Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione.
Commentario • 1
- 1. Detenzione di stpefacenti non permette confisca di denaro? (Cass. 20130/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 maggio 2024
In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2015, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 30/01/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 207
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 33891/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NZ, nato il [...];
avverso la sentenza n. 2966/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/4/2014 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NA CE responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b, commi 2 bis e 2 sexies a lui ascritto per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato mediante alcoltest pari a 1,31 g/l alla prima misurazione e a 1,40 g/l alla seconda) con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00 e di aver provocato un incidente stradale. Applicata la diminuente del rito l'imputato era stato condannato alla pena (sospesa) di giorni 20 di arresto ed Euro 1.400 di ammenda;
era altresì disposta la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, personalmente, denunciando vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla entità della pena. Rileva che sul primo punto il G.i.p. aveva reso una motivazione del tutto carente, condensata nella sola affermazione secondo cui "non sussistono ragioni di natura processuale o extraprocessuale per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche" e che la Corte d'appello sul punto nulla ha osservato.
Quanto all'entità della pena rileva che la condanna non è commisurata alle effettiva assai limitata gravità del fatto e che avrebbe dovuto essere più adeguatamente valorizzata l'assenza di danni a terzi e alle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È inammissibile la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non risultando che sul punto il ricorrente abbia proposto davanti alla Corte d'appello specifico motivo di gravame.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (v. Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352).
A maggior ragione non è censurabile il silenzio serbato sul tema nella sentenza d'appello, allorquando - come nella specie - tale punto della decisione non sia nemmeno fatto oggetto di alcuna espressa doglianza.
5. Quanto poi alla dosimetria della pena, occorre rammentare che, per pacifico indirizzo, un sindacato di legittimità può in astratto ammettersi solo in presenza di motivazione del tutto e palesemente arbitraria e incoerente, ammettendosi anche l'adozione di formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": v. Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) ed essendosi perfino escluso l'obbligo di una motivazione specifica "tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
La determinazione della misura della pena, invero, tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena possa ritenersi frutto di arbitrio o di illogico ragionamento trattandosi peraltro di pena estremamente contenuta.
Per contro le doglianze della ricorrente si appalesano del tutto generiche, se non meramente assertive, e come tali sono certamente inidonee a evidenziare manifeste lacune o contraddizioni logiche nella valutazione, tipicamente di merito, operata dal giudice a quo.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di colpa ravvisabile - come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015