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20 febbraio 2000
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24 settembre 2015
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19 luglio 2020
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Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge ((non versati al Fondo di cui all'articolo 13)) , nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. 4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.
Commentari • 9
- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021 · 6.19642
[…] Di particolare rilevanza è, poi, l'art. 7 della legge regionale che ha istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 68/1999. […] la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 legge n. 68/1999, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14 legge n. 68/1999, di una somma pari ad euro 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella medesima giornata (art. 15 legge n. 68/1999). […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 05/05/2022, n. 110Provvedimento: […] n. 26 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999)». […] quindi, ad oggetto le medesime entrate considerate dall'art. 14 della legge n. 68 del 1999 ed è del resto coerente con la disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili già istituito dalla stessa resistente con la legge della Regione Molise 28 ottobre 2002, n. 26 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999) che, rispettivamente agli artt. 2 e 3, individua le risorse del fondo e la destinazione dello stesso nei puntuali termini di cui all'art. 14 della citata legge statale n. 68 del 1999, cui dà attuazione.Leggi di più...
- bilancio e contabilità pubblica·
- coordinamento della finanza pubblica·
- norme della regione molise·
- vincolo di destinazione al fondo regionale per l'occupazione dei disabili·
- istituzione, da parte delle regioni, del fondo per l'occupazione dei disabili·
- tutela·
- non fondatezza della questione. (classif. 036010).·
- disabilità·
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- natura di principio fondamentale della materia. (classif. 036006).·
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