Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
Èutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato, non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 della legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2811
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 751/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI OC N. IL 17/01/1969;
avverso la sentenza n. 4493/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. SANTE SPINACI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'imputato, l'avv. FRATARCANGELI Rosanna si è riportata al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in data 3 maggio 2013, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 25 giugno 2010, che aveva condannato PO FU e DI RO alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, assolvendo - per insussistenza del fatto - il solo PO per la distrazione della somma di Euro 30.509.
I fatti di bancarotta si riferiscono all'attività della S.r.l. ARCHIMEDIA 2000 Costruzioni Generali, dichiarata fallita dal Tribunale di Prato in data 24 luglio 2002. Il DI è stato tratto a giudizio quale amministratore di fatto.
2. Ha proposto ricorso l'imputato DI RO, deducendo i seguenti otto motivi.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce il ricorrente che la società fallita non ha mai concretamente operato, perché, sebbene sia rimasta in vita per due anni rispetto alla data del fallimento, non ha compiuto atti di gestione, limitandosi a valutare i presupposti per procedere ad un intervento edilizio e ad ottenere un mutuo di scopo, mai "usufruito", per procedere poi all'attività edificatoria programmata. In ragione di ciò sarebbero carenti i presupposti perché la società possa essere qualificata come imprenditore per l'assenza di un'attività continuativa. Il fallimento della società fu dichiarato - secondo il ricorrente - inaudita altera parte, sicché ciò che non fu dedotto in sede civile può essere dedotto in questa sede, in via del tutto incidentale onde evitare un'ingiusta applicazione della legge penale.
2.2. Violazione di legge sotto il profilo dell'insussistenza del dolo e dell'insussistenza del nesso causale tra condotta e dichiarazione di fallimento. Secondo il ricorrente i giudici del merito avrebbero commesso un errore di diritto ritenendo irrilevante, ai fini del delitto contestato, la prova del nesso causale tra condotta e dichiarazione di fallimento, così come la prova del dolo rispetto a tale dichiarazione. Con specifico riferimento al primo profilo la Corte territoriale - secondo il ricorrente - avrebbe errato sotto un duplice profilo: nel non compiere alcun accertamento sul nesso causale tra le condotte ascritte e il dissesto che condusse in concreto, più tardi, alla dichiarazione di fallimento della società;
nell'omettere, quindi, ogni motivazione sul punto. Nello specifico sarebbe stato indispensabile spiegare se l'apprensione delle modeste somme e il precario utilizzo del veicolo indicato nel capo C fossero di valenza e portata tale da cagionare il dissesto della società.
2.3. Vizio di motivazione in riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, e art. 223. La Corte territoriale non avrebbe correttamente motivato in relazione ai criteri previsti dall'art. 2639 c.c., mancando l'indicazione delle ragioni per le quali il ricorrente avrebbe rappresentato la società in tutte le sedi che lo richiedevano.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'insussistenza del dolo.
Secondo il ricorrente occorre risolvere il nodo dell'elemento soggettivo, essendo evidente che in capo agli imputati difettasse la consapevolezza dello svolgimento di attività imprenditoriale in senso proprio, specie dovendosi considerare pacifico - in ragione delle evidenze dibattimentali - che l'attività economica fosse limitata ad un unico progetto. Sulla base di queste premesse si deduce ancora il difetto di motivazione, posto che l'individuazione dell'elemento soggettivo non è sorretta dal ricorso ai consueti parametri di scrutinio, risolvendosi il relativo impianto in affermazioni del tutto apodittiche, quali quella conclusiva, secondo la quale il vero protagonista della vicenda sarebbe stato il DI.
2.5. Violazione di legge sul rilievo dell'insussistenza del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine agli elementi costitutivi del reato di bancarotta documentale come contestata sub capo A, limitandosi ad affermare che l'irregolare (e quindi non omessa) tenuta delle scritture contabili "fosse frutto di una deliberata scelta da parte degli amministratori", ma senza spiegarne in alcun modo le ragioni, così da rendere non individuabile il percorso logico/giuridico seguito per pervenire al convincimento. Il ricorrente, inoltre, assume che la regolare tenuta delle scritture contabili non ha di fatto impedito al curatore di ricostruire nel dettaglio i movimenti finanziari, anche in considerazione del brevissimo periodo di attività e del risibile numero di operazioni svolte.
