Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2013, n. 16155
CASS
Sentenza 20 marzo 2013

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Quando è annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'estinzione del reato, il nuovo giudizio deve essere disposto davanti al giudice civile competente per valore, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., essendo venute meno le esigenze di economia processuale che determinano la deroga alla competenza propria in relazione all'esercizio di un'azione civile. (Conf. S.U. 18 luglio 2013, Sciortino, in corso di deposito).

La previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2013, n. 16155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16155
Data del deposito : 20 marzo 2013

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