Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese - in qualità di testimone assistito, ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - in sede di esame dibattimentale, dall'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, ancorché non precedute dall'avviso, ex art. 64, comma terzo, cod. proc. pen.; in tal caso, infatti, detto avviso, non è dovuto e, comunque, anche ove ritenuto necessario, la sua omissione non determina l'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, trattandosi di sanzione prevista dall'art. 64, comma terzo bis, cod. proc. pen., non richiamato nell'art. 197 bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 51241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51241 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2728
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 18449/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LL N. IL 27/11/1969;
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di PATTI, del 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Mario Pinelli conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'ordinanza ex art. 130 c.p.p. e trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per quanto di eventuale competenza e rigetto nel resto.
Per la parte civile è presente l'Avvocato Di Rosa Valerio in sostituzione dell'avvocato Barbera Franco, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso.
Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Carrara Barbara in sostituzione dell'Avv. Raffa Eliana Rosalia, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di OM LA propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, in data 22 ottobre 2012, e l'ordinanza di correzione del dispositivo di tale sentenza, emessa in data 25 maggio 2012, dal Giudice di Pace di Patti.
2. Con sentenza del 28 ottobre 2011, il Giudice di Pace aveva dichiarato OM LA colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 535 c.p. per avere minacciato OL ON e CO
MA RI ed avere cagionato il danneggiamento dell'autovettura di proprietà della prima, in data 20 maggio 2005. 3. Avverso tale decisione aveva proposto appello il difensore dell'imputata ed il Tribunale, disattesa l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e ritenute infondate le altre censure, ha confermato la decisione di primo grado, condannando l'appellante anche alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di OM LA, lamentando:
- violazione dell'art. 130 e nullità dell'ordinanza emessa il 24 maggio 2012 dal Giudice di Pace per la correzione della sentenza di primo grado;
- mancanza di motivazione in ordine ad un motivo decisivo sottoposto al Tribunale in sede di appello;
- mancanza di motivazione in ordine al difetto di legittimazione attiva della parte civile;
- violazione dell'art. 210, con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese;
- violazione di legge in tema di prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata va annullata.
1. Con il primo motivo la difesa dell'imputato lamenta violazione dell'art. 130 con riferimento all'adozione dell'ordinanza di correzione emessa dal Giudice di Pace il 24 maggio 2012, evidenziando che, dopo l'emissione della sentenza di primo grado, in data 28 ottobre 2011, su richiesta di correzione della difesa della parte civile, era stata fissata l'udienza del 24 maggio 2012 in camera di consiglio, per procedere alla correzione le nonostante la pendenza del giudizio di appello proposto il 15 febbraio 2012. In data 24 maggio 2012 il Giudice di Pace provvedeva sull'istanza di correzione, mentre in data 22 ottobre 2012 il Tribunale confermava la decisione di primo grado nella sua stesura originale. Conseguentemente ricorrerebbe nullità della sentenza di appello poiché, ai sensi dell'art. 130, competente a disporre la correzione è il giudice dell'impugnazione e non il primo giudice.
2. Il motivo è fondato. Attesa la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013 - dep. 14/01/2013, Ioculano, Rv. 254229), sussiste nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, dell'atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell'impugnazione. (Sez. 2, n. 24551 del 29/05/2009 - dep. 12/06/2009, P.C. in proc. IS e altri, Rv. 244245).
3. Conseguentemente l'ordinanza va annullata senza rinvio, restando assorbiti gli altri profili evidenziati dalla difesa e relativi alla correttezza, nel merito, della decisione.
4. La sentenza impugnata, al contrario, non merita censura.
5. Con il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione del contenuto della querela proposta da La RA, acquisita all'udienza del 28 ottobre 2011. I giudici di merito avrebbero omesso di prendere in esame la deposizione resa nell'immediatezza da La RA in ordine all'effettivo accadimento dei fatti. Sotto altro profilo, la difesa rileva l'insufficienza delle dichiarazioni rese dalle persone offese, CO e OL, evidenziando che la versione alternativa resa dall'imputata OM, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di La RA e dello stesso teste MAni, menzionato dai giudici di merito, in ordine al fatto che la parte offesa OL, in realtà, aveva tentato di avventarsi con l'auto sulle due donne e che la OM, trovata la madre in una pozza di sangue, avesse cercato di colpire l'auto, al solo fine di far desistere il conducente da tale minacciosa manovra. Sotto tale profilo i giudici di merito non avrebbero operato una verifica rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e degli altri testi.
