Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
La consegna di un titolo di credito trasferisce, al momento stesso della sua dazione, al prenditore il diritto di ottenere il pagamento della somma in esso rappresentata; ne consegue che configura il delitto di estorsione consumata - e non, quindi, tentata - la consegna di un assegno, poichè in tale momento si verifica il danno per il cedente ed il vantaggio per il ricevente, essendo, per contro, indifferente il successivo uso che viene fatto dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 23162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
23 1 62/ 1 6 62 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/02/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 491 Dott. DOMENICO GALLO Presidente REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - N.40164/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LUIGI N. IL 20/05/1944 CO GIAMPAOLO N. IL 20/08/1972 CO GIOACCHINO N. IL 16/03/1967 CO PIETRO N. IL 26/03/1951 TI AN N. IL 19/07/1955 BA AN N. IL 16/01/1956 AR GI N. IL 23/03/1990 CC NI N. IL 04/09/1955 CC CARMELO N. IL 10/12/1953 CC GI N. IL 21/11/1962 LE PAOLO N. IL 20/07/1976 avverso la sentenza n. 4780/2014 CORTE APPELLO di PALERMO del 23/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per ( i) e gitto di ness not. I offender. Aw. US IA MA ed ON ON per a pest cive. I harms dments is nyists our reast & mamme deforitate лу conclusion scit e not spese;
Volti gl. Am. ER Risn't for BA Franciser;
RO UN per RD Prancisco;
An. GE ON fer FR Franceses;
And. Gre mo D'Atio' per CC OV, CC ME ST NT, Am. nantino Di are per Suvenan, Aw. Anchel Gomme fer Cardo Giampach, Cardo Gra cchu;
I'an. Carl Carefu per AR GO hami per l'argement de no mears. б I hanno c erts l'an nhament del prewed men.Udit i difensor Avv.); До пирирал Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 21 febbraio 2014, il GUP presso il tribunale di Palermo ha dichiarato la penale responsabilità di CC NTo, CC ME, CC OVi, CO GI, CO AM, CO RI, CO LU e CO RO, TI ES , BA ES, LE LO, AR OVi e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia contestualmente condannandoli al pagamento delle spese processuali, al risarcimento danni a favore delle parti civili, disponendo la confisca dei beni attinti dal sequestro preventivo ex articolo 12 sexies disposto dal medesimo tribunale con provvedimento in data 15 maggio 2012. 2. Con sentenza numero 1136 del 23 marzo 2015, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato la nullità della sentenza emessa a carico di CO RI ritenendo che la fattispecie di cui lo stesso imputato dovesse rispondere in ordine alla quale vi erano elementi univoci non potesse essere qualificata come estorsione ma dovesse essere qualificato alla stregua dell'articolo 12 quinquies del D.L. 306/92; ha confermato le dichiarazioni di penale responsabilità di tutti gli imputati escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 del legge 152/91 limitatamente alla fattispecie contestata al capo H a CC ME e CC OVi e riducendo la pena inflitta CC ME, CC OVi, CC NTo, CO GI, CO AM, CO ES, CO RO, RD ES e SU LO. Con successiva ordinanza ex art. 130 c.p., la medesima Corte di Appello ha corretto il dispositivo della sentenza inserendo il nominativo di CO LU subito dopo quello di CO RO nel paragrafo che originariamente disponeva la riduzione di pena a carico del solo CO RO.
3. Gli elementi a carico sono stati come di seguito indicati: CC NTo - CAPO A): dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute attendibili in quanto logiche, non coartate, coerenti, riscontrate dalle dichiarazioni di EP SO, IL CO nonché dalle intercettazioni telefoniche CC ME - CAPO A): evidente connessione tra l'interesse del ME a ottenere corrispettivi al di fuori dei costi di mercato e valutazione di comportamenti specifici da cui è stato ritenuto il concorso, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NT EO e IO HI richiamate dalla stessa difesa;
similare denuncia sporta da altro soggetto AG NTo - che hanno dato origine e hanno fondato la condanna di cui al capo H) CC ME - CAPO H): لم 2 Dichiarazioni della parte offesa AG NTo riscontrate da parziali ammissioni degli imputati CC OVi - CAPO H): Dichiarazioni della parte offesa AG NTo riscontrate da parziali ammissioni degli imputati CO GI capo B): - dichiarazioni della persona offesa RA EP ritenute logiche e coerenti e riscontrate dalle dichiarazioni di VI RA, MA IA e AL RO nonché di alcune intercettazioni telefoniche, CO AM - capo B): dichiarazioni della persona offesa RA EP in quanto logiche coerenti e riscontrate dalle dichiarazioni di VI RA, MA IA e AL RO nonché di alcune intercettazioni telefoniche CO LU e CO RO capo G): intercettazioni telefoniche in cui, sebbene con un linguaggio allusivo- specificamente considerato in sede di merito e decrittato alla stregua di criteri di cui il giudice di merito da esplicitamente conto, si accordavano sull'operazione; sussistenza di una specifica necessità della presenza di CO LU spiegata in sede di merito in conseguenza della necessità di tutelare la posizione del figlio CO GI, autore dell'estorsione e in quel momento detenuto TI ES - CAPO C): Dichiarazioni parte offesa ritenuta logica, coerente e dettagliata anche con riferimento alla datazione degli episodi sin dal 2007 - intercettazioni telefoniche - in particolare 30 settembre 2011 in cui lo stesso ER tratteggiava tempi ed entità delle estorsioni subite riscontri indiretti da parte del collaboratore di giustizia BONACCO ND . BA ES - CAPO D): dichiarazioni della parte offesa, intercettazioni svolte nel contesto del medesimo procedimento, parziali ammissioni dello stesso imputato, riscontri provenienti dal collaboratore di giustizia RO Vincenzo LE LO-CAPO E): dichiarazioni della persona offesa ER, coerenti e non contraddette (sebbene non specificamente confermate) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Gennaro e riscontrate dalla intercettazione 28 ottobre 2011 e dalle circostanze emerse in sede di indagine in relazione alla vicinanza tra l'imputato e LO NA RO e TA NTo. AR OVi CAPO F): dichiarazioni della persona offesa ER, coerenti e non contraddette e riscontrate dalla intercettazione 28 ottobre 2011 3 4. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando motivi di ricorso come di seguito specificati. presentato a mezzo difensore di CC NTo Con il proprio ricorso fiducia ha lamentato: - 4.1 violazione di legge (art. 192 cpp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in conseguenza di un non corretto iter valutativo delle dichiarazioni della parte offesa in relazione alla condotta dell'imputato valorizzando alternativa interpretazione sulla base di intercettazione di dialogo intercorso con tale zio GEo il 30/9/2011 4.2 violazione di legge (art 7 DL 152/91) , carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla affermazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, mancando la prova dell'effettiva appartenenza dell'imputato ad associazione mafiosa, di un rafforzamento dell'associazione mafiosa e inattendibile rimanendo la valutazione delle modalità 4.3 violazione di legge (art. 63 cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in difetto di motivi diversi dalla presenza di precedenti condanne al fine di supportare l'aumento ulteriore e discrezionale previsto dalla legge 4.4 violazione di legge (art. 62 bis cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 4.5 violazione di legge (art. 133 cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazionein relazione alla determinazione della pena -presentato a mezzo difensore di 5. CC ME con il proprio ricorso fiducia -ha lamentato:
5.1 violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire degli assegni evocati dalla difesa di cui era stata depositata in appello la fotocopia di una facciata (richiamandosi a Cass. 27/10/1998, Barravecchia che ha affermato la possibilità di una riapertura finalizzata a integrazione d'ufficio) 5.2 violazione di legge (art 192 cpp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla erronea valutazione delle dichiarazioni della parte offesa in relazione alla mancanza di minacce esplicite del CC ME e alla presenza di minacce del solo fratello finalizzate all'affidamento della commessa non ritenendo che tali considerazioni potessero essere logicamente superate dal fatto che ME aveva segnalato alla PO in occasione di un incontro il fatto che il fratello vivesse al в piano di sopra. Contesta inoltre il ricorrente la mancata valutazione del preventivo con diverse modalità di rateizzazione che testimonierebbe la buona fede del CC ME così come il fatto che questi avesse praticato prezzi senz'altro convenienti;
