Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie riconosciute dagli artt. 197 bis, 210 e 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la rilevata inutilizzabilità non preclude la riassunzione della stessa prova dichiarativa, con l'osservanza delle predette garanzie, dinanzi allo stesso giudice o in sede di appello).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2014, n. 29227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29227 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 27/05/2014
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 1627
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 24652/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL GI IE RC (ANCHE PCN) N. IL 09/04/1942;
avverso la sentenza n. 5/2011 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 15/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. VOLPE Giuseppe, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in data 17 ottobre 2010 del Giudice di pace di Valenza, confermata dal Tribunale di Alessandria il 15 aprile 2013, AV AN IE MA era condannato alla pena di giustizia per i reati di lesioni personali, ingiuria e minacce nei confronti di AN IS e DD AR IS.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto del difensore, Avv. ANGELERI Elisabetta, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C, poiché gli imputati AV, AN e DD, accusati di reati reciproci, andavano sentiti a norma dell'art. 210 c.p.p., comma 4, con gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 4, lett. C, del tutto omesso, con conseguente nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. Il ricorrente deduce che l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni degli imputati e, in particolar modo, su quelle rese proprio dal AV.
2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché assume che l'imputato avrebbe aggredito gli antagonisti sulla base delle dichiarazioni inutilizzabili per le ragioni anzidette e su quelle del teste Servettini, intervenuto dopo i fatti ed ignorando quelle rese dagli altri testi AV IA e VE NA. Il giudice di appello avrebbe inoltre ignorato una serie di elementi dai quali emergeva l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese - imputate, desumibili dai certificati medici delle stesse e dalla deposizione di Servettini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1 La decisione impugnata fonda l'affermazione di responsabilità del AV in maniera significativa sulle dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che su quelle delle parti civili AN IS (imputato in procedimento probatoriamente collegato, poiché il reato a lui contestato trae origine dal medesimo fatto storico, come si legge nella decisione impugnata ed emerge dalla contestazione in rubrica) e DD IS.
1.2 Orbene, come affermato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (ad es. Sez. 5^, n. 599 del 17/12/2008 - dep. 12/01/2009, Mastroianni, Rv. 242384; Sez. 5^, n. 39050 del 25/09/2007, Costanza, Rv. 238188; Sez. 1^, 24 marzo 2009, n. 29770, Vernengo, Rv. 244462;
Sez. 5^, n. 1898 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, Micheli Clavier, Rv. 249045) l'imputato di reato reciproco, non ancora definitivamente giudicato, laddove non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, deve essere sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6, con l'assistenza del difensore e con gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, lett. C e laddove abbia reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito;
sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tali norme, le sue dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 bis c.p.p., comma 3. In altre parole la parte offesa imputata di reato collegato, deve avere la facoltà di scegliere se rendere testimonianza o no, e deve fruire perciò delle garanzie previste dalla normativa introdotta con la L. 1 marzo 2001, n. 63, che ha modificato gli artt. 64, 210 e 371 del codice di rito ed ha inserito l'art. 197 bis;
ove non gli venga data contezza delle garanzie spettantegli, le dichiarazioni eventualmente rese sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis.
1.3 Nella sentenza impugnata vengono utilizzate non solo le dichiarazioni del AN, ma anche quello dello stesso imputato;
entrambe le deposizioni sono state assunte alla stregua di una normale testimonianza, previa dichiarazione di impegno a dire la verità e senza alcun avvertimento;
di conseguenza erano dichiarazioni inutilizzabili, a norma dall'art. 64 c.p.p., comma 3 bis.
1.4 Va peraltro precisato che la previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona esaminata, in mancanza del preliminare avvertimento sull'assunzione dell'ufficio di testimone, per il caso di dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, non è di impedimento alla valida riassunzione, con l'osservanza della previsione sugli avvertimenti di rito, della stessa prova dichiarativa nel giudizio di appello. Ciò vale sia per il caso in cui venga meno l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, sia per quello in cui detta prova sia comunque ritenuta necessaria alla decisione;
l'inutilizzabilità consiste infatti nell'impossibilità giuridica per il giudice di servirsi della prova di un determinato fatto, in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto;
la sanzione non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge o davanti allo stesso giudice o in appello, in tal caso secondo le norme generali sulla riapertura dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2^, n. 3625 del 14/06/2006 - dep. 31/01/2007, Schittino e altri, Rv. 235811).
2. In conclusione la sentenza impugnata, che è motivata con determinante riferimento alle deposizioni inutilizzabili, risulta carente di motivazione. E va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Alessandria, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014