Sentenza 17 giugno 2002
Massime • 2
Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che , a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate da un teste, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati - seppure non confermate in dibattimento - potessero confermare e corroborare il complessivo quadro probatorio delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ascritte al dipendente).
Nell'ottica dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, la gravità della condotta ascritta al dipendente licenziato per giusta causa può avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonea a giustificare il licenziamento anche ove la stessa non costituisca reato. (Nella specie, la sentenza di merito impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto giusta causa di licenziamento di un dipendente di un istituto bancario l'incriminazione penale per il delitto di spaccio di stupefacenti, sulla considerazione che il coinvolgimento in fatti di droga, nonché la mera detenzione di stupefacenti per uso personale, possano non solo recare discredito al datore di lavoro, ma anche compromettere l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro nel settore bancario, attesa la delicatezza e responsabilità delle mansioni esercitate.)
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38877 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38877 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21509/2018 proposto da: C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA VICINANZA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO CARTILLONE; – ricorrente principale – UNIVERSITA' COMMERCIALE (OMISSIS), in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8716 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROLFO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BEVOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAN PAOLO IMI SPA (già ISTITUTO BANCARIO SAM PAOLO DI TORINO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 164/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 29/02/00 - R.G.N. 2090/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del primo e settimo motivo del ricorso in subordine rigetto;
rigetto nel resto. Svolgimento del processo
L'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. ha intimato al proprio dipendente dr. WI HI licenziamento disciplinare con lettera 16.5.1997 previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare.
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore e poi, in sede di appello, dal Tribunale di Torino con sentenza 17/29 febbraio 2000 n. 164. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il HI, con sette motivi.
Si è costituita con controricorso la s.p.a. San Paolo IMI, già Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a., resistendo;
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.p.. Motivi della decisione
Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile il deposito effettuato dalla difesa del ricorrente nella cancelleria di questa Corte il 1.2.2002 della sentenza penale del Tribunale di Bergamo emessa il 24.5.2001, passata in giudicato, che assolve il HI dal reato ascrittogli di spaccio continuato di stupefacenti, perché il fatto non sussiste, in quanto non consentito dall'art. 372 c.p.c. Alle ragioni, attinenti al carattere del giudizio di cassazione, limitato al controllo di legittimità, che hanno già indotto questa Corte in passato ad escludere la ammissibilità della produzione di sentenze penali attestanti il sopravvenuto proscioglimento o assoluzione dal reato contestato al lavoratore (Cass. 21-12-1982 n. 7102), si aggiungono le nuove ragioni derivanti dalla modifica dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile operata dal nuovo codice di procedura penale e alla conseguente autonomia del giudizio di accertamento della responsabilità disciplinare (su cui amplius infra).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'appellante aveva rinunciato alla richiesta di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c., circostanza che il ricorrente afferma contraria al vero. Il motivo è inammissibile per un duplice motivo.
In primo luogo, stante la cennata autonomia del giudizio civile rispetto all'accertamento del fatto in sede penale, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., costituisce un provvedimento meramente ordinatorio del processo, privo di influenza sulla decisione della causa;
non può quindi costituire un punto decisivo della controversia, impugnabile in Cassazione ne' ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ne' dell'art. 111 Cost. (Cass. 22/10/1998 n. 10480). Solo dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, il cui art. 6 ha modificato l'art. 42 cod. proc. civ., con intento acceleratorio, possono essere impugnati con regolamento di competenza esclusivamente i provvedimenti positivi che dichiarano la sospensione del processo, ipotesi che qui non ricorre, perché il ricorrente si duole della mancata sospensione. In secondo luogo il Tribunale ha motivato nel merito della richiesta, pur dichiarandola non riproposta, rilevando che essa non merita accoglimento in quanto non esiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio penale per il quale è perseguito il HI ed il presente giudizio civile. Tale statuizione è corretta, alla luce dell'art. 75 c.p.p., e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta causa, si sia proceduto in sede penale, non determina alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, a seguito dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei soli casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 75 di detto codice (Cass. 27-5-1998 n. 5258), che qui non ricorrono.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione nella lettera di licenziamento delle norme contrattuali violate. Anche questo motivo è inammissibile, perché si limita a riprodurre in questa sede il motivo di appello, senza indicare i vizi del ragionamento della sentenza impugnata, che a quella doglianza ha replicato.
