Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato o imputato di reato reciproco, nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, non può assumere, a pena di inutilizzabilità, l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma terzo dell'art. 64 cod.proc.pen. e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito di cui all'art. 210, comma sesto cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 52047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52047 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 771
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 38178/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AF N. IL 23/01/1962;
avverso la sentenza n. 2079/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 12/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13.6.2005, il Tribunale di Foggia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, unificati i reati dal vincolo della continuazione, condannava NE FA alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per il tentato omicidio di TE NA, attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco in zone vitali (capo A), e per il porto abusivo di una pistola Beretta cal. 7,65 (capo B), fatti commessi in Manfredonia il 4.4.1992.
Seguivano le statuizioni sulle pene accessorie e quelle in favore della costituita Parte civile.
Gli imputati TE NA e IT CO venivano, invece, assolti dal reato di tentata estorsione di cui al capo C) delle imputazioni.
1.1. Il Giudice di primo grado fondava la sentenza di condanna sulle risultanze degli atti irripetibili inseriti nel fascicolo del dibattimento - costituiti dai verbali di sequestro dei bossoli e della pallottola cal. 7,65 rinvenuti sul luogo del grave ferimento del TE, dal verbale di sequestro dell'autovettura Fiat "500" targata FG 90647 di proprietà dell'imputato, utilizzata per recarsi sul luogo del ferimento e per allontanarsi dal posto e dal verbale di sequestro delle cartucce cal. 7,65 e della custodia della pistola, rinvenute nell'abitazione dell'imputato - nonché sulla base delle risultanze delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., costituite dalla documentazione clinica relativa al ricovero della persona offesa, dall'espletamento di perizia medico-legale sulle lesioni subite dalla persona offesa medesima, dall'esame del TE e del IT ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.. Nel pervenire all'affermazione di responsabilità del NE, il Tribunale aveva aderito alla qualificazione giuridica dei fatti operata dal P.M., escludendo l'esimente della legittima difesa, fondata sulla testimonianza resa da AN NI, ritenuto scarsamente credibile.
2. Con sentenza del 12.10.2012, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capo B) della rubrica, perché estinto per prescrizione ed eliminava la relativa pena, rideterminandola per la residua imputazione in sei anni di reclusione.
Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore della Parte civile.
2.1. La Corte barese, preliminarmente, respingeva l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal TE e dal IT, ad avviso della difesa sentiti erroneamente come testimoni "assistiti".
Premesso che il TE e il IT erano stati ascoltati ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., comma 2, doveva escludersi l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), atteso che il richiamo indicato, avuto riguardo al suo testuale tenore ed alla finalità dell'art. 197 bis c.p.p., ben poteva essere inteso soltanto a circoscrivere la possibilità di assunzione come teste dell'imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato alla sola ipotesi che egli fosse chiamato a rendere "dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri"; in tale ipotesi, in quanto collocata nel contesto del contraddittorio dibattimentale e con l'assistenza del difensore, detta avvertenza non avrebbe alcun senso, diversamente dal caso dell'interrogatorio (al quale si riferisce l'art. 64 c.p.p.) condotto nei confronti dell'indagato al di fuori delle garanzie del contraddittorio.
Siffatta opzione interpretativa - osservava la Corte - era confermata dalla espressa previsione dell'obbligo di avvertimento nell'art. 210 c.p.p., comma 6, che doveva trovare applicazione sempre nei confronti di imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, i quali però non avessero reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato e venissero citati nella anzidetta qualità, assumendo, quindi, solo eventualmente, proprio a seguito di detto avvertimento e qualora non avessero inteso avvalersi della facoltà di non rispondere, la veste di testimoni "assistiti". In ogni caso, anche a voler ritenere che il richiamo dell'art. 197 bis c.p.p., comma 2, all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c),
comportasse l'obbligo dell'avviso, non sarebbe potuta scaturire dalla sua inosservanza l'inutilizzabilità dell'acquisita deposizione testimoniale, sanzione prevista dall'art. 64, comma 3 bis, non richiamato dall'art. 197 bis, comma 2.
2.2. La Corte di Appello respingeva anche le censure sui criteri di valutazione della prova, osservando che il primo Giudice non aveva fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa TE NA e sulle dichiarazioni rese da IT CO, esaminati ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., ma aveva puntualmente indicato i numerosi riscontri che tali dichiarazioni avevano ricevuto, costituiti dai reperti rinvenuti sul luogo della sparatoria, dalle risultanze della perizia medico-legale, nonché dal possesso da parte del NE della pistola cal. 7,65 prelevata dalla propria abitazione e utilizzata per sparare al TE.
