Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 11026
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Massime1

Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente nè un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, giacchè il soggetto agente sin dall'inizio ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. (Con riferimento alla prescrizione la Corte ha precisato che il momento consumativo, e il "dies a quo" del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 11026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11026
Data del deposito : 3 marzo 2005

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