Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del "tempus regit actum", le dichiarazioni del soggetto che rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti sono legittimamente utilizzabili, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il dichiarante abbia successivamente assunto condizione di indagato/imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2007, n. 38621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38621 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1259
Dott. TAVASSI Anna Marina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 16020/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) DI ZI SA, N. IL 11/11/1945;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 GIP TRIBUNALE di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con sentenza in data 12.6.06 il GIP del Tribunale di Latina ha assolto (con la formula "perché il fatto non sussiste") Di AZ VA, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., art. 640 cod. pen., perché con artifizi e raggiri aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai sensi della L. n. 724 del 1994, inducendo così in errore il presidio ospedaliere di Fondi e la ASL di Latina sul proprio diritto ad usufruire gratuitamente di prestazioni sanitarie, conseguendo l'ingiusto profitto di Euro 45,94 (importo non versato) con danno per la ASL di Latina, che aveva rimborsato al predetto presidio il costo delle prestazioni effettuate, con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ente pubblico. Fatto commesso il 13.11.02.
Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma.
Il ricorrente ha dedotto, come unico motivo di gravame, la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), per erronea interpretazione degli artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen. ed inosservanza dell'art. 237 c.p.p.. Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stata acquisita la prova che il reddito dell'imputato fosse superiore a quello richiesto ex lege per fruire dell'esenzione in questione. Per il PG ricorrente la sentenza del GIP non può essere condivisa in quanto si fonda su un'interpretazione del tutto antitetica alla lettera e alla ratio delle norme del codice di rito alle quali si richiamava (artt. 63, 64, 350 cod. proc. pen.). Sottolinea infatti che non è possibile parificare, nella vigenza dell'attuale sistema processuale, la dichiarazione orale con il documento, cui è applicabile la disposizione dell'art. 237 cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione e la conseguente utilizzabilità di tutti i documenti riferibili all'imputato, anche non prodotti da questo. La sanzione di in utilizzabilità prevista dagli artt. 63 e 350 cod. proc. pen., con specifico riferimento alle dichiarazioni autolesive, trova la sua ratio nella tutela del diritto di difesa. Per il ricorrente appare, comunque, del tutto ininfluente il tema dell'inutilizzabilità o meno delle dichiarazioni autoindizianti contenute in documenti provenienti dall'indagato, posto che per queste, essendo sottoposte alla stessa disciplina dei documenti che le contengono, è espressamente prevista la loro acquisizione anche d'ufficio, da chiunque fossero state prodotte, con la conseguenza che esse, in mancanza di un espresso divieto in tal senso, sono perfettamente utilizzabili.
Per il ricorrente, le considerazioni svolte trovano conferma, anche se indiretta, nelle molteplici decisioni che la Corte Suprema ha avuto modo di assumere sul punto. La Cassazione, occupandosi di un caso analogo alla fattispecie in esame, ha affermato che, in tema di reato di omesso versamento di somma quale ritenuta di acconto IRPEF, operata sui redditi di lavoro dipendente, di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 2, comma 2, conv. in L. n. 516 del 1982, il modello 770
del sostituto di imposta è acquisibile, ex ari 237 cod. proc. pen., in quanto proveniente dall'imputato; peraltro, essendo pertinente al reato, detto documento può essere raccolto nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., lett. f) (Cass. sez. 3^, n. 4033/1997 del 21.2.97, rv. 207764). Infine, per il ricorrente, sostenere che la copia della dichiarazione dei redditi prodotta dall'imputato non potesse avere alcuna valenza probatoria, sul presupposto che essa non potesse offrire la certezza che fosse proprio quella trasmessa agli uffici finanziari, significa porsi al di fuori del sistema processuale e rinunciare ad un corretto ed incisivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. Nel caso in esame, ove fossero esistiti reali dubbi sulla conformità della copia a quella prodotta presso gli uffici finanziari, il giudice ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen. avrebbe potuto disattendere la richiesta di decreto e restituire gli atti al PM con specifica motivazione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. Per il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione il ricorso è da ritenersi fondato;
chiede quindi che la Corte annulli senza rinvio il provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato. In primo luogo va ricordato che l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato. Gli artt. 63 - 64 c.p.p., dettano garanzie per la persona non imputata o non sottoposta ad indagini che renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, disponendo che le dichiarazioni rese prima dell'avviso dato dall'autorità procedente non possono essere utilizzate, e dettano regole analoghe per le sommarie informazioni rese alla PG dalla persona nei cui confronti vengano svolte le indagini. Ora, nel caso di specie, secondo il GIP del Tribunale di Latina, il documento rappresentato dalla dichiarazione dei redditi a firma dell'imputato, in quanto contenente indizi di reità a suo carico, non potrebbe essere utilizzato ai fini del decidere. Conseguentemente non vi sarebbe la prova che l'imputato avrebbe percepito un reddito superiore a quello che ex lege consente di fruire della richiesta esenzione. Inoltre, un altro argomento di esclusione dell'efficacia probatoria di detta dichiarazione è rappresentato dal fatto che si trattava di una copia.
Ad avviso di questo Collegio sono pienamente da condividere i rilievi del P.G. ricorrente sostenuti dalla requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione.
Come già ricordato nella requisitoria del P.G., deve essere affermato che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza, in materia di dichiarazioni autoindizianti, sono fatte salve quelle promananti da soggetti che solo successivamente abbiano acquisito la condizione di "indagati".
Il contrasto originariamente esistente in giurisprudenza riguardava il criterio sostanziale (della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto) o formale (dell'iscrizione a registro ex art. 335 cod. proc. pen.), cui far ricorso per identificare la posizione di indagato. Le Sezioni Unite della Corte, nel chiarire che l'identificazione della condizione di indagato costituisce una quaestio facti, che non può essere censurata in sede di legittimità ove assistita da congrua motivazione del giudice di merito, hanno richiamato come prevalente e da confermare la giurisprudenza che in base, al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum, ritiene non inficiati gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale, cioè nel momento in cui il soggetto, poi divenuto indagato/imputato, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti (sent. Tammaro 21.6.2000; sent. Chirivi, 1.7.97; sent. Cunetto, 19.11.97; Carbone, 6.11.96).
Nel caso in esame la decisione impugnata è incorsa, quindi, in contraddizione, risoltasi in erronea applicazione di legge, laddove, pur dando atto dell'inesistenza della condizione di indagato del soggetto nel momento in cui questi produsse la dichiarazione dei redditi, ha ciononostante ritenuto inutilizzabile la dichiarazione medesima. Inoltre, il Giudice ha errato nel considerare non valido il documento in quanto mera copia della dichiarazione dei redditi trasmessa agli uffici finanziari e quindi - secondo il GIP - non documentante con certezza l'effettivo reddito percepito. Deve anche in proposito essere ricordato che, nel nostro sistema processuale anche la copia di un documento può essere utilizzata quale elemento di prova in luogo dell'originale,
quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Sarebbe bastato considerare che la produzione ritenuta di dubbia affidabilità promanava dall'interessato per fugare il dubbio circa la valenza probatoria della copia in quanto tale, non avendo il provvedimento impugnato esposto le eventuali ragioni per le quali nel caso concreto la copia non meriti affidabilità.
Considerata la rilevata contrarietà alla legge, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale
di Latina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007