Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2013, n. 19313
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Sentenza 28 gennaio 2013

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La ritenuta oggettiva falsità della testimonianza da parte del giudice del dibattimento non esclude di per sè l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 500, comma quarto cod. proc. pen., dovendosi comunque valutare la sussistenza in concreto di un inquinamento probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2013, n. 19313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19313
    Data del deposito : 28 gennaio 2013

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