del fatto che l'accordo sulla fornitura si sarebbe perfezionato tra l'imputato e altro collaboratore della P.O.; del fatto che non è stata considerata "perizia" estimativa depositata dalla difesa 5.3 violazione di legge (art 7 DL 152/91) , inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla affermazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, mancando la prova dell'effettiva appartenenza dell'imputato ad associazione mafiosa, di un rafforzamento dell'associazione mafiosa e inattendibile rimanendo la valutazione delle modalità 5.4 violazione di legge (artt 192 cp 56-110-610 cp) carenza, I contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione al fatto che la Corte di Appello non avrebbe spiegato in che modo la versione della parte offesa sarebbe più convincente di quella degli imputati che hanno affermato che erano andati dalla PO per capire perché costui avesse denunciato il fratello;
non si comprenderebbe quale sarebbe il male ingiusto prospettato alla PO visto che costui era lo zio del cognato di uno degli imputati e non poteva quindi temere niente da costoro;
vi sarebbe contraddittorietà fra l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 cit e l'affermazione della possibilità di percepire minacce;
5.5 violazione di legge (artt 192 cp. 81 cpv cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione al fatto che non potrebbe affermare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il capo a e il capo h dell'imputazione trattandosi di fatti avvenuti a distanza di due anni;
5.6 violazione di legge (art. 62 bis cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazionein relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 5.7 violazione di legge (art. 133 cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione alla determinazione della pena 6. CC OVi Con ricorso presentato a mezzo dei propri difensori di fiducia lamenta:
6.1 violazione di legge (art 125-192 cpp 610 cp), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della parte offesa, all'affermazione della sussistenza di una minaccia implicita, alla contraddizione fra affermazione в 5 della minaccia ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 non ritenendo chiaro quale fosse il male ingiusto prospettato, ritenendo incomprensibile come si potesse ritenere possibile che i due CC non si sarebbe più presentati alla medesima PO;
ritenendo decisivo che non vi sia nelle dichiarazioni specificazione su quale dei due imputati abbia pronunciato la frase minacciosa;
affermando che la presenza di un ulteriore soggetto, nipote della po e cognato degli imputati logicamente contrasterebbe con la presenza di minacce 6.2 violazione di legge (art. 133 cp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione alla determinazione della pena CO GI propone inoltre ricorso per cassazione lamentando:
6.3 inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, mancanza, contraddittorietà O manifesta illogicità della motivazione in ragione della violazione dell'articolo 192 cpp in relazione alla valutazione delle tardive e non spontanee dichiarazioni della parte civile;
travisamento delle dichiarazioni rese dal socio della parte civile non potendo queste costituire riscontro esterno individualizzata dalle dichiarazioni della parte civile stessa;
illogicità e contraddittorietà conseguente alla utilizzazione a carico del ricorrente delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP di IO;
travisamento del contenuto delle intercettazioni del 23 e 30 settembre 2011 riproponendo di fatto considerazioni già avanzate in appello 6.4 inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, mancanza, contraddittorietà O manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 avendo la Corte di Appello riferito una mea continuità con "riscossioni" gestite da esponente di associazione mafiosa poi deceduto ma non avendo tenuto conto del preteso parallelismo con la vicenda relativa al successivo riciclaggio in ordine a cui l'aggravante de qua è stata esclusa.
7. CO AM Con unico motivo di ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, lamenta 7.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge con specifico riferimento all'aumento di pena irrogato per la continuazione come del resto già eccepito in appello con specifico riferimento all'aumento per anni due di reclusione per l'estorsione aggravata anche in relazione al differente trattamento riservato al coimputato AN ES.
8. CO RO a mezzo del difensore di fiducia nominato Propone ricorso per Cassazione contestando:
8.1 la mancanza assoluta, manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio con specifico riferimento alla pretesa consapevolezza dell'asserita provenienza da delitto del bene oggetto materiale del reato, sia in relazione alla effettiva provenienza da delitto, sia in relazione all'eventuale contraddittorietà con la statuizione relativa a CO RI in ordine al quale era stata ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'articolo dodici quinquies del decreto-legge 306 del 1992, sia in relazione alla consapevolezza di tale illecita provenienza. Di fatto la difesa contesta che dall'intercettazione telefonica utilizzata dalla corte d'appello possa desumersi la prova del delitto, che dall'affermazione della sussistenza di indizi in ordine ad intestazione fittizia a carico del CO RI avrebbe dovuto anche conseguire identica qualificazione a carico del ricorrente;
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8.2 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato il contesto familiare in cui si è svolta la vicenda;
8.3 mancanza assoluta in manifesta illogicità della motivazione in ordine ritenuto sussistenza del requisito della sproporzione legittimante la confisca;
in particolare, non si sarebbe valutata adeguatamente la presenza di redditi precedenti all'anno 2006 né la somma assoluta dei redditi prodotti tra il 2006 e il 2010; 9. CO LU propone altresì ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando:
9.1 violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del reato di riciclaggio in relazione alla concludenza della motivazione in punto interpretazione della intercettazione telefonica che fonda l'affermazione di responsabilità, secondo il ricorrente non correttamente svolta come del resto già affermato in sede di appello non indicando i criteri giuridico interpretativi che avrebbero dovuto indirizzare la scelta della maggiore rispondenza al vero dell'opzione interpretativa prescelta non comprendendosi quale sarebbe stato il contributo causale poste in essere da CO LU che non era stato parte del contratto;
ha contestato inoltre il ricorrente la sussistenza di elementi che permettessero di affermare la consapevolezza dell'illegittima provenienza dl danaro 9.2 Violazione di legge, inosservanza delle norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il 7 fatto attribuito a CO LU non è stato qualificato alla stregua dell'art. 12 quinquies DL 306/92, tema non trattato in sede di sentenza;
9.3 Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di indicazione dei motivi;
10. TI ES Propone inoltre ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando: 10.1 violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in conseguenza della contraddizione fra dichiarazioni della parte offesa in ordine alla data di inizio delle minacce (e del cantiere per cui avrebbe dovuto pagare il pizzo) all'apparente mancata pregressa ' conoscenza del RA (sementita dai depositi documentali allegato nn. 5 ss del ricorso). 10.2 violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione affermando la mancanza di prova in ordine alla effettiva dazione e riscossione degli assegni 10.3 violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla affermazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, asseritamente data per scontata e non dimostrata dalla Corte di Appello 11. BA ES propone ricorso a mezzo di difensore di fiducia lamentando: 11.1 violazione di legge (art 125-192 cpp), carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in conseguenza della erronea valutazione del compendio probatorio in relazione al fatto che non vi era in atti alcuna traccia di contatti tra il ricorrente e LE LO riproponendo una interpretazione alternativa dell'intercettazione telefonica del 26 ottobre 2011 lamentando in particolare il fatto che non sia possibile individuare un esatto periodo di commissione del reato;
