Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 23162
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Sentenza 17 febbraio 2016

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La consegna di un titolo di credito trasferisce, al momento stesso della sua dazione, al prenditore il diritto di ottenere il pagamento della somma in esso rappresentata; ne consegue che configura il delitto di estorsione consumata - e non, quindi, tentata - la consegna di un assegno, poichè in tale momento si verifica il danno per il cedente ed il vantaggio per il ricevente, essendo, per contro, indifferente il successivo uso che viene fatto dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 23162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23162
    Data del deposito : 17 febbraio 2016

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