Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito, ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen., di imputato di reato "reciproco" la mancanza dell'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen. non rende le dichiarazioni inutilizzabili.
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2014, n. 46457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46457 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 787
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 20638/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PP N. IL 30/01/1962;
avverso la sentenza n. 616/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 04/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Cetrangolo Maria, che si è riportato alle conclusioni che ha depositato con la nota spese. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2008 il Giudice Onorario del Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava AN IU colpevole del delitto di lesioni aggravate in danno di AN NA e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti, laddove lo assolveva ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 dal reato di danneggiamento.
2.La Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione.
3. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, con i quali lamenta:
- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e), atteso che, la Corte di merito, a fronte della doglianza, secondo cui era stata revocata l'ordinanza ammissiva della prova per i testi non presenti, evidenziava che l'eccezione di nullità di tale ordinanza andava proposta prima della discussione, ma, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha revocato la prova, proprio all'udienza in cui ha invitato a discutere;
in ogni caso si presenta illegittima la valutazione circa l'irrilevanza di tali testi, essendo la valutazione di assoluta necessità richiesta solo in sede di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.;
- con il secondo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), laddove la sentenza di primo grado ha fondato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni di AN NA, imputata di reato "reciproco" ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), pur essendo tali dichiarazioni inutilizzabili, essendo stata escussa la predetta come semplice testimone, non avvertita ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c); inoltre, le dichiarazioni della p.o. si presentano inattendibili, in quanto animate da forte rancore nei confronti del fratello;
- con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e) atteso che la Corte ha escluso l'operatività della scriminante di cui all'art. 52 c.p., laddove non è emerso che il AN abbia sfidato volontariamente la sorella, essendo provato che egli raggiunse la sorella dopo l'aggressione di costei in danno della moglie;
- con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e), atteso che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente preclusione di una pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento danni e di rifusione delle spese, prima della sentenza di primo grado, non potendo tenersi conto delle sospensioni del corso della prescrizione inerenti l'imputata AN NA, non essendo la predetta coimputata con il ricorrente nel medesimo reato;
ne' siffatto effetto estensivo era consentito dalla formulazione dell'art. 161, vigente al momento del fatto, vertendosi in tema di reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e non di reato connesso ex art. 12 c.p.p.;
- con il quinto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d), non avendo il primo giudice e conseguentemente la Corte di merito motivato in ordine alla liquidazione delle spese di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riguardo al quinto motivo di ricorso, essendo nel resto inammissibile, od infondato.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va in proposito richiamato il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua ammissione, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012). Il ricorrente si duole del fatto che la revoca della prova è intervenuta proprio all'udienza in cui le parti sono state invitate a discutere, ma tale doglianza è infondata, atteso che nel momento in cui il Giudice di primo grado dichiara chiusa la fase istruttoria, ritenendo evidentemente l'istruttoria espletata completa e la causa matura per la decisione, invitando le parti alla discussione e a rassegnare le conclusioni, le parti interessate ben possono in quel momento sollecitare l'assunzione dei testimoni non escussi, assunzione ancora possibile. Invero, l'invito alla discussione non è altro che il modo scelto dal Giudice di sentire le parti in ordine all'andamento ed allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ed alla sua completezza, nonché alla discussione sulle prove raccolte e su quelle eventualmente non espletate ed in tale momento le parti possono e devono far valere le proprie ragioni, anche in ordine alla presunta incompletezza della istruttoria dibattimentale, dal momento che al termine della discussione il Giudice può anche, melius re perpensa, non emettere sentenza, ma riprendere la istruttoria dibattimentale interrotta (Sez. 5, n. 19262 del 06/03/2012 e anche Cass. Sez. 4A 3 febbraio 2004 n. 12589).
