Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
16 marzo 2006
16 marzo 2006
Art. 458.
(Divieto di patti successori).
((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
(Divieto di patti successori).
((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Commentari • 445
- 1. Patto successoriohttps://www.brocardi.it/ · 236.54053
[…] Per quanto concerne, innanzitutto, il problema della scelta di...» Consulenza legale Q202545963 (Articolo 458 Codice Civile - Divieto di patti successori) «La volontà dei coniugi separati consensualmente, ma non divorziati, è chiara e meritevole di tutela sul piano degli interessi pratici, ovvero: da un lato...» Consulenza legale Q202545801 (Articolo 458 Codice Civile - Divieto di patti successori) «Il quesito prospettato richiede di esaminare due distinti profili: la possibilità per una figlia di ottenere, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Avellino, sentenza 17/01/2024, n. 96Provvedimento: […] - che la menzionata scrittura privata doveva ritenersi nulla per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c., con conseguente diritto del Parte_1 alla restituzione di quanto indebitamente versato.Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- compensazione credito·
- art. 2033 c.c.·
- interessi legali·
- ripetizione indebito·
- patti successori·
- art. 96 c.p.c.·
- nullità contratto·
- art. 458 c.c.·
- indebito oggettivo