11.2 violazione di legge (artt. 192 cpp DL 152/91 in relazione al fatto che la contestata aggravante deriverebbe da aspetti del tutto impliciti e oggetto di presunzione da parte del giudice di secondo grado con particolare riferimento alle al collegamento con contesti territoriali dove è notoria la presenza mafiosa e contestando l'omessa risposta a specifici motivi d'appello non precisati in sede di ricorso 11.3 violazione di legge (artt 192 cpp -133 cp). e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione In particolare, il ricorrente in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche denegate in conseguenza della presenza di precedenti penali senza però considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputato sia in sede di interrogatorio sia in sede di scelta del rito non potendosi ritenere sufficienti riferimenti a clausole di stile o principi stereotipati. 12. LE LO nel proprio ricorso presentato personalmente e autenticato dal difensore lamenta: '12.1 violazione di legge (art. 273 cpp 629 cp 7 ) carenza, - contraddittorietà illogicità, della motivazione in relazione alla insussistenza di un effettivo quadro indiziario in relazione alla inverosimiglianza della dichiarazione della po che afferma l'operatività del ricorrente in territorio al di fuori della propria famiglia di appartenenza Contesta in particolare il ricorrente il fatto che non sia nemmeno possibile individuare un esatto periodo in cui inquadrare le condotte;
carenza,12.2 violazione di legge (Artt. 192 cpp-7 DL 152/91), contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza di un effettivo apparato indiziario per quanto riguarda l'aggravante ex art 7 più volte citata. Contesta in particolare il ricorrente che nella motivazione non si specifica alcun aspetto reale ed esteriore che porti a ritenere integrata degli elementi costitutivi dell'aggravante. 12.3 Erronea applicazione di legge penale e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla individuazione dei parametri utilizzati affermando l'uso da parte della corte d'appello di mere formule di stile. 13. AR OVi nel proprio ricorso presentato personalmente riportante in calce una delega al deposito conferita con firma autenticata propone le seguenti doglianze: 13.1 violazione di legge (artt. 192 cpp-56-629 c.p.) e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità operato con riferimento le dichiarazioni della parte offesa in quanto effettuato per relationem a considerazioni che in nulla coinvolgevano l'odierno imputato ad eccezione dell'intercettazione ambientale 28 ottobre 2011 di cui la difesa propone una lettura alternativa;
13.2 violazione di legge (artt 192 cpp-56 comma 3 c.p.) e carenza contraddittorietà illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di una desistenza volontaria del OL in relazione al fatto che costui non si sarebbe successivamente presentato, disattesa dal giudice di prime cure di appello sulla considerazione che ormai si era diffusa la notizia dell'indagine; کا 9 13.3 violazione di legge (articolo7 DL 152/91 in relazione al fatto che la contestata aggravante deriverebbe da aspetti del tutto impliciti e oggetto di presunzione da parte del giudice di secondo grado;
13.4 violazione di legge (artt. 192 cpp 114-62 bis c.p.) in relazione al mancato riconoscimento da circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'articolo 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche;
questione rigettata in sede d'appello affermando comunque la valenza decisiva della minaccia implicita nell'accompagnamento del soggetto che andava a riscuotere ritenuto argomento non condivisibile dal ricorrente che avrebbe dovuto operare un processo di eliminazione mentale della condotta portata avanti dal OL per verificarne la valenza;
-13.5 violazione di legge (artt. 192 cpp 133 c.p.) e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di alcuna motivazione indicata 14. In sede di udienza di discussione, sono state stralciate le posizioni di CO RO e CO LU relative al contestato delitto di riciclaggio Considerato in diritto 15. Va preliminarmente premesso che con riguardo alla decisione oggetto di gravame, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il Giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Giudice per l'udienza preliminare e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. In sostanza, i ricorrenti ripropongono con tali motivi la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di Є 10 merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite. Debbono in questo contesto essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015 Rv. 262965 ) Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma 1, lett. E), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). Nè nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello non può essere definita "apparente" o "tautologica", perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. 16. Va poi rilevato come, nella formulazione dei motivi presenti in tutti i ricorsi, vi sia un riferimento "promiscuo" alla tematica della violazione di legge della carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Al proposito, va ricordato che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 11 10751; Cass. Sez. 1, 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: 1) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell""iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); 2) La specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c); l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528); 3) In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver 12 tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 6.5.1999 n. 7588). Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4, 2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che 13 consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, 22.4.2008 n. 18163). 17. Fatte queste precisazioni preliminari, è possibile valutare gli specifici motivi di ricorso. -18. La trattazione del presente provvedimento seguirà per quantto possibile l'ordine cronologico e il logico collegamento dei fatti addebitati ai ricorrenti, riguardanti - secondo la ricostruzione accusatoria accolta dai giudici del merito una serie di estorsioni che vedono come parte offesa ER - EP effettuati da altrettanti soggetti presentatisi come emissari della organizzazione mafiosa che agiva sul territorio che chiedevano all'imprenditore il "pizzo" per poter continuare a lavorare nei vari cantieri o nei vari locali. Del tutto avulso da tale contesto, il delitto contestato sub H). 19. Vanno valutate per prime le contestazioni in tema di affermazione di penale responsabilità, di concorso di persone nel reato e sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91. 19.1 Capo C) - TI ES IO del 2007 - La posizione del TI riguarda una serie di richieste estorsive avanzate - secondo la ricostruzione delle sentenze di primo e secondo grado - in relazione al cantiere di Piazza Tonnarazza a Sant'Erasmo. Come accennato in narrativa, gli elementi ritenuti rilevanti a carico del TI sono state essenzialmente le dichiarazioni parte offesa ritenute - logiche, coerenti e dettagliate anche con riferimento alla datazione degli episodi nell'anno 2007 (oggetto di rettifica delle originarie dichiarazioni), le intercettazioni telefoniche in particolare 30 settembre 2011 in cui lo stesso ER tratteggiava reiterazioni ed entità delle estorsioni subite nonché alcuni riscontri indiretti da parte del collaboratore di giustizia BONACCO ND . Con il primo motivo di ricorso, il TI lamenta violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in conseguenza della contraddizione fra dichiarazioni della parte offesa in ordine alla data di inizio delle minacce (e del cantiere per cui avrebbe dovuto pagare il pizzo), all'apparente mancata pregressa conoscenza del CO (asseritamente smentita dai depositi documentali - allegato nn. 5 ss del ricorso). Il motivo è infondato. Il ricorrente ripropone con tali deduzioni la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Come già evidenziato, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. Le censure di merito agli apprezzamenti в 14 singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3). Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015 Rv. 262965) Nel caso di specie, la motivazione della Corte d'appello dà conto puntualmente delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i giudici di merito ne hanno tratto. Nemmeno appare sussistere alcun profilo di travisamento di fatti posto che difetta la sussistenza di una prova omessa o inventata, posto che le prospettate difformità della realtà storica non assumono carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito. Infatti, la medesima Corte territoriale ha evidenziato nel contesto di motivazione ampia e rispondente a criteri di logica -come la datazione degli eventi sia stata operata in relazione all'apertura di un cantiere, inizialmente erroneamente indicata nel 2009 e poi - grazie a una circostanza attinente all'esistenza di un manifesto per le elezioni politiche - correttamente indicata nel 2007. La correttezza di tale indicazione è stata poi confermata dal fatto che - proprio con riferimento a detto cantiere è stato possibile individuare lo - svolgimento di attività di raccolta di materiale di risulta derivante da demolizioni proprio ad opera della ditta intestata alla figlia del TI medesimo. Sotto tale aspetto, le diverse datazioni presenti nei successivi verbali di SIT appaiono frutto di una rielaborazione di fatti lontani nel tempo e proprio in - ragione dei detti riscontri non appaiono minimamente contraddittorie. Scarso - significato assume a fronte di ciò la presenza di una concessione definitiva - del marzo 2010 in quanto relativa ad attività di fatto pacificamente iniziata in precedenza.. Allo stesso modo, non appare possibile ravvisare illogicità nel fatto che la Corte abbia ritenuto che la dazione di assegni salva restituzione all'atto del pagamento in contanti sia dotata di illogicità tale da determinare un giudizio di non credibilità della parte offesa, anche in relazione al fatto che si tratta di modalità ripetitiva nella presente vicenda anche in relazione ad altri soggetti. 15 La contestazione in ordine alla non esatta determinazione dell'entità della somma versata appare essere infondata in relazione al tempo trascorso e alla incidenza della entità indicata rispetto alla entità complessiva della serie di estorsioni. Per altro verso, si tratta di ordini di grandezza sostanzialmente omogenei. La contestazione in ordine alla mancata negoziazione dell'assegno è irrilevante in relazione al fatto che la serie di estorsioni contestate si caratterizzano tutte per la presenza di una serie di titoli emessi e non sempre negoziati e in relazione ai profili di diritto richiamati con riferimento al secondo motivo del ricorso TI. Con il secondo motivo di ricorso, il TI lamenta violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione affermando la mancanza di prova in ordine alla effettiva dazione e riscossione degli assegni, con la conseguenza che potrebbe al più ipotizzarsi una fattispecie tentata e non consumata. Il motivo è manifestamente infondato. A prescindere dalle diverse ricostruzioni dei fatti offerte dai giudici di primo e di secondo grado, assorbente appare la considerazione richiamata nel - provvedimento impugnato - che la consegna di un titolo di credito trasferisce, al momento stesso della sua dazione, al prenditore il diritto di ottenere il pagamento della somma in esso rappresentata. Ne consegue che configura il -e non, quindi, tentata delitto di estorsione consumata la mera consegna di un - assegno (Sez. 2, Sentenza n. 10733 del 24/01/1984 Rv. 166930) infatti, l'estorsione di un titolo o di un documento di legittimazione si consuma al momento della consegna dello stesso, che determina di per sé un danno per il cedente ed un vantaggio per il ricevente, essendo, per contro, indifferente il successivo uso che viene a costituire un "posterius" (Sez. 5, Sentenza n. 32971 del 25/06/2008 Rv. 241181) Con il terzo motivo, il TI lamenta violazione di legge, carenza, contraddittorietà illogicità, della motivazione in ordine alla affermazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, asseritamente data per scontata e non dimostrato dalla Corte di Appello. Nel caso di specie, appare del tutto irrilevante la mancanza di metodi materialmente violenti, soprattutto in relazione alla prospettazione dell'appartenenza a sodalizio mafioso, circostanza questa affermata e - - ritenuta in primo e secondo grado ed emergente dalle dichiarazioni della stessa parte offesa e contestata in via solamente generica in sede di articolazione del motivo di ricorso.. Infatti, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche 16 "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia, quando l'appartenenza ad un siffatto sodalizio sia nota alle vittime (Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Rv. 263570; Sez. 2, Sentenza n. 47404 del 30/11/2011 Rv. 251607) e ciò in quanto il presentarsi come mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso quando l'indagato si avvalga della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza (Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 31/01/2000 Rv. 215702). Ne consegue la manifesta infondatezza anche di tale motivo di ricorso. -IO avente19.2 Capo B) - CO GI, CO AM ad oggetto la somma di 50.000 € consegnata in contanti e un appartamento fittiziamente intestato a CO RI il ottobre 2009 . I CO risultano essere nell'ambito della ricostruzione offerta dalla parte offesa ER EP e recepita nelle sentenze di merito, soggetti collegati al AL per quanto riguarda la raccolta del pizzo relativo al cantiere di viale Regione Siciliana e che ne hanno rilevato la posizione. Come detto, gli elementi che fondano la dichiarazione di penale responsabilità sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa RA EP ritenute logiche e coerenti e riscontrate dalle dichiarazioni di VI RA, MA IA e AL RO nonché da alcune intercettazioni telefoniche. Con il primo motivo di ricorso, CO GI lamenta la non corretta valutazione delle dichiarazioni della parte civile, ritenendole tardive. Il ricorrente afferma il carattere non spontaneo delle stesse;
lamenta travisamento delle dichiarazioni rese dal socio della parte civile non potendo queste costituire riscontro esterno individualizzata dalle dichiarazioni della parte civile stessa;
l'illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo conseguente alla utilizzazione a carico del ricorrente delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EP di IO;
il travisamento del contenuto delle intercettazioni del 23 e 30 settembre 2011 riproponendo di fatto considerazioni già avanzate in appello. Quanto al profilo da ultimo richiamato afferente alle intercettazioni 23-30 settembre 2011, va ribadito che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, nessuna di tali circostanze stata nemmeno allegata in sede di ricorso. 17 Quanto ai rimanenti profili, deve rilevarsi che la parte offesa ha reso le dichiarazioni de quibus quando già aveva delineato la propria situazione in relazione a molteplici estorsioni perché intercettato a sua insaputa. Tale situazione ha determinato una valenza assolutamente particolari delle successive dichiarazioni che lo ER ha reso in termini coerenti a quanto già involontariamente rivelato in sede di intercettazioni. Nel provvedimento impugnato e nel provvedimento di primo grado si evidenzia una assoluta logicità e coerenza intrinseca delle stesse dichiarazioni in quanto storicamente collocate, dettagliate, precise nella indicazione di ruoli, condotte e moventi. Quanto ai profili di coerenza estrinseca - nella valutazione dell'episodio de quo, la sentenza impugnata si richiama alle dichiarazioni della persona offesa RA EP in quanto logiche coerenti e riscontrate dalle dichiarazioni di VI RA, MA IA e AL RO nonché di alcune intercettazioni telefoniche. Si tratta di apparato motivatorio a sua volta ampiamente logico e congruo rispetto a cui la difesa di fatto contrappone una mera ricostruzione alternativa, sulla base delle medesime considerazioni avanzate in sede di appello, ribadendone il medesimo contenuto letterale ma senza indicare effettivi viizi dei canoni logici e interpretativi utilizzati. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. Con il secondo motivo di ricorso, CO GI afferma l'insussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. 152/91 Segnala in particolare il ricorrente come tale aggravante sia stata esclusa nella valutazione del riciclaggio del provento dell'estorsione contestata a due prossimi congiunti del ricorrente. La Corte di Appello ha riferito una continuità con "riscossioni" gestite da esponente di associazione mafiosa poi deceduto, AL EP;