La Corte di merito confermava il giudizio in ordine alla "scarsa credibilità" del teste AN formulato dal Tribunale foggiano, sia in ordine alle modalità delle asserite richieste estorsive effettuate dal TE, sia in ordine al presunto possesso di un'arma da sparo da parte del giovane, utilizzata dinanzi al bar "La Torre" per minacciare il NE, il quale avrebbe sparato al solo fine di prevenire un'aggressione armata del primo in suo danno.
2.3. Conseguentemente, destituite di fondamento venivano ritenute le censure relative al diniego della esimente della legittima difesa, anche nella forma putativa o dell'eccesso colposo.
La situazione in cui venne a trovarsi l'imputato, infatti, era tale da non legittimare l'insorgere nel medesimo di un errore circa l'esistenza di una situazione di pericolo, tenuto conto del fatto che il TE era disarmato sia al momento del primo litigio davanti al bar Corona, sia successivamente, allorché il NE, dopo aver prelevato dalla sua abitazione la pistola cal. 7,65, aveva raggiunto i due giovani nei pressi del bar "La Torre" aprendo il fuoco contro il TE.
2.4. La Corte territoriale, infine, confermava la qualificazione giuridica del fatto operata dal primo Giudice, avuto riguardo: a) alla circostanza che l'imputato, dopo il litigio con il TE e il IT avvenuto dinanzi al bar Corona in via Gargano, si era recato, accompagnato dal AN, presso la sua abitazione per armarsi della pistola cal. 7,65, raggiungendo, quindi, il TE dinanzi al bar La Torre in viale Beccarmi, dove, a sorpresa, aveva esploso al suo indirizzo diversi colpi d'arma da fuoco, tre dei quali attinsero la vittima al torace, all'addome e all'arto superiore destro;
b) alla potenzialità offensiva dell'arma utilizzata e al numero dei colpi esplosi, che non avevano determinato l'exitus per mera casualità; c) alla reiterazione dei colpi;
d) alla sede corporea attinta dal prevenuto e alla gravità delle plurime ferite inferte;
e) al lasso temporale intercorso tra il primo litigio e il successivo grave ferimento.
Il NE, dunque, avendo esploso di sorpresa all'indirizzo della vittima plurimi colpi di arma da fuoco nelle circostanze di tempo e di luogo accertate, non si era limitato ad accettare il rischio, a titolo di dolo eventuale, della verificazione di un evento letale connesso alla propria azione, ma aveva voluto l'evento morte del TE quale fine principale ed ultimo della sua azione delittuosa.
3. Ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia NE FA.
3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali e penali stabilite a pena di nullità e di inammissibilità.
Erroneamente la Corte di Appello aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal TE e dal IT.
Costoro, essendo imputati nel medesimo procedimento per il reato di tentata estorsione in danno del ricorrente, probatoriamente collegato alle imputazioni contestate al NE, avrebbero dovuto essere ascoltati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e con le prescrizioni ivi contenute, tra cui la facoltà di non rispondere e soprattutto gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p.: non essendo ciò avvenuto, occorreva dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi del predetto art. 64.
3.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, anche la motivazione della Corte barese, come quella del primo Giudice, si era fondata solamente sulle dichiarazioni rese dal TE e dal IT, eludendo le censure difensive appuntate sulla prima decisione laddove non aveva indicato alcun elemento di riscontro alla ricostruzione dei fatti operata dai due dichiaranti e omettendo di valutare gli elementi addotti dalla difesa nella valutazione dei fatti così come prospettati dal NE e dal AN.
Anche sulla scriminante della legittima difesa la Corte di merito aveva totalmente trascurato le dichiarazioni del NE e del AN, nulla dicendo sulla valenza delle minacce fatte dal TE e dal IT al NE, nonché sulla circostanza, riferita dal ricorrente, che il TE o il IT al momento dell'episodio potessero essere armati.
Ancora, la Corte aveva tralasciato, nel confermare la qualificazione giuridica del fatto, le doglianze mosse dalla difesa, nulla dicendo in ordine alla distanza dalla quale i colpi furono esplosi, alla traiettoria dei colpi stessi, alle modalità di sparo da parte del NE.