2.6. Omessa o carente motivazione in ordine alla distrazione di bene detenuto in leasing - Errata e o falsa applicazione della L. Fall., art. 216. Il ricorrente contesta l'addebito di bancarotta per distrazione con riferimento al fatto relativo al veicolo detenuto in leasing. Il curatore aveva spiegato che, una volta recuperato il veicolo, si era limitato a restituirlo alla società concedente la quale, forte della già intervenuta risoluzione contrattuale, aveva utilmente esperito la domanda di rivendica. Sostiene il ricorrente che non è configurabile la bancarotta per distrazione di beni oggetto di contratto di leasing quando quest'ultimo risulti già risolto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, poiché in questa ipotesi il curatore non ha più il potere di subentrare nel contratto al fine di acquisire il bene alla massa, con la conseguenza che il bene stesso, non potendo in nessun caso entrare nel patrimonio fallimentare, nemmeno può essere oggetto di distrazione in danno dei creditori concorsuali.
2.7. Errata o falsa applicazione della L. Fall., art. 216 e difetto di motivazione, nonché travisamento della prova in ordine all'episodio di distrazione di cui alla contestazione suppletiva. Si imputa al ricorrente la distrazione della somma di L. 220 milioni, parte di un mutuo di maggiore importo, che sarebbe stata destinata a coprire un debito verso la stessa banca finanziatrice contratto da altra società, che, in ragione della compagine, veniva ritenuta riconducibile al DI. Il ricorrente si duole del difetto di motivazione, visto che egli non solo è indebitamente ritenuto amministratore di fatto della società il cui fallimento ha dato origine a questo processo, ma anche al contempo considerato, senza alcuna spiegazione provvista di minima logica, amministratore di fatto della società che si assume beneficiaria della distrazione. La prova poi sarebbe stata travisata perché è emerso come le somme in questione rimasero presso la banca, tanto che l'operazione fu effettuata mediante "giroconto" e non mediante bonifico.
2.8. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità - Violazione dell'art. 195 c.p.p.. Il giudice del merito ha disatteso la norma di cui all'art. 195 c.p.p. non avendo chiamato a deporre le persone indicate dal curatore come fonte della propria conoscenza. Di qui deriva la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'atto rese dal teste. Vi sarebbe violazione di legge laddove il giudice del merito non ha proceduto all'individuazione delle fonti informative del curatore fallimentare.
3. Con memoria pervenuta in data 23 settembre 2014 il ricorrente ha proposto due nuovi motivi.
3.1 Violazione dell'erronea applicazione della legge processuale per mancata notifica del nuovo capo di imputazione contestato all'imputato - Nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il pubblico ministero in data 9 marzo 2009 ha contestato un nuovo capo di imputazione agli imputati per fatti emersi nell'istruttoria dibattimentale e non indicati nel decreto di citazione a giudizio, secondo le forme previste dall'art. 518 c.p.p.. Successivamente, nell'udienza del 22 marzo 2010, mutato il collegio giudicante il pubblico ministero ha riproposto il medesimo capo d'imputazione, ma nella forma prevista dall'art. 517 c.p.p., come fatto connesso e continuato. Il tribunale ha accolto l'istanza del rappresentante della pubblica accusa di fissazione di una nuova udienza, ordinando la notifica all'imputato dell'estratto del verbale d'udienza con le forme previste dall'art. 520 c.p.p.. Deduce il ricorrente il difetto di notifica e la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p., non essendo stata peraltro effettuata la notifica presso il legale di fiducia secondo la forma prevista dall'art. 161 c.p.p., comma 4. Chiede, quindi, il ricorrente di annullare la sentenza con riferimento al capo di imputazione suppletiva, con l'invio degli atti al giudice di primo grado.
3.2 Sempre in ordine alla contestazione suppletiva si denuncia la violazione di legge processuale di diritto alla prova ex art. 190 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il giudice di primo grado, dopo la contestazione suppletiva, ha illegittimamente rigettato le nuove richieste di prova formulate dalle difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, va rigettato.
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che non sarebbe configurabile il reato di bancarotta, perché la società fallita non ha mai concretamente operato e, in ragione di ciò, sarebbero carenti i presupposti perché la stessa società possa essere qualificata come imprenditore.
L'assunto è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ormai condivisibilmente chiarito che "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e segg. non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239398; e, tra le tante, Sez. 5, n. 40404 del 08/05/2009 - dep. 16/10/2009, Melucci, Rv. 245427; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009 - dep. 02/03/2009, Carottini, Rv. 243160).
L'anzidetto orientamento interpretativo va ribadito in questa sede, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene;
ne' a tal fine può assumere alcun rilievo quanto, peraltro, solo dedotto dal ricorrente in ordine alla circostanza che dinanzi al giudice civile non sarebbero stati rappresentati i motivi relativi alla non fallibilità della società.
2. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione di legge sotto il profilo dell'insussistenza del dolo e dell'insussistenza del nesso causale tra condotta e dichiarazione di fallimento. Il motivo non è stato dedotto con i motivi di appello, sicché prive di fondamento ed inammissibili sono le censure avanzate dal ricorrente in ordine al fatto che la Corte territoriale avrebbe errato sotto un duplice profilo: nel non compiere alcun accertamento sul nesso causale tra le condotte ascritte e il dissesto che condusse in concreto, più tardi, alla dichiarazione di fallimento della società; nell'omettere, quindi, ogni motivazione sul punto. Peraltro, nel ricorso in esame e in relazione ai profili sopra evidenziati sono stati dedotti solo elementi di fatto (relativi all'apprensione di modeste somme e al precario utilizzo dell'autovettura di cui al capo C) non valutabili certamente in sede di legittimità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e la violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, e art. 223.
Il motivo è infondato.
Va premesso che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (tra le tante, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615;
Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). I principi appena ricordati devono essere riaffermati anche nel caso in esame. La Corte territoriale in ordine alla sussistenza della prova relativa alla qualità di amministratore di fatto del DI ha in primo luogo specificamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva rilevato come l'imputato, pur non risultando che avesse ricevuto alcun incarico professionale dalla società fallita, si era interessato personalmente delle trattative per l'acquisto dell'immobile da ristrutturare per la rivendita (scopo per il quale la stessa società era stata costituita), nonché dell'erogazione del mutuo bancario necessario per l'operazione immobiliare. Era stato rilevato, inoltre, che la società fallita aveva preso in locazione un immobile per destinarlo ad abitazione della mamma del DI, che questi aveva utilizzato l'auto LAND ROVER di proprietà della società e che egli era anche l'amministratore di fatto della GRUPPO IFS s.r.l. (amministrata formalmente dalla madre casalinga), sui cui conti erano stati girati immediatamente i primi L. 220 milioni versati alla società fallita dalla banca erogatrice del mutuo chiesto per l'operazione immobiliare oggetto dell'attività di impresa.
Dopo tali richiami alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale, rispondendo al motivo di appello proposto sul punto, ha indicato ulteriormente in maniera precisa in base a quali elementi il DI potesse considerarsi amministratore di fatto della società fallita e, quindi, concorrente nei reati contestati. Giova a tal proposito ricordare che, in tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso con il soggetto dichiarato fallito (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646).
4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'insussistenza del dolo, essendo evidente - secondo il ricorrente- che in capo agli imputati difettasse la consapevolezza dello svolgimento di attività imprenditoriale in senso proprio.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo supportato solo da generici elementi di doglianza in ordine alla valutazione da parte dei giudici di merito delle risultanze processuali. Peraltro esso non risulta essere stato dedotto specificamente nell'atto di appello e non prospetta questioni rilevabili di ufficio. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 609 c.p.p., comma 2 - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).
5. Infondato è il quarto motivo con il quale è stata dedotta l'insussistenza del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, rispondendo al motivo di appello dell'imputato. Ha evidenziato quanto riferito dal curatore in ordine alla circostanza che i libri contabili non avevano alcuna annotazione e che era stata anche omessa la presentazione dei bilanci di esercizio della società relativi agli anni 2000 e 2001, sicché non era stato possibile ricostruire il patrimonio sociale e il movimento degli affari.
Peraltro nessun rilievo ha la circostanza che il DI fosse amministratore di fatto, in quanto questi è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto" della società fallita, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011 - dep. 03/11/2011, Assello, Rv. 250844).
6. Con il sesto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'addebito di bancarotta per distrazione del veicolo detenuto in leasing. Deduce il ricorrente che il curatore, una volta recuperato il veicolo, si era limitato a restituirlo alla società concedente la quale aveva utilmente esperito la domanda di rivendica. Sostiene, quindi, che non sarebbe configurabile la bancarotta per distrazione di beni oggetto di contratto di leasing quando quest'ultimo risulti già risolto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, poiché in questa ipotesi il curatore non ha più il potere di subentrare nel contratto al fine di acquisire il bene alla massa, con la conseguenza che il bene stesso, non potendo in nessun caso entrare nel patrimonio fallimentare, nemmeno può essere oggetto di distrazione in danno dei creditori concorsuali. Va precisato che la doglianza in esame non è stata proposta nei motivi di appello nei termini specifici sopra evidenziati, sicché legittimamente la Corte territoriale si è limitata a ritenere sussistente il reato richiamando le risultanze processuali, anche come evidenziate dal giudice di primo grado.