2. Del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, non precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., rese dalla p.o. imputata di reato reciproco. Basta all'uopo richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di esame dibattimentale in qualità di testimone di imputato di reato connesso, o interprobatoriamente collegato, di cui all'art. 197 bis c.p.p., comma 2, allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) (Sez. 5, n. 12976 del 23/02/2012). Il
richiamo all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), in particolare, non implica affatto che sussista anche l'obbligo dell'avviso in questione, atteso che il detto richiamo, avuto riguardo al suo testuale tenore ed alla finalità dell'art. 197 bis c.p.p. (chiaramente individuabile in quella di tutelare essenzialmente il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dal pericolo di conseguenze per lui pregiudizievoli), ben può essere inteso come funzionale soltanto a circoscrivere la possibilità dell'assunzione come teste di chi sia imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato alla sola ipotesi che egli, come previsto appunto dalla norma richiamata, debba rendere "dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri", senza che debba per ciò essere anche avvertito che, in tal caso, "assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis, posto che tale avvertenza, mentre ha un senso nel caso dell'interrogatorio (al quale si riferisce l'art. 64 c.p.) dal momento che esso è condotto nei confronti del soggetto sottoposto a indagine e si svolge al di fuori delle garanzie del contraddicono, non avrebbe, invece, senso alcuno quando, essendosi nella sede dibattimentale, in cui tali garanzie sono presenti, il soggetto sia chiamato a riferire quanto a sua conoscenza nella già dichiarata (e non futura ed eventuale) veste di testimone, con l'assistenza, per giunta, del difensore, come previsto dall'art. 197 bis c.p.p., comma 3. Ciò trova conferma nel fatto che l'obbligo dell'avvertimento è invece espressamente previsto, non a caso, dall'art. 210 c.p.p., comma 6, che trova applicazione quando, trattandosi sempre di soggetti imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, essi siano citati nella anzidetta qualità e assumano quindi solo eventualmente, proprio a seguito di detto avvertimento e qualora non intendano avvalersi della facoltà di non rispondere, come previsto appunto dalla citata disposizione normativa, la veste di testimoni c.d. "assistiti". In ogni caso, in linea con quanto già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 12976 del 23/02/2012), quand'anche volesse ritenersi che il richiamo dell'art. 197 bis c.p.p., comma 2, all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), comporti anche l'obbligo dell'avviso,
non potrebbe, comunque, affermarsi che l'inosservanza di tale obbligo dia luogo all'inutilizzabilità dell'acquisita deposizione testimoniale, atteso che detto richiamo non si estende al citato art. 64 c.p.p., comma 3 bis, che prevede appunto la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi nel caso di omissione dell'avviso in questione e la cui applicabilità non avrebbe ragion d'essere nella sede dibattimentale, attesa la necessaria presenza, a differenza di quanto si verifica in sede di interrogatorio, dei difensori dei terzi interessati, vale a dire degli imputati ai quali dette dichiarazioni si riferiscono;
all'uopo vale ancora il fatto che l'art. 210 c.p.p., comma 6, nel prevedere espressamente, come si è detto, l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), ometta, tuttavia, il richiamo alla sanzione dell'inutilizzabilità.
Generica, poi, si presenta la deduzione relativa all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla p.o., siccome animate da rancore, posto la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta appunto una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni che nel caso di specie senz'altro non si ravvisano.
3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 c.p., è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito con ragionamento logico, immune da censure, ha correttamente ritenuto che non fosse ravvisabile, sulla base delle emergenze acquisite, tale scriminante, atteso che il AN aveva raggiunto la sorella, dopo che questa aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, accettando la sfida per risolvere la contesala in tale situazione non è appunto configurabile la legittima difesa. L'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l'agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011). L'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce la scriminante della legittima difesa, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, 12/04/2012, n. 16123) e comunque chi porta o accetta una sfida si pone in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione (Sez. 1, 18 gennaio 2005, n. 10406).
4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato, maturata antecedentemente alla sentenza di primo grado, non potendo tenersi conto delle sospensioni della prescrizione inerenti l'imputata AN NA, del pari è infondato. Giova all'uopo richiamare il principio espresso da questa Corte, valido pur a seguito delle modifiche introdotte all'art. 161 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo, allorché costoro, non abbiano dato causa essi stessi al differimento e non si siano opposti ai rinvio del dibattimento, ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. sez. fer., n. 34896 del 11/09/2007 e Sez. 6, n. 3977 del 14/01/2010). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, disattendendo lo specifico motivo di appello, sul presupposto che l'imputato alle udienze del 14.11.2007 e 21.5.2008 non ha insistito per la trattazione immediata del processo, opponendosi alla richiesta di rinvio, ovvero per lo stralcio della relativa posizione processuale, sicché gli atti che hanno determinato la sospensione della prescrizione hanno avuto effetto per tutti i coimputati del medesimo processo e, quindi, anche per AN IU.
5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Ed invero, il giudice di primo grado non ha ancorato ad alcun parametro la liquidazione delle spese di parte civile e sul punto la Corte di merito, pur richiamando il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle stesse, non ha preso atto della totale omissione in tal senso nella sentenza di primo grado.
La liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere effettuata, sic et simpliciter, sulla scorta del mero riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, essendo la stessa assolutamente priva di specifiche valutazioni sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme, sottraendosi, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità sul suo controllo (Sez. 1, 19/03/2013, n. 38708). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata su tale specifico punto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014