ha ritenuto come le stesse dichiarazioni della PO e le intercettazioni ambientali registrate in occasione della morte del AS chiarissero come fosse stato evidente allo ER che le stesse esazioni fossero effettuate in rappresentanza di associazione mafiosa;
ha affermato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di IO EP (che aveva riferito dell'affiliazione del ricorrente e della "delega" alle riscossioni ricevuta); ha evidenziato la compatibilità delle dichiarazioni di questi con quelle della parte offesa (che lo aveva anche riconosciuto come accompagnatore del CC in una occasione) e ha negato che il fatto che il DI MA non ricordasse fra i molti fatti riferiti l'estorsione ai danni dello ER potesse essere considerato alla stregua di elemento equivoco. 18 Anche in questo caso, l'iter argomentativo seguito dal giudice di secondo grado appare essere lineare, logico, coerente incentrando l'affermazione della sussistenza dell'aggravante su elementi oggettivi, esplicitati dall'agente e pienamente compresi dalla parte offesa e peraltro riscontrati dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Del tutto priva di pregio l'affermazione per cui risulterebbe rilevante l'esclusione della medesima aggravante nella valutazione delle condotte di riciclaggio poste in essere in periodo successivo, da persone diverse, senza che le modalità di commissione dell'estorsione evidenziassero profili di "trasmissibilità" delle modalità del reato presupposto alle condotte di disposizione del profitto del medesimo reato successivamente attuate . -19.3 Capo E) - LE LO estorsione di quattromila euro annui dal 2009 al 2010. LE - nel racconto della parte offesa - è il soggetto deputato a riscuotere il pizzo per la Sala ricevimenti di Villa Nosa su delega di LE RI. Gli elementi che hanno fondato la dichiarazione di penale responsabilità sono costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa ER EP, coerenti alle e non contraddette (sebbene non specificamente confermate) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Gennaro e riscontrate dalla intercettazione 28 ottobre 2011 nonché dalle circostanze emerse in sede di indagine in relazione alla vicinanza tra l'imputato, LO NA RO e TA NTo (dipendenti dello ER, il TA protagonista di ulteriore episodio oggetto di materiale registrazione) e alla contiguità territoriale tra cantiere della persona offesa e bar-pizzeria del LE. Con il primo motivo di ricorso, il LE lamenta l'insussistenza di un effettivo quadro indiziario in conseguenza della inverosimiglianza della dichiarazione della PO che afferma che il ricorrente potesse effettuare estorsioni in territorio non di competenza della propria famiglia mafiosa di appartenenza, il fatto che il LE sarebbe stato oggetto di intercettazioni da cui non risultano contatti con lo ER e l'impossibilità di individuare il momento esatto del 2011 in cui il LE avrebbe presentato BA ES allo ER.. Il motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha infatti dato pienamente conto dei criteri logici per cui ha ritenuto possibile e verosimile la rilevata anomalia "territoriale" opponendo una ricostruzione basata sui legami personali e di fatto che legavano il LE a luoghi e persone comuni alla parte offesa. Si tratta di criteri logici e coerenti alle risultanze processuali a cui il ricorrente oppone una contestazione di fatto che non appare idonea a intaccare la portata degli argomenti logici ivi richiamati. со 19 Peraltro a contestazione è suggestiva ma meramente apodittica nella determinazione di quelle che sarebbero le effettive "competenze territoriali" e le ripartizioni per territorio delle cosche mafiose nella zona;
circostanza, questa che non può essere valutata alla stregua di fatto notorio. Irrilevante appare ancora il fatto che dalle intercettazioni a carico del LE non si trovi traccia dei contatti con lo ER, posto che la stessa parte offesa parla di contatti diretti e che risponde a logica la circostanza per cui le richieste estorsive e i relativi riferimenti possano non essere oggetto di riferimenti (o di riferimenti immediatamente comprensibili) nel contesto di colloqui telefonici. Quanto poi alla relativa indeterminatezza della data in cui il LE avrebbe presentato alla parte offesa BA ES (soggetto che si sarebbe occupato di ulteriori riscossioni), si tratta di elemento che non intacca la valenza dei criteri logici seguiti dalla Corte di appello, attiene a elemento di prova e a atto delle indagini preliminari accettato dall'imputato all'atto della richiesta di giudizio abbreviato. Dalle suesposte considerazioni deriva la manifesta infondatezza del motivo. Con il secondo motivo di ricorso, il LE lamenta che nella motivazione non si specificherebbe alcun aspetto reale ed esteriore che porti a ritenere integrata degli elementi costitutivi dell'aggravante del metodo mafioso. Deve tuttavia rilevarsi che il LE risulta essere stato presentato come parigrado ("lui è la stessa cosa") di appartenente a compagine mafiosa. Deve allora ribadirsi quanto sopra già esposto e segnatamente che appare del tutto irrilevante la mancanza di metodi materialmente violenti, soprattutto in relazione alla prospettazione dell'appartenenza a sodalizio mafioso, circostanza - questa - affermata e ritenuta in primo e secondo grado ed emergente dalle dichiarazioni della stessa parte offesa e contestata in via solamente generica in sede di articolazione del motivo di ricorso. Infatti, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia, quando l'appartenenza ad un siffatto sodalizio sia nota alle vittime (Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Rv. 263570; Sez. 2, Sentenza n. 47404 del 30/11/2011 Rv. 251607) e ciò in quanto il presentarsi come mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso quando l'indagato si avvalga della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza (Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 31/01/2000 Rv. 215702). б 20 0 2 19.4 Capo F) - OL OVi -tentata estorsione in data 24/10/2010 presentandosi come quale intermediario di LE LO. L'estorsione addebitata al AR è stata oggetto di intercettazione ambientale di cui la stessa Corte territoriale riporta ampi brani. Con il primo motivo di ricorso, il AR lamenta che le dichiarazioni della parte offesa richiamate dal giudice di primo grado in nulla coinvolgevano l'odierno imputato ad eccezione dell'intercettazione ambientale 28 ottobre 2011 di cui la propone una lettura alternativa. Il motivo è manifestamente infondato. Va infatti rilevato che il rinvio alle dichiarazioni della parte offesa operato in primo grado assume rilevanza essenzialmente per inquadrare i presupposti dell'azione del AR. Quanto alla alternativa interpretazione offerta della intercettazione che ha fondato la condanna, deve ribadirsi che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Con il secondo motivo, il AR lamenta la sussistenza di una desistenza volontaria del OL in relazione al fatto di non essersi successivamente presentato, disattesa dal giudice di prime cure di appello sulla considerazione che ormai si era diffusa la notizia dell'indagine. Va ricordato tuttavia che, nei reati di danno a forma libera, il tentativo si perfeziona con l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre - salvo l'intervento di fattori esterni l'evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicché, - una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell'art. 56, comma terzo, cod. pen.