Articolo 497 del Codice di procedura penale
Articolo 549Articolo 551
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24 ottobre 1989
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7 settembre 2010
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21 aprile 2015
Art. 497. Atti preliminari all'esame dei testimoni 1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi' il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalita'.
2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ((i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,)) gli ausiliari, nonche' le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 , ((e della legge 3 agosto 2007, n. 124,)) e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena di nullita'.
Entrata in vigore il 21 aprile 2015
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