In effetti il Tribunale, rilevato, con il Pretore, l'erronea indicazione degli articoli di CCNL nelle comunicazioni dell'Istituto del 25.3.1997 e 16.5.1997, ha confermato il giudizio pretorile che tale errore non fosse idoneo a determinare alcun difetto formale del provvedimento, adducendo due motivi: a) innanzitutto, il provvedimento contiene l'espressa menzione dei fatti costituenti giusta causa di recesso, e non opera un mero rinvio formale alle norme contrattuali asseritamente violate dal dipendente;
b) in secondo luogo, risulta facilmente comprensibile che gli articoli invocati testualmente fossero quelli del CCNL previgente che sono stati pari pari riprodotti, sia pure con una diversa numerazione, nel nuovo contratto collettivo, non ancora pubblicato al tempo dell'avvio del procedimento disciplinare.
Tale motivazione è immune da qualsiasi possibile censura, ove si ponga mente all'insegnamento di questa corte, secondo cui, oggetto della contestazione dell'addebito disciplinare, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato;
pertanto l'erronea indicazione delle suddette disposizioni non comporta l'invalidità della contestazione (e neppure che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione), competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato (Cass. 13-5-1997 n. 4175; Cass. 23-2-1991 n. 1937). Con i motivi da tre a sei del ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 25, 27 e 111 Cost. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per ultrapetizione, perché non si sarebbe limitata a valutare la sussistenza o meno degli specifici vizi denunciati con l'impugnativa giudiziale, ma sarebbe scesa nel merito dell'effettiva sussistenza o meno degli addebiti sostanziali costituenti giusta causa di licenziamento.
Assume che, mentre la lettera di licenziamento era basata su due imputazioni: a) omessa segnalazione del provvedimento di rinvio a giudizio;
b) aggravamento della situazione processuale derivante dal rinvio a giudizio, il Tribunale si è arrogato il potere di sindacare nel merito il comportamento penalmente rilevante del HI, così violando altresì gli artt. 25 e 27 della Costituzione, sostituendosi al giudice naturale penale (motivo n. 4), violando il principio di presunzione di innocenza (motivo n. 5), sulla base di prove assunte in spregio del principio del contraddittorio e, in particolare, sulla base degli atti di indagine compiuti dal P.M. in fase predibattimentale (motivo n. 6).
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
La sentenza impugnata ha opportunamente e correttamente premesso che, alla luce dei principi che regolano il nuovo codice di procedura penale, l'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire una giusta causa di licenziamento può e deve essere compiuta dal giudice del lavoro liberamente ed in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. Il venir meno del c.d. principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile (con l'unico limite rappresentato dagli artt. 651 e ss. c.p.p.) implica che il giudice civile debba procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotti nel giudizio civile, dove il HI aveva la possibilità di contestare gli elementi di prova tratti dal giudizio penale.
Tali premesse sono corrette e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento nei confronti di un lavoratore accusato di comportamenti in danno del suo datore di lavoro non ha effetti vincolanti nel giudizio civile di impugnativa del licenziamento comminato in base agli stessi fatti, a meno che non vi sia stata costituzione di parte civile del datore di lavoro (Cass. 9-7-1999 n. 7250; Cass. 27-10-1998 n. 10709). Ed il ricorrente non ha dedotto che il datore di lavoro si sia costituito parte civile nel processo penale a proprio carico.
Giustamente quindi la sentenza impugnata, che presuppone coerentemente tale mancata costituzione, ha sottolineato che l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da parte di imputati di reato connesso, qualora le stesse non siano state confermate in dibattimento, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale e che, pertanto, tale questione non assume alcun rilievo nel presente giudizio teso a verificare la fondatezza degli addebiti mossi al HI come giusta causa di licenziamento.
