Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile non essendo la prescrizione indice di soccombenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la complessiva condanna alle spese, pronunciata in sede di patteggiamento, a favore della parte civile costituita con riferimento a reati in parte ritenuti prescritti ed in parte oggetto del patteggiamento).
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Con questa sentenza la Cassazione chiarisce che nel giudizio d'impugnazione penale, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (quando accompagnata dalla conferma della responsabilità civile dell'imputato) non giustifica la compensazione delle spese processuali in favore della parte civile. Si tratta di una conferma autorevole dei consolidati orientamenti che limitano la discrezionalità del giudice nella compensazione, imponendo una motivazione adeguata e coerente con il principio di soccombenza. I fatti Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice d'appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l'imputato per pascolo abusivo …
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La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Melli 86 3 186 /1 3 Sentenza N. 2265/201 R. Gen. N. 25663/2012 Udienza camera di consiglio del 11/12/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, Seconda sezione penale, composta da Dott. ANTONIO ESPOSITO Presidente Consigliere Dott. ENZO IANNELLI Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA Consigliere rel.Dott. GEPPINO RAGO Dott. ROBERTO M. CARRELLI PALOMBI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: AG LO nato il [...], avverso la sentenza del 19/04/2012 del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità; FATTO 1. Con sentenza del 19/04/2012, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce applicava a AG RC la pena concordata con il P.m. e lo condannava al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile NE NN MA TE. 1 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DELL'ART. 444/2 COD. PROC. PEN. per avere il giudice condannato esso ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile. Sostiene il ricorrente che i reati commessi ai danni della TE erano già prescritti alla data della richiesta di rinvio a giudizio, sicchè il giudice, innanzitutto, non avrebbe dovuto ammettere, come pure era stato eccepito nel corso dell'udienza, la TE a costituirsi parte civile e, poi, comunque, essendo i reati prescritti, sussistevano giusti motivi per compensare le spese. Con memoria pervenuta il 6/12/2012, il ricorrente ha insistito nel ricorso confutando la requisitoria del P.G. DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il giudice dell'udienza preliminare ha applicato al ricorrente la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed € 900,00 di multa per numerosi episodi di appropriazione indebita di diverse somme di denaro. Il giudice, nell'applicare la pena ha scritto che si era: «tenuto conto del fatto che alcuni degli episodi in contestazione sono già prescritti per decorso del termine massimo». Il ricorrente sostiene che fra questi episodi rientravano proprio quelli ai danni della costituita parte civile TE, sicchè costei non solo non avrebbe dovuto essere ammessa a costituirsi parte civile ma neppure le spese processuali avrebbero potuto essere liquidate a suo favore. 2 Scrive, in proposito in ricorrente: «la sign.ra TE chiedeva ammettersi la propria costituzione non solo con riferimento a reati certamente già prescritti, ma, altresì, nonostante da accordo siglato innanzi agli organi sindacali in data 23/09/2011 risultasse che le confraternite non avevano nulla a che pretendere dalla sign.ra TE con riferimento alle somme sottratte da TA RC di cui al capo d'imputazione presuntivamente consegnate dalla sign.ra TE al sign. TA per essere riversate nelle casse delle Confraternite>>: pag. 5 ss ricorso.
3. La censura circa la pretesa violazione dell'art. 74 cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Correttamente, infatti, il giudice dell'udienza preliminare ammise la TE a costituirsi parte civile perché ne aveva tutti i titoli, essendo del tutto irrilevante che i reati a suo danno si erano - secondo l'assunto del ricorrente prescritti perché la relativa declaratoria non poteva che avvenire all'esito del processo e nel contraddittorio delle parti (e, quindi, anche della parte civile) e non certo prima. Ciò a tacere del fatto che, secondo quanto scrive lo stesso ricorrente, la TE si era costituita «non solo con riferimento a reati certamente già prescritti, ma, altresì [....] con riferimento alle somme sottratte da TA RC [...]».
4. Quanto alla condanna alle spese processuali, va rilevato quanto segue. L'art. 444/2 cod. proc. pen. prevede come regola generale che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile pur non dovendo decidere sulla domanda da essa proposta. L'eccezione a questa regola è costituita dalla ricorrenza di 3 giusti motivi»> che legittimano il giudice a compensare parzialmente o totalmente le spese. E' chiaro, quindi, che, mentre il giudice non ha alcun obbligo di motivare in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile - stante la regola generale - al contrario, ha l'obbligo di motivare solo quando decida di compensare le suddette spese proprio perché ha l'obbligo di indicare quali siano i "giusti motivi". Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese perché i reati ai danni della TE si erano già prescritti. La doglianza è tuttavia infondata. Innanzitutto, come scrive lo stesso ricorrente, la TE si era costituita parte civile per due titoli: a) «reati certamente già prescritti», b) «con riferimento alle somme sottratte da TA RC di cui al capo d'imputazione presuntivamente consegnate dalla sign.ra TE al sign. TA per essere riversate nelle casse delle Confraternite>>. Il ricorrente per le somme sub b) - sostiene che aveva raggiunto un accordo con le Confraternite e che, quindi, la TE non sarebbe stata legittimata a costituirsi parte civile. Tuttavia, se è vero che la TE affermava che era stata lei a consegnare i soldi al TA, che poi avrebbe dovuto trasmetterli alla Confraternita, non si comprende perché la TE, al di là della transazione che l'imputato ha stipulato con la Confraternita, non dovrebbe essere ritenuta ancora parte lesa stante il generale principio civilistico secondo il quale la transazione non ha effetto né può essere opposta nei confronti delle parti rimaste ad essa estranea, come appunto, nella specie, la parte civile TE. Inoltre, va considerato che le spese processuali vengono liquidate per il solo fatto che la TE era stata ammessa a costituirsi parte civile e, quindi, a partecipare al processo: rimane, pertanto, irrilevante la circostanza che i reati per i quali la TE si era costituita parte civile si erano - secondo l'assunto del ricorrente - già prescritti -- perché tale circostanza non esclude, di per sé, che l'imputato possa ugualmente essere condannato al pagamento delle spese processuali, atteso che l'unico limite che il giudice incontra è costituito dalla soccombenza della parte civile. Infatti, solo nel caso in cui la domanda della parte civile sia ritenuta nel merito infondata, il giudice non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile: arg. ex combinato disposto degli artt. 541/2 - 442/2 cod. proc. pen. e 91 cod. proc. civ. Sul punto, deve ritenersi applicabile quella pacifica giurisprudenza secondo la quale «soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali»: ex plurimis Cass. civ. 4201/2002; Cass. civ. 406/2008; Cass. pen. 31744/2003 riv 225928. Ma, la prescrizione dei reati per i quali la parte offesa sia stata ammessa a costituirsi parte civile non è indice di soccombenza, sicchè l'imputato ben può essere ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile: di conseguenza, anche sotto questo profilo, non è ipotizzabile alcuna violazione di legge. In altri conclusivi termini, nel caso di specie, la decisione discrezionale del giudice si deve ritenere il risultato di una valutazione globale della domanda della parte civile: pertanto, il capo relativo alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile - liquidate peraltro in misura davvero quasi simbolica (€ 350,00) - si sottrae alla censura di 5 legittimità perché, proprio alla stregua di quanto illustrato dal ricorrente nel proprio ricorso, non è ravvisabile alcuna violazione di legge o alcun uso distorto o illegittimo della suddetta discrezionalità. Il ricorso va, quindi, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 11/12/2012 IL PRESIDENTE (Dott. Antonio Esposito) IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago)Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GEN 2013. ILL CANCELLERE Claudia Rianel 1 06