Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 3186
CASS
Sentenza 11 dicembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile non essendo la prescrizione indice di soccombenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la complessiva condanna alle spese, pronunciata in sede di patteggiamento, a favore della parte civile costituita con riferimento a reati in parte ritenuti prescritti ed in parte oggetto del patteggiamento).

Commentari2

  • 1Prescrizione: se confermata la responsabilità, l’imputato paga le spese della parte civile (Cass. pen. n. 18619/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025

    Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che nel giudizio d'impugnazione penale, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (quando accompagnata dalla conferma della responsabilità civile dell'imputato) non giustifica la compensazione delle spese processuali in favore della parte civile. Si tratta di una conferma autorevole dei consolidati orientamenti che limitano la discrezionalità del giudice nella compensazione, imponendo una motivazione adeguata e coerente con il principio di soccombenza. I fatti Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice d'appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l'imputato per pascolo abusivo …

     Leggi di più…

  • 2Truffa: se nel dibattimento emerge che i raggiri sono differenti, va modificata l'imputazione?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 3186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3186
Data del deposito : 11 dicembre 2012

Testo completo