Infine, la Corte di Bari aveva omesso di ridurre la pena, non tenendo conto degli effetti che una siffatta condanna avrebbe potuto determinare sul ricorrente e sul suo nucleo familiare a distanza di oltre 21 anni dal fatto;
a tal proposito, risalendo il delitto di tentato omicidio al 4.4.1992, erroneamente i Giudici territoriali non aveva dichiarato la prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, rilevato che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente (alla fine del secondo motivo) e in difformità dalle odierne richieste del Procuratore Generale presso questa Corte, il reato di tentato omicidio in contestazione, commesso il 4.4.1992, non è ancora prescritto, in considerazione del fatto che, in base all'applicazione della disciplina previgente rispetto alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - necessitata dall'essere stata emessa la sentenza di primo grado in data antecedente l'8.12.2005 - il termine di prescrizione del suddetto reato matura dopo ventidue anni e sei mesi e, quindi, anche senza computare le sospensioni (che nella specie importerebbero l'aggiunta di altri venti mesi), andrebbe a scadere il 4.10.2004.
2. Ciò premesso, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, attinente al rigetto, da parte della Corte di Appello, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da TE NA e IT CO, i quali, essendo imputati nel medesimo procedimento per il reato di tentata estorsione in danno del NE, probatoriamente collegato alle imputazioni a quest'ultimo contestate (il TE, tra l'altro, essendo persona offesa del tentato omicidio ascritto al NE), avrebbero dovuto essere ascoltati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e con le prescrizioni ivi contenute, tra cui la facoltà di non rispondere e, soprattutto, gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p.. 2.1. La questione di diritto è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 12067 del 17/12/2009, dep. 29/3/2010, De NE e altro, Rv. 246375, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Non può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o relativo a un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)". Le Sezioni Unite hanno sciolto il contrasto esistente tra due distinti orientamenti.
Secondo il primo, confermato anche all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, l'incompatibilità a testimoniare non sussiste quando l'imputato/indagato di un reato connesso o collegato sia anche persona offesa dal reato rispetto al quale sia chiamato a deporre, in quanto quest'ultima veste è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza (cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte) e perché la citazione quale parte lesa è comunque imposta dall'art. 429 c.p.p., comma 4 (v. in tal senso sez. 6, 19 febbraio 2003, n. 15107, Alberghini, Rv. 226435;
sez. F, 22 luglio 2004, n. 33312, Bombara, Rv. 229953; sez. 5, 20 aprile 2004, n. 24102, Esposito, Rv. 228113; sez. 6, 9 febbraio 2005, n. 10084, Deni, Rv. 231219; sez. 3, 24 febbraio 2004, n. 15476, Mesanovic, Rv. 228546; sez. 5, 3 luglio 2008, n. 41169, Gedle, Rv. 241594; sez. 5, 19 febbraio 2008, n. 13091, Giaccone, n.m.; sez. 3, 15 novembre 2007, n. 357, Bulica, Rv. 238696; sez. 6, 29 ottobre 2008, n. 1871, Nicole, Rv. 242368; sez. 5, 11 dicembre 2008, n. 2096, De Marco, Rv. 242545).
Ad avviso del secondo più recente indirizzo, viceversa (inaugurato da sez. 5, 25 settembre 2007, n. 39050, Costanza, Rv. 238188, seguito e sviluppato da sez. 5, 13 novembre 2008, n. 47363, Petrelli, Rv. 242305 e, ancora, fra le altre, da sez. 5, 17 dicembre 2008, n. 599, Mastroianni, Rv. 242384; sez. 1, 24 marzo 2009, n. 29770, Vernengo, Rv. 244462; sez. 6, 28 maggio 2009, n. 32841, Erler, Rv. 244448), la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore, da considerarsi collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), deve essere sentita non come teste ma nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6, e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
Nell'aderire a questo secondo indirizzo, le Sezioni Unite hanno osservato che il contrario orientamento (giusta quanto articolatamente precisato soprattutto e per la prima volta da sez. 5, n. 47363 del 2008 cit., in conformità peraltro all'unanime dottrina), non teneva conto delle modifiche apportate all'art. 197 c.p.p., comma 2, dalla L. n. 63 del 2001, e si richiamava,
sostanzialmente, alla giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice di rito abrogato, la quale muovendo dalla premessa che la previsione di cui all'art. 348 c.p.p., comma 3, previgente aveva natura di norma eccezionale, in quanto poneva limiti al generale dovere di rendere testimonianza, riteneva che la qualità di persona offesa dal reato dovesse prevalere in virtù del principio della ricerca della verità, compromessa ove non fosse possibile acquisire la testimonianza della vittima, più di ogni altra informata sui fatti e, pertanto, in grado di fornire un contributo insostituibile al loro accertamento.