-che non esime l'agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato (Sez. 1, Sentenza n. 25917 del 12/02/2004 Rv. 228239; Sez. 2, Sentenza n. 24551 del 08/05/2015 Rv. 264226) salvo che lo 21 stesso agente- -trattandosi di contestata fattispecie concorsuale ponga in essere atti che determinino una elisione del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione fino a quel momento prodotte (Sez. 1, Sentenza n. 9284 del 10/01/2014 Rv. 259250), cosa che nel caso di specie non è pacificamente avvenuta, posto che la condotta esaurisce in sé una richiesta di netta matrice estorsiva che non può ritenersi venuta meno per alcuna condotta riconducibile all'imputato. Con il terzo motivo di ricorso, il AR lamenta che l'aggravante ex art. 7 DL 152/91 (l. 203/91) sarebbe fondata su condotte del tutto implicite e oggetto di presunzione da parte del giudice di secondo grado. Il motivo è manifestamente inammissibile. Anche con riferimento all'episodio che coinvolge il AR, deve ribadirsi che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia, quando l'appartenenza ad un siffatto sodalizio sia nota alle vittime (Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Rv. 263570; Sez. 2, Sentenza n. 47404 del 30/11/2011 Rv. 251607) e ciò in quanto il presentarsi come mafioso comporta di per sè stesso l'esercizio del metodo mafioso quando l'indagato si avvalga della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza (Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 31/01/2000 Rv. 215702), sia in quanto appartenente alla stessa sia qualora si presenti come "delegato" di soggetti che già si era presentato come "mafioso". Nel caso di specie, tra l'altro, la Corte territoriale evidenzia proprio come sia desumibile dal tenore della conversazione la conoscenza dell'opera e della dispiegata - qualità del proprio mandante. Con il quarto motivo di ricorso, il AR lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'articolo 114 c.p.. Quanto all'attenuante della partecipazione di minima importanza, va ricordato che tale circostanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 09/05/2013 Rv. 256035). Nel caso di specie, l'imputato risulta avere posto in essere un contributo senza il quale la specifica ipotesi di tentata estorsione non sarebbe ipotizzabile, il che evidenzia l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 114 c.p. 22 22 19.5 Capo D) BA ES estorsione relativa ad ulteriori 4.000 € per la stessa causale di cui al capo E) tra il luglio e il dicembre 2011. RD ES risulta essere il soggetto che il LE ha indicato come colui al quale lo ER avrebbe dovuto corrispondere il pizzo. Gli elementi che hanno fondato la dichiarazione di penale responsabilità sono state le dichiarazioni della parte offesa, le intercettazioni svolte nel contesto del medesimo procedimento ampiamente coerenti alle affermazioni dello ER, alcune parziali ammissioni dello stesso imputato, alcuni profili di riscontro provenienti dal collaboratore di giustizia RO Vincenzo che ha dichiarato che proprio il BA gli aveva riferito di volersi occupare lui personalmente della questione Quanto al primo motivo di ricorso, con cui il BA lamenta l'erronea valutazione del compendio probatorio proponendo una interpretazione alternativa delle intercettazione telefonica del 26 ottobre 2011 lamentando in particolare il fatto che non sia possibile individuare un esatto periodo di commissione del reato, deve rilevarsi quanto segue. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle conversazioni intercettate, va ancora una volta ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Quanto alle contestazioni relative al contenuto delle dichiarazioni della parte offesa, deve rilevarsi che le stesse relativamente a tale episodio delineano, - - ancora una volta, una ricostruzione logica, dettagliata e ampiamente coerente al complessivo contenuto del fascicolo. Quanto alla mancata indicazione di una data esatta delle riscossioni, va rilevato che lo ER, pur non indicando un giorno o un'ora, ha indicato b coordinate di tempo assolutamente univoche e circostanze di fatto determinate, 23 il che esclude la sussistenza di alcuna genericità che possa avere inficiato il concreto esercizio delle facoltà difensive. 19.6 CAPO A) - CC NTo e CC ME IO consistita nell'imposizione di scegliere - per i lavori in ferro del cantiere di vicolo Palma - la ditta di ME CC. Come già indicato, sono stati ritenuti elementi rilevanti in tal senso le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute attendibili in quanto logiche, non coartate, coerenti e riscontrate dalle dichiarazioni di EP SO e IL CO nonché dalle intercettazioni telefoniche e dall'evidente connessione tra l'interesse del ME a sfruttare la peculiarissima "posizione dominante" ottenendo corrispettivi maggiorati. Sono stati inoltre richiamati gli esiti delle intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NT EO e IO HI e la presenza di una similare condotta emergente dalla denuncia sporta in periodo omologo da altro soggetto AG NTo che hanno dato origine e hanno fondato la condanna di cui - al capo H) Con il primo motivo del proprio ricorso, CC ME lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad acquisire degli assegni evocati dalla difesa di cui era stata depositata in appello la fotocopia di una facciata. Al proposito, va rilevato che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 2, 18/12/2012, n. 841, B.). Nel caso di specie, la fase dell'istruttoria dibattimentale è mancata per una libera scelta processuale dell'imputato e della difesa. Proprio in ragione di tale scelta processuale, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, alla quale non è stata tuttavia condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, ne' in primo grado ne' tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 16/02/2006, Capezzuto, Rv. 233845). Tra l'altro, la Corte territoriale stigmatizza il fatto che difesa si sia limitata a produrre la facciata di una fotocopia da cui nemmeno emerge - così come dall'articolazione del motivo di ricorso alcun profilo di decisività della prova richiesta in quanto non- 24 direttamente attinente a circostanza che possa oggettivamente elidere la portata dell'apparato motivatorio del provvedimento impugnato. Ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto. Con il primo motivo di ricorso, CC NTo lamenta un non corretto iter valutativo delle dichiarazioni della parte offesa in relazione alla condotta dell'imputato valorizzando alternativa interpretazione sulla base di intercettazione di dialogo intercorso con tale zio GEo il 30/9/2011. La doglianza è manifestamente infondata. Infatti, la Corte di appello ha ritenuto la credibilità della parte offesa con riferimento alla contestazione sub A) in conseguenza di una specifica valutazione delle stesse e della presenza in atti di elementi ulteriori che non solo testimoniavano la coerenza estrinseca delle stesse, ma offrivano argomenti logici di riscontro. A fronte di ciò, il motivo di ricorso in nulla inficia la logicità e congruenza della motivazione, risultando peraltro ampiamente generico in quanto in gran parte si limita a opporre argomenti che non attengono allo specifico della vicenda ma si sostanziano piuttosto in enunciazioni generali e astratte. Per quanto riguarda invece le doglianze riguardanti la possibile valenza della intercettazione con tale zio GEo del 30 settembre 2011 e le contestazioni in ordine alla pretesa mancanza di spontaneità delle dichiarazioni della parte offesa, deve rilevarsi quanto segue. Quanto all'alternativa interpretazione della piuttosto criptica conversazione con il non meglio identificato zio GEo, deve rilevarsi in primo luogo (come più volte in precedenza affermato) che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Nemmeno con riferimento alla vicenda di cui al capo A), la difesa ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023). Peraltro, a fronte di una motivazione che analizza un ampio ventaglio di elementi a carico, deve escludersi la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso Б 25 su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione O l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). Rimangono assorbite le contestazioni in ordine alla spontaneità delle dichiarazioni della parte offesa in quanto proposte sul logico presupposto della alternativa interpretazione dell'unica intercettazione dedotta che - una del tutto indimostrata nell'articolazione del motivo avrebbe evidenziato consapevolezza di innocenza. Con il secondo motivo di ricorso, CC ME lamenta erronea valutazione delle dichiarazioni della parte offesa in relazione alla mancanza di minacce esplicite del CC ME e alla presenza di minacce del solo fratello finalizzate all'affidamento della commessa non ritenendo che tali considerazioni potessero essere logicamente superate dal fatto che ME aveva segnalato alla PO in occasione di un incontro il fatto che il fratello vivesse al piano di sopra. Contesta inoltre il ricorrente la mancata valutazione del preventivo con diverse modalità di rateizzazione che testimonierebbe la buona fede del CC ME così come il fatto che questi avesse praticato prezzi senz'altro convenienti;
la mancata considerazione del fatto che l'accordo sulla fornitura si sarebbe perfezionato tra l'imputato e altro collaboratore della P.O. e della "perizia" estimativa depositata dalla difesa. Deve al proposito rilevarsi che la medesima doglianza era stata proposta in sede di appello e la Corte territoriale aveva disatteso l'eccezione così formulata segnalando come significativo dovesse ritenersi proprio il fatto che - immediatamente dopo la dichiarazione del CC ME alla parte offesa per cui lo ER poteva scegliersi il fornitore che preferiva - era intervenuta una nuova minaccia da parte del CC NTo. Inoltre con riferimento al carattere antieconomico dell'offerta asseritamente imposta, la Corte ha evidenziato esservi in sede di intercettazioni la prova che altrove gli stessi lavori erano stati fatti per prezzi minori;
