Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e non il reato di gioco di azzardo previsto dall'art. 718 cod. pen. l'installazione o l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico di "slot-machine" prive del prescritto nulla osta, in quanto si tratta di giochi consentiti il cui esercizio avviene mediante congegni o apparecchiature elettroniche, che insieme all'elemento aleatorio, presentano anche elementi di abilità, consentendo al giocatore, mediante puntate di modesta entità economica, la possibilità di scegliere all'avvio o nel corso della partita la propria strategia tra le opzioni proposte dal gioco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3087
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 26865/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG LV, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 718 c.p., avendo tenuto l'esercizio di gioco d'azzardo,in particolare con un congegno elettronico che erogava vincite in denaro in base a meccanismi aleatori. La Corte territoriale precisa che il congegno era una slot-machine priva del relativo nullaosta, come accertato dalla polizia giudiziaria. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 718 c.p., nonché la mancanza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 721 c.p.. Si lamenta, in particolare, che i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del reato per il solo fatto che l'apparecchio sequestrato fosse privo di nullaosta, senza valutare la sussistenza di fini di lucro, e senza considerare a tale scopo l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili in denaro o in natura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato. La Corte d'appello riconosce gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 718 c.p., nella natura dell'apparecchio elettronico che erogava vincite in denaro (slot-machine) e nella mancanza del relativo nullaosta. La stessa Corte afferma anche che la fattispecie integra l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E tale richiamo normativo, in mancanza di una compiuta descrizione dell'apparecchio oggetto dell'imputazione, deve intendersi riferito alla categoria degli apparecchi descritta dalla lett. a), di tale comma. Pare trattarsi, cioè, di quei congegni che il legislatore considera in linea di principio leciti sul rilievo che in essi, "insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina".
La mancanza di titoli abilitativi per l'esercizio di tali apparecchi - di per sè leciti - è, invece, sanzionata in via amministrativa dal successivo comma 9, dello stesso articolo, il quale punisce, fra gli altri, "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti" (lett. d). Si tratta, con tutta evidenza, di una disciplina che si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 c.p., perché in essi ricorrono sia il fine di lucro sia l'aleatorietà della vincita. Tali giochi sono invece consentiti, in considerazione delle loro particolari caratteristiche, perché giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica.
La fattispecie in esame, quale risulta dalla sintetica descrizione contenuta nella sentenza impugnata, rientra, dunque, fra quelle sanzionate in via amministrativa in forza del combinato del richiamato art. 110, comma 6, lett. a), e comma 9, lett. d), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
4. - La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015