Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8716
CASS
Sentenza 17 giugno 2002

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Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che , a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate da un teste, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati - seppure non confermate in dibattimento - potessero confermare e corroborare il complessivo quadro probatorio delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ascritte al dipendente).

Nell'ottica dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, la gravità della condotta ascritta al dipendente licenziato per giusta causa può avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonea a giustificare il licenziamento anche ove la stessa non costituisca reato. (Nella specie, la sentenza di merito impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto giusta causa di licenziamento di un dipendente di un istituto bancario l'incriminazione penale per il delitto di spaccio di stupefacenti, sulla considerazione che il coinvolgimento in fatti di droga, nonché la mera detenzione di stupefacenti per uso personale, possano non solo recare discredito al datore di lavoro, ma anche compromettere l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro nel settore bancario, attesa la delicatezza e responsabilità delle mansioni esercitate.)

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 38877 del 07
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38877 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21509/2018 proposto da: C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO CARTILLONE; – ricorrente principale – UNIVERSITA' COMMERCIALE (OMISSIS), in persona del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8716
Data del deposito : 17 giugno 2002

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