi che hanno determinato il suddetto orientamento, che la relazione dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso, per ciò che l'ufficiale stesso attesta di avere compiuto o essere avvenuto in sua presenza (Sez. 1, n.5698 del 29/12/1993; Sez. 5,n.3948 del 29/11/1990) essendo documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. che attestino quanto dal medesimo P.U. fatto e rilevato, о avvenuto in sua presenza (arg. ex Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014). In considerazione di ciò non si dubita del fatto che le attestazioni fidefacienti della relata di notifica, per essere contestate sul piano probatorio, debbono essere necessariamente investite dalla querela di falso, ai sensi dell'art. 215 cod. proc. pen., (Sez. 5, n. 3948 del 29/11/1990). Dunque, nella fattispecie in esame, vertendo il falso su un atto inequivocamente fidefaciente, per ciò che il ID ha attestato con la relata di notifica di avere compiuto o essere avvenuto in sua presenza costituendo, peraltro, l'attività di notificazione di atti l'attività pregnante demandata all'U.G.- correttamente è stata ritenuta dai giudici di merito contestata in fatto all'imputato l'aggravante di cui all'art. 476/2 c.p.
2. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la valutazione della Corte territoriale, in merito alla configurabilità della fattispecie di reato di cui artt. 477 e 482 c.p.
2.1.Giova premettere in fatto che, nel caso di specie, a fronte della richiesta del ID, nel novembre 2009, di un finanziamento di €20.000 alla Fiditalia s.p.a. e della richiesta della finanziaria di un'attestazione di servizio tramite un modulo da compilare dal capo del suo ufficio, il Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa, invece, di compilare il modulo in questione, consegnava all'imputato una sua nota, nella quale venivano indicati, oltre ai dati richiesti dalla finanziaria, anche il fatto che il predetto si trovava sottoposto ad un procedimento disciplinare, peraltro sospeso in attesa della decisione penale;
il ID trasmetteva quella nota alla Fiditalia priva della parte che riferiva del procedimento disciplinare, in concreto cancellando tale parte e fotocopiando il documento così "manipolato".
2.2.In proposito, la Corte territoriale, a fronte della deduzione del ricorrente circa la natura privatistica del rapporto di lavoro tra il 4 * dipendente e la P.A. di appartenenza e conseguentemente circa la valenza "certificativa" dell'attestazione oggetto di imputazione, ha correttamente evidenziato, in sostanza, come la natura del rapporto di lavoro tra il dipendente e la P.A., nulla ha a che vedere con l'attestazione oggetto di falso.
2.3.Va, infatti, più specificamente evidenziato che, anche a voler considerare la privatizzazione del pubblico impiego, ciò non interferisce con "l'attestato di servizio" rilasciato dal Presidente del Tribunale, oggetto di "manipolazione" che ha natura di certificazione amministrativa, in quanto proveniente da un pubblico funzionario, che non ha attestato i risultati di un accertamento da lui stesso compiuto, ma ha riportato, riproducendole, attestazioni già documentate ovvero informazioni desunte da altri atti già documentati, senza avere una propria distinta e autonoma efficacia giuridica (arg. ex Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011). La manipolazione di tale certificazione avvenuta mediante l'eliminazione della parte attestante la presenza del procedimento disciplinare correttamente, pertanto, è stato ritenuto integrasse il reato di falso materiale commesso dal privato in certificazione amministrativa.
3. Infondato si presenta anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, basata su elementi acquisiti a posteriori. Ed invero, la valutazione effettuata dalla Corte territoriale per il diniego delle attenuanti generiche si è fondata, innanzitutto, sulla gravità dei fatti, oltre che sulla "commissione ripetuta" di essi, sicchè per il primo aspetto senz'altro non vi è stato un giudizio a posteriori, che appare assorbente nella valutazione della correttezza o meno del percorso logico a supporto del diniego. D'altra parte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), ritenuti evidentemente insussistenti dai giudici di merito nella fattispecie in esame.
4. Il ricorso, pertanto, va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
5 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2.4.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente a N ote Pezzull Rosa Pezzullo Carlo Zaza Cillz DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 24 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 6