6. La censura è infondata.
7. Il motivo, che pure presenta profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non riporta per intero le dichiarazioni rese da La RA al fine di consentire alla Corte di valutare adeguatamente la deposizione e poiché prospetta una versione alternativa ritenuta più plausibile che, in quanto tale non può essere sottoposta all'esame della Corte di legittimità, appare infondata nel merito.
8. Secondo il giudice di secondo grado, dalle risultanze processuali è emerso che in data 20 maggio 2005 si era verificato un violento alterco tra OL ON e CO RI, da una parte e La RA MA ON, madre di OM LA, dall'altra. La vicenda aveva avuto origine per la manovra di parcheggio dell'autovettura eseguita dalla OL nell'area antistante l'abitazione di La RA, con conseguente colluttazione fisica, in occasione della quale le donne finivano per terra. Interveniva la CO, che riusciva a far allontanare La RA, conducendola verso l'autovettura. In un secondo momento sopraggiungeva OM LA che si avvicinava alle donne con un mattone in mano, per cui le persone offese chiamavano i Carabinieri. La OM, lasciato il mattone, afferrava una mazza e, brandendo il randello contro le due donne, nel frattempo salite sull'autovettura della OL, inveiva contro di loro e sferrava dei colpi contro l'autovettura.
9. Il giudice di appello ha fatto buon governo delle norme in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, evidenziando che la ricostruzione trova conferma nelle deposizioni di testi estranei alla vicenda e in ulteriori riscontri esterni. Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la descrizione della condotta delittuosa ha trovato conforto nella deposizione della CO, che ha fornito una ricostruzione dell'accaduto circostanziata e coerente con le ulteriori risultanze, confermando le minacce rivolte dalla OM all'indirizzo delle due persone offese, descrivendo, poi, la condotta dell'imputata che, dopo avere prelevato da un magazzino una mazza, aveva sferrato dei colpi contro l'autovettura colpendo, dapprima il faro e, quando l'auto era in movimento, anche la ruota di scorta della Jeep. L'ispettore MAni, intervenuto sui luoghi su sollecitazione della persona offesa, ha rinvenuto i frammenti di vetro del fanale danneggiato. 10. Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha anche valutato la ricostruzione alternativa fornita dall'imputata evidenziando, con motivazione assolutamente ragionevole e puntuale, l'incongruenza della prospettazione alternativa, quanto meno sotto due profili. In primo luogo evidenziando l'irrazionalità dell'ipotesi secondo cui la OM, incalzata dai tentativi dalle persone di investirla con la Jeep, non avrebbe tentato di allontanarsi precipitosamente, invece, di avventarsi sul veicolo sferrando colpi di mazza. In secondo luogo, la tipologia dei danni riportati dalla Jeep è del tutto incompatibile con una condotta finalizzata a proteggere la propria incolumità personale dal rischio di essere investita da un veicolo in movimento, poiché vi è traccia di una pluralità di colpi, evidentemente sferrati contro la parte anteriore e posteriore del veicolo, in corrispondenza del paraurti, del faro anteriore destro, del paraurti posteriore destro e del copriruota posteriore del veicolo.
11. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione riguardo alla legittimazione attiva della parte civile rilevando che la OL non era proprietaria del veicolo e, quindi, non aveva titolo a richiedere il risarcimento dei danni.
12. La censura è inammissibile perché tardivamente dedotta. Infatti, all'udienza dell'8 maggio 2007, a seguito della costituzione delle parti civili, OL e CO, la difesa dell'imputata nulla ha eccepito, essendosi limitati i difensori delle parti a richiedere un rinvio per l'espletamento di trattative di bonario componimento. Alla successiva udienza del 6 novembre 2007 è la difesa delle parti civili da contestare la ritualità della costituzione di parte civile della OM, estranea alla vicenda processuale che, al contrario riguardava solo la madre, La RA. La difesa dell'imputata nulla rilevava riguardo alla costituzione di parte civile della OL.
13. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 210 e art. 197 bis attesa l'inutilizzabilità delle deposizioni rese dalle parti offese che erano imputate, per il medesimo fatto o, comunque, per un fatto connesso o collegato. Pertanto, le persone offese avrebbero dovuto essere avvertite, ai sensi degli articoli citati, della facoltà di non rispondere con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni.