Peraltro il motivo è infondato in diritto. È noto, infatti, che il contratto di leasing, o locazione finanziaria, è il negozio atipico con il quale una parte denominata "concedente", dietro corrispettivo di un canone periodico, consente ad un'altra parte (chiamata "utilizzatore") il godimento di un bene, con facoltà di restituirlo al termine prefissato ovvero di "riscattarlo" dietro pagamento di una specifica somma residua. Ne deriva che la proprietà del bene, in pendenza del termine di durata, rimane in capo al concedente e il relativo trasferimento è solo eventuale, in quanto dipende dalla scelta dell'utilizzatore, che sarà effettuata in base a una valutazione della residua utilità economica della cosa, in rapporto all'ammontare del prezzo di "riscatto".
In ragione di ciò, in caso di successivo fallimento, qualunque manomissione da parte dell'utilizzatore, tale da impedire l'acquisizione del bene alla massa, comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall'inadempimento delle obbligazioni verso il concedente (Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011 - dep. 12/03/2012, P.M. in proc. Cannarozzo e altro, Rv. 251995; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi, Rv. 241397; Sez. 5, n. 6882 del 08/04/1999, Trifiletti, Rv. 213604).
Quindi, tornando al caso di specie, non può che essere rilevante la circostanza che il DI abbia causato la risoluzione del contratto di leasing, non pagando più il relativo corrispettivo e consentendo alla società concedente di esercitare l'azione di revindica, determinando altresì per la massa fallimentare il pregiudizio derivante dall'inadempimento e dal fatto di non poter acquisire il bene riscattandolo.
7. Con il settimo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione di legge e travisamento della prova in ordine all'episodio di distrazione di cui alla contestazione suppletiva, nella quale è stato addebitato il fatto di distrazione della somma di L. 220 milioni, facente parte di una somma di maggiore importo oggetto di mutuo.
Tale somma è stata destinata a coprire un debito verso la stessa banca finanziatrice contratto da altra società riconducibile al DI.
Il ricorrente si duole del difetto di motivazione, contestando ancora una volta la circostanza di essere stato amministratore di fatto della società fallita, nonché di essere considerato amministratore di fatto della società che si assume beneficiaria della distrazione. La prova poi sarebbe stata travisata, perché è emerso come le somme in questione rimasero presso la banca, tanto che l'operazione fu effettuata mediante "giroconto" e non mediante bonifico. Le doglianze sopra rappresentate sono manifestamente infondate. Si è già detto come la Corte territoriale abbia congruamente analizzato le risultanze processuali in virtù delle quali il DI è stato correttamente considerato amministratore di fatto della società fallita.
Altrettanto congruamente la sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi in base ai quali è risultata provata la distrazione della somma di L. 220.000.000 finiti sul conto della GRUPPO IFS s.r.l., di cui era amministratrice solo formalmente la madre casalinga del DI.
E le censure del ricorrente sul punto sono del tutto generiche. È il caso di precisare, a tal proposito e in via generale, che in tema di ricorso per cassazione, la prospettazione del vizio di motivazione con riferimento a specifici atti del processo, secondo la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, comporta per il ricorrente l'onere sia di individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia di dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice del merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Sez. 3, n. 12014 del 6 febbraio 2007). In relazione al travisamento della prova, non è sufficiente l'esistenza di elementi di dubbio o di contrasto con le altre prove, circostanza che non rende di per se stessa contraddittoria o illogica la motivazione, tanto più se la stessa indica i motivi della prevalenza riconosciuta ad alcuni rispetto ad altri. Il travisamento della prova, comunque, richiede che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all'affermazione dell'esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalla prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell'errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell'atto e procedere all'annullamento della sentenza, ove sia rilevata l'esattezza della deduzione del ricorrente (Sez. 6, n. 26149 del 13 marzo 2009). Va, infine, rilevato che il vizio di "travisamento della prova", che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 25883 del 28 maggio 2008). Nè va trascurato ancora una volta nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado in ordine alla penale responsabilità del DI. In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (sez. 4, n. 20395 del 10 febbraio 2009; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438). Nel caso di specie, come si è detto, tale specifica deduzione non è stata fatta.
8. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 195 c.p.p.. Il giudice del merito avrebbe disatteso tale norma non avendo chiamato a deporre persone indicate dal curatore come fonte della propria conoscenza. Di qui deriva la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste. Anche in ordine a tale doglianza la Corte territoriale ha fornito coerente e logica motivazione di rigetto, evidenziando, peraltro, che non risulta essere stata formulata istanza da parte della difesa di esame dei soggetti indicati dal curatore quali fonti di conoscenza dei fatti e, in particolare, del coimputato PO, che aveva fornito elementi specifici al curatore in ordine al ruolo di amministratore di fatto svolto dal DI.
Non si può nutrire alcun dubbio sul fatto che le dichiarazioni rese al curatore dal coimputato siano utilizzabili, giacché da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che "le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. c.p.p. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013 -dep. 21/11/2013, Besana e altro, Rv. 257584;
Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 21/03/2013, Pastorello, Rv. 255062).
Più specificamente, "è utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato, non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi della L. Fall., art. 33" (Sez. 5, n. 15218 del 18/01/2011 - dep. 14/04/2011, Consonni, Rv. 249959).
9. Come si è detto, con memoria pervenuta in data 23 settembre 2014 il ricorrente ha proposto due "nuovi motivi" che tuttavia devono ritenersi tardivi, perché si tratta di in effetti di nuove censure. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale per mancata notifica del nuovo capo di imputazione contestato all'imputato e, sempre in ordine alla contestazione suppletiva, ha denunciato la violazione di legge processuale di diritto alla prova ex art. 190 c.p.p.. Orbene, tali censure sono inammissibili, perché nuove ed autonome rispetto a quelle relative alla contestazione suppletiva proposte con il ricorso. Infatti, come si è visto, nel ricorso era stato solo dedotto il motivo di censura per violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla imputazione della distrazione della somma di L. 220 milioni. È ormai principio giurisprudenziale consolidato quello per cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p. (e, in quella particolare, di cui all'art. 611, per il procedimento in camera di consiglio), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame (ex plurimis, Sez. U. del 25 febbraio 1998, Bono, RV. 210259;
Sez. 3 del 22 gennaio 2004, Sbragi, RV. 228525; Sez. 2 del 4 novembre 2003, Marzullo, RV. 226976) e devono semplicemente specificare le doglianze tempestivamente presentate, non potendosi risolvere nella prospettazione di nuovi vizi (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012 - dep. 18/04/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252320;Sez. 1 del 30 settembre 2004, Burzotta, RV. 230634; Sez. 1, n. 40174 del 2009;
Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, Rv. 240367, D'Antino). La normativa consente la presentazione di motivi nuovi e i motivi non sono altro che le ragioni che sostengono una certa domanda;
nel ricorso per cassazione le domande si identificano con le specifiche censure che vengono mosse al provvedimento impugnato e che identificano i vizi da cui il provvedimento sarebbe affetto. Consentendo la proposizione di nuovi motivi, ma non di nuove censure, la normativa ammette che possano essere portati nuovi argomenti a sostegno di una specifica censura, ma non consente, invece, che possano essere indicate censure del tutto nuove, mai indicate in precedenza. È consentito, dunque, al ricorrente, indicare ulteriori elementi da cui si desume l'esistenza di uno specifico vizio di motivazione del provvedimento impugnato, se tale era la censura originaria, ma non è consentito dedurre una violazione di legge - pur se afferente allo stesso capo della sentenza - se si era originariamente dedotto solo il vizio di motivazione o diversa violazione di legge.
Tornando al caso in esame, è fin troppo evidente la assoluta diversità tra la deduzione contenuta nell'originario atto di gravame (essenzialmente il vizio di motivazione anche per travisamento della prova con riferimento alla contestazione suppletiva) e quelle contenute nella nuova memoria (nullità di un atto per violazione di una norma processuale e violazione di norma in materia di prova). Ne consegue che le censure contenute nella memoria del 23 settembre 2014 non possono considerarsi "nuovi motivi" - cioè mere ragioni giustificatrici - ai sensi dell'art. 585 c.p.p., ma devono essere qualificate come censure del tutto nuove, cioè come diversi ed ulteriori vizi da cui si assume che la sentenza sia affetta. Peraltro, anche se superfluo per quanto sopra rappresentato, va rilevato che dagli atti risulta che la contestazione suppletiva è stata formulata una prima volta in una udienza (9 marzo 2009) nella quale il DI era comparso, tanto che ne era stata revocata la contumacia;
successivamente il nuovo collegio, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la notifica dell'estratto del verbale di udienza (22 marzo 2010) contenente l'imputazione, notifica che risulta effettuata regolarmente ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015