in particolare, i lavori in ferro erano stati altrove svolti per 60 € al metro contro i 75 € al metro che la parte offesa lamenta di essere stata costretta ad accettare nel caso di specie e i lavori in alluminio erano stati altrove svolti per 390 € al metro contro i 430 € al metro che la parte offesa lamenta di essere stata costretta ad accettare. La Corte to territoriale dà inoltre atto del fatto che, nel contesto della medesima 26 intercettazione, che lo ER nemmeno conosceva alcun particolare dell'offerta del CC o alcuna specifica del materiale che sarebbe stato consegnato. In altra parte della motivazione, peraltro, la Corte segnala anche come vi siano dichiarazioni di due diversi collaboratori di giustizia che inquadravano il CC come "monopolista" dei lavori in ferro e in alluminio (i medesimi svolti dal fratello) in specifiche zone territoriali, il che costituisce un mero riscontro di logicità della costruzione effettuata nell'ambito del provvedimento impugnato.. Si tratta di elementi di prova e conseguenti valutazioni che assumono una logica unitaria con riferimento alla piena consapevolezza di entrambi gli imputati delle pregresse minacce e della conseguente impossibilità per lo ER di sottrarsi alle medesime se non commissionando i lavori a CC ME. Anche la presenza di un preventivo che presentava una scelta tra un prezzo talmente basso da apparire di mera facciata e il prezzo effettivamente praticato appare incidere sulla tenuta della motivazione del provvedimento impugnato. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, infatti, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074), come avvenuto nel caso di specie. Stessa valutazione deve opporsi sul fatto che la stipula sia avvenuta materialmente con altra persona posto che nella ricostruzione dei giudici di merito si sarebbe trattato di accordo del tutto predeterminato nel contenuto. Il secondo motivo di ricorso di CC NTo e il terzo motivo del ricorso di CC ME possono essere valutati unitariamente in quanto attinenti alla medesima questione e formulati in maniera sovrapponibile. Nell'articolazione di tale motivo, infatti, i ricorrenti affermano in sostanza la necessità di individuare i contorni di un'associazione effettivamente esistente che sia stata materialmente avvantaggiata dalla condotta degli agenti. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Va preliminarmente rilevato che si tratta della pedissequa riproposizione del medesimo motivo già proposto e disatteso in appello. L'affermazione è erronea in diritto. Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, (conv. in L. 12 luglio 1991, n. r 27 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa" (Cass. Sez. 2, sent. n. 322 del 02/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258103). La funzione dell'aggravante de qua è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio necessario per la configurabilità di detta circostanza aggravante è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema "la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (Cass. Sez. 2, sent. n. 38094 del 05/06/2013, dep. 17/09/2013, Rv. 257065). Infatti "per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa" (Cass. Sez. 2, sent. n. 322 del 02/10/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 258103). Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte poste in essere in aree del territorio - tipicamente permeate dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso, reiterate e realizzate con specifiche minacce connesse alla necessità di supportare ulteriori soggetti già condannati (l'espressione riguardante infatti la necessità di assistere le famiglie di detenuti dell'ergastolano appare, unitamente alla valutazione della personalità fatta dal giudice di primo grado, pienamente idonea ad evocare la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso e pienamente corrispondente alle modalità di intimidazione tipiche delle organizzazioni della specie considerata). Del resto proprio il fatto che l'assegnazione dei alcuni lavori a - CC ME fosse presentata come contributo a una più ampia collettività territoriale qualificata per l'essere stata condannata o sottoposta a misura cautelare qualificava entrambi come appartenenti a una più ampia collettività - Б delinquenziale dotata di articolazione e mezzi che .agiva per conseguire un 28 controllo stabile di un segmento -sebbene circoscritto della vita sociale onde garantirsi l'arricchimento parassitario attraverso l'intimidazione immanente derivante dalla sua stessa dimensione criminale e dal suo stabile radicamento nella collettività. Corretto a questo proposito appare il richiamo effettuato dalla Corte di Appello di Palermo alla presenza di dichiarazioni di due diversi collaboratori di giustizia che inquadravano il CC come "monopolista" dei lavori in ferro e in alluminio (i medesimi svolti dal fratello) in specifiche zone territoriali. Di conseguenza, le considerazioni svolte dalla Corte di Appello certamente consentono di configurare il "metodo mafioso" di cui alla circostanza aggravante in esame, metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipici di chi è vittima di attività estorsive poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose. Rispetto a tali considerazioni, il ricorso in nulla introduce elementi idonei ad inficiare l'affermazione della sussistenza dei caratteri tipici dell'associazione per come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. 19.7 Capo H -CC ME e CC OVi - Tentata violenza privata a carico di EG NTo affinchè ritirasse la denuncia presentata dallo stesso a carico di CC AT, responsabile di estorsione ai suoi danni. L'episodio relativo al capo H) è del tutto scollegato dai rimanenti episodi e si fonda sulle dichiarazioni della parte offesa AG NTo riscontrate da parziali ammissioni degli imputati. Con il quarto motivo del ricorso di CC ME e con il primo motivo di ricorso di CC OVi che possono essere trattati congiuntamente per - identità di oggetto - lamentano errori di diritto e omessa, insufficiente o illogica motivazione del provvedimento impugnato in punto dichiarazione di penale responsabilità relativamente a tale episodio. A parere dei ricorrenti, la Corte di Appello non avrebbe spiegato in che modo la versione della parte offesa sarebbe più convincente di quella degli imputati che hanno affermato che erano andati dalla PO per capire perché costui avesse denunciato il fratello;
perché non si comprenderebbe quale sarebbe il male ingiusto prospettato alla PO e chi avrebbe proferito la minaccia;
affermando una contraddizione con l'esclusione dell'aggravante con l'art. 7, ritenendo incompatibile con l'imputazione o comunque corrispondente a un ravvedimento operoso il fatto che i due CC non si sarebbe più presentati alla medesima PO;
ritenendo invece decisivo che non vi sia nelle dichiarazioni specificazione su quale dei due imputati abbia pronunciato la frase minacciosa;