Il Tribunale, sempre rimanendo nell'ottica dell'autonomia fra il giudizio civile e quello penale, ha altresì sottolineato come la gravità delle condotte ascritte al HI può avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa anche ove le stesse non costituissero reato;
ed ha affermato che si può fondatamente ritenere che possa costituire giusta causa di licenziamento anche la mera detenzione di stupefacente per uso personale e ciò non solo per il discredito che al datore di lavoro potrebbe derivare dal fatto che il proprio dipendente sia rimasto coinvolto in fatti di droga, ma anche e soprattutto per l'indubbia compromissione dell'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro a maggior ragione in un settore, come quello bancario, in cui è di tutta evidenza la particolare delicatezza e responsabilità delle mansioni esercitate. Ha quindi esaminato e valutato le prove raccolte, ritenendo che a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate dal teste Tombini, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati possano considerarsi idonee a confermare ed a corroborare il complessivo quadro probatorio.
La sentenza impugnata è quindi basata essenzialmente sulla deposizione Tombini;
a nulla rileva l'eventuale diverso valore attribuito dal giudice penale a tale deposizione.
Il riportato quadro motivazionale resiste alle censure del ricorrente.
Erroneamente egli parte dal contenuto della lettera di licenziamento 16.5.1997, mentre è necessario partire dalla lettera di contestazione 25.3.1997, come riportata nella sentenza impugnata, non specificamente censurata sul punto;
ne' il ricorrente ha censurato validamente la valutazione effettuata dal giudice civile delle prove raccolte.
Con i motivi da tre a sei deduce esclusivamente violazioni di legge. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata ha posto una lucida e stringente alternativa: o il ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo del giudizio, il merito delle accuse, ed allora il vizio di ultrapetizione non sussiste, e non l'ha contestato, ed allora il vizio denunciato è irrilevante, perché sul merito delle accuse si sarebbe formato il giudicato.
Con ampia e rigorosa analisi del ricorso introduttivo del giudizio e delle sue implicazioni processuali, il Tribunale è giunto alla conclusione che esso va interpretato nel senso che il HI ha inteso impugnare il recesso per giusta causa anche sotto il profilo dell'insussistenza degli addebiti, ed ha pertanto affermato la correttezza della pronuncia pretorile che ha affrontato il merito della questione, vagliando la sussistenza dei fatti ascritti al lavoratore.
Avendo il Tribunale concluso per tale prima alternativa, con interpretazione della domanda di merito a lui rimessa, non specificamente contestata, il vizio denunciato di lesione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste.
Quanto alla violazione degli artt. 25 e 27 della cost., è sufficiente notare che il ricorrente non contesta che il giudice del lavoro da lui stesso adito sia il suo giudice naturale precostituito per legge, mentre la presunzione di innocenza riguarda il distinto procedimento penale.
Non sussiste neppure lesione dell'art. 111 Cost., perché l'integrità del contraddittorio va valutata nell'ambito del presente processo civile. In questa sede civilistica egli ha avuto la possibilità di contrastare i fatti addebitatigli, a norma dell'art. 416 c.p.c., non tanto nel loro disvalore penalisticamente rilevante,
qui irrilevante, ma per la loro portata disciplinare a lui contestata, oggetto della presente controversia.
Con il settimo ed ultimo motivo il HI, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per il periodo di sospensione dal servizio.
Il Tribunale ha respinto l'appello sul punto ritenendo che correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'erogazione dei buoni pasto è ontologicamente collegata all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa e quindi non sia dovuta durante il periodo di sospensione cautelativa. Il ricorrente, pur deducendo un vizio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 5, sviluppa poi una inammissibile interpretazione dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro che equipara il lavoratore sospeso al lavoratore in servizio attivo con tutte le conseguenze retributive, senza riportare il testo della norma contrattuale e senza denunciare le norme civilistiche sulla interpretazione dei contratti che il Tribunale avrebbe violato. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 21,25 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 21,25 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002