Sentenza 28 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIPP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1104/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. La ViPP spa, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
Il Ministero resiste con controricorso.
1.2. In fattO, la società ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione della istanza di rimborso della tassa annuale di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, versata negli anni dal 1986 al 1992, in considerazione della sua riconosciuta contrarietà alla normativa comunitaria.
Il Tribunale adito in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la società aveva diritto al rimborso richiesto, ma soltanto in relazione alle annualità (1988/1990) per le quali non si era verificata decadenza ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 641/1972. La sentenza di primo grado è stata impugnata da entrambe le parti ed il giudice di appello l'ha confermata in relazione alle annualità per le quali compete il rimborso (confermando, quindi, l'intervenuta decadenza per le altre annualità), ma ha detratto per ciascuna annualità la somma di lire 500.000, ai sensi dall'art. 11 della legge 23.12.1998, n. 448, invocato dall'amministrazione finanziaria,
stabilendo altresì che gli interessi venissero calcolati nella misura, ridotta, del tasso legale vigente alla data della entrata in vigore della citata legge 448/1998. 1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la società prospetta tre profili di violazione di legge, in quanto anche la legge n. 448/1998, sopravvenuta, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria e, comunque, inapplicabile retroattivamente, anche perché, di fatto, la richiesta dell'amministrazione di detrarre l'imposta calcolata forfetariamente nella misura di lire 500.000, per ciascun anno, sarebbe in contrasto con il divieto di proporre domande nuove (art. 345 c.p.c.). In subordine, la società, chiede che la questione della compatibilità della citata legge n. 448/1998 con la normativa comunitaria venga rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.
Il Ministero resiste, eccependo, tra l'altro il carattere remunerativo della somma detratta, che renderebbe legittima l'imposta rispetto alla normativa comunitaria.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso appare fondato per guanto di ragione.
2.2. Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, "In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, è illegittima la detrazione, dall'importo spettante come rimborso, delle somme previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, per gli anni dal 1985 al 1992, (art. 11, comma primo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Tale norma, infatti, adottata per disciplinare retroattivamente la restituzione delle tasse in questione riscosse negli anni anzidetti, si pone in contrasto con la disciplina comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C 216/99 e C 222/99) dettata dagli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, atteso che, da un lato, tale disciplina vieta le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, e, dall'altro, va escluso che le tasse stesse costituiscano diritti di carattere remunerativo (circostanza che giustificherebbe l'imposizione), sia perché esse non sono calcolate in base al solo costo delle formalità, sia perché, per le iscrizioni che danno causa alla pretesa fiscale, l'amministrazione ha già riscosso tributi che non risultano restituiti" (v. ex plurimis, Cass. n. 8012/2003). Anche il problema del tasso di interesse da applicare è stato già affrontato e risolto da questa Corte nel senso auspicato dalla società ricorrente. "In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, il tasso d'interesse stabilito dall'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pari al 2,5 per cento annuo, vigente alla data di entrata in vigore della legge), è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5 per cento semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, il citato art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998 si pone in contrasto con la normativa comunitaria (e va pertanto disapplicato), atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99), osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme - alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Cass. 7207/2003; conf. 8933/2003).
2.3. Conseguentemente, le censure di merito formulate dalla ricorrente, sono da accogliere, mentre resta assorbita, ovviamente, la richiesta di remissione della questione alla Corte di Giustizia, che sul punto si è già pronunciata. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese, per la determinazione di quanto dovuto alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004