Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 25917
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Sentenza 12 febbraio 2004

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Nel reato di danno a forma libera (nella specie, omicidio) il tentativo si perfeziona con l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre - salvo l'intervento di fattori esterni - l'evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicché, una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. - che non esime l'agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato - mentre non sono esclusi i più limitati effetti della diminuzione di pena prevista dal comma successivo della citata norma qualora sia tenuta una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 25917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25917
    Data del deposito : 12 febbraio 2004

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