Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Commentari+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 5Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Mostra tutto (+500)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2021, n. 15911
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 25346-2017 proposto da: BA EA TT, IN BE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato DR GR, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA BORGNA; - ricorrenti - Civile Sent. Sez. U Num. 15911 Anno 2021 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 08/06/2021 contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, quale successore di EQ Servizi di riscossione s.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D'APPELLO di …
     Leggi di più...
    • successione di agenzia delle entrate·
    • riscossione·
    • qualificazione·
    • interruzione del processo·
    • successione a titolo universale "in universum ius"·
    • successione ex art. 110 c.p.c·
    • soppressione di ente pubblico·
    • soppressione "ex lege" di equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016·
    • conseguenze sui processi pendenti·
    • esclusione·
    • configurabilità·
    • condizioni·
    • successione a favore di altro ente·
    • a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)·
    • riscossione delle imposte

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2015, n. 21215
    Provvedimento: 1212 15 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTESUPREMADICASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giorgio SANTACROCE - Primo Presidente - Presidente di sezione Dott. Giuseppe SALME' - Presidente di sezione Dott. Renato RORDORF R.G. 17018/13 Dott. Sergio DI AMATO -- Consigliere Cron. 21215 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere Rep. Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere Ud. 21.10.2014 CI. Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Consigliere Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel. canoni di concessione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL PRODUZIONE SPA (C.F. e P.I. …
     Leggi di più...
    • impugnazione immediata di atto regolamentare·
    • accertamento·
    • presupposti·
    • acque·
    • canoni·
    • acque pubbliche·
    • derivazioni e utilizzazioni (utenze)

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2015, n. 13860
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. ODDO Massimo - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. CHIARINI MA Margherita - rel. Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22859/2013 proposto da: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) ONLUS, nella qualità di Associazione Ambientalista, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente …
     Leggi di più...
    • disciplina di cui all'art. 915 cod. civ. in tema di sponde ed argini "di ritegno alle acque"·
    • sussistenza·
    • riferibilità ai laghi·
    • fondamento·
    • proprietà·
    • acque·
    • sponde, argini, ripe

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2015, n. 13144
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. ODDO Massimo - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI AMATO Sergio - rel. Presidente Sezione - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10412/2009 proposto da: RCE DI UB NR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 54, scala D - int. 5, presso lo studio dell'avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO …
     Leggi di più...
    • conseguenze·
    • prescrizione dei crediti professionali·
    • esclusione·
    • "ratio"·
    • prescrizione civile·
    • termine·
    • prescrizioni presuntive·
    • triennali

  • 5Trib. Varese, sentenza 01/10/2024, n. 868
    Provvedimento: R.G. n. 787/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.787/2024 promosso da: (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 23/09/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA GRAZIA LANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo; RICORRENTE nei confronti di (C.F. ) …
     Leggi di più...
    • mantenimento figli·
    • spese straordinarie·
    • collocamento prevalente·
    • art. 151 c.c.·
    • assegno unico·
    • affidamento condiviso·
    • omologazione accordi·
    • separazione consensuale·
    • diritto di visita·
    • compensazione spese legali
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
    2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell' art. 2229 del codice civile , delle professioni sanitarie ((e relative attivita' tipiche o riservate per legge)) e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
    3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
    L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
    4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.
    5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
  • Art. 2. Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
    2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.
    3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell' art. 27-bis del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
    4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell' art. 27-ter del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
    5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
    6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
    7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.
    Note all'art. 2:
    - Il testo degli articoli 27-bis e 27-ter del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e' il seguente:
    «Art. 27-bis (Codici di condotta) (in vigore dal 21 settembre 2007). - 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
    2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
    3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
    4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
    5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.».
    «Art. 27-ter (Autodisciplina) (in vigore dal 21 settembre 2007). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'art. 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
    2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita', ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente.
    3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.».
  • Art. 3. Forme aggregative delle associazioni 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
    2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
    3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.