Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
Nel reato di danno a forma libera (nella specie, omicidio) il tentativo si perfeziona con l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre - salvo l'intervento di fattori esterni - l'evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicché, una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. - che non esime l'agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato - mentre non sono esclusi i più limitati effetti della diminuzione di pena prevista dal comma successivo della citata norma qualora sia tenuta una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 25917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25917 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/02/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 225
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036434/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RE N. IL 16/06/1952;
avverso SENTENZA del 09/04/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso);
udito il difensore, Avv. Luigi Favino;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL RE veniva sottoposto a giudizio abbreviato per tentato omicidio della convivente ST NA;
con sentenza del 30.4.2002 il G.U.P. del Tribunale di Venezia, ritenuta l'ipotesi di volontaria desistenza ex art. 56, co. 3^, C.P., lo condannava a due anni di reclusione - pena sospesa - per lesione volontaria grave con arma, in concorso di attenuanti generiche equivalenti. Osservava che l'imputato, dopo avere colpito con un coltello la donna in un impeto d'ira, aveva desistito dall'azione, rivolgendo l'arma contro sè stesso. Ciò, ad avviso del primo giudice, escludeva in radice il dolo di omicidio, dovendo ritenersi che lo scopo perseguito fosse quello di provocare lesioni. Su gravame del P.M. la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ripristinava l'originaria imputazione e - ferme le concesse attenuanti condannava l'imputato a sei anni di reclusione. Osservava che la volontà omicida, nella forma del dolo diretto, si desumeva inequivocamente dal mezzo usato (coltello con 9 cm. di lama) e dalla forza, profondità e direzione dei colpi, che avevano attinto il costato, il polmone destro e il fegato, recidendo anche l'arteria intercostale destra, talché solo l'immediato intervento chirurgico aveva impedito il decesso. Quanto alla pretesa desistenza, questa non era configurabile ai sensi del co. 3^ dell'art. 56 C.P. trattandosi di tentativo compiuto, in cui cioè era stato attivato il processo causale destinato a concludersi nella morte, se non fossero intervenute cause esterne;
ne' d'altronde la mancata, ulteriore reiterazione dei colpi poteva considerarsi volontaria, essendo condizionata dall'accorrere dei vicini, in numero crescente, alle grida della donna, sicché l'agente, dopo avere dapprima impedito l'apertura della porta, si era infine ritirato procurandosi una lieve lesione al collo, allo scopo di simulare una situazione di legittima difesa prospettata nel primo interrogatorio e poi abbandonata di fronte alle dichiarazioni di uno dei testi accorsi sul luogo. L'imputato propone ricorso per Cassazione, denunciando erronea applicazione della legge penale. Egli aveva superato la resistenza della vittima, ma poi non l'aveva ulteriormente colpita, consentendole di uscire e chiedere soccorso ai vicini radunatisi all'esterno; la condotta non era stata quindi portata a termine fino all'esito letale per intervenuta resipiscenza, senza che vi fosse intervento di alcun fattore esterno, poiché i fatti si verificarono dentro l'abitazione, senza che altri potesse interporsi. Nè gli atti già compiuti potevano considerarsi idonei a produrre il decesso, non essendo a ciò sufficiente la mera ed astratta capacità dell'emorragia di cagionare la morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. In un reato di danno a forma libera come l'omicidio il tentativo è perfezionato quando sia stato attivato il meccanismo causale capace di produrre - salvo intervento di fattori esterni - l'evento (c.d. tentativo compiuto). Pertanto, a quel momento non è più configurabile la desistenza ex art. 56, co. 3^, C.P., che in linea di principio non esime da pena l'agente, ma prende in considerazione soltanto gli atti già posti in essere, se ed in quanto costituenti (diverso) reato;
infatti, nell'ipotesi considerata gli atti compiuti integrano di per sè proprio il reato tentato. Per tale motivo è costante in giurisprudenza l'affermazione che, attinta la vittima con uno o più colpi micidiali, la mancata reiterazione non integra desistenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 1.10.1982/3.2.1983, Carcione;
Sez. 4^ 12.11.1984/28.1.1985, Pecchia), occorrendo, ai più limitati fini della diminuzione di pena di cui al co. 4^ dello stesso art. 56, una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr. Cass., Sez. 1^, 11.1/11.7.1996, Pietrzak). Quanto al rilievo difensivo per cui nel caso di specie il meccanismo causale non sarebbe stato inevitabilmente destinato a concludersi - in assenza di cure adeguate - con la morte (ciò con riferimento a parere medico che parla di ferite "potenzialmente" mortali), il giudice di merito ha adeguatamente chiarito il contrario convincimento maturato, con riferimento alla gravità e molteplicità delle lesioni prodotte ad organi vitali (fegato, polmone e arteria intercostale di destra) ed alla copiosa emorragia interna derivatane. D'altra parte, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'interruzione dell'azione criminosa sarebbe comunque irrilevante agli effetti dell'art. 56, co. 3^, C.P., che presuppone, se non la spontaneità della condotta, almeno una situazione di libertà interiore non condizionata da fattori esterni che incidano sulla determinazione dell'agente (cfr. Cass., Sez. 1^, 8.4/29.5.1997, P.M. e Sannino), situazione nella fattispecie esclusa dall'accorrere dei vicini e dalla certezza di essere, se non bloccato, di certo immediatamente perseguito.
Una ulteriore tesi difensiva, appena accennata nella parte finale del gravame, vorrebbe che il ricorrente "da subito non avesse intenzione di uccidere", cioè che il relativo "animus" fin dall'inizio non fosse presente.
Al proposito va rilevato che il dolo diretto di omicidio stato correttamente desunto da convergenti e significativi indici, costituiti dall'uso di mezzo micidiale e dalla forza, reiterazione e direzione dei colpi.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004