Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 febbraio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
Commentari • +500
- 1. La discriminazione per disabilità: le principali questioni e le ultime novità dall’EuropaDi : Daniela Paliaga · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia Premessa. Tra i fattori di discriminazione, la disabilità presenta alcune caratteristiche che generano questioni teoriche e pratiche specifiche. Senza alcuna pretesa di completezza, queste pagine sono dedicate ad esse. La prima particolarità è costituita dal fatto che la disabilità, a differenza di altri fattori di discriminazione che riguardano in modo sostanzialmente eguale grandi gruppi, come il genere, la razza, la religione, si presenta diversamente per ogni individuo. La disabilità cambia da persona a persona in relazione all'aspetto fisico e/o psichico coinvolto e al contesto in cui se ne valutano gli effetti; il suo impatto sulla vita …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/02/2022, n. 6214Provvedimento: N° 62 14-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GUIDO RAIMONDI Primo Presidente f.f. - Vittime del dovere e categorie equiparate - art. 6 I. n. 206/2004 GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di Sezione - d.P.R. n. 181/2009 LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - Ud. 23/11/2021 - PU AL TI R.G.N. 19396/2016 - Consigliere - Pron 6214 Rep. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - CA AR - Rel. Consigliere - ENZO VINCENTI Consigliere - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19396-2016 proposto da: MINISTERO …Leggi di più...
- liquidazioni successive alla sua entrata in vigore·
- conseguenze·
- regolativa·
- art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004·
- applicabilità·
- natura selettivo·
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, e soggetti equiparati·
- criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del d.p.r. n. 181 del 2009·
- assistenza e beneficenza pubblica
Versioni del testo
- Capo I : Diritto al lavoro dei disabili
- Art. 1. (Collocamento dei disabili) 1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita ((, nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.)) ; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all' articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 . 4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni. 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'. - Art. 2. (Collocamento mirato) 1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.