Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, non può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima nel caso in cui la prescrizione non sia sopravvenuta ma si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo dell'assoluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2009, n. 47356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47356 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
1 МайMalli mire
47356 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 6.11.09 Dott. Antonio Prestipino - Consigliere R.G. N. 2809/08
Dott. Giacomo Fumu - Consigliere N....1842/03 SENTENZA
Dott. Margherita Taddei - Consigliere
Dott. Antonio Manna - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI SI, avverso la sentenza 10.5.07 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- "udita la difesa della ricorrente Avv. Titta Madia che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13.1.2006 il Tribunale di Roma assolveva DI SI dal reato di truffa aggravata ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p. perché il fatto non sussiste.
Ai fini dei soli interessi civili la parte civile Parsitalia S.r.l. proponeva appello e chiedeva che, previo accertamento della responsabilità dell'imputata, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni.
Con sentenza 10.5.07 la Corte d'Appello di Roma, ritenendo che l'imputazione elevata a carico dell'imputata fosse rimasta anche quella di appropriazione indebita (originariamente l'accusa aveva fatto riferimento ad entrambi i reati, sia quello ex art. 640 che quello ex art. 646 c.p.) su cui il primo giudice non si era
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pronunciato, in riforma della setnenza di prime cure condannava la DI - in base alla ritenuta appropriazione indebita ai danni di ED IZ IV e NN
RM, soci della cooperativa edilizia di cui la DI era presidente al risarcimento dei danni in favore dell'appellante parte civile (Parsitalia S.r.l., società che aveva costruito un appartamento destinato ai predetti soci della cooperativa), danni da liquidarsi in separata sede.
Tramite il proprio difensore la DI ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza ex art. 521
c.p.p. in quanto l'accoglimento della domanda di parte civile era avvenuto sull'erroneo presupposto che alla DI fosse stato contestato anche il reato di appropriazione indebita ai danni dei soci ED IZ IV e
NN RM: invece, nel corso del dibattimento, all'udienza del 18.4.02,
il PM aveva esplicitamente riqualificato il capo d'imputazione come mera truffa, escludendo l'accusa di appropriazione indebita;
solo per mero errore materiale nell'epigrafe della sentenza di primo grado era stato riportato l'originario capo d'imputazione, che conteneva anche il richiamo all'art. 646 c.p.;
b) violazione dell'art. 578 c.p.p. perché, essendo il reato contestato alla
DI già prescritto nel novembre 2005, vale a dire prima della sentenza di primo grado, giammai la Corte d'appello avrebbe potuto emettere sentenza sugli interessi civili;
c) violazione dell'art. 74 c.p.p. per avere il Tribunale ammesso la costituzione di parte civile della Parsitalia S.r.l. in quanto il reato di truffa cagionava danni solo ai soggetti passivi (i soci ED IZ IV e
NN RM) e a chi avesse operato la disposizione patrimoniale costituente illecito profitto e tale non era la predetta società, che non aveva erogato alcuna somma né aveva venduto alcun appartamento alla cooperativa presieduta dalla DI senza poi riceverne il prezzo;
d) erronea applicazione dell'art. 646 c.p. perché la ricorrente non era mandataria, depositaria od agente della Parsitalia, sicché non poteva aver commesso alcuna appropriazione indebita riguardo al prezzo di acquisto dell'appartamento da parte dei predetti soci della cooperativa;
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e) motivazione meramente apparente in ordine all'asserita responsabilità della DI.
1- Il primo motivo di ricorso è infondato perché proprio l'aver il PM, all'udienza del 18.4.02, esplicitamente riqualificato il capo d'imputazione come mera truffa, escludendo l'accusa di appropriazione indebita, dimostra che l'imputazione originaria concerneva entrambi i reati: per l'effetto, il PM non poteva ridurre l'imputazione rinunciando ad un reato già contestato, stante il noto principio di irretrattabilità dell'azione penale.
Dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il permanere della contestazione (anche) di appropriazione indebita, ancorché erroneamente non esaminata dal primo giudice.
-nei termini appresso chiariti - il secondo motivo di 2- Va invece accolto doglianza, il che assorbe l'esame di ogni residua censura.
In caso di appello della parte civile trova applicazione non già l'art. 578 c.p.p.
(erroneamente richiamato dal ricorrente), bensì l'art. 576 c.p.p., che in virtù del principio stabilito dal noto arrêt costituito da Cass. S.U. n. 25083 dell'11.7.2006, dep. 19.7.2006, rv. 233918, Negri (seguito da conforme giurisprudenza di questa
S.C.: v. Cass. Sez. III n. 17846 del 19.3.2009, dep. 28.4.2009, rv. 243761, Carli), consente che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'art. 578 c.p.p.
In altre parole, l'art. 576 e l'art. 578 c.p.p. disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
L'art. 578 c.p.p. costituisce una deroga al principio della devoluzione, stabilendo che la pronunzia di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, intervenuta dopo una prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata (salvo stabilire se questi effetti debbano poi essere di caducazione o di conferma). Simile pronunzia di estinzione non esenta, invece, il giudice dell'impugnazione dal prendere in esame a questi fini il gravame.
La disposizione non rappresenta l'unica eccezione al principio per cui il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga ad una dichiarazione di penale responsabilità: mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l'accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del PM, lo stesso codice sottolinea all'art. 576 come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito aquiliano e, così, ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili. In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito civile, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, addebitandolo alla responsabilità del soggetto prosciolto.
Dunque, l'art. 578 c.p.p. è inapplicabile al caso in esame, nel senso che il giudice investito dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione ripete per intero le proprie attribuzioni dall'art. 576 c.p.p.
Per la sussistenza di tali attribuzioni è irrilevante un'eventuale simultanea impugnazione ai fini penali, talché una declaratoria di sopravvenuta prescrizione, esito di questa simultanea impugnazione, non influisce sulla necessità di pronunciarsi sulla domanda civile.
Dunque, il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ha - nei limiti del devoluto - gli stessi poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. 5
Se si convince che l'imputato non doveva essere assolto, ben può affermarne la responsabilità ai soli effetti civili e (come indirettamente conferma l'art. 622
c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora - alla condanna di cui all'art. 538 co. 1° c.p.p., che non venne pronunziata per errore.
Ma ciò vale proprio perché il giudice dell'impugnazione esercita gli stessi poteri che avrebbe dovuto esercitare quello di prime cure - soltanto in ipotesi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non anche quando la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo della formula assolutoria: in quest'ultima evenienza il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., non può provvedere agli effetti civili a causa del disposto dell'art. 538 comma 1° c.p.p.
È quanto accaduto nella fattispecie: dalla sentenza di primo grado si evince che i fatti in relazione ai quali era stata elevata l'imputazione (anche) di appropriazione indebita risalivano ad epoca non successiva al maggio 1998: per l'effetto, la prescrizione del reato p. e p. ex art. 646 c.p. è maturata non oltre il novembre
2005, vale a dire ancor prima che fosse emessa la pronuncia di prime cure (che è del 13.1.2006, come si è detto).
Ne discende che, nel caso in oggetto, la Corte territoriale non poteva pronunciarsi sugli interessi civili, di guisa che la sentenza impugnata deve annullarsi, con eliminazione delle statuizioni civili in essa adottate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed elimina le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, in data 6.11.09.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonio Esposito Dott. Antonio Manna
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