Articolo 458 del Codice civile
Articolo 498Articolo 500
Versione
19 aprile 1942
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Versione
16 marzo 2006
Art. 458.

(Divieto di patti successori).

((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Entrata in vigore il 16 marzo 2006
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