Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2005, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2404
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE IO - Consigliere - N. 39687/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ IO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 14/04/2004 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato ricorrente l'avvocato Tuccillo Mario, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza 14/04/2004 la Corte d'appello di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO EZ in ordine ai reati di (A) appropriazione indebita aggravata (ex artt. 81, cpv., 646, art. 61 c.p., comma 1, n. 11, (B) falso in assegno (ex artt. 81, cpv., 485, 491, 61 c.p., comma 1, n. 11), (C) uso abusivo di sigillo (ex artt. 81, cpv., 471 e 61 c.p., comma 1, numeri 2 e 11), commessi fino al 25/01/1995, perché estinti per prescrizione in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, fatta eccezione per uno degli episodi di falso contestati al capo B), quello relativo all'assegno emesso in favore di IA AP, per il quale confermava l'assoluzione dell'imputato pronunciata dal primo giudice. In particolare era stato contestato all'imputato:
A) di essersi appropriato, abusando della sua qualità di dipendente del notaio Enrico AN, addetto alla Cassa cambiali, d'otto assegni bancari (nn. 10245306-06; 10175294-12; 10181254-05; 10293730- 04; 10227565-10; 10227564-10; 10235109-01), tratti dal notaio AN a favore di se stesso, versando i relativi importi sul proprio conto corrente;
B) di avere contraffatto, abusando della predetta qualità, la firma di traenza e di girata del notaio del notaio AN su tre assegni bancari (10113554-09, 10113555-10, 10245303-03, quest'ultimo emesso a favore di AP IA) e su di un assegno circolare;
C) di avere indebitamente fatto uso del sigillo del notaio AN al fine di eseguire il reato sub B).
In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato assolto ex art. 530 c.p.p., comma 2, ritenendo il Tribunale poco convincenti le accuse provenienti dal notaio AN ma altrettanto poco credibili le prospettazioni del EZ. Proposto appello dal pubblico ministero, la Corte d'appello perveniva alla declaratoria di prescrizione dei reati censurando come generici e poco coerenti gli argomenti spesi dal Tribunale, rilevando che le dichiarazioni del notaio trovavano conforto (anche logico) nei documenti processuali), che in particolare era stato accertato che almeno otto assegni apparentemente emessi dal notaio a favore di sè stesso erano stati versati sul conto personale dell'imputato, mentre le dichiarazioni del EZ non erano credibili a fronte delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita. Ha proposto ricorso l'imputato lamentando con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di prova decisiva.
L'incontrovertibile differenza tra la scrittura dell'imputato e la firma "E AN" apposta sugli assegni aveva convinto il Tribunale ad assolvere il ricorrente, rigettando la sollecitazione della difesa di disporre perizia grafica. La Corte d'appello avrebbe invece ritenuto la falsità della firma, e la falsificazione attribuibile all'imputato senza spendere una riga di motivazione sul punto. Il peculiare (ed anomalo) iter procedimentale avrebbe reso poi ancor più censurabile l'affermazione di responsabilità del EZ, nonostante il mancato accertamento sulla compatibilita della sua grafia con la firma asseritamene falsa. Il processo era nato infatti dalla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare, che aveva impasto la formulazione dell'imputazione. All'esito del giudizio abbreviato lo stesso Giudice dell'udienza preliminare aveva peraltro assolto l'imputato con ampia e argomentata sentenza. D'altro canto, nel proporre appello lo stesso pubblico ministero aveva evidenziato la necessità di perizia grafica sui titoli di credito in contestazione e l'imputato aveva fatto propria la richiesta di rinnovazione del dibattimento nell'ambito dell'appello incidentale che, sebbene giustamente dichiarato inammissibile, doveva comunque, per il principio di conservazione, ritenersi costituire valida espressione di una precisa sollecitazione in tal senso.