14. La censura è infondata poiché l'eventuale omissione dell'avviso previsto all'art. 64, comma 3, non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese cantra alios. Infatti, in caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., comma 2, di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso non deve essere dato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). In ogni caso, l'omissione dell'avviso non determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, nemmeno qualora si ritenesse invece necessario l'avviso in questione, atteso che tale sanzione è prevista dal citato art. 64, comma 3 bis. non richiamato nell'art. 197 bis (Sez. 5, n. 12976 del 23/02/2012 - dep. 05/04/2012, Monselles e altri, Rv. 252317). In particolare, l'imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie, non deve ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), non potendo assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone assistito. E ciò in quanto la proposizione "fatti concernenti la responsabilità altrui" contenuta nella lettera dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), deve essere interpretata nel senso di "fatto che è soltanto altrui" in quanto afferente a reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) (Sez. 4, Sentenza n. 1517 del 03/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258513). Conseguentemente, nell'ipotesi ricorrente in esame, in cui le dichiarazioni rese in assenza delle garanzie difensive non sono state utilizzate contro l'autore delle stesse, non ricorre la sanzione prevista all'art. 197 bis, comma 5.
15.In ogni caso, la censura appare infondata anche in fatto, dovendosi ritenere adeguata e ragionevole la valutazione operata dal giudice di appello che, nei confronti di CO MA RI, ha rilevato che non si pone alcun profilo di inutilizzabilità, poiché la stessa non è imputata di reati commessi nei confronti di OM LA. Quanto alla posizione di OL, il Tribunale ha ragionevolmente escluso in fatto la sussistenza della unità di tempo, tra le condotte ascritte alla OM e alla persona offesa, poiché i fatti contestati alla OL consistono in quelli verificatisi nell'ambito della discussione violenta tra la prima e La RA MA ON. Nell'ambito di tale vicenda, la OM è intervenuta in un secondo momento.
16. Con il quinto motivo la difesa deduce l'intervenuta prescrizione del reato nonostante le sospensioni dei termini relative alla giudizio di primo grado computate ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, dunque non oltre il 60 giorno dalla data di rinvio.
17. La censura è infondata. Il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data di commissione del fatto, riferita al 20 maggio 2005, non è maturato, in considerazione delle cause di sospensione verificatesi in primo grado. In particolare, all'udienza dell'8 novembre 2005 è stato disposto rinvio sino alla data del 14 marzo 2006, per mesi 4 e giorni 6 a causa di trattative su richiesta dei difensori delle parti;
a tale udienza è stato disposto un nuovo rinvio per quella dell'11 luglio 2006, pari a mesi 3 e giorni 27 con la medesima motivazione, mentre l'udienza dell'11 luglio 2006 è stata rinviata al 5 dicembre 2006 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze;
l'udienza del 5 dicembre 2006 è stata rinviata al 6 febbraio 2006, con differimento di mesi 2 e giorni 1 su richiesta dei difensori delle parti. Analogo esito hanno avuto le udienze del 6 febbraio 2007, dell'8 maggio 2007 e del 24 febbraio 2009, rispettivamente per mesi 3 e giorni 2, mesi 5 e giorni 19 mesi 1 e giorni 7; l'udienza del 31 marzo 2009 è stata rinviata al 9 giugno 2009 (mesi 2 e giorni 9) per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze, mentre le successive tre udienze, rispettivamente dell'11 novembre 2009, 6 luglio 2010 e 7 ottobre 2010 sono state rinviate, rispettivamente per mesi 2 e giorni 23, mesi 3 e giorni 1 e mesi 2 e giorni 10 per concomitante impegno professionale del difensore. Conseguentemente, alla data del 10 dicembre 2012, occorre aggiungere il termine di sospensione pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 9, con la conseguenza che per la prescrizione del reato maturerà alla data del 29 ottobre 2015.
18. Alla pronuncia di rigetto non consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali atteso l'accoglimento della richiesta di annullamento dell'ordinanza ex art. 130 c.p.p.. La ricorrente va condannata, comunque, per il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 1800, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza ex art. 130 c.p.p. emessa dal Giudice di pace di Patti il 25 maggio 2012 e rigetta nel resto. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1800, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014