Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di partecipazione a distanza nel procedimento di prevenzione, il rigetto dell'istanza del proposto preordinata a consultarsi riservatamente, tramite collegamento telefonico, con il proprio difensore, viola il disposto dell'art.146, comma quarto, disp. att. cod. proc. pen., integrando una nullità a regime intermedio, la quale, quando la parte vi abbia assistito, deve essere eccepita, nell'immediatezza del suo verificarsi, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2015, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
6 523/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA PIERO SAVANI Dott. - Consigliere - N. 1838 Dott. ROSSELLA CATENA REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI N. 21444/2015 ENRICO VITTORIO - Consigliere - Dott. STANISLAO SCARLINI - Rel. Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS VI N. IL 15/09/1971 CO FA N. IL 28/03/1960 CH IA EP N. IL 26/04/1958 avverso il decreto n. 28/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Alberto Ventrini per i ricorrenti TI AB e CH IA IU, e l'avv. Nadia Garis per AG TT hanno chiesto accogliersi i ricorsi proposti. RITENUTO IN FATTO Con decreto emesso in data 20 marzo 2015 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Torino del 16 aprile 2014 confermava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 5, con obbligo di dimora e con obbligo di cauzione di € 5.000,00 nei confronti dei cinque fratelli AG, tra cui AG TT, disponendo altresì confisca del terreno sito in Settimo Torinese intestato a AG AR AT nonché del compendio immobiliare intestato a TI AB e CH IA IU sito in Sangano (To) via Mulino Vecchio. La Corte territoriale, alla stessa udienza del 20 marzo 2015 rigettava la richiesta formulata dal difensore di autorizzazione al colloquio con il proprio assistito per il tramite del collegamento telefonico, avendo IS TT partecipato all'udienza mediante collegamento in videoconferenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, in primo luogo, AG TT, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge processuale in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p. e all'art. 7 comma VII dlgs. 159/2011 con riferimento all'art. 7 comma IV legge citata ed all'art. 24 Cost. Lamenta il ricorrente di non aver potuto parlare con il proprio difensore all'udienza del 20 marzo 2015 per il tramite del collegamento telefonico nonostante avesse prestato il proprio consenso alla registrazione della conversazione. Assume il ricorrente che la Corte d'Appello aveva respinto tale richiesta sul rilievo che la videoconferenza era stata disposta unicamente per assicurare la partecipazione dell'interessato all'udienza così comprimendo in modo inaccettabile il diritto di difesa. Il contatto tra il difensore ed il proposto è finalizzato a consentire a quest'ultimo nel procedimento di prevenzione di "essere sentito".
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte ha affermato che per l'applicabilità della misura di prevenzione è sufficiente che un soggetto sia o sia stato indiziato di appartenere ad un'associazione ex art. 416 bis c.p., assunto in contrasto con l'avvenuta acquisizione della sentenza di primo grado e d'appello nelle quali il ricorrente era stato rinviato a giudizio per lo stesso reato. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto attendere la celebrazione del giudizio di cassazione.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pretesa attualità del giudizio di pericolosità sociale. 2 Contesta il ricorrente che il periodo trascorso in carcere (7 anni) non abbia fatto venir meno la pericolosità tenuto conto anche delle pronunce dei magistrati di Sorveglianza che : hanno ritenuto il prevenuto meritevole della liberazione anticipata.
2.4. Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della misura di prevenzione personale. Sul punto il decreto della Corte territoriale non avrebbe speso neppure una parola limitandosi ad una generica affermazione di rigetto di tutti gli appelli.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione altresì TI AB e CH IA IU con atto sottoscritto dal loro difensore affidandolo a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 10,24,26 dlg. 159/2011. L'impugnato decreto sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge sotto il profilo della mancanza e/o mera apparenza della motivazione. L'affermazione della Corte d'Appello in ordine alla ritenuta mancanza di alcun documento a conferma del prestito concesso dal sig. TI alla famiglia CH si scontrerebbe con la documentazione allegata alla memoria in data 20.2.2014 depositata nel corso del procedimento davanti al Tribunale di Torino. Inoltre, il giudice di secondo grado è incorso nella carenza di motivazione sulla richiesta probatoria di audizione testimoniale del teste Morgante ed ha erroneamente affermato la mancanza di un diritto di prelazione sul terreno per cui è giudizio.
