Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l'illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel cod. pen. l'art. 640 quater).
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La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2007, n. 26256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26256 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 24/04/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 665
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 035201/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ND N. IL 03/06/1945;
2) RU IA N. IL 13/10/1962;
3) AR EN N. IL 28/03/1970;
4) AR EU N. IL 08/01/1942;
avverso ORDINANZA del 05/07/2006 TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. ATTOLINI Giuseppe, del foro di Brindisi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso l'8 Giugno 2006 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo per equivalente ex art. 321 c.p., comma 2 bis, e art. 322 ter c.p. e art. 640 quater cod. pen., di vari beni nella disponibilità di UC EL, amministratrice della Eco Biomas s.r.l., UC IO, amministratore della Saio spa, LO DR, legale rappresentante della LO Centrifughe s.r.l., e NI LI, socia accomandataria e amministratrice della Best Process s.a.s. di NI LI e C. indagati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cod. pen., per aver ottenuto dal Ministero del Lavoro e dalla Comunità Europea un contributo pubblico di Euro 1.097.547,91 in favore della Eco Biomas s.r.l., a titolo di beneficio di Sovvenzione Globale per l'area di crisi di Brindisi, mediante una domanda di finanziamento di un nuovo insediamento produttivo, con ristrutturazione e adeguamento di un immobile locato per 10 anni e dotazione di impianti tecnologicamente avanzati.
Tale domanda, presentata all'Organismo Intermediario Pacchetto Localizzativo Brindisi, attestava falsamente l'avvio di lavori mediante fatture per prestazioni inesistenti e documentazione bancaria apparentemente comprovante l'adempimento dell'obbligo (che costituiva condizione del finanziamento) di sottoscrivere l'aumento di capitale;
i cui conferimenti derivavano invece dallo stesso finanziamento ricevuto.
I medesimi soggetti erano altresì indagati per il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 200, artt. 2 e 8 per avere emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
Le successive richieste di riesame erano rigettate dal Tribunale di Brindisi con ordinanza 5-10 Luglio 2006. Proponevano - ricorso per cassazione i predetti indagati. LO DR e NI LI deducevano:
1) l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e il difetto di motivazione con riferimento al fumus commissi delicti, la cui disamina era stata di fatto omessa, dato che il tribunale si era limitato ad un'analisi superficiale, volta solo a verificare in via astratta la configurabilità del reato a carico della NI. Nella specie, nella condotta ascrittale - consistente, a detta del tribunale, nel mancato adempimento delle condizioni contrattuali cui era subordinata l'erogazione del contributo pubblico - era ravvisabile solo un inadempimento di natura civilistica post factum;
e non un artificio o raggiro volto ad incidere sulla sfera volitiva del soggetto passivo, dal momento che la NI non era parte del contratto di finanziamento stipulato fra la società Pacchetto Localizzativo Brindisi e la società Eco Biomass s.r.l., ne' aveva percepito alcun profitto dalle operazioni poste in essere. Inoltre, faceva difetto il vincolo di pertinenzialità tra le cose sequestrate e il reato ed era stata omessa la verifica volta ad accertare la disponibilità dei beni da parte degli indagati, non potendosi procedere al loro sequestro, a fini di confisca, se appartenenti a terzi estranei. La misura cautelare reale che aveva attinto la Best Process s.a.s. era poi soggetta alla procedura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato degli amministratori.
2) La violazione di legge perché non si era data rilevanza all'offerta di cauzione da parte degli altri indagati, che faceva venir meno l'esigenza cautelare.
A loro volta UC EL e UC IO deducevano la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, giacché il reato di truffa ex art. 640 bis cod. pen. era stato ipotizzato sulla base di congetture smentite dalla documentazione prodotta, che dimostrava come la UC avesse puntualmente adempiuto l'obbligo (posto a suo carico dal contratto di finanziamento) di sottoscrivere l'aumento di capitale per L. 808.110.000, pagandone il conferimento con mezzi tratti da redditi personali o da sovvenzioni familiari.
2) L'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione, non sussistendo, nella specie, il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato: che, stando all'ipotesi accusatoria, si era già esaurito, con l'erogazione della sovvenzione. Assumevano che la truffa è un reato istantaneo - nella specie consumato il 2 agosto 1999, data della stipula del contratto di mutuo allo scopo - e che la condotta postfatto poteva, semmai, giustificare un sequestro conservativo, sul presupposto di un inadempimento del contratto: tanto più che questo, all'art. 8, conteneva una clausola risolutiva espressa con conseguente responsabilità patrimoniale dell'indagata.