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Incomprensibile sarebbe infatti, per il capo B), il riferimento alla "firma di girata" del EZ, atteso che nel capo d'imputazione si contestava proprio la falsità della firma di girata del notaio. E l'errore spiegherebbe, implicitamente, perché la Corte d'appello avrebbe ritenuta non necessaria la perizia grafica, indispensabile invece alla luce della corretta lettura dell'addebito. L'errore emergerebbe altresì dalla breve motivazione della responsabilità per il capo C): se gli assegni recavano la firma di traenza del notaio ed erano intestati a sè medesimo anche la firma di girata doveva essere all'evidenza quella del notaio. Mentre, sempre in relazione al capo C), l'affermazione che il sigillo notarile era accessibile a tutti sarebbe contraddetta dalle rigide norme della legge notarile in tema di sua custodia e dalle dichiarazioni rese in sede civile dal notaio AN, allegate alla memoria difensiva del 1998, e per tale motivo utilizzabili nel giudizio abbreviato.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, dalla quale conseguirebbe la nullità della sentenza, in ordine agli elementi probatori favorevoli all'imputato ampiamente illustrati nella memoria difensive prodotta dalla difesa dell'imputato al Tribunale e, prima ancora, al pubblico ministero, nelle quali si evidenziava:
- che non vi erano assegni del notaio AN transitati sul conto corrente del Credito italiano intestato all'imputato, mentre quelli di cui all'imputazione sub B) erano stati versati sul conto del Credito Emiliano;
- che l'imputato risultava avere versato invece a vantaggio del notaio AN quasi L.
1.500 milioni dei quali pretendeva la restituzione;
- che la situazione contabile, cristallizzata nei brogliacci di cassa (che il notaio conservava a distanza di anni, ritenendoli perciò attendibili) dimostrava il mendacio dei dipendenti dell'AN, mentre la buona fede dell'imputato emergeva inequivocabilmente dal fatto che risultavano registrati "non solo i prestiti effettuati dal EZ alla cassa cambiali, ma anche le restituzioni ricevute";
- che i dipendenti del notaio, quelli ancora impiegati presso di lui, avevano reso dichiarazioni bisognevoli di conferme esterne, vuoi perché sospettabili degli ammanchi, vuoi perché condizionati dal metus verso il datore di lavoro;
- che EN AL (non più dipendente) avrebbe dichiarato invece che il cassiere era persona diversa dal EZ;
AT ZI avrebbe precisato che aveva versato un assegno a persona diversa dall'imputato e che il notaio avrebbe tentato di convincerlo a testimoniare il contrario;
- che la vicenda relativa alla iscrizione ipotecaria nei confronti dell'imputato con atto rogato dallo stesso notaio AN, utilizzata per una apertura di credito del EZ a favore dell'AN, si era conclusa con sentenza di applicazione della pena a carico del direttore del Banco di Napoli per il reato di estorsione ai danni di EZ;
- che solo per paralizzare l'azione di restituzione;
iniziata dall'imputato in sede civile il notaio AN aveva esibito le assunzioni di debito sottoscritte dal EZ, tenendo celati i rapporti sottostanti, e proposto querela per i fatti di cui è processo, senza giustificare come potesse avere mantenuto alle sue dipendenze, con il medesimo incarico di responsabile della cassa cambiali, un dipendente che secondo la sua prospettazione si sarebbe appropriato di centinaia di milioni.
DIRITTO
In relazione al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato la mera sollecitazione probatoria (la "richiesta" cioè di assumere una prova alla quale non è stata tuttavia condizionata la scelta del rito e che neppure si prospetta come controprova, in analogia con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 507 c.p.p., rispetto a quella eventualmente assunta ex officio a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5) non è idonea a far risorgere in capo all'istante, ne' in primo grado ne' tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). E ciò prescindere dal tipo di prova sollecitata (nel caso in esame una perizia, che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale ha ad oggetto prova "neutra"). Quanto ai dedotti vizi di motivazione del provvedimento impugnato, contrariamente a quel che assume il ricorrente la Corte d'appello ha fatto corretto governo delle regole che presiedono l'obbligo motivazionale, offrendo adeguata e coerente spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto, in riforma della sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, pronunciata dal primo giudice, di dovere dichiarare estinti i reati ascritti al ricorrente per prescrizione. Il Tribunale nel ritenere poco convincenti le accuse provenienti dal notaio AN e altrettanto poco credibili le prospettazioni del EZ, aveva rilevato, in particolare, che la querela del notaio poteva rappresentare una risposta all'azione civile intentata dal EZ per ottenere dall'AN il pagamento di oltre L. un miliardo e mezzo;
e inoltre che a fronte di un'accusa di sottrazione di ingentissime somme, l'indagine si era conclusa con la modesta contestazione relativa all'appropriazione di pochi assegni per valori non elevati mentre lo stesso notaio AN aveva affermato che non controllava direttamente la situazione della cassa cambiali e che ogni giorno firmava "il retro di moltissimi assegni, senza neppure guardarli". Aveva ricordato che l'imputato aveva riferito di ammanchi verificatisi a partire dal 1993, a causa dei quali "a volte era lui stesso che anticipava denaro"; che dal libro cassa o brogliaccio (che faceva fede delle operazioni relative alla gestione quotidiana della cassa cambiali) risultavano "prestiti, prelievi, restituzioni di imprecisata natura o di indefinita causale", non solo nei confronti del EZ, ma anche di altri dipendenti dello studio sicché riteneva dubbio che il EZ fosse stato il solo a gestire le operazioni relative al servizio "cassa"; sottolineando che le distinte di versamento degli assegni in contestazione risultavano compilate e sottoscritte da persona diversa dal EZ. Inoltre il notaio AN non aveva escluso che l'assegno a favore di AP IA potesse essere stato firmato da lui e aveva osservato che, "una volta rimasta indimostrata la condotta di appropriazione" il falso e l'uso di sigillo non apparivano dotati "di autonoma vita e valenza", tanto più che il sigillo del notaio pareva "fosse usualmente tenuto ... in luogo alla portata di tutti i dipendenti".
Con motivazione esauriente ed immune da vizi la Corte d'appello ha ritenuto invece gli argomenti spesi dal Tribunale generici, illogici e poco coerenti con le risultanze processuali.
Analizzando analiticamente i dati acquisiti, il giudice di secondo grado ha dunque coerentemente sottolineava che vi erano stati "almeno otto assegni" (quelli indicati nel capo A) che, apparentemente emessi dal notaio a favore di sè stesso, erano stati versati "invece sul conto personale che il EZ teneva aperto presso il Credito italiano". Ed a fronte di tale fatto assolutamente irrilevante appare la deduzione difensiva oggetto di ricorso che non del Credito italiano ma di altro istituto si trattava.
Logica è coerente è quindi la motivazione della Corte d'appello sul punto relativo alla inattendibilità delle giustificazioni addotte in proposito dall'imputato (a volte il notaio gli aveva restituito somme da lui anticipate mediante l'emissione di propri assegni bancari o con assegni circolari prelevati dalla cassa cambiali), in considerazione del fatto che le anticipazioni dell'imputato non erano documentate;
gli assegni risultavano emessi in un periodo assai breve e di poco precedente la rottura definitiva dei rapporti tra l'imputato e il notaio;
era inverosimile che, "in presenza di una contabilità caratterizzata da irregolarità di ogni tipo ed ammanchi per L. centinaia di milioni", EZ si fosse "preoccupato solo in qualche caso di chiedere il rimborso immediato delle modeste somme anticipate"; il teste De IM aveva riferito che "non di rado il EZ gli aveva ordinato di versare sui suoi conti correnti denaro contante o assegni intestati al notaio"; risultava dimostrato che la gestione della cassa cambiali era tenuta dall'imputato ed era "quanto mai disordinata".
Altrettanto coerente, e perciò immune da vizi è l'articolata giustificazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto di non potere prestare fede alla versione del ricorrente, secondo cui fino dall'anno 1993, in cui aveva "iniziato ad occuparsi di politica", aveva notato ammanchi di cassa e il notaio, da lui avvertito, gli aveva imposto di "anticipare i soldi mancanti" perché formalmente responsabile della cassa minacciandolo di denuncia, "con grave danno per la sua immagine di pubblico amministratore (all'epoca il EZ era sindaco di Procida)" e per il nome dello studio;
che solo per tali motivi aveva anticipato il denaro con assegni tratti sui suoi conti personali e, non riuscendo a far fronte ai pagamenti, aveva ottenuto in prestito dal notaio, in due riprese, circa 450 milioni, finché all'inizio del 1995 aveva lasciato lo studio senza neppure ritirare l'ultimo stipendio e la liquidazione. Prospettazione difensiva alla quale la Corte d'appello riteneva di non potere aderire correttamente rilevando che dalle dichiarazioni degli altri dipendenti e dai documenti con i quali si riconosceva "debitore del denaro datogli in prestito dal notaio per coprire gli ammanchi", risultava accertato che l'imputato era il vero ed unico responsabile della cassa cambiali;
che non era credibile che potesse avere accettato di firmare le ricognizioni di debito e di ripianare per anni gli ammanchi per centinaia di milioni solo perché temeva che una denuncia del notaio potesse pregiudicare la sua immagine di uomo politico, "consentendo così agli altri impiegati addetti al servizio di cui lui era responsabile di appropriarsi in tutta tranquillità di parte del denaro che passava per le loro mani"; che risultava altresì dimostrato che il notaio AN aveva più volte intimato all'imputato di restituire il denaro (lettere 30 ottobre 1995, 1^ febbraio 1996 e 15 febbraio 1996) e che questo aveva promesso un incontro chiarificatore (lettera del 4/10/1995), non mantenendo l'impegno ed adendo invece le vie legali. Sicché incensurabile sotto il profilo logico è la considerazione della Corte d'appello che, alla luce della vicenda complessiva, poco "importante" fosse che la querela del notaio era stata proposta solo a seguito dell'azione civile intentata da EZ e che le accuse del notaio fossero state ridotte ai fatti contestati. Mentre il complesso intreccio dei rapporti patrimoniali intercorsi tra il querelante e l'imputato, e in particolare la vicenda relativa all'iscrizione ipotecaria alla quale si fa cenno nel ricorso, sono estranei ai fatti in esame e, anche per la loro complessità, appaiono inidonei ad influire sullo specifico thema decidendum.
In ordine al reato di falso di cui al capo B) e all'abusivo impiego del sigillo di cui al capo C), altrettanto adeguatamente argomentata è l'affermazione della Corte d'appello che la responsabilità della falsificazione degli assegni - ragionevolmente ritenuta sufficientemente dimostrata, in relazione alla situazione processuale dell'intervenuta prescrizione, dal disconoscimento delle firme e dalla ingiustificata destinazione dei titoli a favore dell'imputato - non poteva essere che del EZ, visto che recavano la sua firma di girata e che quindi "suo era l'interesse a commettere il falso" e che l'abuso del sigillo consisteva per l'appunto nell'avere "adoperato quello strumento per attestare, contrariamente al vero, che gli assegni recavano la firma autentica del notaio". Mentre l'affermazione del ricorrente, che la Corte d'appello confonderebbe tra firme di traenza e di girata appare priva di riscontro, ed è contraddetta da quanto risulta dai provvedimenti impugnati, circa il fatto che gli assegni risultavano intestati dal notaio a sè medesimo e poi girati al EZ, cosa che non esclude affatto che costui li abbia nuovamente girati (quantomeno per l'incasso). Irrilevante è poi che il sigillo fosse o meno rigidamente custodito quando è obiettivamente risultato che fu abusivamente utilizzato per dare parvenza d'autenticità ad una firma apocrifa.
Entrambi i motivi sono dunque infondati.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2006.