Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2014, n. 31243
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È configurabile il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di peculato quando l'atto che in concreto produce l'effetto di appropriazione si inserisce in una procedura articolata, nella quale più soggetti sono chiamati ad intervenire e l'agente infedele, per ottenere il trasferimento della cosa nella sua materiale e personale disponibilità, deve ricorrere ad una condotta decettiva che gli procuri il compimento di atti di disposizione aventi natura costitutiva la cui adozione compete a terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del dipendente della tesoreria di un ente locale il quale aveva predisposto mandati di pagamento informatici falsificando il codice IBAN dell'effettivo creditore a vantaggio proprio o di suoi concorrenti, per la cui esecuzione, tuttavia, era richiesto il successivo visto del dirigente responsabile della spesa ed eventualmente quello della Corte dei conti).

Commentari3

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    Redazione · https://ildiritto.it/ · 4 marzo 2024

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2014, n. 31243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31243
Data del deposito : 4 aprile 2014

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