Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente nè un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, giacchè il soggetto agente sin dall'inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. (Con riferimento alla prescrizione la Corte ha precisato che il momento consumativo, e il "dies a quo" del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni).
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
Leggi di più… - 2. Swaps e truffa contrattualeAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 11026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11026 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro Consigliere SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio rel. est. Consigliere N. 266
Dott. FIANDANESE Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo Consigliere N. 24615/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IO, nato a [...] il [...];
Procura Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - in data 21.2.2002. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. e per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.2.2002 la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - confermava la sentenza in data 6.4.2001 con la quale il Tribunale di Nuoto aveva - dichiarate non doversi procedere nei confronti di IO CC in ordine al delitto di truffa aggravata perché estinto per prescrizione. Riteneva la Corte territoriale che l'imputato, in qualità di medico oculista, avesse redatte una falsa certificazione che aveva consentito a CH SE, grazie alla successiva decisione favorevole della commissione medica presieduta dallo stesso CC, di ottenere la pensione di invalidità, ma che il reato non fosse di natura permanente e che quindi si fosse consumato al momento della erogazione del primo rateo della pensione. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per Cassazione sia la Procura Generale presso la Corte di Appello, sia l'imputato, a mezze del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) il P.G.: la truffa in danno di enti previdenziali perdura sino alla cessazione dei pagamenti, quindi il reato non è prescritto;
b) l'imputato: 1) violazione della legge processuale penale perché al memento del passaggio dal collegio al giudice monocratico è stato nominato un giudice diverso da quello che ha poi trattato il processo senza che il cambiamento venisse comunicato all'imputato; 2) vizio di motivazione perette il grado di malattia dell'SE è stato valutato con una perizia eseguita successivamente e perché il trattamento previdenziale è stato frutto di una valutazione collegiale e non vi è prova che l'imputato, presidente della commissione, pur avendo in precedenza redatta la certificazione valutata dalla commissione, sia stato determinante ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di carattere logico impongono di iniziale la disamina dal ricorso dell'imputato.
H primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Inammissibile perché il ricorrente si è limitato a riproporre una censura sollevata avanti alla Corte di Appello senza esaminare e contestare specificamente la motivazione con cui è stata rigettata. Manifestamente infondato poiché non vi è alcuna norma che impedisca la sostituzione di un giudice con un altro prima che inizi il processo e che imponga che di tale sostituzione debba essere dato avviso all'imputato. Il secondo motivo è inammissibile perché non dimostra alcuna frattura logica nel ragionamento della Corte territoriale, ma ne contesta gli apprezzamenti di merito. Giova, peraltro, ricordare che l'imputato era stato prosciolto già in primo grado per prescrizione, per cui l'esame del giudice di appello era limitato all'evidenza della prova dell'innocenza che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., avrebbe imposto l'assoluzione nel merito. La motivazione della sentenza impugnata ha razionalmente escluso che tale evidenza sussistesse.
Pertanto il ricorso dell'imputato è inammissibile. A tale declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 600,00.
Il P.G. assume che il delitto di truffa previdenziale è di natura permanente e si protrae sino all'epoca dell'ultima erogazione (nella specie avvenuta nel 1996). A sostegno della tesi il ricorrente ha citato due sentenze di questa stessa sezione che hanno. Il Collegio condivide l'orientamento ben espresso da Cass. n. 48567 del 1984 e da Cass. n. 1302 del 1987, secondo cui il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, ne' un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che sin dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo. Questo insegnamento è stato poi ulteriormente confermato dalle sentenza citate dal P.G. ricorrente, secondo cui il reato di truffa in danno degli enti previdenziali avente ad oggetto l'indebito conseguimento delle prestazioni periodiche da essi erogate, concernendo un danno patrimoniale che si rinnova e aumenta periodicamente ed essendo l'autore consapevole fin dall'inizio che la sua azione darà luogo ad un evento destinato a protrarsi nel tempo, perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativi e il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti. Nella specie essi risultano protratti sino al 1996, per cui, considerato che all'imputato non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, il reato non è ancora prescritto. Per ragioni di completezza il Collegio rileva che non induce a diversa statuizione la circostanza che non fu l'imputato a beneficiare delle prestazioni previdenziali, in quanto la natura monistica del concorso di persone nel reato comporta che il "fatto" resta a carico di tutti quanti in qualunque modo contribuirono con la propria attività a determinarlo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di CC IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005