Tali conclusioni non trovavano alcun riscontro nell'attuale assetto normativo, che appare inconciliabile con le cennate interpretazioni sostanzialistiche.
Si riporta, a tal proposito, per esteso il brano in cui il Supremo Consesso esplicita il suo ragionamento:
"Dal trasporto, in particolare, nell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), delle ipotesi di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, e dalla riscrittura dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b), con l'espresso divieto d'assumere come testi, salvo quanto previsto dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue in modo incontrovertibile che gli imputati (e gli indagati in corso di procedimento, ad essi equiparabili a sensi dell'art. 61 c.p.p.) di reati commessi in danno reciproco (inclusi nell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) non possono essere sentiti come testimoni fintanto che non sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza irrevocabile. Dopo tale pronuncia, la loro assunzione è consentita nelle forme e con i limiti della testimonianza c.d. assistita di cui all'art. 197 bis c.p.p., salvo che il proscioglimento irrevocabile sia avvenuto per non aver commesso il fatto, nel qua caso (per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2006, n. 381, relativa a tutti i soggetti di cui all'art. 197 bis c.p.p., comma 1) non trovano applicazione i commi 3 e 6 della suddetta norma codicistica".
Nella menzionata decisione si è, anche, evidenziato che la scelta innovativa del legislatore della riforma di includere nell'area del diritto al silenzio gli imputati di reati reciproci ha superato anche l'esame di costituzionalità, così travolgendo la precedente giurisprudenza costituzionale che (con riguardo, beninteso, alla previgente disciplina) aveva subordinato l'operatività dell'incompatibilità a testimoniare per i reati reciproci, al solo caso in cui in concreto il giudice avesse rilevato l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra i due procedimenti (sent. n. 109 del 4 marzo 1992). Con ordinanza n. 291 del 22 maggio 2002, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 210 c.p.p., comma 6, nella parte in cui rende applicabile il regime della testimonianza assistita (art. 197 bis c.p.p.) e, quindi, estende il diritto al silenzio, alla nuova categoria dei reati reciproci, prevista dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). La Consulta ha affermato in particolare che la disciplina censurata è coerente con il sistema scelto dal legislatore per dare attuazione ai nuovi principi costituzionali e che il principio del nemo tenetur se detegere è "destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre".
Consegue logicamente da quanto sopra - concludono le Sezioni Unite - che, poiché nei reati in danno reciproco l'imputato dell'uno è di regola persona offesa dell'altro, non ha più alcuna base normativa l'affermazione che, ciò nonostante, la veste di persona offesa possa o debba prevalere.
Di qui, l'affermazione del principio su enunciato.
2.2. Facendo applicazione delle condivise premesse teorico-giuridiche al caso di specie, tenuto conto della pacifica qualità, in capo a TE NA, di persona offesa del reato di tentato omicidio ascritto al NE e di imputato del reato "reciproco" di tentata estorsione commessa in danno del NE medesimo e, in capo al TE come al IT CO, della qualità di imputati di reato probatoriamente collegato, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), a quello ascritto al NE (dalla tentata estorsione contestata ai due dichiaranti era, infatti, scaturita la reazione dell'imputato di tentato omicidio), le loro dichiarazioni dibattimentali non avrebbero potuto essere assunte senza il previo avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito (art. 210 c.p.p., comma 6), non essendo ancora stata emessa nei loro confronti sentenza irrevocabile. Il Collegio non ignora che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, vi sono state decisioni difformi (Sez. 5, Sentenza n. 26206 del 27/03/2013 Sebastianelli Rv. 257575; Sez. 5, Sentenza n. 7595 del 20//2013, dep. 18/2/2014, P.C. in proc. Zannelli, Rv. 259032; Sez. 6, Sentenza n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259267), che, tuttavia, propongono opzioni ermeneutiche, riprese in parte dalla Corte di Bari, che non paiono coerenti con la ricostruzione sistematica operata con la decisione richiamata che qui si condivide e si ribadisce.
3. In conclusione, per la violazione di legge evidenziata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, che si atterrà al principio di diritto qui affermato.
4. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014