3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione la mancanza di motivazione e/o apparenza di motivazione in ordine alla effettiva disponibilità del compendio immobiliare in capo a AG OR all'epoca della compravendita contestata. Si contesta che il AG si sia rivolto al CH per effettuare l'intestazione fittizia in via fiduciaria in capo ai signori TI e CH, non essendo stata motivata la natura dei rapporti tra CH ed il AG.
3.3. Con il terzo motivo viene contestata la motivazione apparente in ordine alla individuazione del compendio immobiliare confiscato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dedotto AG TT è inammissibile. Il ricorrente lamenta di non aver potuto parlare con il proprio difensore all'udienza del 20 marzo 2015 per il tramite del collegamento telefonico, con conseguente violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e dell'art. 7 comma VII digs. 159/2011 con riferimento all'art. 7 comma IV legge I citata ed all'art. 24 Cost. Va osservato che se è pur vero che l'art. 146 bis comma 4° norme di att. c.p.p., richiamato dalla d.lgs 159/2011, consente all'imputato a distanza che partecipa all'udienza tramite il sistema di videoconferenza di potersi consultare riservatamente con il proprio difensore per mezzo di strumenti tecnici idonei la Corte territoriale dunque avrebbe dovuto - tuttavia, la nullità in cui è incorso il giudice diaccogliere la richiesta formulata dal ricorrente 3 secondo grado è a regime intermedio e deve essere eccepita, quando la parte vi ha assistito, . nell'immediatezza del suo verificarsi a norma dell'art. 182 comma 2° c.p.p. . Non essendo tale nullità stata immediatamente fatta valere all'udienza del 20.3.2015, la stessa deve ritenersi sanata, con conseguenza inammissibilità dell'odierna eccezione.
1. Il secondo motivo di AG TT è inammissibile. Questa Corte ha recentemente statuito che ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicchè anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale. (Sez. 5, n. 32353 del 16/05/2014 - dep. 22/07/2014, Grillone, Rv. 260482). Se quindi ai fini della formulazione di un giudizio di pericolosità sociale gli elementi possono essere desunti anche da una sentenza di assoluzione, a maggior ragione, nel caso di specie, non possono accogliersi i rilievi formulati dal ricorrente il quale è stato ritenuto capo e promotore di un'associazione a delinquere di stampo mafioso da ben due sentenze conformi di primo e secondo grado ed è stato ritenuto dalla Corte territoriale soggetto portatore di una elevatissima pericolosità non solo sulla base di un rinvio generico per relationem alle sentenze di merito del Tribunale e della Corte d'appello di Torino ma dopo essere stati indicati in modo dettagliato, valorizzandoli a fini della pericolosità sociale, gli elementi di prova, tratti dalle dichiarazioni dei collaboratori AC OC, LU IA e TA Riccardo nonché dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, posti dai giudici di merito a fondamento del giudizio di penale responsabilità per il reato associativo.
2. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, data la natura omogenea delle questioni trattate, e sono inammissibili. Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pretesa attualità del giudizio di pericolosità sociale. Va, in proposito, osservato che in tema di misure di prevenzione personale, ai sensi dell'art. 4, comma 11, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, avverso il decreto della Corte d'Appello che decide sulla impugnazione proposta contro il provvedimento con cui il Tribunale applica una delle misure di prevenzione personali previste dall'art. 3, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte non rientra nel concetto di violazione di legge, come indicato negli art. 111 cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (cfr. Cass., sez. I, 27/10/2010, n. 4 yo 40827, rv. 248468; Cass., sez. un., 29/05/2008, n. 25932, rv. 239692. Cass., sez. I, 09/05/2006, n. 19093, rv. 234179; Cass., sez. un., 28/01/2004, n. 5876, rv. 226710;). A tale chiaro indirizzo occorre affiancare l'opinione reiteratamente affermata in giurisprudenza di legittimità secondo cui, essendo ammesso, in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, giusto il disposto dell'art. 4, I. 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965 n. 575, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4, I. n.1423 del 1956 (oggi comma secondo dell'art. 10, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159), non potendosi estendere il ricorso al controllo dell'iter giustificativo della decisione, sicché è inammissibile l'impugnazione con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 27/06/2013, n. 35240, rv. 256263; Cass., sez. VI, 28/02/2013, n. 20816, rv. 257007; Cass., sez. VI, 15/01/2013, n. 24272, rv. 256805; Cass., sez. V, 08/04/2010, n. 19598, rv. 247514). Ne deriva, pertanto, che, oltre ai casi di mancanza assoluta di motivazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr.; Cass., sez. VI, 10/03/2008, n. 25795). Nel caso di specie, è da escludersi che nel decreto impugnato sia rinvenibile nella motivazione una argomentazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente. Sono già stati sopra indicati gli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha formulato il giudizio di pericolosità qualificata. Va peraltro osservato che il decreto impugnato ha rigettato la richiesta del ricorrente di riduzione del periodo di sottoposizione alla misura personale evidenziando il suo elevato livello di pericolosità, desumibile dalla sua risalente affiliazione alla 'ndrangheta, dalla pluriennale attitudine a dedicarsi al crimine, dagli stretti collegamenti anche con "cosa nostra". La Corte territoriale ha altresì motivato il profilo di attualità della pericolosità del proposto, nonostante si trovi in stato di detenzione dal 2008, non risultando dagli atti alcuna interruzione del rapporto associativo.
2. Tutti i motivi presentati dai ricorrenti TI AB e CH IA EP, che possono essere esaminati congiuntamente per la comunanza delle tematiche trattate, sono inammissibili. 5 Va premesso che nel procedimento di prevenzione, anche quando ha ad oggetto esclusivamente la misura di natura patrimoniale della confisca, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per il vizio di violazione di legge sussistente solo in caso di mancanza o mera apparenza di motivazione. Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 106/2015, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 3 ter, secondo comma della L. 31 maggio 1965 n. 575 (ora artt. 10, comma 3, e 27 comma 2, del digs. 159 del 2011) nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca di prevenzione, avendo escluso l'asserita disparità di trattamento rispetto al procedimento di confisca di natura penale ex art. 12 sexies del d.l. n. 3 06 del 1992. Ciò premesso, la Corte territoriale ha argomentato con dovizia di particolari e con un ragionamento molto articolato l'intestazione solo fittizia ai ricorrenti del compendio immobiliare confiscato e la riconducibilità dello stesso a AG OR. La Corte di merito ha, in particolare, osservato, dopo aver previamente analizzato nel dettaglio le loro fonti di reddito, che nè i coniugi TI-CH, nè il CH UC, rispettivamente cognato e fratello degli intestatari (che avrebbe contribuito a fornire ai primi la provvista), avevano la disponibilità economica per acquistare il suddetto bene. D'altro canto, dagli elementi in atti (sentenza del Tribunale di Torino del 7.6.2000) era emerso che AG OR aveva gestito insieme alla moglie un maneggio in Sangano proprio sui terreni con fabbricato rurale acquistati dai coniugi TI-CH: in relazione a tali beni il AG aveva concluso diversi contratti preliminari non sfociati nel formale acquisto trovandosi lo stesso, data la pendenza a suo carico di condanne e processi, nella situazione di non poter intestare il bene immobile né a sé né ai propri familiari. In conseguenza di ciò vi era sta l'intestazione fittizia del compendio a terzi per il tramite di CH UC, sodale di AG OR. Non vi è dubbio che l'articolata motivazione della Corte territoriale, in questa sede molto sinteticamente riportata, non possa essere affatto ritenuta solo apparente, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Dr. Andrea Fidanzia. dr. Piero SAVANI 17 FEB 2016 add Loys uun IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise