Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2005, n. 5931
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Sentenza 7 dicembre 2005

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Nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2005, n. 5931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5931
    Data del deposito : 7 dicembre 2005

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