affermando che la 29 presenza di un ulteriore soggetto, nipote della PO e cognato degli imputati logicamente contrasterebbe con la presenza di minacce Sul punto la sentenza impugnata offre una ampia disamina di tutti gli elementi evocati dalla difesa e affronta e risolve le singole eccezioni già proposte in sede di appello e che in questa sede vengono ribadite quali motivi di ricorso per Cassazione. Le dichiarazioni della parte offesa sono di contenuto assolutamente esplicito. Gli stessi ricorrenti hanno ammesso durante il giudizio di essersi recati presso l'abitazione della parte offesa. La parte offesa ha chiaramente descritto la portata delle minacce e il comune intento degli imputati evidenziano come la contemporanea presenza andasse ben oltre la mera connivenza ma rafforzasse la portata delle minacce medesime. La stessa parte offesa non ha allegato né che gli imputati abbiano allegato la loro appartenenza a consorteria criminale ovvero abbiano effettuato riferimenti all'esistenza o all'interesse di tale consorteria. La ricostruzione del dichiarante è assolutamente lineare. Non sono stati individuati motivi che potessero determinare la parte offesa a rendere dichiarazioni mendaci. Risulta di conseguenza sussistere una motivazione assolutamente logica e congrua e risulta per converso palese come la difesa - a dispetto della diversa qualificazione dei motivi non evidenzi alcuna - patologia della motivazione del provvedimento impugnato ma si limiti di fatto a proporre una alternativa lettura degli atti processuali. Deve allora ribadirsi che ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4, 2.12.2003 n. 4842) risultando quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013 Rv. 258153). 20. Le contestazioni in tema di concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, di determinazione degli aumenti di pena per concorso di circostanze, di determinazione della pena. 20.1 Con il terzo motivo di ricorso, LE LO lamente erronea applicazione di legge penale e carenza, contraddittorietà, illogicità della 30 motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla individuazione dei parametri utilizzati affermando l'uso da parte della corte d'appello di mere formule di stile. Il motivo è manifestamente infondato. Va al proposito ricordato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015 Rv. 265283). Tra l'altro, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato la rilevanza di recenti condanne esplicitamente indicando un parametro rilevante e assorbente rispetto alle (generiche) deduzioni della difesa. 20.2 Con il quinto motivo di ricorso, AR OVi lamenta violazione di legge (artt. 192 cpp - 133 c.p.) e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di alcuna motivazione indicata. Deve al proposito rilevarsi che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sentenza n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). Nel caso di specie le doglianze della difesa su tale punto risultavano del tutto apodittiche;
peraltro nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014 - Rv. 259899). Peraltro, deve ritenersi che il riferimento effettuato in sede di motivazione alla gravità della condotta renda palese il parametro che ha portato a tale diniego, potendo il giudice tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione e ad essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 264378) e ben potendo ritenersi nel caso di specie validamente sussistere 31 motivazione implicita sul punto (Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013 Rv. 256201) con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. 20.3 Anche BA ES lamenta violazione di legge (artt 192 cpp -133 cp). e carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche denegate in conseguenza della presenza di precedenti penali senza però considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputato sia in sede di interrogatorio sia in sede di scelta del rito non potendosi ritenere sufficienti riferimenti a clausole di stile o principi stereotipati. Deve rilevarsi tuttavia che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014 - Rv. 259899). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si incentra sul fatto che - anche dopo l'intervento dell'AG - il BA ha tentato di convincere la parte offesa a offrire una versione addomesticata dei fatti. Tale condotta successiva appare a sua volta unitamente alla considerazione della gravità dei fatti - integrare motivazione congrua, logica, coerente. 20.4 Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso presentato da CC NTo e il sesto e il settimo motivo (quest'ultimo erroneamente numerato come quinto in sede di ricorso) del ricorso di CC ME nonché il secondo motivo del ricorso di CC OVi possono essere valutati unitariamente e devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti si dolgono .di una omessa o contraddittoria motivazione (qualificata anche come violazione di legge) in tema di determinazione della pena, esclusione della sussistenza di profili legittimanti la concessione di circostanze attenuanti generiche;
il solo CC NTo lamenta omessa o carente motivazione in punto applicazione di ulteriore aumento ex art. 63 comma 4 cp. Va al proposito rilevato come vi sia specifica motivazione della Corte di Appello sulla determinazione della pena valutando motivi e personalità di tutti i sopra richiamati ricorrenti per come emergente dagli atti confermando per - quanto attiene a CC OVi le valutazioni del giudice di prime cure - previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/92 ma senza poter svolgere ulteriori riduzioni in relazione alla considerata gravità del fatto. Altrettanto esplicita e determinata risulta la motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche a NTo e ME CC in quanto effettuata all'esito 32 di una disamina complessiva della personalità e dei moventi di ciascuno per come risultanti dagli atti. Di conseguenza, i motivi afferenti alla determinazione della pena e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche si scontrano contro una motivazione esistente, effettiva e logica e quindi non suscettibile in questa sede di sindacato. Stesso discorso per quanto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è esplicita, logica e coerente per quanto riguarda CC OVi e CC ME in relazione ai precedenti penali del primo e alla valutazione in concreto della condotta per entrambi. Allo stesso modo, per la posizione di CC NTo, la valutazione della condotta in concreto e dei precedenti penali appare logica, congrua e coerente al contenuto del fascicolo. Va ricordato allora che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, elementi concreti e rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod pen. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede. Per quanto riguarda infine la violazione dell'art. 63 comma 4 cp lamentata da CC NTo, deve rilevarsi la sussistenza di motivazione anche in questo caso esplicita e coerente in relazione all'ulteriore aumento di pena ritenendo la recidiva manifestazione di spiccata pericolosità sociale meritevole di più grave sanzione e mantenendo l'aumento per tale titolo, all'esito dell'applicazione della prima aggravante a effetto speciale, nei limiti del terzo fissato dalla legge, fermo restando che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem": di conseguenza, mediante il riferimento ai precedenti penali, è possibile e legittimo negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicare la recidiva(Sez. 6, Sentenza n. 45623 del 23/10/2013 Rv. 257425). 21. CO AM lamenta eccessività dell'aumento di pena irrogato per la continuazione come del resto già eccepito in appello con specifico riferimento 33 all'aumento per anni due di reclusione per l'estorsione aggravata anche in relazione al differente trattamento riservato al coimputato AN ES. Il motivo è infondato. Va ricordato infatti che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. Nel caso di specie, la Corte ha focalizzato l'ambito del disvalore della condotta nella entità del profitto della estorsione e nelle modalità con cui proprio il CO ha imposto la cessione dell'immobile. Si tratta di motivazione che da ampio conto dell'entità dell'aumento e del diverso trattamento operato rispetto al coimputato. 22. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese legali alle parti civili nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. condanna inoltre i ricorrenti al pagamento in solido delle spese legali a favore delle parti civili costituite Confindustria Palermo;
Centro Studio Pio La Torre;
EP RA;
associazione libero futuro;
F.A.I. Federazione Antiracket e Antiusura Italiana;
Comitato Addiopizzo nella misura di euro 3.500,00 aumentate sino a 7.000,00 oltre iva e cpa in ragione della pluralita' di parti rappresentate dal medesimo difensore;
da liquidarsi all'avv. Ettore Barcellona del foro di palermo dichiaratosi antistatario;
-a favore della parte civile costituita Confcommercio Palermo nella misura di euro 3.500,00 oltre iva e cpa da liquidarsi all'avv. Gaetano IO Lanfranca del foro di Palermo, dichiaratosi antistatario;
-a favore delle parti civili costituite Ass. Antiracket S.O.S. Impresa;
Ass. Antiracket Solidaria S.C.S.; Ass. Antiracket E Antiusura Coord. Vittime Est. Usura, Mafia, nella misura di euro 3.500,00 aumentata a euro 4.900,00 oltre iva e cpa in ragione della pluralita' di parti rappresentate dal medesimo difensore, da liquidarsi all'avv. US Maria Amato del foro di Palermo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Domenico Gallo)Domenico (dott. Vincenzo Tutinelli) Fellogell DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -1 GIU 2016 IL CANCELLIERE A M E R Claudia Pianelli P E T Ah 34 R O I N E Z O C