3) L'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, e la carenza di motivazione, non essendovi alcuna prova della sovraffatturazione rilevata dalla Guardia di Finanza nella fornitura di macchinali, ne' della fittizietà dei servizi e delle opere murarie documentati. 4) La violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p. per il difetto di motivazione sul nesso di pertinenza tra il reato e i beni sequestrati. Inoltre, il tribunale del riesame aveva errato nell'applicare le norme sul sequestro per equivalente introdotte in epoca successiva alla consumazione della presunta truffa (2 Agosto 1999) e nell'estendere la misura cautelare per equivalente al profitto del reato, nonostante esso fosse previsto solo per il prezzo.
5) La violazione di legge nel negare rilevanza all'offerta di cauzione per somma superiore all'eventuale obbligazione restituitoria.
All'udienza del 24 aprile 2007 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NI e LO è infondato.
Premesso che in tema di misure cautelari reali è ammissibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, e non pure per vizio di motivazione, si osserva come l'ordinanza cautelare rispetti, nella specie, i presupposti di cui agli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen. e art. 321 cod. proc. pen., trattandosi di sequestro per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui il Tribunale di Brindisi ha vagliato l'astratta configurabilità sulla base degli elementi di fatto esposti.
Non è, per contro, richiesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza: cosicché è altra la sede processuale deputata all'accertamento funditus e l'inadempimento delle condizioni contrattuali cui era subordinata all'erogazione del contributo - e cioè, l'aumento del capitale sociale ed i pagamenti dei fornitori per la realizzazione dell'opera - sia da configurare come mero illecito civile, o invece - come ipotizzato dal GIP - costituisca artificio o raggiro idoneo ad indurre l'ente erogatore in errore:
come appare dalla scansione temporale dei contratti e soprattutto dal carattere fittizio delle fatture volte ad attestare l'avvenuto l'acquisto dei materiali per la realizzazione delle opere finanziate. In tema di sequestro per equivalente non è, poi, necessario il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati ed il reato (Cass. pen., sez. 2, 20 Dicembre 2006 - 12 Marzo 2007, n. 10494; Cass., sezione 2, 14 Giugno 2006, n. 31988; Cass., sez. 6, 27 Gennaio 2005, n. 11902); ne', tanto meno, trova necessaria applicazione il D.Lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa di persone giuridiche per reati commessi dai propri amministratori, visto che in questo caso sono state sequestrate cose di proprietà della NI e non di terze società, come precisato dall'ordinanza di riesame. Pure infondata, da ultimo, appare la doglianza circa l'inesistenza delle esigenze cautelari a seguito di offerta di fideiussione: che potrebbe, in ipotesi, giustificare la revoca (che ha, in realtà, natura di conversione) del sequestro conservativo a garanzia dei creditori, ma non certo del sequestro preventivo a fini di confisca obbligatoria.
Anche il ricorso di UC EL e UC IO si palesa infondato.
Richiamati i limiti del sindacato sulle ordinanze in tema di cautela reale, si osserva come il riferimento al requisito dell'esigenza di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri reati di cui all'art.321 c.p.p., comma 1, non è pertinente nella specie, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Pure infondata è la censura di violazione del principio di legalità per applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, introdotto con L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 6, comma 3, e dell'art. 640 quater cod. pen.;
introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 3, art. 3, comma 2)" sotto il profilo che entrambi sarebbero successivi al contratto di mutuo allo scopo, stipulato in data 2 agosto 1999: momento consumativo, secondo i ricorrenti, della truffa aggravata. È vero, naturalmente, che vige, "in subiecta materia", il principio di legalità, con le conseguenti implicazioni in tema di successione di leggi penali nel tempo.
E tuttavia, tale principio non appare violato. Nella fattispecie di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, non si verte, infatti, in tema di reato permanente, ne' di reato istantaneo ad effetti permanenti - ricostruzioni che postulano l'unitarietà della condotta dell'agente - bensì, secondo una giurisprudenza di questa Corte in via di consolidamento, di reato a consumazione prolungata: giacché il soggetto palesa la volontà, fin dall'inizio, di realizzare un evento destinato a durare nel tempo. Ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno (Cass., sez. 2A, 3 Marzo 2005, n. 11026). E questo è successivo, nel caso in esame, allo jus superveniens in tema di sequestro per equivalente, a nulla rilevando che gli artifici e raggiri siano, eventualmente, intercorsi nella fase esecutiva del rapporto negoziale, per evitarne la risoluzione per inadempimento;
anziché in quella genetica, ab initio, di conclusione del contratto. L'ulteriore doglianza dei UC sull'ammontare del sequestro ha natura di merito e non può quindi trovare ingresso in questa sede;
così come è inammissibile quella attinente all'offerta di cauzione, per le ragioni già esposte.
I ricorsi sono dunque infondati e devono essere respinti, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007